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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1395/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BR AN, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
DISTEFANO AN, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5948/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060494715505 IMU 2013
proposto da Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Nominativo_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021584786505 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011335546505 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Nominativo_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2022/001086 IMU 2013
- RUOLO n. 2024/001585 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/004573 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente1, con ricorso depositato in data 21.10.2025, ricorre contro il Comune di Acireale, il Comune di Aci Castello e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente con ricorso notificato alle controparti in data 24.09.2025, la ricorrente impugna tre distinte cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la n. 293 2022 00215847 86 505, notificata in data 30.07.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Aci Castello, IMU anno 2013, per complessivi euro 2.655,88;
2. la n. 293 2024 00113355 46 505, notificata in data 26.06.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Aci Castello, IMU anno 2015, per complessivi euro 2.944,88;
3. la n. 293 2020 00604947 15 505, notificata in data 26.06.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Acireale, IMU anno 2013, per complessivi euro 9.591,06.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, rileva la non debenza dei tributi richiesti in quanto risalenti all'eredità del de cuius Nominativo_3 e di cui la Diocesi di Acireale veniva nominata erede universale;
diversamente, a favore della ricorrente, era stato disposto un legato di complessivi euro 15.000,00, rimanendo estranea da qualunque lascito di natura immobiliare.
Per quanto sopra deduce: la carenza di motivazione degli atti impugnati;
la nullità degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo;
la sola responsabilità della ricorrente in proporzione alla propria quota ereditaria;
l'intrasmissibilità delle sanzioni;
la prescrizione e/o la decadenza.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate nonché la condanna delle parti convenute alle spese del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 26.11.2025 si è costituita l'ADER facendo presente, preliminarmente ....
“L'ufficio competente ha annullato le tre cartelle di pagamento dopo avere ricevuto l'istanza di annullamento in autotutela da parte della sig.ra Ricorrente1, e prima della notifica del ricorso tributario, con la massima celerità possibile, stante anche il carico di lavoro dell'Ente. A questo proposito, si deposita copia degli estratti di ruolo con in calce l'estratto informatico dai quali si evince l'annullamento delle cartelle”.
Il Comune di Aci Castello, con memoria depositata in data 23.12.2025, fa altresì presente di aver integralmente provveduto allo sgravio della partita di ruolo di propria competenza. Conseguentemente sia il Comune di Aci Castello che l'Agente della Riscossione, chiedono che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alle tre cartelle di pagamento impugnate, in quanto l'Agente della Riscossione ha depositato gli estratti di ruolo, da cui si evince l'integrale cancellazione dei ruoli formati dagli Enti impositori, sottesi alle tre cartelle di pagamento impugnate.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 23.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BR AN, Presidente
NO SALVATORE, Relatore
DISTEFANO AN, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5948/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060494715505 IMU 2013
proposto da Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Nominativo_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021584786505 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011335546505 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Nominativo_1 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - RUOLO n. 2022/001086 IMU 2013
- RUOLO n. 2024/001585 IMU 2015
proposto da
Ricorrente1 - CF Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/004573 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente1, con ricorso depositato in data 21.10.2025, ricorre contro il Comune di Acireale, il Comune di Aci Castello e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente con ricorso notificato alle controparti in data 24.09.2025, la ricorrente impugna tre distinte cartelle di pagamento e segnatamente:
1. la n. 293 2022 00215847 86 505, notificata in data 30.07.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Aci Castello, IMU anno 2013, per complessivi euro 2.655,88;
2. la n. 293 2024 00113355 46 505, notificata in data 26.06.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Aci Castello, IMU anno 2015, per complessivi euro 2.944,88;
3. la n. 293 2020 00604947 15 505, notificata in data 26.06.2025, avente ad oggetto il ruolo formato dal
Comune di Acireale, IMU anno 2013, per complessivi euro 9.591,06.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve, rileva la non debenza dei tributi richiesti in quanto risalenti all'eredità del de cuius Nominativo_3 e di cui la Diocesi di Acireale veniva nominata erede universale;
diversamente, a favore della ricorrente, era stato disposto un legato di complessivi euro 15.000,00, rimanendo estranea da qualunque lascito di natura immobiliare.
Per quanto sopra deduce: la carenza di motivazione degli atti impugnati;
la nullità degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo;
la sola responsabilità della ricorrente in proporzione alla propria quota ereditaria;
l'intrasmissibilità delle sanzioni;
la prescrizione e/o la decadenza.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate nonché la condanna delle parti convenute alle spese del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 26.11.2025 si è costituita l'ADER facendo presente, preliminarmente ....
“L'ufficio competente ha annullato le tre cartelle di pagamento dopo avere ricevuto l'istanza di annullamento in autotutela da parte della sig.ra Ricorrente1, e prima della notifica del ricorso tributario, con la massima celerità possibile, stante anche il carico di lavoro dell'Ente. A questo proposito, si deposita copia degli estratti di ruolo con in calce l'estratto informatico dai quali si evince l'annullamento delle cartelle”.
Il Comune di Aci Castello, con memoria depositata in data 23.12.2025, fa altresì presente di aver integralmente provveduto allo sgravio della partita di ruolo di propria competenza. Conseguentemente sia il Comune di Aci Castello che l'Agente della Riscossione, chiedono che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 46 del
D.lgs. 31/12/92 n. 546, per cessata materia del contendere, con riferimento alle tre cartelle di pagamento impugnate, in quanto l'Agente della Riscossione ha depositato gli estratti di ruolo, da cui si evince l'integrale cancellazione dei ruoli formati dagli Enti impositori, sottesi alle tre cartelle di pagamento impugnate.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata ed assorbita dalle motivazioni che precedono.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 23.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)