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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1428/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: contribuzione figurativa – elementi reddituali extramensili
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. Nello specifico, ha dedotto di essere titolare Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità n. 15032019 e di aver chiesto in data 9.2.2020 la ricostituzione di quest'ultimo in ragione della rideterminazione del valore retributivo da attribuire ai contributi figurativi per malattia del 1992 e disoccupazione indennizzata negli anni 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 3. A tal fine, ha contestato il provvedimento di rigetto emesso in sede amministrativa da parte dell' , rivendicando l'inclusione nel calcolo basato sulle retribuzioni medie CP_1
settimanali di cui ai periodi sopra indicati, anche degli emolumenti extramensili
(tredicesima mensilità e ulteriori compensi ultramensili), che sarebbero stati indebitamente non riconosciuti dall' . CP_2
4. Il ricorrente ha quindi avanzato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo al ricorrente il diritto alla ricostituzione dell'Assegno
Ordinario di Invalidità n. 15032019 Cat. IO per effetto della rideterminazione del valore retributivo da attribuire ai contributi figurativi per disoccupazione e malattia per le ragioni di cui all'espositiva;
2) Conseguentemente, condannare l' a riliquidare a favore del ricorrente CP_1
l'Assegno Ordinario di Invalidità n. 15032019 Cat. IO nella misura complessivamente dovuta nei termini di cui in motivazione, con decorrenza di legge, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo.
CP_ 3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
5. Si è costituito l , eccependo anzitutto la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. CP_1
639/1970, atteso che il presente ricorso è stato proposto oltre il termine triennale dal provvedimento definitivo di riliquidazione, emesso l'8.9.2016.
6. Nel merito, il convenuto ha contestato l'interpretazione propugnata dalla controparte, evidenziando che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 stabilisce che ai fini della valorizzazione dei contributi figurativi, occorrerebbe tener conto unicamente delle retribuzioni correnti percepite nell'anno solare di riferimento, con esclusione dal computo delle retribuzioni ultramensili e delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza di eventi per i quali è dovuto l'accredito figurativo.
7. Inoltre, parte convenuta ha poi evidenziato che l'art. 40 della legge n. 183 del 2010 è intervenuto per modificare la disciplina inerente alla determinazione della retribuzione figurativa, ricomprendendovi unicamente le competenze presenti nella retribuzione mensile, escludendovi dunque le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili.
2 8. In subordine, l' ha in ogni caso eccepito la prescrizione del relativo diritto vantato CP_1
dal ricorrente.
9. Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art. 38 DL 98/2011, 15 luglio 2011, n. 111; nel merito, in via subordinata, salvo gravame:
- respingere tutte le domande avversarie poiché totalmente indimostrate e destituite di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio anche in considerazione della maturata decadenza sostanziale”.
10. Mutata la persona del giudice, all'udienza del 28.01.2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
12. In diritto, si osserva che la materia oggetto del contendere è regolata dalla successione di due diverse discipline: da una parte l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 detta la normativa afferente alla contribuzione figurativa accreditata fino al 31 dicembre 2004.
Successivamente a tale data, la disciplina regolatrice è invece stabilita dall'art. 40 della legge n. 183 del 2010.
13. Ciò in quanto nel caso di specie parte ricorrente domanda la ricostituzione dell'assegno ordinario, considerando gli elementi ultramensili della retribuzione in relazione al periodo di malattia del 1992, oltre alla disoccupazione indennizzata per gli anni 1993, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
14. Sicché, ricadono nello spettro applicativo dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981 il periodo di malattia del 1992 e la disoccupazione degli anni 1993, 2002, 2003 e 2004.
15. La norma testé richiamata, al primo comma stabilisce che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della
3 pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
16. A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16313/2004 (conformi Cass. n.
19234/2007 e Cass. n. 17502/2009), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nella determinazione del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente debba tenersi conto anche degli emolumenti extramensili, quali i ratei delle mensilità aggiuntive ovvero l'indennità sostituiva di ferie non godute.
17. , da parte sua, sostiene che, con proprie determinazioni, sarebbe stato chiarito che gli CP_1
emolumenti ultramensili non debbano essere presi in considerazione per il calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa.
18. Il tema pone la questione di diritto concernente l'esatto significato da attribuire alla disposizione sopra citata.
19. È pacifico che il ricorrente ha diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi ed a ciò consegue (sulla base del richiamato art. 8) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ai sensi della quale “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1951, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (Cass. civ., sentenza n. 25900 del 2010).
20. Deve quindi disattendersi l'interpretazione restrittiva proposta dalla parte convenuta, atteso che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di
4 lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.
21. Pertanto, il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente domanda la ricostituzione dell'assegno con riferimento ai periodi della malattia del 1992 e della disoccupazione degli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, rilevando ai fini del riferimento per il calcolo dei contributi figurativi anche le competenze retributive extramensili e ultramensili (sul punto va peraltro respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' , essendo pacifica, CP_1
anche in sede amministrativa, la mancata inclusione dei citati elementi nel calcolo della retribuzione figurativa ai fini della determinazione dell'assegno ordinario, e dunque l'inadempienza dell' ). CP_2
22. Per quanto invece concerne la contribuzione figurativa accreditata successivamente al 31 dicembre 2004, l'art. 40 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
23. Pertanto, per le contribuzioni figurative accreditate dall'1 gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, anche il rateo delle competenze extramensili.
24. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza del 10 novembre 2021, n.
33202, ove si è così stabilito: “l'art. 40, I. n. 183/2010, nel dettare - per quanto qui rileva
5 - nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli artt. 8, I. n. 155/1981, e 12, I. n. 153/1969: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento»; e tale importo, prosegue la norma, «deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante,
Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi
"ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.-
Né può sostenersi che, riferendosi ad «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro», la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa
6 sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione
e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dall'art. 56, lett. a), r.d.l. n. 1827/1935. Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro»: tanto più che, com'è noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro”.
25. Tali conclusioni, che il giudicante condivide e a cui aderisce, sono state peraltro di recente condivise sia da questo Tribunale in plurimi procedimenti analoghi al presente, sia dalla
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (sentenza n. 166 del
13/11/2024), rispetto alla differente interpretazione normativa propugnata dalla parte ricorrente.
26. Ne deriva che è corretto l'operato dell' ove ha ritenuto di escludere le componenti CP_1
ultramensili ed extramensili della retribuzione ai fini della valorizzazione della contribuzione figurativa in relazione ai periodi di disoccupazione del 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
27. Per tale parte il ricorso deve allora essere rigettato.
7 28. In ultimo, si deve esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall' Controparte_3
nella memoria di costituzione, siccome l'iscrizione a ruolo del presente giudizio sarebbe tardiva rispetto al triennio decorrente dal provvedimento definitivo di riliquidazione del trattamento beneficiato dal Sig. Pt_1
29. Tale eccezione è in parte fondata.
30. Va richiamata sul punto la decisione della Suprema Corte, cui fa riferimento anche parte ricorrente nelle memorie scritte, che in ordine alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ha ritenuto che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Sez. lav., sentenza n. 17430 del 2021; nonché, più di recente, Sez. lav., ordinanza n. 17353 del 2023
e Sez. lav., ordinanza n. 13448 del 2024).
31. Ciò in quanto “L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”.
32. Si osserva poi che ai fini della richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del
2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale
8 (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 22820 del 12/08/2021; Sez. lav., ordinanza n. 13448 del
2024).
33. Ne consegue che nel caso di specie si deve ritenere maturata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze retributive afferenti al ricalcolo del trattamento goduto dal ricorrente precedentemente al 23.10.2018.
34. Conclusivamente, va accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente, per malattia del 1992 e disoccupazione per gli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, delle competenze extramensili, e l' condannato al CP_1
pagamento degli arretrati maturati dal 23.10.2018.
35. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
36. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la fondatezza dell'eccezione di decadenza giustificano una compensazione delle spese in misura della metà.
37. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente, per malattia del 1992 e disoccupazione per gli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, delle competenze extramensili e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli arretrati CP_1
maturati a decorrere dal 23.10.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso;
9 - compensa le spese processuali tra le parti in misura delle metà e, per l'effetto, condanna
l alla rifusione a vantaggio di della restante metà, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Sassari, 28/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: contribuzione figurativa – elementi reddituali extramensili
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. Nello specifico, ha dedotto di essere titolare Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità n. 15032019 e di aver chiesto in data 9.2.2020 la ricostituzione di quest'ultimo in ragione della rideterminazione del valore retributivo da attribuire ai contributi figurativi per malattia del 1992 e disoccupazione indennizzata negli anni 1993, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 3. A tal fine, ha contestato il provvedimento di rigetto emesso in sede amministrativa da parte dell' , rivendicando l'inclusione nel calcolo basato sulle retribuzioni medie CP_1
settimanali di cui ai periodi sopra indicati, anche degli emolumenti extramensili
(tredicesima mensilità e ulteriori compensi ultramensili), che sarebbero stati indebitamente non riconosciuti dall' . CP_2
4. Il ricorrente ha quindi avanzato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere in capo al ricorrente il diritto alla ricostituzione dell'Assegno
Ordinario di Invalidità n. 15032019 Cat. IO per effetto della rideterminazione del valore retributivo da attribuire ai contributi figurativi per disoccupazione e malattia per le ragioni di cui all'espositiva;
2) Conseguentemente, condannare l' a riliquidare a favore del ricorrente CP_1
l'Assegno Ordinario di Invalidità n. 15032019 Cat. IO nella misura complessivamente dovuta nei termini di cui in motivazione, con decorrenza di legge, con pagamento delle differenze maturate da tale data e con interessi legali sulle stesse fino a saldo.
CP_ 3) Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
5. Si è costituito l , eccependo anzitutto la decadenza ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. CP_1
639/1970, atteso che il presente ricorso è stato proposto oltre il termine triennale dal provvedimento definitivo di riliquidazione, emesso l'8.9.2016.
6. Nel merito, il convenuto ha contestato l'interpretazione propugnata dalla controparte, evidenziando che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 stabilisce che ai fini della valorizzazione dei contributi figurativi, occorrerebbe tener conto unicamente delle retribuzioni correnti percepite nell'anno solare di riferimento, con esclusione dal computo delle retribuzioni ultramensili e delle retribuzioni percepite in misura ridotta in conseguenza di eventi per i quali è dovuto l'accredito figurativo.
7. Inoltre, parte convenuta ha poi evidenziato che l'art. 40 della legge n. 183 del 2010 è intervenuto per modificare la disciplina inerente alla determinazione della retribuzione figurativa, ricomprendendovi unicamente le competenze presenti nella retribuzione mensile, escludendovi dunque le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili.
2 8. In subordine, l' ha in ogni caso eccepito la prescrizione del relativo diritto vantato CP_1
dal ricorrente.
9. Parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art. 38 DL 98/2011, 15 luglio 2011, n. 111; nel merito, in via subordinata, salvo gravame:
- respingere tutte le domande avversarie poiché totalmente indimostrate e destituite di fondamento giuridico e fattuale;
- in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio anche in considerazione della maturata decadenza sostanziale”.
10. Mutata la persona del giudice, all'udienza del 28.01.2025 il giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale, a seguito di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
12. In diritto, si osserva che la materia oggetto del contendere è regolata dalla successione di due diverse discipline: da una parte l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 detta la normativa afferente alla contribuzione figurativa accreditata fino al 31 dicembre 2004.
Successivamente a tale data, la disciplina regolatrice è invece stabilita dall'art. 40 della legge n. 183 del 2010.
13. Ciò in quanto nel caso di specie parte ricorrente domanda la ricostituzione dell'assegno ordinario, considerando gli elementi ultramensili della retribuzione in relazione al periodo di malattia del 1992, oltre alla disoccupazione indennizzata per gli anni 1993, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
14. Sicché, ricadono nello spettro applicativo dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981 il periodo di malattia del 1992 e la disoccupazione degli anni 1993, 2002, 2003 e 2004.
15. La norma testé richiamata, al primo comma stabilisce che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della
3 pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
16. A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16313/2004 (conformi Cass. n.
19234/2007 e Cass. n. 17502/2009), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nella determinazione del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente debba tenersi conto anche degli emolumenti extramensili, quali i ratei delle mensilità aggiuntive ovvero l'indennità sostituiva di ferie non godute.
17. , da parte sua, sostiene che, con proprie determinazioni, sarebbe stato chiarito che gli CP_1
emolumenti ultramensili non debbano essere presi in considerazione per il calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa.
18. Il tema pone la questione di diritto concernente l'esatto significato da attribuire alla disposizione sopra citata.
19. È pacifico che il ricorrente ha diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi ed a ciò consegue (sulla base del richiamato art. 8) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ai sensi della quale “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1951, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione” (Cass. civ., sentenza n. 25900 del 2010).
20. Deve quindi disattendersi l'interpretazione restrittiva proposta dalla parte convenuta, atteso che l'art. 8 della legge n. 155 del 1981 ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di
4 lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili o ultramensili: queste ultime rientrano pertanto nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente.
21. Pertanto, il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente domanda la ricostituzione dell'assegno con riferimento ai periodi della malattia del 1992 e della disoccupazione degli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, rilevando ai fini del riferimento per il calcolo dei contributi figurativi anche le competenze retributive extramensili e ultramensili (sul punto va peraltro respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' , essendo pacifica, CP_1
anche in sede amministrativa, la mancata inclusione dei citati elementi nel calcolo della retribuzione figurativa ai fini della determinazione dell'assegno ordinario, e dunque l'inadempienza dell' ). CP_2
22. Per quanto invece concerne la contribuzione figurativa accreditata successivamente al 31 dicembre 2004, l'art. 40 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
23. Pertanto, per le contribuzioni figurative accreditate dall'1 gennaio 2005, si deve tener conto soltanto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, anche il rateo delle competenze extramensili.
24. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza del 10 novembre 2021, n.
33202, ove si è così stabilito: “l'art. 40, I. n. 183/2010, nel dettare - per quanto qui rileva
5 - nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito, ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale onnicomprensività previsto dal combinato disposto degli artt. 8, I. n. 155/1981, e 12, I. n. 153/1969: stabilisce infatti l'art. 40, cit., che «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento»; e tale importo, prosegue la norma, «deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».
Risulta pertanto superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, che, nel vigore dell'art. 8, I. n. 155/1981, aveva condotto questa Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente andasse determinato sulla scorta della nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12, I. n. 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (così, tra le tante,
Cass. n. 17502 del 2009): come correttamente rilevato dai giudici di merito, per i periodi successivi al 31.12.2004 deve piuttosto operarsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione quindi degli emolumenti extramensili, che - pur maturando mese per mese - diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno, non potendo perciò ritenersi
"ricorrenti e continuativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, I. n. 183/2010, cit.-
Né può sostenersi che, riferendosi ad «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro», la norma escluderebbe dal proprio ambito di operatività fattispecie come la disoccupazione o la mobilità, siccome periodi in cui il sostegno al reddito interviene in esito alla cessazione del rapporto di lavoro sottostante: benché tale opzione interpretativa
6 sia stata autorevolmente sostenuta in dottrina, risulta al riguardo dirimente rilevare che le nuove modalità di calcolo si applicano sia «ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile», sia «per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito», tra le quali sono ovviamente ricomprese anche le prestazioni di disoccupazione
e mobilità: e, come parimenti rilevato nella sentenza qui impugnata, sarebbe affatto illogico che una misura espressamente finalizzata a ridurre le spese per le prestazioni a sostegno e integrazione del reddito non trovasse applicazione allorché si tratti di considerare l'incidenza riflessa ai fini pensionistici dei periodi in cui tali prestazioni sono state percepite, specie tenendo conto della complessiva ratio della legge n. 183/2010, complessivamente finalizzata al contenimento della spesa previdenziale.
Proprio per ciò, la previsione dell'art. 40, cit., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo gli eventi assicurati verificatisi "al di fuori" del rapporto di lavoro, sembra piuttosto doversi riferire alle fattispecie di accredito figurativo correlate a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro e in cui la contribuzione figurativa è riconosciuta a domanda e non d'ufficio, come ad es. nei casi già disciplinati dall'art. 56, lett. a), r.d.l. n. 1827/1935. Il che permette di escludere che i periodi di disoccupazione, in cui invece la contribuzione figurativa viene riconosciuta d'ufficio, possano considerarsi altro che «eventi [...] verificatisi nel corso del rapporto di lavoro»: tanto più che, com'è noto, ai fini dell'accesso alle relative prestazioni previdenziali, la disoccupazione rileva solo in quanto sopravvenga "nel corso" di un rapporto di lavoro”.
25. Tali conclusioni, che il giudicante condivide e a cui aderisce, sono state peraltro di recente condivise sia da questo Tribunale in plurimi procedimenti analoghi al presente, sia dalla
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (sentenza n. 166 del
13/11/2024), rispetto alla differente interpretazione normativa propugnata dalla parte ricorrente.
26. Ne deriva che è corretto l'operato dell' ove ha ritenuto di escludere le componenti CP_1
ultramensili ed extramensili della retribuzione ai fini della valorizzazione della contribuzione figurativa in relazione ai periodi di disoccupazione del 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
27. Per tale parte il ricorso deve allora essere rigettato.
7 28. In ultimo, si deve esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall' Controparte_3
nella memoria di costituzione, siccome l'iscrizione a ruolo del presente giudizio sarebbe tardiva rispetto al triennio decorrente dal provvedimento definitivo di riliquidazione del trattamento beneficiato dal Sig. Pt_1
29. Tale eccezione è in parte fondata.
30. Va richiamata sul punto la decisione della Suprema Corte, cui fa riferimento anche parte ricorrente nelle memorie scritte, che in ordine alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ha ritenuto che la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (Sez. lav., sentenza n. 17430 del 2021; nonché, più di recente, Sez. lav., ordinanza n. 17353 del 2023
e Sez. lav., ordinanza n. 13448 del 2024).
31. Ciò in quanto “L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”.
32. Si osserva poi che ai fini della richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del
2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale
8 (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 22820 del 12/08/2021; Sez. lav., ordinanza n. 13448 del
2024).
33. Ne consegue che nel caso di specie si deve ritenere maturata la decadenza dal diritto alla percezione delle differenze retributive afferenti al ricalcolo del trattamento goduto dal ricorrente precedentemente al 23.10.2018.
34. Conclusivamente, va accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente, per malattia del 1992 e disoccupazione per gli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, delle competenze extramensili, e l' condannato al CP_1
pagamento degli arretrati maturati dal 23.10.2018.
35. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
36. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la fondatezza dell'eccezione di decadenza giustificano una compensazione delle spese in misura della metà.
37. Le spese processuali sono quindi liquidate come da dispositivo, in complessivi € 1.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'assegno ordinario in godimento mediante computo nella retribuzione media settimanale delle settimane riconosciute figurativamente, per malattia del 1992 e disoccupazione per gli anni 1993, 2002, 2003 e 2004, delle competenze extramensili e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli arretrati CP_1
maturati a decorrere dal 23.10.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso;
9 - compensa le spese processuali tra le parti in misura delle metà e, per l'effetto, condanna
l alla rifusione a vantaggio di della restante metà, che CP_1 Parte_1
liquida in complessivi € 1.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Sassari, 28/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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