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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n.2280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2280/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Tizi ed elettivamente Parte_1 C.F._1 ress difensore sito in Spoleto, Corso Garibaldi n.11
-attrice– CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 dagli les elettiv o lo studio del predetto ultimo difensore sito in Foligno, via Chiavellati n.15-17
-convenuti-
e , contumaci Controparte_3 CP_4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 31.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice relativa alla richiesta di risarcimento del danno ex combinato Parte_1 disposto degli articoli 2043 c.c. e 185 c.p. per i fatti reato commessi a suo danno in data 04.01.2004 dagli odierni convenuti ed oggetto delle sentenze penali depositate in atti, può ritenersi fondata ed in quanto tale meritevole di legittimo accoglimento. Al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'art.651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Sul punto peraltro si consideri che “in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto pagina 1 di 5 materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass.Civ.n.12901 del 10.05.2024); in altri termini “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass.Civ.n.22334 del 25.07.2023; Cass.Civ.n.30992 del 07.11.2023). Tenuto conto dei principi appena richiamati, nel caso di specie possono considerarsi circostanze definitivamente comprovate e non necessitanti di alcuna ulteriore valutazione la commissione di gravi fatti di reato da parte dei convenuti nei confronti della odierna attrice ed in particolare la commissione dei delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, rapina e tentato sequestro di persona posti in essere a carico Pt_ della sig.ra in Spoleto nella serata del 04.01.2004. L'approfondita acquisizione dei chiari ed oggettivi elementi pr ori effettuata nel giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Spoleto e la inequivocabile ricostruzione dei fatti operata dal predetto Tribunale con la sentenza n.40/08, confermata integralmente dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n.564/2010 e poi dalla Corte di Cassazione con la definitiva sentenza n.1757/2011, non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio in ordine alla fondatezza della Pt_ domanda della predetta sig.ra sotto il profilo dell'an della richiesta risarcitoria. I fatti e gli accadimenti accertati definitivamente in sede penale non risultano peraltro nemmeno oggetto di contestazione alcuna da parte degli odierni convenuti, con la conseguenza che, oltre ad essere oggetto della efficacia del giudicato della sentenza penale ex art.651 c.p.p., i fatti reato in questione costituiscono anche circostanze assolutamente incontestate ex art.115 c.p.c.. La valutazione degli accertamenti probatori passati in giudicato in sede penale, la considerazione delle circostanze delittuose incontestate, la particolare gravità ed illiceità Pt_ delle azioni delittuose sicuramente commesse dai convenuti in danno della sig.ra , la lesione e la violazione profonda di diritti di natura strettamente intima e personale, determina in questa autonoma sede una prova più che adeguata in ordine all'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile ed in particolare sotto il profilo del nesso causale e del concreto ed effettivo danno risarcibile. Oltre a quanto appena sopra rilevato, proprio sotto il profilo del danno conseguenza e del rapporto di causalità di tale danno con i fatti illeciti compiuti dai convenuti occorre anche evidenziare e quindi aggiungere la particolare rilevanza delle considerazioni medico legali espresse dal dr. in sede di Persona_1 consulenza tecnica di ufficio espletata dinanzi a questo Tribunale. Il suddetto consulente di ufficio infatti ha espressamente rinvenuto a carico della parte attrice l'esistenza di danni direttamente e causalmente conseguenza dei fatti di cui è causa e ciò sia sotto un profilo causale di lesioni traumatiche di natura fisica - frattura IX costa sinistra, trauma cranico minore, colonna dorsale, trauma braccio sinistro, trauma coscia sinistra, escoriazioni ed ecchimosi multiple al collo, al tronco ed agli arti- e sia sotto l'aspetto di un trauma psichico direttamente causativo di un Disturbo Traumatico da Stress. Al riguardo gli accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, oggettivamente esaurienti ed esenti da vizi logici o giuridici;
assolutamente chiare, documentalmente argomentate ed esaurientemente motivate e spiegate si appalesano inoltre le risposte del consulente di ufficio ai rilievi avanzati dai difensori dei convenuti alla bozza di elaborato peritale. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi, per la loro compiutezza, apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Al fine poi della concreta liquidazione del danno risarcibile si ritiene utilizzabile il ricorso al criterio dell'equità ed in particolare il ricorso ai valori di liquidazione del danno non patrimoniale suggeriti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in sede di elaborazione delle tabelle aggiornate al 2024 (espressamente riconosciute come legittimo parametro di riferimento: Cass.Civ.n.19506 del 16.07.2024).
pagina 2 di 5 Ciò posto, rilevato che il consulente di ufficio individuava nella misura del 21% l'invalidità permanente da danno biologico subita dalla sig.ra e che quest'ultima – al momento dei fatti – aveva 34 anni di Parte_1 Pt_ età, il relativo importo da dover re alla predetta sig.ra corrisponde ad euro 94.408,00. Peraltro, come indicato nelle sopra menzionate tabelle, esaminata la lunga storia clinica della parte attrice conseguente ai fatti di causa (come ricostruita dal ctu) e la indubbia sofferenza psicofisica sofferta dalla vittima di tali fatti, si ritiene di poter sicuramente riconoscere nella liquidazione effettiva non solo il danno biologico in senso stretto ma anche il c.d. danno morale nella sua quantificazione c.d. standard media presumibile e quindi, nello specifico, riconoscere unitariamente il “danno biologico/dinamico-relazionale” ed il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Pt_ Tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e che risulta congruo riconoscere il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in euro 115,00 pro die, il relativo importo da dovere riconoscere Pt_ al riguardo corrisponde ad euro 1.725,00; tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 190 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, il relativo importo da dovere riconoscere isponderà ad euro 10.925,00. Complessivamente, pertanto, la somma da dover riconoscere alla sig.ra a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale ammonta ad euro 107.058,00. Pt_ A ciò si aggiunga inoltre che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi in danno della sig.ra (lesioni personali aggravate, violenza privata, rapina e tentato sequestro di persona), la natura dolosa fatti e la particolare maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche sicuramente patite dalla vittima primaria dei fatti in questione rispetto a quelle percepite mediamente in un diverso più ordinario contesto, giustifica ragionevolmente un aumento personalizzato dell'entità del danno nella misura del 20%. Alla parte attrice pertanto potrà essere riconosciuta una somma risarcitoria totale di euro 128.496,60. Al riguardo tuttavia, tenuto conto del pacifico riconoscimento in sede penale -in favore della odierna attrice- di una provvisionale di euro 30.000,00 che non può non essere considerata in questa sede di liquidazione definitiva del danno, l'importo residuo da poter legittimamente liquidare a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro 98.496,60. Con riferimento alle voci di danno ritenute risarcibili e sopra liquidate, trattandosi di somme determinate con riferimento alla tabella sopra richiamata e quindi a valori già rivalutati all'attualità, sulle stesse non potrà competere alcuna rivalutazione;
al contempo, però, in ordine a tali voci di danno, è legittimo riconoscere gli interessi compensativi (Cass.Civ.n.11899 del 10.06.2016), che come noto, nei debiti di valore – quale quello risarcitorio extracontrattuale – vengono fatti decorrere dalla data del fatto sino al saldo effettivo della somma liquidata per il risarcimento medesimo. Sotto tale aspetto tuttavia occorre prendere atto che in sede Pt_ penale -come sopra rilevato- era già stata riconosciuta in favore della sig.ra una provvisionale di euro 30.000,00 e di questo occorre necessariamente tenere conto. Ritenuto q che la concessione della provvisionale può equivalere sostanzialmente alla emissione di un acconto, per la determinazione degli interessi occorre considerare che “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cass.Civ.n.23927 del 07.08.2023); in ordine al saggio di interesse si tenga conto non del saggio legale pro tempore ma di un indice legale medio considerato nel periodo compreso tra la data di verificazione del fatto di cui è causa ed il momento di effettiva liquidazione del danno riconosciuto (si veda Cass.Civ.n.3871 del 26.02.2004; Cass.Civ.n.5503 del 08.04.2003; Cass.Civ.n.2979 del 01.02.2023). Pt_ Le spese sanitarie e medico legali sostenute dalla sig.ra -nella misura di euro 1.716,00-, visto il giudizio di congruità del ctu nominato e vista la documentazione prodotta in atti, sono da ritenersi meritevoli di pagina 3 di 5 essere rimborsate;
tale importo, in quanto danno emergente costituente debito di valore non determinato con riferimento al valore attuale della moneta, dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (calcolati secondo il disposto di cui alla Cass.Civ.n.5054 del 03.03.2009), a partire dalla data di sopportazione di ogni singola spesa sino al saldo effettivo. Con particolare riferimento invece alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non ravvisa questo Tribunale un quadro probatorio sufficiente per un suo positivo accoglimento. Al riguardo occorre considerare che in tema di risarcimento del danno alla persona può farsi luogo alla risarcibilità autonoma del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile e chiaramente comprovata la eliminazione o riduzione sensibile della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, nella maggiore fatica e/o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso, risolvendosi in una sostanziale compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute attraverso il c.d. appesantimento del punto. In altri termini il danno da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella temporanea o definitiva perdita o riduzione del reddito oppure nella perdita di una favorevole e concreta possibilità di incremento patrimoniale. Si tratta di un danno patrimoniale -sotto forma di lucro cessante- che necessita di puntuale e specifica prova da parte del danneggiato e che differisce dalla perdita della capacità lavorativa generica, che invece attiene a una menomazione della integrità psico-fisica della persona ed è quindi risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. Ecco allora che in tema di accertamento e liquidazione dei danni, l'invalidità permanente, totale o parziale che sia, concorre sicuramente a dar luogo al danno biologico mentre non comporta automaticamente anche un danno patrimoniale. Per la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica occorrono riscontri probatori precisi in ordine al come ed al quanto la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e quindi sulla capacità di guadagno ed in ordine al se ed in quale misura nel soggetto danneggiato permanga una capacità ad attendere ad altri lavori per i quali sia competente e/o adatto e che siano comunque tali da produrre reddito. In sintesi l'esistenza effettiva di una tale tipologia di danno richiede necessariamente -da parte del danneggiato- un accertamento probatorio chiaro, specifico e concludente in ordine sia all'an che al quantum. Ebbene nel caso di specie questo giudicante, sotto i profili appena sopra richiamati, non rinviene un quadro probatorio sufficiente. Tenuto Pt_ conto infatti che nonostante i fatti di causa la sig.ra risulta avere regolarmente mantenuto il proprio posto di lavoro dipendente, considerato che il pens ento menzionato in atti risulta avvenuto dopo quindici anni dai fatti di causa, rilevato che non risultano compiuti accertamenti medico-legali specifici sotto il profilo in questione (dalla stessa ctu espletata in corso di causa non risultano evincibili valutazioni sotto tale aspetto), la sola documentazione prodotta in atti dalla parte attrice non può ritenersi sufficiente per un legittimo riconoscimento del danno “de quo”. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice nei Parte_1 confronti dei convenuti , , , gni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità civile dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , per i danni subiti da parte attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa;
[...] CP_4
t i predetti convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della sig.ra della somma di euro CP_4 Parte_1 tre interessi da calcolare come in motivazione- a titolo n patrimoniale ed al pagamento della somma di euro 1.716,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso spese mediche;
-condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice;
spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese, in euro 11.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate.
pagina 4 di 5 Spoleto, 26.02.2025
Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2280/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Tizi ed elettivamente Parte_1 C.F._1 ress difensore sito in Spoleto, Corso Garibaldi n.11
-attrice– CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 dagli les elettiv o lo studio del predetto ultimo difensore sito in Foligno, via Chiavellati n.15-17
-convenuti-
e , contumaci Controparte_3 CP_4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 31.10.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte attrice relativa alla richiesta di risarcimento del danno ex combinato Parte_1 disposto degli articoli 2043 c.c. e 185 c.p. per i fatti reato commessi a suo danno in data 04.01.2004 dagli odierni convenuti ed oggetto delle sentenze penali depositate in atti, può ritenersi fondata ed in quanto tale meritevole di legittimo accoglimento. Al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'art.651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Sul punto peraltro si consideri che “in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto pagina 1 di 5 materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass.Civ.n.12901 del 10.05.2024); in altri termini “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass.Civ.n.22334 del 25.07.2023; Cass.Civ.n.30992 del 07.11.2023). Tenuto conto dei principi appena richiamati, nel caso di specie possono considerarsi circostanze definitivamente comprovate e non necessitanti di alcuna ulteriore valutazione la commissione di gravi fatti di reato da parte dei convenuti nei confronti della odierna attrice ed in particolare la commissione dei delitti di lesioni personali aggravate, violenza privata, rapina e tentato sequestro di persona posti in essere a carico Pt_ della sig.ra in Spoleto nella serata del 04.01.2004. L'approfondita acquisizione dei chiari ed oggettivi elementi pr ori effettuata nel giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Spoleto e la inequivocabile ricostruzione dei fatti operata dal predetto Tribunale con la sentenza n.40/08, confermata integralmente dalla Corte di Appello di Perugia con la sentenza n.564/2010 e poi dalla Corte di Cassazione con la definitiva sentenza n.1757/2011, non lascia spazio ad alcun tipo di dubbio in ordine alla fondatezza della Pt_ domanda della predetta sig.ra sotto il profilo dell'an della richiesta risarcitoria. I fatti e gli accadimenti accertati definitivamente in sede penale non risultano peraltro nemmeno oggetto di contestazione alcuna da parte degli odierni convenuti, con la conseguenza che, oltre ad essere oggetto della efficacia del giudicato della sentenza penale ex art.651 c.p.p., i fatti reato in questione costituiscono anche circostanze assolutamente incontestate ex art.115 c.p.c.. La valutazione degli accertamenti probatori passati in giudicato in sede penale, la considerazione delle circostanze delittuose incontestate, la particolare gravità ed illiceità Pt_ delle azioni delittuose sicuramente commesse dai convenuti in danno della sig.ra , la lesione e la violazione profonda di diritti di natura strettamente intima e personale, determina in questa autonoma sede una prova più che adeguata in ordine all'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile ed in particolare sotto il profilo del nesso causale e del concreto ed effettivo danno risarcibile. Oltre a quanto appena sopra rilevato, proprio sotto il profilo del danno conseguenza e del rapporto di causalità di tale danno con i fatti illeciti compiuti dai convenuti occorre anche evidenziare e quindi aggiungere la particolare rilevanza delle considerazioni medico legali espresse dal dr. in sede di Persona_1 consulenza tecnica di ufficio espletata dinanzi a questo Tribunale. Il suddetto consulente di ufficio infatti ha espressamente rinvenuto a carico della parte attrice l'esistenza di danni direttamente e causalmente conseguenza dei fatti di cui è causa e ciò sia sotto un profilo causale di lesioni traumatiche di natura fisica - frattura IX costa sinistra, trauma cranico minore, colonna dorsale, trauma braccio sinistro, trauma coscia sinistra, escoriazioni ed ecchimosi multiple al collo, al tronco ed agli arti- e sia sotto l'aspetto di un trauma psichico direttamente causativo di un Disturbo Traumatico da Stress. Al riguardo gli accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare, adeguatamente e ragionevolmente motivate, oggettivamente esaurienti ed esenti da vizi logici o giuridici;
assolutamente chiare, documentalmente argomentate ed esaurientemente motivate e spiegate si appalesano inoltre le risposte del consulente di ufficio ai rilievi avanzati dai difensori dei convenuti alla bozza di elaborato peritale. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi, per la loro compiutezza, apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Al fine poi della concreta liquidazione del danno risarcibile si ritiene utilizzabile il ricorso al criterio dell'equità ed in particolare il ricorso ai valori di liquidazione del danno non patrimoniale suggeriti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in sede di elaborazione delle tabelle aggiornate al 2024 (espressamente riconosciute come legittimo parametro di riferimento: Cass.Civ.n.19506 del 16.07.2024).
pagina 2 di 5 Ciò posto, rilevato che il consulente di ufficio individuava nella misura del 21% l'invalidità permanente da danno biologico subita dalla sig.ra e che quest'ultima – al momento dei fatti – aveva 34 anni di Parte_1 Pt_ età, il relativo importo da dover re alla predetta sig.ra corrisponde ad euro 94.408,00. Peraltro, come indicato nelle sopra menzionate tabelle, esaminata la lunga storia clinica della parte attrice conseguente ai fatti di causa (come ricostruita dal ctu) e la indubbia sofferenza psicofisica sofferta dalla vittima di tali fatti, si ritiene di poter sicuramente riconoscere nella liquidazione effettiva non solo il danno biologico in senso stretto ma anche il c.d. danno morale nella sua quantificazione c.d. standard media presumibile e quindi, nello specifico, riconoscere unitariamente il “danno biologico/dinamico-relazionale” ed il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Pt_ Tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e che risulta congruo riconoscere il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in euro 115,00 pro die, il relativo importo da dovere riconoscere Pt_ al riguardo corrisponde ad euro 1.725,00; tenuto conto che il ctu riconosceva alla sig.ra numero 190 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, il relativo importo da dovere riconoscere isponderà ad euro 10.925,00. Complessivamente, pertanto, la somma da dover riconoscere alla sig.ra a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale ammonta ad euro 107.058,00. Pt_ A ciò si aggiunga inoltre che nel caso di specie la gravità dei fatti commessi in danno della sig.ra (lesioni personali aggravate, violenza privata, rapina e tentato sequestro di persona), la natura dolosa fatti e la particolare maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche sicuramente patite dalla vittima primaria dei fatti in questione rispetto a quelle percepite mediamente in un diverso più ordinario contesto, giustifica ragionevolmente un aumento personalizzato dell'entità del danno nella misura del 20%. Alla parte attrice pertanto potrà essere riconosciuta una somma risarcitoria totale di euro 128.496,60. Al riguardo tuttavia, tenuto conto del pacifico riconoscimento in sede penale -in favore della odierna attrice- di una provvisionale di euro 30.000,00 che non può non essere considerata in questa sede di liquidazione definitiva del danno, l'importo residuo da poter legittimamente liquidare a titolo di danno non patrimoniale ammonta ad euro 98.496,60. Con riferimento alle voci di danno ritenute risarcibili e sopra liquidate, trattandosi di somme determinate con riferimento alla tabella sopra richiamata e quindi a valori già rivalutati all'attualità, sulle stesse non potrà competere alcuna rivalutazione;
al contempo, però, in ordine a tali voci di danno, è legittimo riconoscere gli interessi compensativi (Cass.Civ.n.11899 del 10.06.2016), che come noto, nei debiti di valore – quale quello risarcitorio extracontrattuale – vengono fatti decorrere dalla data del fatto sino al saldo effettivo della somma liquidata per il risarcimento medesimo. Sotto tale aspetto tuttavia occorre prendere atto che in sede Pt_ penale -come sopra rilevato- era già stata riconosciuta in favore della sig.ra una provvisionale di euro 30.000,00 e di questo occorre necessariamente tenere conto. Ritenuto q che la concessione della provvisionale può equivalere sostanzialmente alla emissione di un acconto, per la determinazione degli interessi occorre considerare che “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cass.Civ.n.23927 del 07.08.2023); in ordine al saggio di interesse si tenga conto non del saggio legale pro tempore ma di un indice legale medio considerato nel periodo compreso tra la data di verificazione del fatto di cui è causa ed il momento di effettiva liquidazione del danno riconosciuto (si veda Cass.Civ.n.3871 del 26.02.2004; Cass.Civ.n.5503 del 08.04.2003; Cass.Civ.n.2979 del 01.02.2023). Pt_ Le spese sanitarie e medico legali sostenute dalla sig.ra -nella misura di euro 1.716,00-, visto il giudizio di congruità del ctu nominato e vista la documentazione prodotta in atti, sono da ritenersi meritevoli di pagina 3 di 5 essere rimborsate;
tale importo, in quanto danno emergente costituente debito di valore non determinato con riferimento al valore attuale della moneta, dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria e di relativi interessi (calcolati secondo il disposto di cui alla Cass.Civ.n.5054 del 03.03.2009), a partire dalla data di sopportazione di ogni singola spesa sino al saldo effettivo. Con particolare riferimento invece alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non ravvisa questo Tribunale un quadro probatorio sufficiente per un suo positivo accoglimento. Al riguardo occorre considerare che in tema di risarcimento del danno alla persona può farsi luogo alla risarcibilità autonoma del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile e chiaramente comprovata la eliminazione o riduzione sensibile della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, nella maggiore fatica e/o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza del fatto dannoso, risolvendosi in una sostanziale compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute attraverso il c.d. appesantimento del punto. In altri termini il danno da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella temporanea o definitiva perdita o riduzione del reddito oppure nella perdita di una favorevole e concreta possibilità di incremento patrimoniale. Si tratta di un danno patrimoniale -sotto forma di lucro cessante- che necessita di puntuale e specifica prova da parte del danneggiato e che differisce dalla perdita della capacità lavorativa generica, che invece attiene a una menomazione della integrità psico-fisica della persona ed è quindi risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. Ecco allora che in tema di accertamento e liquidazione dei danni, l'invalidità permanente, totale o parziale che sia, concorre sicuramente a dar luogo al danno biologico mentre non comporta automaticamente anche un danno patrimoniale. Per la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica occorrono riscontri probatori precisi in ordine al come ed al quanto la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e quindi sulla capacità di guadagno ed in ordine al se ed in quale misura nel soggetto danneggiato permanga una capacità ad attendere ad altri lavori per i quali sia competente e/o adatto e che siano comunque tali da produrre reddito. In sintesi l'esistenza effettiva di una tale tipologia di danno richiede necessariamente -da parte del danneggiato- un accertamento probatorio chiaro, specifico e concludente in ordine sia all'an che al quantum. Ebbene nel caso di specie questo giudicante, sotto i profili appena sopra richiamati, non rinviene un quadro probatorio sufficiente. Tenuto Pt_ conto infatti che nonostante i fatti di causa la sig.ra risulta avere regolarmente mantenuto il proprio posto di lavoro dipendente, considerato che il pens ento menzionato in atti risulta avvenuto dopo quindici anni dai fatti di causa, rilevato che non risultano compiuti accertamenti medico-legali specifici sotto il profilo in questione (dalla stessa ctu espletata in corso di causa non risultano evincibili valutazioni sotto tale aspetto), la sola documentazione prodotta in atti dalla parte attrice non può ritenersi sufficiente per un legittimo riconoscimento del danno “de quo”. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dalla parte attrice nei Parte_1 confronti dei convenuti , , , gni Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità civile dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , per i danni subiti da parte attrice in conseguenza dei fatti di cui è causa;
[...] CP_4
t i predetti convenuti , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento, in solido tra loro ed in favore della sig.ra della somma di euro CP_4 Parte_1 tre interessi da calcolare come in motivazione- a titolo n patrimoniale ed al pagamento della somma di euro 1.716,00 -oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolare come in motivazione- a titolo di rimborso spese mediche;
-condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice;
spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese, in euro 11.000,00 per competenze professionali, oltre r.f.15%, IVA e C.I. come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di ctu già liquidate.
pagina 4 di 5 Spoleto, 26.02.2025
Andrea Giuliani
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