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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3507 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Silvia Spicchi, dalla quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
non in proprio ma in nome e per Controparte_1
conto di , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
TOMMASO NIDIACI dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: revocazione straordinaria ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso: per parte attrice: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare il mancato perfezionamento della notifica da eseguirsi nei confronti del , del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel procedimento Parte_1
n.769/2023
2) E per l'effetto dichiarare che il sig. non ha potuto produrre il testamento della Parte_1
sig.ra per causa di forza maggiore, stante il mancato perfezionamento della Persona_1
notifica della sua chiamata in causa. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3) Accertato e dichiarato che la sig.ra ha disposto delle sue sostanze per Persona_1
testamento, disponendo che i beni indicati in espositiva costituenti l'immobile di via
Part Toselli 147 fossero ereditati dalle nipoti e Persona_2
4) E per l'effetto revocare la sentenza n. 4514/2023 emessa in data 27/07/2023 dal Tribunale di Firenze sez IV civile perché basata su circostanze erronee stante la mancata conoscenza di documenti decisivi.
Per parte convenuta: ogni contraria istanza o eccezione e deduzione reietta,
: respingere la domanda di revocazione ex art 395 n. 3 cpc proposta dal signor CP_3
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 27.07.2023 , rep Parte_1
4514/2023, nel procedimento RG 769/2023 perché improcedibile / inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
non in proprio ma in nome e per conto di Controparte_1 [...]
, domandando la revocazione dell'ordinanza 702bis Controparte_2
c.p.c. n. 4514/2023 emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, perché basata su circostanze erronee, stante la mancata conoscenza di documenti decisivi per il giudizio.
Il VA ha agito per la revocazione della sentenza (recte, ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c.) rep. n. 4514/2023, n. cronol. 880/2023, emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, la quale ha accertato la sua qualità di erede puro e semplice della , sua madre, Persona_1
in virtù di accettazione tacita di successione legittima, con subentro in tutti i rapporti attivi e passivi e relativo ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato la propria mancata conoscenza della pendenza del giudizio, cagionata dalla nullità della notifica dell'atto introduttivo, circostanza che avrebbe precluso la possibilità di produrre in giudizio un
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
documento decisivo, costituito dal testamento olografo della sig.ra con cui erano Per_1
state nominate eredi le due nipoti, unitamente al sig. Parte_1
1.2 Si è costituita la convenuta, domandando il rigetto della domanda attorea.
1.3 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
2.1 La domanda di parte attrice è inammissibile per le ragioni di cui di seguito.
2.2. Non sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda formulata, in quanto manca il requisito della sopravvenuta conoscenza del documento decisivo, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
Il testamento in oggetto, datato 20.6.2014 è infatti stato pubblicato il 20.11.2019 da parte dello stesso (doc. 5 f. attore), per cui l'attore non afferma di averne ignorato Parte_1
l'esistenza sino a dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì deduce, anzi, che avrebbe prodotto in giudizio il documento ove fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento.
Le diverse circostanze dedotte a fondamento dell'azione hanno escluso la possibilità per il VA di indicare la data della scoperta del nuovo documento, imposta a pena di inammissibilità dall'art. 398 co. 2 c.p.c., la cui ratio è di individuare il momento di decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del mezzo processuale.
Ciò comprova l'inammissibilità dell'azione; l'interpretazione restrittiva della disciplina in esame è del resto giustificata dalla natura dell'azione, idonea ad incidere sul precedente giudicato. Né sussiste la premessa per un'interpretazione analogica che equipari la sopravvenuta conoscenza del documento decisivo incolpevolmente ignorato alla sopravvenuta conoscenza del giudizio, non ricorrendo una lacuna ordinamentale che necessiti di essere colmata, attesa l'astratta possibilità di chiedere la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello ( “La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che
l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione,
a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius" consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 1 e 2 c.p.c.).” Cass. n. 36181/2022).
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione proposta data la sua inammissibilità.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore, e, avuto riguardo all'entità della causa, al numero e alla difficoltà delle questioni trattate, liquidate secondo il parametro minimo in favore del convenuto in complessivi €
3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. dichiara inammissibile la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
non in proprio ma in nome e per conto di Controparte_1 [...]
per le motivazioni esposte in parte Controparte_2
narrativa;
2. e per l'effetto condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio;
che quantifica in complessivi € 3.809,00, per onorari di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 06.02.2025 Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Ingold, M.O.T.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3507 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Silvia Spicchi, dalla quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
non in proprio ma in nome e per Controparte_1
conto di , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
TOMMASO NIDIACI dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTO avente per OGGETTO: revocazione straordinaria ex art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso: per parte attrice: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accertare e dichiarare il mancato perfezionamento della notifica da eseguirsi nei confronti del , del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel procedimento Parte_1
n.769/2023
2) E per l'effetto dichiarare che il sig. non ha potuto produrre il testamento della Parte_1
sig.ra per causa di forza maggiore, stante il mancato perfezionamento della Persona_1
notifica della sua chiamata in causa. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
3) Accertato e dichiarato che la sig.ra ha disposto delle sue sostanze per Persona_1
testamento, disponendo che i beni indicati in espositiva costituenti l'immobile di via
Part Toselli 147 fossero ereditati dalle nipoti e Persona_2
4) E per l'effetto revocare la sentenza n. 4514/2023 emessa in data 27/07/2023 dal Tribunale di Firenze sez IV civile perché basata su circostanze erronee stante la mancata conoscenza di documenti decisivi.
Per parte convenuta: ogni contraria istanza o eccezione e deduzione reietta,
: respingere la domanda di revocazione ex art 395 n. 3 cpc proposta dal signor CP_3
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 27.07.2023 , rep Parte_1
4514/2023, nel procedimento RG 769/2023 perché improcedibile / inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
non in proprio ma in nome e per conto di Controparte_1 [...]
, domandando la revocazione dell'ordinanza 702bis Controparte_2
c.p.c. n. 4514/2023 emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, perché basata su circostanze erronee, stante la mancata conoscenza di documenti decisivi per il giudizio.
Il VA ha agito per la revocazione della sentenza (recte, ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c.) rep. n. 4514/2023, n. cronol. 880/2023, emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, la quale ha accertato la sua qualità di erede puro e semplice della , sua madre, Persona_1
in virtù di accettazione tacita di successione legittima, con subentro in tutti i rapporti attivi e passivi e relativo ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato la propria mancata conoscenza della pendenza del giudizio, cagionata dalla nullità della notifica dell'atto introduttivo, circostanza che avrebbe precluso la possibilità di produrre in giudizio un
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
documento decisivo, costituito dal testamento olografo della sig.ra con cui erano Per_1
state nominate eredi le due nipoti, unitamente al sig. Parte_1
1.2 Si è costituita la convenuta, domandando il rigetto della domanda attorea.
1.3 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
2.1 La domanda di parte attrice è inammissibile per le ragioni di cui di seguito.
2.2. Non sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda formulata, in quanto manca il requisito della sopravvenuta conoscenza del documento decisivo, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 395 co. 1 n. 3 c.p.c.
Il testamento in oggetto, datato 20.6.2014 è infatti stato pubblicato il 20.11.2019 da parte dello stesso (doc. 5 f. attore), per cui l'attore non afferma di averne ignorato Parte_1
l'esistenza sino a dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, bensì deduce, anzi, che avrebbe prodotto in giudizio il documento ove fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento.
Le diverse circostanze dedotte a fondamento dell'azione hanno escluso la possibilità per il VA di indicare la data della scoperta del nuovo documento, imposta a pena di inammissibilità dall'art. 398 co. 2 c.p.c., la cui ratio è di individuare il momento di decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del mezzo processuale.
Ciò comprova l'inammissibilità dell'azione; l'interpretazione restrittiva della disciplina in esame è del resto giustificata dalla natura dell'azione, idonea ad incidere sul precedente giudicato. Né sussiste la premessa per un'interpretazione analogica che equipari la sopravvenuta conoscenza del documento decisivo incolpevolmente ignorato alla sopravvenuta conoscenza del giudizio, non ricorrendo una lacuna ordinamentale che necessiti di essere colmata, attesa l'astratta possibilità di chiedere la rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello ( “La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che
l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione,
a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius" consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 1 e 2 c.p.c.).” Cass. n. 36181/2022).
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione proposta data la sua inammissibilità.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dell'attore, e, avuto riguardo all'entità della causa, al numero e alla difficoltà delle questioni trattate, liquidate secondo il parametro minimo in favore del convenuto in complessivi €
3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ontro Parte_1 Controparte_1
1. dichiara inammissibile la domanda proposta da contro Parte_1 [...]
non in proprio ma in nome e per conto di Controparte_1 [...]
per le motivazioni esposte in parte Controparte_2
narrativa;
2. e per l'effetto condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio;
che quantifica in complessivi € 3.809,00, per onorari di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 06.02.2025 Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Ingold, M.O.T.
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