CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3348/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13917/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7873/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia alla lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader notificò il 23 gennaio 2024 a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 07120249003648934000 di euro 18.883,67 relativa tra le altre alle sottoindicate cartelle:
07120200037543771
07120220085730269
07120180023644151
07120180052430176
07120180067100728
07120180072764327
07120190016404585.
Il contribuente presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli eccependo:
in relazione alle cartelle 071 2020 00375437 71
071 2022 00857302 69
la non debenza delle somme richieste in quanto erano state annullate dal GdP di Napoli;
in relazione alle cartelle:
071 2018 00236441 51 notificata il 6/4/2018
071 2018 00524301 76 notificata il 31/8/2018
07 2018 00671007 28 notificata il 15/10/2018
071 2018 00727643 27 notificata il 14/11/2018
071 2019 00164058 50 notificata il 22/1/2019
Il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si costituirono in giudizio:
il Comune di Napoli il quale chiese il rigetto del ricorso perché gli atti prodromici erano stati notificati;
l'Ader che eccepì il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle
07120180023644151,
07120180052430176,
07120180067100728,
07120200037543771
07120220085730269
e l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
La CGT con sentenza n. 13917 pronunciata all'udienza del 26.9.2024 e depositata il 14.10.2024 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare le spese di lite all'Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Entrate - Riscossione e Comune di Napoli, liquidando in favore del primo 1.800,00 € per compensi ed in favore degli altri due 1.000,00 € ciascuno perché il ricorrente non aveva depositato l'originale del ricorso notificato in tal modo non provando la notifica del ricorso.
La decisione è stata impugnata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese.
Sono intervenuti:
l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
l'Ader che ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione per le cartelle non tributarie e, per le altre, il rigetto dell'appello con condanna alle spese;
il Comune di Napoli il quale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il Ricorrente_1 ha depositato atto di rinuncia alla liet, richiesta che ha ribadito in udienza.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia alla lite da parte dell'appellante.
Le spese di questo grado, in considerazione delle ragioni di definizione di questa fase, vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia alla lite. Spese di questo grado compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3348/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13917/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249003648934000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7873/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia alla lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader notificò il 23 gennaio 2024 a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 07120249003648934000 di euro 18.883,67 relativa tra le altre alle sottoindicate cartelle:
07120200037543771
07120220085730269
07120180023644151
07120180052430176
07120180067100728
07120180072764327
07120190016404585.
Il contribuente presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli eccependo:
in relazione alle cartelle 071 2020 00375437 71
071 2022 00857302 69
la non debenza delle somme richieste in quanto erano state annullate dal GdP di Napoli;
in relazione alle cartelle:
071 2018 00236441 51 notificata il 6/4/2018
071 2018 00524301 76 notificata il 31/8/2018
07 2018 00671007 28 notificata il 15/10/2018
071 2018 00727643 27 notificata il 14/11/2018
071 2019 00164058 50 notificata il 22/1/2019
Il decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si costituirono in giudizio:
il Comune di Napoli il quale chiese il rigetto del ricorso perché gli atti prodromici erano stati notificati;
l'Ader che eccepì il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle
07120180023644151,
07120180052430176,
07120180067100728,
07120200037543771
07120220085730269
e l'inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento.
La CGT con sentenza n. 13917 pronunciata all'udienza del 26.9.2024 e depositata il 14.10.2024 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare le spese di lite all'Agenzia delle Entrate,
Agenzia delle Entrate - Riscossione e Comune di Napoli, liquidando in favore del primo 1.800,00 € per compensi ed in favore degli altri due 1.000,00 € ciascuno perché il ricorrente non aveva depositato l'originale del ricorso notificato in tal modo non provando la notifica del ricorso.
La decisione è stata impugnata dal Ricorrente_1 che ne ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese.
Sono intervenuti:
l'agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
l'Ader che ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione per le cartelle non tributarie e, per le altre, il rigetto dell'appello con condanna alle spese;
il Comune di Napoli il quale ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il Ricorrente_1 ha depositato atto di rinuncia alla liet, richiesta che ha ribadito in udienza.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia alla lite da parte dell'appellante.
Le spese di questo grado, in considerazione delle ragioni di definizione di questa fase, vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia alla lite. Spese di questo grado compensate.