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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. NC SS, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente:
TRA
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp. e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._1
Capone, elettivamente dom.to presso lo Studio del predetto difensore in Maiori, Piazza D'Amato
n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 266/2018, emessa dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19.3.2018, depositata in data 22.03.2018;
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 10.09.2025
FATTO
1. citava in giudizio l' innanzi al Giudice di Pace di Amalfi Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni per aver dovuto attivare il ricorso/reclamo innanzi alla
Commissione Tributaria, accolto nella fase di mediazione dall' . Parte_1
1 1.1. Premetteva che, quale obbligato in solido, aveva dato esecuzione al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 5708/2014, emessa dal Tribunale di Salerno, appurando successivamente che analogo versamento era stato già precedentemente eseguito dall'altra parte del giudizio, pure obbligata in solido.
1.2. Riferiva di aver vanamente chiesto il rimborso della somma versata all' (due volte) e, CP_2 stante l'inerzia dell'Ufficio, maturato il silenzio rifiuto sull'istanza, di aver notificato il ricorso/reclamo alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contenente anche l'istanza di mediazione/reclamo, conformemente alla previsione dell'art. 17 D.lgs. n. 546/92.
1.3. Documentava, quindi, che l' , con nota inviata a mezzo pec il 2.11.17, Parte_1 accoglieva integralmente l'istanza di esso contribuente, senza però nulla riconoscere sulle spese tecniche del reclamo.
1.4. Deduceva che vi era stato un aggravio di costi a suo carico atteso che, per l'esperimento dell'istanza di mediazione, era stato costretto ad avvalersi dell'attività di un difensore cui aveva poi versato l'importo fatturato di euro 250,00 per onorario, direttamente attribuibile all'omesso esercizio del potere di controllo da parte dell' , alla mancata adozione di un Parte_1 sistema di blocco dei doppi versamenti e all'omesso rimborso del tributo, a seguito di formale istanza.
1.5. Insisteva, pertanto, per la condanna dell' al pagamento della somma di Parte_1 euro 250,00, versata quale onorario al difensore per l'attività di predisposizione del ricorso/reclamo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e spese di lite;
il tutto in ogni caso nei limiti della competenza del giudice adito di euro 1.033,00.
2. La causa, nella contumacia della convenuta, veniva decisa con sentenza n° 266/2018, con cui il G.D.P. accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al pagamento, a titolo di restituzione somme, di euro 210,36 oltre interessi legali e spese di lite distratte in favore del difensore antistatario.
3. Con appello ritualmente notificato, l' impugnava la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma.
3.1. In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione atteso che le spese di mediazione erano riconducibili all'asserito illegittimo esercizio del pubblico potere da parte dell'amministrazione.
3.2. Sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell'art. 112 c.p.c..
3.3. Nel merito, censurava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistente il danno patrimoniale, in assenza di specifici elementi probatori.
2 3.3. Tanto premesso chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; nel merito ed in subordine, insisteva per il rigetto della domanda proposta da;
in ogni caso con Controparte_1 vittoria di spese di lite.
4. Con comparsa di risposta si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o, in via gradata, per essere la sentenza inappellabile, in quanto pronunciata secondo equità.
Contestava, in ogni caso i motivi di appello, insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025, sostituita mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Va rilevato che la presente causa ha un valore non superiore al limite di € 1.100,00 ed è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.: si rimanda all'atto di citazione di primo grado in cui parte attrice ha espressamente precisato di voler contenere la domanda nei limiti della somma di € 1.033,00.
1.1. L'appello incontra, dunque, i limiti di cui all'art. 339 c.p.c., potendo essere dedotte esclusivamente violazioni di norme sul procedimento, norme costituzionali o principi regolatori della materia.
1.2. Ciò posto, per quanto riguarda le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma
3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione
(Cass. civ.n. 34524/21). Si tratta di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo, quali il difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale;
si tratta cioè di violazioni che minano in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza.
Rientra in tale inquadramento, quale ipotesi di violazione delle norme procedimentali, anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all'art.112
c.p.c..
1.3. Può solo aggiungersi, a fronte delle diverse deduzioni che: A) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
per contro, le sentenze di appello
3 sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; B) dalla lettura dell'atto di appello risulta che l' si è attenuta al novellato art. 342 Controparte_3
c.p.c., individuando i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare in ordine al difetto di giurisdizione, contrapponendo alle argomentazioni del Giudice di Pace delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, anche mediante citazione di giurisprudenza di legittimità, proponendo le modifiche da apportare alla sentenza impugnata. C) Non può essere soggetto ad esame il motivo di appello con il quale l' critica l'accoglimento della domanda in quanto non vi sarebbero prove a Parte_1 suo sostegno, prospettando un errore in judicando del giudice. Ed invero, parte appellante si duole della circostanza che il giudice abbia ritenuto la sussistenza di un danno ingiusto, laddove tale danno non sarebbe provato, non potendo comunque l'Amministrazione liquidare un onorario che non è previsto per legge;
ne segue che sotto tale profilo va dichiarato inammissibile il relativo motivo di appello.
2. Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e va disattesa.
2.1. Va premesso che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto onde evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
2.1. Nella specie, dal tenore della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, emerge chiaramente che l'attore – odierno reclamato – lamenta la mancata liquidazione delle spese del procedimento di reclamo, introdotto contestualmente al ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno (cft. ricorso del 31.08.2017 con istanza ex art. 17-bis del d.lgs.
n. 546 del 1992 nel fascicolo di primo grado) con conseguente richiesta di rimborso della parcella fatturata dal suo difensore.
2.2. Orbene, così inquadrato il petitum sostanziale posto a fondamento della domanda attorea, non si è in presenza di una controversia in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria neppure nei tratti di accessorietà in ipotesi rilevanti (es. interessi indiscutibilmente legati al tributo principale).
Si contesta, per contro, un comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, anch'essa tenuta al rispetto del principio della norma primaria del neminem laedere;
un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, ha determinato la violazione di un diritto soggettivo.
4 2.3. Risulta evidente che la domanda di ristoro del danno derivante dall'aver pagato un difensore per far valere in sede di reclamo il proprio diritto al rimborso, proposta in via autonoma con la citazione dinanzi al G.D.P., è totalmente disancorata da una controversia concernente il rapporto tributario, con la conseguenza che farla rientrare nella giurisdizione tributaria determinerebbe una frizione evidente con i principi costituzionali appena rammentati.
Né rileva che l'Amministrazione, una volta informata dell'errore in cui è incorsa, è tenuta a compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l'errore, ad annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi è spazio per la discrezionalità (si veda sul punto SS.UU. 27455/16 ed ancora Cass. civ. n. 5120/11 e 6283/12).
3. Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla asserita violazione dell'art.112 c.p.c..
3.1. Va premesso che la richiamata norma, in relazione ai poteri del giudice, chiarisce che lo stesso deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
3.2. Nella specie la convenuta lamenta il vizio della extra petizione, ritenendo che il giudice di primo grado abbia pronunciato un provvedimento diverso da quello richiesto, condannando l'Amministrazione al rimborso della soma di euro 210,36, pari a quella dell'imposta di registro, così distaccandosi dalla domanda attorea di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
3.3. Orbene, va evidenziato che - pur con i limiti normativi precostituiti - il giudizio di equità necessario può condurre il giudicante a pervenire alla determinazione, appunto in via equitativa, di conseguenze giuridiche diverse da quelle discendenti dall'applicazione integrale dello stretto diritto.
Nella specie il G.D.P. – come si evince dalla disamina complessiva ed unitaria della motivazione
– ha mostrato di aver ben chiaro il fondamento della domanda attorea, in ossequio al principio di allegazione dei fatti costitutivi;
si rimanda al capo in cui il giudice di prime cure dà atto della effettiva doglianza di parte attrice, relativa al mancato riconoscimento delle “spese tecniche” sostenute per incardinare la mediazione.
Rientra quindi nella logica del giudizio equitativo la possibilità che la conseguenza giuridica sia difforme dalla richiesta: nella specie il G.D.P., a fronte della domanda di parte, ha ritenuto equo un ristoro inferiore a quello richiesto, commisurandolo all'importo dell'imposta di registro.
4. Per tali ragioni, complessivamente valutate, segue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
5. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse possono compensarsi stante l'obiettiva complessità/controvertibilità delle sottese questioni, di cui si è dato conto.
5 6. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse dell' nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_3 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, l'impugnata sentenza;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dell'art. 13 TUSG.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il Giudice
NC SS
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. NC SS, in funzione di giudice dell'appello, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4657 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente:
TRA
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp. e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_1 C.F._1
Capone, elettivamente dom.to presso lo Studio del predetto difensore in Maiori, Piazza D'Amato
n.7, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 266/2018, emessa dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19.3.2018, depositata in data 22.03.2018;
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 10.09.2025
FATTO
1. citava in giudizio l' innanzi al Giudice di Pace di Amalfi Controparte_1 Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni per aver dovuto attivare il ricorso/reclamo innanzi alla
Commissione Tributaria, accolto nella fase di mediazione dall' . Parte_1
1 1.1. Premetteva che, quale obbligato in solido, aveva dato esecuzione al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 5708/2014, emessa dal Tribunale di Salerno, appurando successivamente che analogo versamento era stato già precedentemente eseguito dall'altra parte del giudizio, pure obbligata in solido.
1.2. Riferiva di aver vanamente chiesto il rimborso della somma versata all' (due volte) e, CP_2 stante l'inerzia dell'Ufficio, maturato il silenzio rifiuto sull'istanza, di aver notificato il ricorso/reclamo alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contenente anche l'istanza di mediazione/reclamo, conformemente alla previsione dell'art. 17 D.lgs. n. 546/92.
1.3. Documentava, quindi, che l' , con nota inviata a mezzo pec il 2.11.17, Parte_1 accoglieva integralmente l'istanza di esso contribuente, senza però nulla riconoscere sulle spese tecniche del reclamo.
1.4. Deduceva che vi era stato un aggravio di costi a suo carico atteso che, per l'esperimento dell'istanza di mediazione, era stato costretto ad avvalersi dell'attività di un difensore cui aveva poi versato l'importo fatturato di euro 250,00 per onorario, direttamente attribuibile all'omesso esercizio del potere di controllo da parte dell' , alla mancata adozione di un Parte_1 sistema di blocco dei doppi versamenti e all'omesso rimborso del tributo, a seguito di formale istanza.
1.5. Insisteva, pertanto, per la condanna dell' al pagamento della somma di Parte_1 euro 250,00, versata quale onorario al difensore per l'attività di predisposizione del ricorso/reclamo, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e spese di lite;
il tutto in ogni caso nei limiti della competenza del giudice adito di euro 1.033,00.
2. La causa, nella contumacia della convenuta, veniva decisa con sentenza n° 266/2018, con cui il G.D.P. accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al pagamento, a titolo di restituzione somme, di euro 210,36 oltre interessi legali e spese di lite distratte in favore del difensore antistatario.
3. Con appello ritualmente notificato, l' impugnava la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma.
3.1. In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione atteso che le spese di mediazione erano riconducibili all'asserito illegittimo esercizio del pubblico potere da parte dell'amministrazione.
3.2. Sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell'art. 112 c.p.c..
3.3. Nel merito, censurava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistente il danno patrimoniale, in assenza di specifici elementi probatori.
2 3.3. Tanto premesso chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O.; nel merito ed in subordine, insisteva per il rigetto della domanda proposta da;
in ogni caso con Controparte_1 vittoria di spese di lite.
4. Con comparsa di risposta si costituiva eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. o, in via gradata, per essere la sentenza inappellabile, in quanto pronunciata secondo equità.
Contestava, in ogni caso i motivi di appello, insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025, sostituita mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Va rilevato che la presente causa ha un valore non superiore al limite di € 1.100,00 ed è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.: si rimanda all'atto di citazione di primo grado in cui parte attrice ha espressamente precisato di voler contenere la domanda nei limiti della somma di € 1.033,00.
1.1. L'appello incontra, dunque, i limiti di cui all'art. 339 c.p.c., potendo essere dedotte esclusivamente violazioni di norme sul procedimento, norme costituzionali o principi regolatori della materia.
1.2. Ciò posto, per quanto riguarda le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma
3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione
(Cass. civ.n. 34524/21). Si tratta di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo, quali il difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale;
si tratta cioè di violazioni che minano in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza.
Rientra in tale inquadramento, quale ipotesi di violazione delle norme procedimentali, anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all'art.112
c.p.c..
1.3. Può solo aggiungersi, a fronte delle diverse deduzioni che: A) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
per contro, le sentenze di appello
3 sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; B) dalla lettura dell'atto di appello risulta che l' si è attenuta al novellato art. 342 Controparte_3
c.p.c., individuando i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare in ordine al difetto di giurisdizione, contrapponendo alle argomentazioni del Giudice di Pace delle deduzioni astrattamente idonee, in punto di fatto e di diritto, a scalfirne il fondamento giuridico, anche mediante citazione di giurisprudenza di legittimità, proponendo le modifiche da apportare alla sentenza impugnata. C) Non può essere soggetto ad esame il motivo di appello con il quale l' critica l'accoglimento della domanda in quanto non vi sarebbero prove a Parte_1 suo sostegno, prospettando un errore in judicando del giudice. Ed invero, parte appellante si duole della circostanza che il giudice abbia ritenuto la sussistenza di un danno ingiusto, laddove tale danno non sarebbe provato, non potendo comunque l'Amministrazione liquidare un onorario che non è previsto per legge;
ne segue che sotto tale profilo va dichiarato inammissibile il relativo motivo di appello.
2. Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e va disattesa.
2.1. Va premesso che la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto onde evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
2.1. Nella specie, dal tenore della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, emerge chiaramente che l'attore – odierno reclamato – lamenta la mancata liquidazione delle spese del procedimento di reclamo, introdotto contestualmente al ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Salerno (cft. ricorso del 31.08.2017 con istanza ex art. 17-bis del d.lgs.
n. 546 del 1992 nel fascicolo di primo grado) con conseguente richiesta di rimborso della parcella fatturata dal suo difensore.
2.2. Orbene, così inquadrato il petitum sostanziale posto a fondamento della domanda attorea, non si è in presenza di una controversia in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria neppure nei tratti di accessorietà in ipotesi rilevanti (es. interessi indiscutibilmente legati al tributo principale).
Si contesta, per contro, un comportamento illecito dell'Amministrazione finanziaria, anch'essa tenuta al rispetto del principio della norma primaria del neminem laedere;
un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, ha determinato la violazione di un diritto soggettivo.
4 2.3. Risulta evidente che la domanda di ristoro del danno derivante dall'aver pagato un difensore per far valere in sede di reclamo il proprio diritto al rimborso, proposta in via autonoma con la citazione dinanzi al G.D.P., è totalmente disancorata da una controversia concernente il rapporto tributario, con la conseguenza che farla rientrare nella giurisdizione tributaria determinerebbe una frizione evidente con i principi costituzionali appena rammentati.
Né rileva che l'Amministrazione, una volta informata dell'errore in cui è incorsa, è tenuta a compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l'errore, ad annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi è spazio per la discrezionalità (si veda sul punto SS.UU. 27455/16 ed ancora Cass. civ. n. 5120/11 e 6283/12).
3. Parimenti infondato è il motivo di appello relativo alla asserita violazione dell'art.112 c.p.c..
3.1. Va premesso che la richiamata norma, in relazione ai poteri del giudice, chiarisce che lo stesso deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
3.2. Nella specie la convenuta lamenta il vizio della extra petizione, ritenendo che il giudice di primo grado abbia pronunciato un provvedimento diverso da quello richiesto, condannando l'Amministrazione al rimborso della soma di euro 210,36, pari a quella dell'imposta di registro, così distaccandosi dalla domanda attorea di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
3.3. Orbene, va evidenziato che - pur con i limiti normativi precostituiti - il giudizio di equità necessario può condurre il giudicante a pervenire alla determinazione, appunto in via equitativa, di conseguenze giuridiche diverse da quelle discendenti dall'applicazione integrale dello stretto diritto.
Nella specie il G.D.P. – come si evince dalla disamina complessiva ed unitaria della motivazione
– ha mostrato di aver ben chiaro il fondamento della domanda attorea, in ossequio al principio di allegazione dei fatti costitutivi;
si rimanda al capo in cui il giudice di prime cure dà atto della effettiva doglianza di parte attrice, relativa al mancato riconoscimento delle “spese tecniche” sostenute per incardinare la mediazione.
Rientra quindi nella logica del giudizio equitativo la possibilità che la conseguenza giuridica sia difforme dalla richiesta: nella specie il G.D.P., a fronte della domanda di parte, ha ritenuto equo un ristoro inferiore a quello richiesto, commisurandolo all'importo dell'imposta di registro.
4. Per tali ragioni, complessivamente valutate, segue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
5. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse possono compensarsi stante l'obiettiva complessità/controvertibilità delle sottese questioni, di cui si è dato conto.
5 6. Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse dell' nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_3 Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, l'impugnata sentenza;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dell'art. 13 TUSG.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il Giudice
NC SS
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