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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 11490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11490 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12145 del R.G. dell'anno 2024 promossa da: 1) - 2) - 3) - 4) CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
- 5) - 6) - 7)
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
- 8) - 9) - 10)
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
- 11) 12) - 13)
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
4) - 15)
[...] Controparte_14 CP_15 rappresentati e difesi dall'avv. L. Corazza in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_16 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. A. Maresca in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data /09/22, e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, e sulla base delle analitiche allegazioni svolte ha concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dei buoni pasto per ciascun turno notturno espletato 2) conseguentemente condannare l' a titolo Controparte_17 risarcitorio, al pagamento del corrispettivo dei buoni pasto relativi ai turni notturni espletati fino al 31.12.23 in favore di: 3) € 1.655,82 CP_1
4) € 1.655,82 CP_2
5) € 852,69 CP_3
6) € 827,91 CP_4
7) € 827,91 CP_5
1 8) € 852,69 CP_6
9) € 827,91 CP_7
10) € 1.022,16 CP_8
11) € 754,45 CP_9
12) € 1.022,16 CP_10
13) € 1.022,16 CP_11
14) € 1.289,87 CP_12
15) € 2.579,39 CP_13
16) € 827,91 CP_14 CP_1
17) € 486,71
o delle maggiori o minori somme che vorrà liquidare. Oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori da liquidarsi in favore dell'avvocato procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l'ente convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo ha chiesto:
“ in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale con riferimento ai crediti rivendicati dai ricorrenti;
nel merito, comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 12/11/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.. I ricorrenti, dipendenti dell'ente convenuto con la decorrenza e le mansioni indicate in ricorso, hanno allegato in fatto che in ragione delle mansioni espletate sono inseriti in turni così articolati: una mattina dalle 7,00 alle 13,30, un pomeriggio dalle 13,30 alle 20,00, una notte dalle 20,00 alle 7,00, smonto notte e riposo e che, pertanto, effettuano in media un turno notturno CP_ ogni 5 giorni, salvo maggiore impegno;
hanno dedotto che l' convenuto garantisce ai propri dipendenti il servizio mensa durante i seguenti orari: dalle 12,30 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e che quando sono impegnati nel turno notturno, dovendo prendere servizio alle 19,45 ( tempo di vestizione di 15”), sono impossibilitati a fruire del servizio mensa e che il turno notturno risulta particolarmente gravoso in quanto si estende per 11 ore;
hanno dedotto, inoltre, che l' pur non mettendo a disposizione un servizio mensa in tale orario, non ha mai CP_16 corrisposto i buoni pasto compensativi. In diritto i ricorrenti hanno dedotto che l'art. 29 del CCNL 2001 – comparto sanità pubblica ha fissato i principi regolatori del cd “servizio mensa”, nell'ambito del comparto di competenza, prevedendo che: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.” Successivamente con l'art. 4 del CCNL del 2009 l'art. 29 c. 1 è stato così modificato:“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 2 possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.” Hanno dedotto i ricorrenti che la fruizione della mensa sia un diritto del dipendente e che la ratio del riconoscimento trova la sua fonte nella norma di rango superiore di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 2000/34/CE, ove espressamente si prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.” e che dalla riconosciuta sussistenza del diritto del dipendente a fruire della mensa, diritto collegato al “necessario recupero delle energie psicofisiche”, discende l'obbligo del datore di lavoro di istituire un servizio mensa o in alternativa di “garantirlo con modalità sostitutiva” e che non possa essere privato del diritto al trattamento sostitutivo, per quanto non avente funzione retributiva, il lavoratore al quale sia preclusa, per mancanza del servizio mensa o per le modalità della prestazione lavorativa, la possibilità di fruire del pasto nel corso della giornata lavorativa. Concorda il Giudice con la tesi attorea. Non è specificamente contestato tra le parti che i ricorrenti, dalla data di assunzione e sino alla data del 31/12/23, tranne la ricorrente cessata dal servizio in data 16/12/22, abbiano CP_13 svolto i turni notturni dalle ore 20,00 alle ore 7,00 pari al numero indicato in ricorso e nelle note autorizzate di parte ricorrente per ciascuno di essi, atteso che la contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto risulta generica e senza allegazione e prova documentale specifica del diverso numero di turni notturni effettivamente svolti dai ricorrenti con le precisazioni temporali di seguito svolte relative ai ricorrenti e;
non è parimenti CP_13 CP_4 CP_5 contestato tra le parti e, comunque è risultato all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, che l'ente convenuto garantisce ai propri dipendenti il servizio mensa durante i seguenti orari: dalle 12,30 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e che i ricorrenti quando sono impegnati nel turno notturno, che si estende per ben 11 ore, devono prendere servizio alle 19,45 con tempo di vestizione di 15”. Peraltro, come dedotto da parte ricorrente nelle note autorizzate in ordine allo svolgimento di turni notturni da parte dei ricorrenti:
“dai cedolini paga depositati in atti si evince che:
- tutti i ricorrenti, godono o hanno goduto ( nei periodi ai quali si riferisce la richiesta) dell'indennità notturna, e soprattutto dell'indennità su tre turni o così come indicata nelle stesse buste paga alla voce 939, come “ind.tre turni art.86 c. 3 ( ex art.44/3)” all'art.44 del CCNL 1995, (che si produce all.B) è dovuta a:” …personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500.( ndr. Ora € 4,49) Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. “ c) tutti i ricorrenti hanno percepito e percepiscono detta indennità per 26 giorni al mese, così come indicato a fianco della voce 939 nella colonna “q.tà ore/ giorni”, confermandosi, così la ricorrenza e regolarità dei turni in generale e di quelli notturni in particolare d) a seguito dell'applicazione del CCNL 2022 ( all.1 del fascicolo di controparte) detta indennità è stata sostituita da quella prevista all'art. 106, 3 che espressamente prevede:” Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa .” 3 e) come si evince dalla lettura delle buste paga successive all'applicazione di detto CCNL, l'indennità in questione pari a € 4,00 viene erogata sotto la voce “ ind. Notte” con assoluta continuità e regolarità f) il riconoscimento implicito dell'effettuazione da parte dei ricorrenti dei turni notturni, viene anche dalle avverse deduzioni che hanno indicato come tre di loro e segnatamente e CP_13 CP_5 CP_4
( per i quali si riformulano più avanti i conteggi) abbiano cessato di espletare tali turni in epoca precedente alla data indicata nel ricorso ( o non abbiano svolto i turni notturni per periodi di CP_13 malattia ( e CP_5 CP_4
g) a conferma ulteriore degli assunti viene altresì dalla deposizione del teste , che testualmente Tes_1 afferma” Sul capitolo 2, confermo quanto mi si legge ( ndr.cap.2 del ricorso:” In ragione delle mansioni espletate i ricorrenti sono ed erano inseriti in turni così articolati: una mattina dalle 7,00 alle 13,30, un pomeriggio dalle 13,30 alle 20,00, una notte dalle 20,00 alle 7,00, smonto notte e riposo)“. Tanto è apprezzabile tale testimonianza, in quanto il teste è in grado anche di riferire che la suddetta ricorrente
“ non lavora più al Policlinico, ma non ricordo da quando” e ancora che il ricorrente CP_13 CP_12
“ non svolge più l'orario indicato nel capitolo dal gennaio” , anche se la circostanza non rileva ai fini del presente giudizio, in quanto le richieste dei ricorrenti sono limitate al 31.12.23…………………………………………………….. 2.Sugli orari di distribuzione di “cestini” a compensazione del pasto serale. A tal riguardo va fatta una necessaria premessa, ovvero che qui non viene messa in discussione la distribuzione dei cestini in sostituzione del pasto serale, ma l'orario in cui detti cestini vengono distribuiti . Come espressamente indicato nel ricorso, infatti ( punto 4) il servizio mensa ( indifferente se diretta o attraverso la distribuzione dei cestini) serale c'è, ma viene garantito entro e non oltre le ore 18,00/18,30, rendendo quindi impossibile per coloro che sono impegnati nel turno notturno ( dalle ore 20 ) di potere usufruire di tale servizio. E appare tanto più sorprendente che solo ora la convenuta sostenga ( contrariamente al vero) che tale Parte servizio si protragga fino alle 19,45, quando in tutti i giudizi precedenti e che non solo CP_16 ha contestato che la cessazione del servizio avveniva ( e avviene) alle ore 18/18,30, ma lo ha anche chiaramente ammesso. Peraltro tutte le pronunce, peraltro tutte passate in giudicato, (n.9122/22,9124/22,2532/23,4825/23,2552/234827/23,4830/23,10904/23,885/25 e Corte d'Appello di Roma sezione lavoro n.3006/24 ALL.A), hanno accolto i ricorsi, vista anche la pacifica e ammessa circostanza di fatto! Inoltre si rileva che: Non risulta prodotta in atti, alcuna comunicazione post master diretta ai dipendenti e relativa agli orari del servizio mensa ( o sostitutivo), se non una fotografia di un cartello privo di data ,di sottoscrizione e di riferimenti certi rispetto alla sua collocazione ( all.3 produzione avversaria) Con riferimento alla documentazione classificata dalla controparte come “ Carteggio Policlinico- ditta UT- agosto 2024” ( all.13 produzione avversaria)
- Con lettera datata 07.08.24 ( prot.935/2024) la ditta UT scrive: “ In relazione a quanto comunicatoci tramite PEC in data 06.08.24 ………in considerazione del numero esiguo dei pasti erogati e che eroghiamo una media di 3-4 vitti serali ( spesso addirittura nessuno) non siamo in grado di legittimare la presenza di personale dedicato a tale servizio dalle ore 18.15 alle ore 19.45”.
- Significativamente la parte convenuta non ha prodotto la richiamata comunicazione del 06.08.24, ma dal tenore letterale della risposta della ditta UT ,si evince che con tale comunicazione il intendeva stabilire nuovi orari nella distribuzione dei cestini, nuovi orari che la ditta, come CP_16 dichiarato non era in grado di coprire.
- All'udienza del 18.10.24, questa difesa chiedeva di essere autorizzata a produrre la nota aziendale post master indirizzata al personale, priva di data, con la quale si comunicava che a “decorrere dal 02.09.24”, sarebbe entrato in vigore l'orario di distribuzione dei cestini dalla 18,15 alle 19,45.
- La difesa di parte convenuta, si opponeva:” perché irrilevante in quanto relativo a periodo successivo a quello oggetto di giudizio” , riconoscendo, quindi, implicitamente che tale nuovo orario di 4 distribuzione serale dei cestini, fosse di fatto relativo ad epoca successiva a quella che interessa ( fino al 31.12.23)
- Ulteriore conferma dell'assunto, viene anche la constatazione della significativa omessa allegazione, da parte della convenuta delle note prot. 30159 del 08.08.24 e 30314 del 09.08.24 pur citate a sostegno delle proprie ragioni, nella querelle con la soc. UT, nella risposta prot.0036867 del 07.10.24. Il documento 9 allegato al fascicolo di parte resistente, consistente nella dichiarazione ( peraltro priva di qualunque efficacia probatoria )della responsabile RUP di fatto afferma solo e soltanto Persona_1 una circostanza pacifica, ovvero che il servizio mensa ( a mezzo distribuzione cestini) funziona anche per il pasto serale , ma significativamente non precisa l'orario in cui detto servizio cessi. Dalle deposizioni testimoniali ed in particolare dalla deposizione resa dal teste nel procedimento Tes_2
n.12425/24 acquisito agli atti:” Lavoro per la società di ristorazione Authentica S.p.A. che ha in appalto il servizio di ristorazione al Policlinico dal 16/6/2021. In precedenza, lavoravo per altra società, Innova S.p.A., che dal 2014 aveva lo stesso appalto. Sono transitato al cambio appalto. Per Authentica sono il referente operativo egestisco i servizi della mensa, per la parte operativa. Lo stesso facevo per Innova. Per servizio mensa mi riferisco a quello dei dipendenti, ma l'appalto riguarda anche i pasti dei degenti…. La sera non apriamo la mensa per il personale, ma abbiamo degli addetti che si occupano della distribuzione dei cestini al personale che ne fa richiesta presso i locali della dispensa, attualmente dalle 17:00 alle 18:30. Questo orario c'è sempre stato, almeno dal 2014. A cavallo tra il 2021/2022 abbiamo assecondato la richiesta della committenza e posticipato l'orario dalle 18:15 alle 19:45, pensando vi sarebbe stata maggiore affluenza. Anche con tale modifica, tuttavia, l'affluenza del personale non è mutata, distribuivamo all'incirca 4-5 cene al mese. Perciò l'orario è tornato quello precedente, 17:00-18:30, nel quale abbiamo altro personale presente, che può evadere le richieste di consegna dei cestini,…. Posso dire con certezza, pertanto, che dal 2014 all'attualità il servizio di distribuzione dei cestini è stato sempre operativo in orario dalle 17:00 alle 18:30, con l'unica eccezione di un periodo di tempo limitato, che è iniziato a cavallo tra il 2021 e il 2022 e credo sia cessato già al marzo 2022. È stato un periodo di pochi mesi, è durato poco proprio perché l'affluenza del personale non è aumentata. Non ho contezza dei Postmaster diramati ai dipendenti, sugli orari del servizio mensa. Ma sono la persona maggiormente a conoscenza della effettività del servizio erogato, di cui mi occupo personalmente.” Ulteriore conferma della deposizione del teste , viene anche dalla deposizione del teste : Tes_2 Tes_1
“ Preciso che ho verificato personalmente che i locali adibiti alla distribuzione dei cestini alle ore 18.00/18.30 sono chiusi”. Peraltro, come dedotto da parte ricorrente, deve osservarsi che anche se il servizio di distribuzione dei cestini fosse stato prolungato fino alle 19,45, e comunque solo da settembre 2024, il personale turnante avrebbe dovuto essere presente in servizio sin dalle ore 19,45 con il tempo di vestizione necessario di 15' con la conseguenza che non avrebbe potuto comunque usufruire di tale servizio alternativo. Ciò osservato sul piano fattuale, deve rilevarsi che in ordine alla fattispecie de qua Cass. n. 5547/21 ha affermato il principio, riferito proprio ai dipendenti del comparto sanità, secondo il quale ” In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione 5 della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)”.
Ed in motivazione la sentenza citata ha precisato che: “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 ( biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. ………….10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora
6 l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l' indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. 19. Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione.”
Quindi, sulla base dell'esaustive considerazioni svolte nella sentenza citata, il buono pasto sostitutivo spetta anche al dipendente ( nel caso di specie del comparto sanità) che effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Ne consegue che la mancata erogazione del buono pasto integra un' inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c.: “.L'inadempimento di tali obbligazioni determina responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cod civ., soggetta a termine di prescrizione ordinario;
la natura «contrattuale» della responsabilità dipende, invero, dall'inadempimento di una obbligazione, trovi essa causa nel contratto, nella legge o in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrla (articolo 1173 cod.civ.). ( Cass. n.16851/22).
Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi ( cfr. anche Corte d'Appello di Roma - sentenza n.3006/24:” È infondata, infine, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda ospedaliera in via preliminare, atteso che, trattandosi di prestazione di natura non eminentemente retributiva, ma avente anche funzione assistenziale e risarcitoria, non soggiace al termine quinquennale invocato dalla parte appellante, bensì a quello decennale, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20250/2024)”, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( cfr. Cass. n. 22985/20) e, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sopra riportato, poi modificato, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), sopra riportato.
Ciò premesso, deve osservarsi che è la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 del CCNL INTEGRATIVO SANITÀ, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio e che dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 risulta che il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo
7 a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Quindi da tale norma si ricava che la fruizione del pasto, ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto, è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
A tal proposito rileva anche la previsione dell'art 8 del d. lgs. n. 66/03 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Pertanto anche tale previsione conferma che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa mentre non si rinviene una disciplina contrattuale che espressamente richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa. Peraltro, nella specie, il turno notturno svolto dai ricorrenti è di durata pari a 11 ore, senza alcuna previsione di pause e quindi particolarmente gravoso, mentre la fruizione del pasto dovrebbe avvenire durante la pausa obbligatoria dopo sei ore di servizio.
Si deve, inoltre, osservare che anche la giurisprudenza della Corte di appello – GL di Roma ( sent. del 17/06/21) ha confermato tale assunto proprio in riferimento ad analoga fattispecie affermando:
“Come è noto, l'attuale fonte di riferimento è data dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità che all'art. 29 CCNI 2001 (che aveva recepito senza modificazioni sostanziali quanto disposto dall'art. 33 del d.P.R. n. 270 del 1987) stabilisce, nel testo introdotto a seguito delle modifiche operate dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009 che: "1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile
8 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. n. 270 del 1987 e 68, comma 2, del D.P.R. n. 384 del 1990". La norma contrattuale dunque riconosce ai lavoratori del Comparto Sanità Pubblica il diritto alla mensa per ogni giorno di "effettiva presenza al lavoro" in relazione alla "particolare articolazione dell'orario" di servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tale duplice condizione risponde peraltro alla ratio dell'istituto contrattuale, che è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Ne discende, quale prima conseguenza, che il diritto alla mensa non riguarda tutti i dipendenti, ma solo quelli che devono espletare il lavoro articolato su turni ed hanno, quindi, la necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro. Nel presente caso di specie i lavoratori, nel rivendicare il proprio diritto alla mensa, contestano la legittimità della Ordinanza del Direttore Generale 27/DG del 17/11/2011 la quale (richiamando le linee guida regionali di cui alla nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio 181761/DB/07/11 del 14/10/2011), aveva, per quanto qui più specificamente rileva ai fini della decisione, limitato il diritto alla mensa, a decorrere dal 1/12/2011, esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro, e nel solo caso di “attività lavorativa svolta in orario antimeridiano e prolungatasi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti prevista come obbligatoria dal d.lgs. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche” escludendo tale diritto, in particolare, per i dipendenti "che svolgono attività lavorativa esclusivamente la mattina o il pomeriggio" e a quelli che "svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni, ovvero…non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne, in quanto già percettori delle indennità previste, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 11 dell'art. 44 del C.C.N.L. del Personale dell'Comparto stipulato il 01. 09. 1995 con la precisazione che l'esclusione dal diritto alla mensa non opera nel caso di raddoppio del turno mattina- pomeriggio ovvero pomeriggio-notte, ipotesi nelle quali il dipendente avrà diritto ad un unico accesso alla mensa" nonché "ai dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero ma articolato su 7 ore e 12 minuti" (cfr. copia della suddetta deliberazione prodotta da entrambe le parti in causa). Tanto premesso si intende aderire, sul punto, ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 01/03/2021 con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno). Afferma a tale proposito la SC, in particolare, che “…la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori 9 dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l' indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI” (cfr. Cass. n. 5547/2021 in parte motiva). Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente enunciati l'appello dovrà essere respinto dovendo ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato la menzionata disposizione contrattuale e che risulti pertanto illegittima la limitazione del diritto alla mensa unilateralmente operata dall'azienda datrice in violazione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva (con conseguente nullità della stessa ex art. 2 d.lgs. 165/2001) in assenza di allegazioni o prove in ordine ad una insussistenza di fondi e risorse economiche (non essendo certamente sufficiente, in assenza di specifici riscontri contabili il mero riferimento alle linee guida regionali di cui alla menzionata nota del 14/10/2011).” Ed è opportuno rammentare, infine, che recentemente la giurisprudenza della Cassazione ( n. 21440/24) ha confermato la precedente giurisprudenza citata affermando:
“6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il 10 costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono i istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dall' , in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie locali. Controparte_16
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da 11 questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali”. Da tali considerazioni, che sono esaustive nella valutazione delle questioni rilevanti nella fattispecie, discende il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente parametrato al valore economico del buono pasto sostitutivo non riconosciuto dall'ente convenuto sulla base del valore che è stato pacificamente quantificato dalle parti in € 4,13 a CP_ carico dell' convenuto per ciascun giorno utile a fruire della mensa e sulla base del numero dei turni notturni effettivamente svolti nel periodo considerato in ricorso, che, per quanto riguarda la ricorrente è quello sino al 16/11/22 mentre, per quanto riguarda il ricorrente CP_13
, deve considerarsi che lo stesso ha effettuato 76 giorni di assenza nell'anno 2021 e che CP_5 CP_ la ricorrente ha effettuato 50 giorni di assenza nell'anno 2022, come eccepito dall' CP_4 convenuto e non contestato da parte ricorrente. Quindi, come dedotto dai ricorrenti, deve considerarsi che ciascuno di essi ha svolto almeno 67 turni notturni l'anno, con le precisazioni appena fatte, atteso che, considerato che il turno notturno si colloca ogni cinque giorni di lavoro e considerate n. 335 giornate lavorative all'anno al netto delle ferie si ottiene il risultato di n. 67 turni notturni;
poichè il valore del buono pasto da assumersi a parametro è quello di € 5,16 con onere a carico dell'ente dei 2/3, pari ad € 4,13, in relazione al numero dei turni notturni come sopra calcolati ciascun ricorrente avrà, quindi, diritto a percepire € 276,71 ( € 4,13 x 67) annui. Segue la condanna dell'ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a tale titolo come liquidate in dispositivo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti risarcitori nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 sulla base anche del numero dei ricorrenti aventi analoga posizione processuale, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: condanna l'ente convenuto al pagamento della somma di:
€ 1.655,82 in favore della ricorrente CP_1
€ 1.655,82 in favore del ricorrente CP_2
€ 852,69 in favore della ricorrente CP_3
€ 788,83 in favore della ricorrente CP_4
€ 767,35 in favore del ricorrente CP_5
€ 852,69 in favore del ricorrente CP_6
€ 827,91 in favore della ricorrente CP_7
€ 1.022,16 in favore del ricorrente CP_8
€ 754,45 in favore del ricorrente CP_9
€ 1.022,16 in favore della ricorrente CP_10
€ 1.022,16 in favore della ricorrente CP_11
€ 1.289,87 in favore del ricorrente CP_12
€ 2.277,53 in favore della ricorrente CP_13
€ 827,91 in favore della ricorrente CP_14 CP_1
€ 486,71 in favore della ricorrente per i titoli di cui al ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
12 condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/11/25 IL GIUDICE
UC ED
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12145 del R.G. dell'anno 2024 promossa da: 1) - 2) - 3) - 4) CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
- 5) - 6) - 7)
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
- 8) - 9) - 10)
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
- 11) 12) - 13)
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
4) - 15)
[...] Controparte_14 CP_15 rappresentati e difesi dall'avv. L. Corazza in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_16 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. A. Maresca in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data /09/22, e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, e sulla base delle analitiche allegazioni svolte ha concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla corresponsione dei buoni pasto per ciascun turno notturno espletato 2) conseguentemente condannare l' a titolo Controparte_17 risarcitorio, al pagamento del corrispettivo dei buoni pasto relativi ai turni notturni espletati fino al 31.12.23 in favore di: 3) € 1.655,82 CP_1
4) € 1.655,82 CP_2
5) € 852,69 CP_3
6) € 827,91 CP_4
7) € 827,91 CP_5
1 8) € 852,69 CP_6
9) € 827,91 CP_7
10) € 1.022,16 CP_8
11) € 754,45 CP_9
12) € 1.022,16 CP_10
13) € 1.022,16 CP_11
14) € 1.289,87 CP_12
15) € 2.579,39 CP_13
16) € 827,91 CP_14 CP_1
17) € 486,71
o delle maggiori o minori somme che vorrà liquidare. Oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori da liquidarsi in favore dell'avvocato procuratore antistatario”. Si è costituito in giudizio l'ente convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo ha chiesto:
“ in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale con riferimento ai crediti rivendicati dai ricorrenti;
nel merito, comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 12/11/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c.. I ricorrenti, dipendenti dell'ente convenuto con la decorrenza e le mansioni indicate in ricorso, hanno allegato in fatto che in ragione delle mansioni espletate sono inseriti in turni così articolati: una mattina dalle 7,00 alle 13,30, un pomeriggio dalle 13,30 alle 20,00, una notte dalle 20,00 alle 7,00, smonto notte e riposo e che, pertanto, effettuano in media un turno notturno CP_ ogni 5 giorni, salvo maggiore impegno;
hanno dedotto che l' convenuto garantisce ai propri dipendenti il servizio mensa durante i seguenti orari: dalle 12,30 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e che quando sono impegnati nel turno notturno, dovendo prendere servizio alle 19,45 ( tempo di vestizione di 15”), sono impossibilitati a fruire del servizio mensa e che il turno notturno risulta particolarmente gravoso in quanto si estende per 11 ore;
hanno dedotto, inoltre, che l' pur non mettendo a disposizione un servizio mensa in tale orario, non ha mai CP_16 corrisposto i buoni pasto compensativi. In diritto i ricorrenti hanno dedotto che l'art. 29 del CCNL 2001 – comparto sanità pubblica ha fissato i principi regolatori del cd “servizio mensa”, nell'ambito del comparto di competenza, prevedendo che: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.” Successivamente con l'art. 4 del CCNL del 2009 l'art. 29 c. 1 è stato così modificato:“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, 2 possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.” Hanno dedotto i ricorrenti che la fruizione della mensa sia un diritto del dipendente e che la ratio del riconoscimento trova la sua fonte nella norma di rango superiore di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, attuativo della direttiva comunitaria 2000/34/CE, ove espressamente si prevede che “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.” e che dalla riconosciuta sussistenza del diritto del dipendente a fruire della mensa, diritto collegato al “necessario recupero delle energie psicofisiche”, discende l'obbligo del datore di lavoro di istituire un servizio mensa o in alternativa di “garantirlo con modalità sostitutiva” e che non possa essere privato del diritto al trattamento sostitutivo, per quanto non avente funzione retributiva, il lavoratore al quale sia preclusa, per mancanza del servizio mensa o per le modalità della prestazione lavorativa, la possibilità di fruire del pasto nel corso della giornata lavorativa. Concorda il Giudice con la tesi attorea. Non è specificamente contestato tra le parti che i ricorrenti, dalla data di assunzione e sino alla data del 31/12/23, tranne la ricorrente cessata dal servizio in data 16/12/22, abbiano CP_13 svolto i turni notturni dalle ore 20,00 alle ore 7,00 pari al numero indicato in ricorso e nelle note autorizzate di parte ricorrente per ciascuno di essi, atteso che la contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto risulta generica e senza allegazione e prova documentale specifica del diverso numero di turni notturni effettivamente svolti dai ricorrenti con le precisazioni temporali di seguito svolte relative ai ricorrenti e;
non è parimenti CP_13 CP_4 CP_5 contestato tra le parti e, comunque è risultato all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, che l'ente convenuto garantisce ai propri dipendenti il servizio mensa durante i seguenti orari: dalle 12,30 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e che i ricorrenti quando sono impegnati nel turno notturno, che si estende per ben 11 ore, devono prendere servizio alle 19,45 con tempo di vestizione di 15”. Peraltro, come dedotto da parte ricorrente nelle note autorizzate in ordine allo svolgimento di turni notturni da parte dei ricorrenti:
“dai cedolini paga depositati in atti si evince che:
- tutti i ricorrenti, godono o hanno goduto ( nei periodi ai quali si riferisce la richiesta) dell'indennità notturna, e soprattutto dell'indennità su tre turni o così come indicata nelle stesse buste paga alla voce 939, come “ind.tre turni art.86 c. 3 ( ex art.44/3)” all'art.44 del CCNL 1995, (che si produce all.B) è dovuta a:” …personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI e VII livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a L. 8.500.( ndr. Ora € 4,49) Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'azienda o ente. “ c) tutti i ricorrenti hanno percepito e percepiscono detta indennità per 26 giorni al mese, così come indicato a fianco della voce 939 nella colonna “q.tà ore/ giorni”, confermandosi, così la ricorrenza e regolarità dei turni in generale e di quelli notturni in particolare d) a seguito dell'applicazione del CCNL 2022 ( all.1 del fascicolo di controparte) detta indennità è stata sostituita da quella prevista all'art. 106, 3 che espressamente prevede:” Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa .” 3 e) come si evince dalla lettura delle buste paga successive all'applicazione di detto CCNL, l'indennità in questione pari a € 4,00 viene erogata sotto la voce “ ind. Notte” con assoluta continuità e regolarità f) il riconoscimento implicito dell'effettuazione da parte dei ricorrenti dei turni notturni, viene anche dalle avverse deduzioni che hanno indicato come tre di loro e segnatamente e CP_13 CP_5 CP_4
( per i quali si riformulano più avanti i conteggi) abbiano cessato di espletare tali turni in epoca precedente alla data indicata nel ricorso ( o non abbiano svolto i turni notturni per periodi di CP_13 malattia ( e CP_5 CP_4
g) a conferma ulteriore degli assunti viene altresì dalla deposizione del teste , che testualmente Tes_1 afferma” Sul capitolo 2, confermo quanto mi si legge ( ndr.cap.2 del ricorso:” In ragione delle mansioni espletate i ricorrenti sono ed erano inseriti in turni così articolati: una mattina dalle 7,00 alle 13,30, un pomeriggio dalle 13,30 alle 20,00, una notte dalle 20,00 alle 7,00, smonto notte e riposo)“. Tanto è apprezzabile tale testimonianza, in quanto il teste è in grado anche di riferire che la suddetta ricorrente
“ non lavora più al Policlinico, ma non ricordo da quando” e ancora che il ricorrente CP_13 CP_12
“ non svolge più l'orario indicato nel capitolo dal gennaio” , anche se la circostanza non rileva ai fini del presente giudizio, in quanto le richieste dei ricorrenti sono limitate al 31.12.23…………………………………………………….. 2.Sugli orari di distribuzione di “cestini” a compensazione del pasto serale. A tal riguardo va fatta una necessaria premessa, ovvero che qui non viene messa in discussione la distribuzione dei cestini in sostituzione del pasto serale, ma l'orario in cui detti cestini vengono distribuiti . Come espressamente indicato nel ricorso, infatti ( punto 4) il servizio mensa ( indifferente se diretta o attraverso la distribuzione dei cestini) serale c'è, ma viene garantito entro e non oltre le ore 18,00/18,30, rendendo quindi impossibile per coloro che sono impegnati nel turno notturno ( dalle ore 20 ) di potere usufruire di tale servizio. E appare tanto più sorprendente che solo ora la convenuta sostenga ( contrariamente al vero) che tale Parte servizio si protragga fino alle 19,45, quando in tutti i giudizi precedenti e che non solo CP_16 ha contestato che la cessazione del servizio avveniva ( e avviene) alle ore 18/18,30, ma lo ha anche chiaramente ammesso. Peraltro tutte le pronunce, peraltro tutte passate in giudicato, (n.9122/22,9124/22,2532/23,4825/23,2552/234827/23,4830/23,10904/23,885/25 e Corte d'Appello di Roma sezione lavoro n.3006/24 ALL.A), hanno accolto i ricorsi, vista anche la pacifica e ammessa circostanza di fatto! Inoltre si rileva che: Non risulta prodotta in atti, alcuna comunicazione post master diretta ai dipendenti e relativa agli orari del servizio mensa ( o sostitutivo), se non una fotografia di un cartello privo di data ,di sottoscrizione e di riferimenti certi rispetto alla sua collocazione ( all.3 produzione avversaria) Con riferimento alla documentazione classificata dalla controparte come “ Carteggio Policlinico- ditta UT- agosto 2024” ( all.13 produzione avversaria)
- Con lettera datata 07.08.24 ( prot.935/2024) la ditta UT scrive: “ In relazione a quanto comunicatoci tramite PEC in data 06.08.24 ………in considerazione del numero esiguo dei pasti erogati e che eroghiamo una media di 3-4 vitti serali ( spesso addirittura nessuno) non siamo in grado di legittimare la presenza di personale dedicato a tale servizio dalle ore 18.15 alle ore 19.45”.
- Significativamente la parte convenuta non ha prodotto la richiamata comunicazione del 06.08.24, ma dal tenore letterale della risposta della ditta UT ,si evince che con tale comunicazione il intendeva stabilire nuovi orari nella distribuzione dei cestini, nuovi orari che la ditta, come CP_16 dichiarato non era in grado di coprire.
- All'udienza del 18.10.24, questa difesa chiedeva di essere autorizzata a produrre la nota aziendale post master indirizzata al personale, priva di data, con la quale si comunicava che a “decorrere dal 02.09.24”, sarebbe entrato in vigore l'orario di distribuzione dei cestini dalla 18,15 alle 19,45.
- La difesa di parte convenuta, si opponeva:” perché irrilevante in quanto relativo a periodo successivo a quello oggetto di giudizio” , riconoscendo, quindi, implicitamente che tale nuovo orario di 4 distribuzione serale dei cestini, fosse di fatto relativo ad epoca successiva a quella che interessa ( fino al 31.12.23)
- Ulteriore conferma dell'assunto, viene anche la constatazione della significativa omessa allegazione, da parte della convenuta delle note prot. 30159 del 08.08.24 e 30314 del 09.08.24 pur citate a sostegno delle proprie ragioni, nella querelle con la soc. UT, nella risposta prot.0036867 del 07.10.24. Il documento 9 allegato al fascicolo di parte resistente, consistente nella dichiarazione ( peraltro priva di qualunque efficacia probatoria )della responsabile RUP di fatto afferma solo e soltanto Persona_1 una circostanza pacifica, ovvero che il servizio mensa ( a mezzo distribuzione cestini) funziona anche per il pasto serale , ma significativamente non precisa l'orario in cui detto servizio cessi. Dalle deposizioni testimoniali ed in particolare dalla deposizione resa dal teste nel procedimento Tes_2
n.12425/24 acquisito agli atti:” Lavoro per la società di ristorazione Authentica S.p.A. che ha in appalto il servizio di ristorazione al Policlinico dal 16/6/2021. In precedenza, lavoravo per altra società, Innova S.p.A., che dal 2014 aveva lo stesso appalto. Sono transitato al cambio appalto. Per Authentica sono il referente operativo egestisco i servizi della mensa, per la parte operativa. Lo stesso facevo per Innova. Per servizio mensa mi riferisco a quello dei dipendenti, ma l'appalto riguarda anche i pasti dei degenti…. La sera non apriamo la mensa per il personale, ma abbiamo degli addetti che si occupano della distribuzione dei cestini al personale che ne fa richiesta presso i locali della dispensa, attualmente dalle 17:00 alle 18:30. Questo orario c'è sempre stato, almeno dal 2014. A cavallo tra il 2021/2022 abbiamo assecondato la richiesta della committenza e posticipato l'orario dalle 18:15 alle 19:45, pensando vi sarebbe stata maggiore affluenza. Anche con tale modifica, tuttavia, l'affluenza del personale non è mutata, distribuivamo all'incirca 4-5 cene al mese. Perciò l'orario è tornato quello precedente, 17:00-18:30, nel quale abbiamo altro personale presente, che può evadere le richieste di consegna dei cestini,…. Posso dire con certezza, pertanto, che dal 2014 all'attualità il servizio di distribuzione dei cestini è stato sempre operativo in orario dalle 17:00 alle 18:30, con l'unica eccezione di un periodo di tempo limitato, che è iniziato a cavallo tra il 2021 e il 2022 e credo sia cessato già al marzo 2022. È stato un periodo di pochi mesi, è durato poco proprio perché l'affluenza del personale non è aumentata. Non ho contezza dei Postmaster diramati ai dipendenti, sugli orari del servizio mensa. Ma sono la persona maggiormente a conoscenza della effettività del servizio erogato, di cui mi occupo personalmente.” Ulteriore conferma della deposizione del teste , viene anche dalla deposizione del teste : Tes_2 Tes_1
“ Preciso che ho verificato personalmente che i locali adibiti alla distribuzione dei cestini alle ore 18.00/18.30 sono chiusi”. Peraltro, come dedotto da parte ricorrente, deve osservarsi che anche se il servizio di distribuzione dei cestini fosse stato prolungato fino alle 19,45, e comunque solo da settembre 2024, il personale turnante avrebbe dovuto essere presente in servizio sin dalle ore 19,45 con il tempo di vestizione necessario di 15' con la conseguenza che non avrebbe potuto comunque usufruire di tale servizio alternativo. Ciò osservato sul piano fattuale, deve rilevarsi che in ordine alla fattispecie de qua Cass. n. 5547/21 ha affermato il principio, riferito proprio ai dipendenti del comparto sanità, secondo il quale ” In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione 5 della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)”.
Ed in motivazione la sentenza citata ha precisato che: “Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 ( biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. ………….10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. 11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione 12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora
6 l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa. 17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l' indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste. 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. 19. Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione.”
Quindi, sulla base dell'esaustive considerazioni svolte nella sentenza citata, il buono pasto sostitutivo spetta anche al dipendente ( nel caso di specie del comparto sanità) che effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Ne consegue che la mancata erogazione del buono pasto integra un' inadempimento contrattuale ex art.1218 c.c.: “.L'inadempimento di tali obbligazioni determina responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cod civ., soggetta a termine di prescrizione ordinario;
la natura «contrattuale» della responsabilità dipende, invero, dall'inadempimento di una obbligazione, trovi essa causa nel contratto, nella legge o in qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrla (articolo 1173 cod.civ.). ( Cass. n.16851/22).
Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi ( cfr. anche Corte d'Appello di Roma - sentenza n.3006/24:” È infondata, infine, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda ospedaliera in via preliminare, atteso che, trattandosi di prestazione di natura non eminentemente retributiva, ma avente anche funzione assistenziale e risarcitoria, non soggiace al termine quinquennale invocato dalla parte appellante, bensì a quello decennale, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20250/2024)”, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( cfr. Cass. n. 22985/20) e, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sopra riportato, poi modificato, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), sopra riportato.
Ciò premesso, deve osservarsi che è la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 del CCNL INTEGRATIVO SANITÀ, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio e che dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 risulta che il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo
7 a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Quindi da tale norma si ricava che la fruizione del pasto, ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto, è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
A tal proposito rileva anche la previsione dell'art 8 del d. lgs. n. 66/03 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Pertanto anche tale previsione conferma che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa mentre non si rinviene una disciplina contrattuale che espressamente richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa. Peraltro, nella specie, il turno notturno svolto dai ricorrenti è di durata pari a 11 ore, senza alcuna previsione di pause e quindi particolarmente gravoso, mentre la fruizione del pasto dovrebbe avvenire durante la pausa obbligatoria dopo sei ore di servizio.
Si deve, inoltre, osservare che anche la giurisprudenza della Corte di appello – GL di Roma ( sent. del 17/06/21) ha confermato tale assunto proprio in riferimento ad analoga fattispecie affermando:
“Come è noto, l'attuale fonte di riferimento è data dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità che all'art. 29 CCNI 2001 (che aveva recepito senza modificazioni sostanziali quanto disposto dall'art. 33 del d.P.R. n. 270 del 1987) stabilisce, nel testo introdotto a seguito delle modifiche operate dall'art. 4 del CCNL 31/7/2009 che: "1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile
8 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. n. 270 del 1987 e 68, comma 2, del D.P.R. n. 384 del 1990". La norma contrattuale dunque riconosce ai lavoratori del Comparto Sanità Pubblica il diritto alla mensa per ogni giorno di "effettiva presenza al lavoro" in relazione alla "particolare articolazione dell'orario" di servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tale duplice condizione risponde peraltro alla ratio dell'istituto contrattuale, che è quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro. Ne discende, quale prima conseguenza, che il diritto alla mensa non riguarda tutti i dipendenti, ma solo quelli che devono espletare il lavoro articolato su turni ed hanno, quindi, la necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro. Nel presente caso di specie i lavoratori, nel rivendicare il proprio diritto alla mensa, contestano la legittimità della Ordinanza del Direttore Generale 27/DG del 17/11/2011 la quale (richiamando le linee guida regionali di cui alla nota del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio 181761/DB/07/11 del 14/10/2011), aveva, per quanto qui più specificamente rileva ai fini della decisione, limitato il diritto alla mensa, a decorrere dal 1/12/2011, esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro, e nel solo caso di “attività lavorativa svolta in orario antimeridiano e prolungatasi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno 8 ore consecutive al netto della pausa di 30 minuti prevista come obbligatoria dal d.lgs. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche” escludendo tale diritto, in particolare, per i dipendenti "che svolgono attività lavorativa esclusivamente la mattina o il pomeriggio" e a quelli che "svolgono la prestazione lavorativa di notte in quanto operanti in servizi articolati su tre turni, ovvero…non turnisti ma che svolgono l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne, in quanto già percettori delle indennità previste, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 11 dell'art. 44 del C.C.N.L. del Personale dell'Comparto stipulato il 01. 09. 1995 con la precisazione che l'esclusione dal diritto alla mensa non opera nel caso di raddoppio del turno mattina- pomeriggio ovvero pomeriggio-notte, ipotesi nelle quali il dipendente avrà diritto ad un unico accesso alla mensa" nonché "ai dipendenti che effettuano orario di lavoro giornaliero ma articolato su 7 ore e 12 minuti" (cfr. copia della suddetta deliberazione prodotta da entrambe le parti in causa). Tanto premesso si intende aderire, sul punto, ai principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 01/03/2021 con la quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno). Afferma a tale proposito la SC, in particolare, che “…la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori 9 dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l' indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI” (cfr. Cass. n. 5547/2021 in parte motiva). Alla stregua dei condivisibili principi giurisprudenziali precedentemente enunciati l'appello dovrà essere respinto dovendo ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato la menzionata disposizione contrattuale e che risulti pertanto illegittima la limitazione del diritto alla mensa unilateralmente operata dall'azienda datrice in violazione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva (con conseguente nullità della stessa ex art. 2 d.lgs. 165/2001) in assenza di allegazioni o prove in ordine ad una insussistenza di fondi e risorse economiche (non essendo certamente sufficiente, in assenza di specifici riscontri contabili il mero riferimento alle linee guida regionali di cui alla menzionata nota del 14/10/2011).” Ed è opportuno rammentare, infine, che recentemente la giurisprudenza della Cassazione ( n. 21440/24) ha confermato la precedente giurisprudenza citata affermando:
“6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il 10 costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono i istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori… 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
9. Non è invece conferente al giudizio la norma dell'articolo 45 CCNL 14.9.2000, richiamata dall' , in quanto relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie locali. Controparte_16
10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. L'interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da 11 questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali”. Da tali considerazioni, che sono esaustive nella valutazione delle questioni rilevanti nella fattispecie, discende il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per equivalente parametrato al valore economico del buono pasto sostitutivo non riconosciuto dall'ente convenuto sulla base del valore che è stato pacificamente quantificato dalle parti in € 4,13 a CP_ carico dell' convenuto per ciascun giorno utile a fruire della mensa e sulla base del numero dei turni notturni effettivamente svolti nel periodo considerato in ricorso, che, per quanto riguarda la ricorrente è quello sino al 16/11/22 mentre, per quanto riguarda il ricorrente CP_13
, deve considerarsi che lo stesso ha effettuato 76 giorni di assenza nell'anno 2021 e che CP_5 CP_ la ricorrente ha effettuato 50 giorni di assenza nell'anno 2022, come eccepito dall' CP_4 convenuto e non contestato da parte ricorrente. Quindi, come dedotto dai ricorrenti, deve considerarsi che ciascuno di essi ha svolto almeno 67 turni notturni l'anno, con le precisazioni appena fatte, atteso che, considerato che il turno notturno si colloca ogni cinque giorni di lavoro e considerate n. 335 giornate lavorative all'anno al netto delle ferie si ottiene il risultato di n. 67 turni notturni;
poichè il valore del buono pasto da assumersi a parametro è quello di € 5,16 con onere a carico dell'ente dei 2/3, pari ad € 4,13, in relazione al numero dei turni notturni come sopra calcolati ciascun ricorrente avrà, quindi, diritto a percepire € 276,71 ( € 4,13 x 67) annui. Segue la condanna dell'ente convenuto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a tale titolo come liquidate in dispositivo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di crediti risarcitori nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 sulla base anche del numero dei ricorrenti aventi analoga posizione processuale, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: condanna l'ente convenuto al pagamento della somma di:
€ 1.655,82 in favore della ricorrente CP_1
€ 1.655,82 in favore del ricorrente CP_2
€ 852,69 in favore della ricorrente CP_3
€ 788,83 in favore della ricorrente CP_4
€ 767,35 in favore del ricorrente CP_5
€ 852,69 in favore del ricorrente CP_6
€ 827,91 in favore della ricorrente CP_7
€ 1.022,16 in favore del ricorrente CP_8
€ 754,45 in favore del ricorrente CP_9
€ 1.022,16 in favore della ricorrente CP_10
€ 1.022,16 in favore della ricorrente CP_11
€ 1.289,87 in favore del ricorrente CP_12
€ 2.277,53 in favore della ricorrente CP_13
€ 827,91 in favore della ricorrente CP_14 CP_1
€ 486,71 in favore della ricorrente per i titoli di cui al ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
12 condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/11/25 IL GIUDICE
UC ED
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