Ordinanza collegiale 23 febbraio 2023
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/11/2025, n. 21401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21401 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02074/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e NI Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. NI Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Ministero della Difesa – Commissione Medica Concorsuale d’Appello – CESEL - Roma – del 5 dicembre 2022, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento in qualità di Volontario in ferma prefissata annuale nell’Esercito Italiano (Concorso indetto con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2022 0023457, del 21 gennaio 2022 e successive modifiche, per il reclutamento, per il 2022, di 7.200 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito), per “Volumi endocapitari
lievemente aumentati” (all.to 1);
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di inidoneità deliberato in 1° istanza dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno (all.to 2);
- ivi compresi: verbali di visita medica cardiologica a cui si è sottoposto il ricorrente in seno alla predetta procedura concorsuale, nonché, ove occorra, la graduatoria conclusiva della selezione – 1° blocco (all.to 3) e l’elenco dei vincitori avviati al percorso formativo, non cognito;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/6/2023:
per l’annullamento dell'esito della verificazione espletata dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Commissione Sanitaria d'Appello, in data 3.4.2023, a firma del Gen. Isp. -OMISSIS-, depositata telematicamente in data 6.4.2023, ivi compresi il verbale di visita cardiologica a firma del Col. -OMISSIS- e gli ulteriori esami/pareri posti alla base della relazione di verificazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione del 7.10.2025 con la quale il ricorrente ha riferito di non avere più interesse a coltivare il ricorso;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del ricorso giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
Ritenuto, viceversa, che debbano porsi a carico del ricorrente le spese della verificazione che si liquidano nell’importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) così come richiesto dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con nota del 3.4.2023 (depositata il 6.4.2023), da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. avvalendosi delle coordinate bancarie indicate nella medesima nota;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara compensate le spese di lite.
Condanna il ricorrente in epigrafe al pagamento delle spese di verificazione nella misura di Euro 500,00 (cinquecento/00) da corrispondere a Difesa Servizi S.p.a. mediante bonifico bancario secondo le modalità richiamato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
IO AN, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.