Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 65. (Doveri di subordinazione)
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega, del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato.
Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro dell'interno;
b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega, del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;
c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato.
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 13/11/2010, n. 4124Provvedimento: […] Il Collegio rileva, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, che l'art 65 della legge n. 121/1981 prevede che restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il Prefetto; sotto il profilo sistematico, viene in rilievo l'art. 13, comma 4, della medesima legge che consente al Prefetto di disporre della forza pubblica, ai fini del mantenimento della pace sociale, la prevenzione dei reati e la tutela dell'ordine pubblico; peraltro, nel caso in cui l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica richieda l'intervento di rinforzi é il Prefetto a doverla richiedere al Ministro dell'Interno (art. 38 l. cit.).Leggi di più...
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