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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 23469 del 2024 R.G. Previdenza, cui è stata riunita la n. 28608 del 2024 vertente
TRA
rap.ta e difesa dall'Avv. Hamida Megherbi Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Giada D'Orso OPPOSTA NONCHÈ
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione per inesistenza del credito Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto.
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere, nel primo giudizio, le seguenti conclusioni:
“Accertare l'interesse giuridico alla proposizione dell'opposizione del sollecito di pagamento n°071 2024 9040649182 000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza del documento per sopravvenuta estinzione degli avvisi di addebito ivi contenuti nn°371 2017 0009013542 000, 371 2018 0009591337 000, 371 2018 0019731771 000, 371 2019 0006237252 000, dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva;
Dichiarare, in conseguenza, non fondato il diritto della convenuta Controparte_3
, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il
[...] pagamento delle pretese contenute nell'atto di sollecito di pagamento impugnato, dichiarando estinto il credito ivi portato.
3. Condannare i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. Mentre in quello contrassegnato dal n. 28608 del 24 chiedeva:
“ Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto di intimazione n°071 20249045084575000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale successiva limitatamente agli avvisi di addebito ivi contenuti nn°, 371 2017 0009013542000, 371 2018 0009591337000, 371 2018 0019731771000, 371 2019 0006237252000, 371 2019 0017843854000, 371 2021 0008414933000, 37120220010813003000 in via gradata:
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto di intimazione n°071 2024 9045084575000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale successiva limitatamente agli avvisi di addebito ivi contenuti nn°, 371 2017 0009013542000, 371 2018 0009591337000, 371 2018 0019731771000, 371 2019 0006237252000, 371 2019 0017843854000, 371 2021 0008414933000, 37120220010813003000 Per l'effetto:
3. Dichiarare, per l'effetto, non fondato il diritto della convenuta , Controparte_3 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il pagamento delle pretese contenute nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, dichiarando estinto il credito ivi portato.
4. Condannare i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. In punto di fatto la ricorrente esponeva di avere ricevuto l'intimazione di pagamento avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito. Deduceva di non avere ricevuto questi ultimi eccependo la prescrizione del credito anche dalla assunta data di notifica dei medesimi. Si costituiva l' (d'ora in poi che deduceva la carenza di Controparte_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto. Si costituiva l' che, del pari, chiedeva il rigetto in considerazione della sospensione dei termini CP_2 di prescrizione in virtù della normativa emanata nel periodo emergenziale e della documentazione prodotta probante la notifica. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo mediante la deduzione relativa all'omessa notifica inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento avendo eccepito la prescrizione. L' ha prodotto la documentazione in copia relativa agli avvisi di addebito indicati CP_2 nell'intimazione di pagamento. Per contestare la produzione di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa ma è necessario che venga indicato in modo circostanziato quali elementi denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Invero l' evidenzia che per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010: “A decorrere dal 1° gennaio CP_2 CP_ 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”. La notifica è stata effettuata dall' a mezzo del servizio postale. CP_2 In atti è stata depositato l'avviso di ricevimento con numero seriale rispondente all'avviso di addebito inviati presso il domicilio del destinatario. La notifica dell'avviso di addebito, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. È irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario (spedizione raccomandata informativa) in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 d.l. 78/2010 cit. Occorre, pertanto, esaminare le notifiche afferenti i singoli avvisi . Gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione risultano essere i seguenti: 1)371 2017 0009013542000 ricevuto il 29 settembre 2017 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
2) 371 2018 0009591337000 ricevuto il 20 luglio 2018 come da avviso di ricevimento in atti rispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
3) 371 2018 0019731771000 ricevuto il 10 gennaio 2019 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
4) 371 2019 0006237252000 spedita a mezzo posta e ricevuta il 29 luglio 2019 per compiuta giacenza;
5) 371 2019 0017843854000 spedito a mezzo posta ricevuto il 30 dicembre 2019 come da avviso in atti corrispondente al numero seriale;
6) 371 2021 0008414933000; 7) 37120220010813003000 spedito a mezzo posta e ricevuto il 19 agosto 2022 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso. Il procedimento notificatorio risulta effettuato per 6 degli avvisi di addebito (con esclusione, infatti, del numero 6) mediante il servizio postale e soggiace alle regole previste dal DM del 9 aprile 2001 e successive modifiche (rubricato “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), che disciplina, tra le altre, la spedizione delle raccomandate per posta ordinaria. La Corte Suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito e all'atto di accertamento):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio 2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015). Nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia consegnata per l'assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con il relativo avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 1188/2013, e della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 6527/2003). Con la produzione dell'avviso di giacenza, il mittente dimostra di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario. La dimostrazione, richiesta dalla legge per poter superare la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che di tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (sentenza Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 25824/2013).
Avuto riguardo al caso in esame, non essendovi contestazione in ordine al domicilio del ricorrente, tutte sono state consegnate e, solo in un caso, il mancato recapito è dipeso da una sua temporanea assenza e l'unico adempimento è stato la predisposizione di un avviso di giacenza dell'atto all'ufficio postale, non essendo richiesta la spedizione e ricezione del CAD, prevista solo per la notifica degli atti giudiziari. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. VI del 06/12/2021 n.38548), ha ribadito che
“le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata”. Pertanto, in relazione agli avvisi dalla notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Sono poi intervenuti successivi atti interruttivi: per i primi due avvisi di addebito risulta emesso il preavviso di fermo, notificato ai sensi dell'art 140 cpc e 60 dpr 602/73 mediante la procedura della irreperibilità relativa con spedizione della raccomandata, il cui avviso di ricevimento è in atti notificato per compiuta giacenza il 2019 e altro preavviso di fermo concernente tutti gli avvisi di addebito oggi richiesti del 17.11.2023 ricevuto a mezzo posta dalla figlia della ricorrente. Infine, in relazione ai primi quattro avvisi di addebito risulta emesso il sollecito di pagamento del 27 settembre 2024 che ha valenza interruttiva della prescrizione. Deve tenersi conto in ogni caso dei periodi di sospensione della prescrizione dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) di seguito riportati I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 11.3.2021 fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e 'differito alla fine del periodo(120gg). Quindi per i contributi non ancora prescritti alla data di emissione di tali norme la prescrizione risulta sospesa di 311 gg. Ne consegue, pertanto, che per effetto di tale interruzione i crediti ivi indicati sino alla data di notifica della intimazione e del sollecito, anche in ragione della normativa emergenziale, non risultano prescritti. Deve solo evidenziarsi che avendo la parte dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, in relazione al sesto avviso di addebito che non risulta notificato, la ricorrente ha ricevuto in luogo dello stesso tempestivamente il preavviso di fermo a mani della figlia e non avendo impugnato l'atto nel termine decadenziale dei 40 gg , si è determinata l'irretrattabilità del credito ivi indicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
PQM
Così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 3000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Si comunichi Napoli, il 17 dicembre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 23469 del 2024 R.G. Previdenza, cui è stata riunita la n. 28608 del 2024 vertente
TRA
rap.ta e difesa dall'Avv. Hamida Megherbi Parte_1 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante rap.ta e Controparte_1 difesa dall' Avv. Giada D'Orso OPPOSTA NONCHÈ
in persona del legale rap.nte p.t. rapta e difesa dall'Avv. Roberto Maisto CP_2 OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione per inesistenza del credito Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto.
FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi successivamente riuniti la ricorrente in epigrafe indicata agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti delle parti resistenti al fine di sentire accogliere, nel primo giudizio, le seguenti conclusioni:
“Accertare l'interesse giuridico alla proposizione dell'opposizione del sollecito di pagamento n°071 2024 9040649182 000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza del documento per sopravvenuta estinzione degli avvisi di addebito ivi contenuti nn°371 2017 0009013542 000, 371 2018 0009591337 000, 371 2018 0019731771 000, 371 2019 0006237252 000, dichiarando l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva;
Dichiarare, in conseguenza, non fondato il diritto della convenuta Controparte_3
, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il
[...] pagamento delle pretese contenute nell'atto di sollecito di pagamento impugnato, dichiarando estinto il credito ivi portato.
3. Condannare i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. Mentre in quello contrassegnato dal n. 28608 del 24 chiedeva:
“ Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto di intimazione n°071 20249045084575000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale successiva limitatamente agli avvisi di addebito ivi contenuti nn°, 371 2017 0009013542000, 371 2018 0009591337000, 371 2018 0019731771000, 371 2019 0006237252000, 371 2019 0017843854000, 371 2021 0008414933000, 37120220010813003000 in via gradata:
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto di intimazione n°071 2024 9045084575000 per sopravvenuta prescrizione quinquennale successiva limitatamente agli avvisi di addebito ivi contenuti nn°, 371 2017 0009013542000, 371 2018 0009591337000, 371 2018 0019731771000, 371 2019 0006237252000, 371 2019 0017843854000, 371 2021 0008414933000, 37120220010813003000 Per l'effetto:
3. Dichiarare, per l'effetto, non fondato il diritto della convenuta , Controparte_3 di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente per ottenere il pagamento delle pretese contenute nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, dichiarando estinto il credito ivi portato.
4. Condannare i predetti convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio maturate, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. In punto di fatto la ricorrente esponeva di avere ricevuto l'intimazione di pagamento avente ad oggetto i medesimi avvisi di addebito. Deduceva di non avere ricevuto questi ultimi eccependo la prescrizione del credito anche dalla assunta data di notifica dei medesimi. Si costituiva l' (d'ora in poi che deduceva la carenza di Controparte_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto. Si costituiva l' che, del pari, chiedeva il rigetto in considerazione della sospensione dei termini CP_2 di prescrizione in virtù della normativa emanata nel periodo emergenziale e della documentazione prodotta probante la notifica. Non richiedendo istruttoria supplementare, depositate le note ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa. Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6; b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo mediante la deduzione relativa all'omessa notifica inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento avendo eccepito la prescrizione. L' ha prodotto la documentazione in copia relativa agli avvisi di addebito indicati CP_2 nell'intimazione di pagamento. Per contestare la produzione di documenti o di atti in fotocopia, non è sufficiente una contestazione meramente generica o imprecisa ma è necessario che venga indicato in modo circostanziato quali elementi denotino la non corrispondenza tra la realtà effettiva e quella riprodotta. Invero l' evidenzia che per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010: “A decorrere dal 1° gennaio CP_2 CP_ 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”. La notifica è stata effettuata dall' a mezzo del servizio postale. CP_2 In atti è stata depositato l'avviso di ricevimento con numero seriale rispondente all'avviso di addebito inviati presso il domicilio del destinatario. La notifica dell'avviso di addebito, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge n. 890 del 1982. Ne discende che la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. È irrilevante la mancata effettuazione degli specifici adempimenti previsti per la notifica a mezzo del servizio postale nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario (spedizione raccomandata informativa) in quanto estranei, come visto sopra, alla disciplina delle notifiche mediante invio postale diretto richiamata dall'art. 30 d.l. 78/2010 cit. Occorre, pertanto, esaminare le notifiche afferenti i singoli avvisi . Gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione risultano essere i seguenti: 1)371 2017 0009013542000 ricevuto il 29 settembre 2017 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
2) 371 2018 0009591337000 ricevuto il 20 luglio 2018 come da avviso di ricevimento in atti rispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
3) 371 2018 0019731771000 ricevuto il 10 gennaio 2019 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso di addebito;
4) 371 2019 0006237252000 spedita a mezzo posta e ricevuta il 29 luglio 2019 per compiuta giacenza;
5) 371 2019 0017843854000 spedito a mezzo posta ricevuto il 30 dicembre 2019 come da avviso in atti corrispondente al numero seriale;
6) 371 2021 0008414933000; 7) 37120220010813003000 spedito a mezzo posta e ricevuto il 19 agosto 2022 come da avviso di ricevimento in atti corrispondente al numero seriale impresso sull'avviso. Il procedimento notificatorio risulta effettuato per 6 degli avvisi di addebito (con esclusione, infatti, del numero 6) mediante il servizio postale e soggiace alle regole previste dal DM del 9 aprile 2001 e successive modifiche (rubricato “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”), che disciplina, tra le altre, la spedizione delle raccomandate per posta ordinaria. La Corte Suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito e all'atto di accertamento):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. La Cass. n.1091 del 17 gennaio 2013 ha confermato la validità della notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sussiste alcun obbligo ulteriore in quanto l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla. La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi lo riceve è attestata dall'agente postale. Il documento principe resta la “relata” compilata dall'agente postale al momento del recapito. L'unico adempimento è la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna (cfr. Cass sentenza n. 5898 del 24.03.2015). Nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia consegnata per l'assenza o rifiuto del destinatario, la data di ricezione della comunicazione coincide con il relativo avviso di giacenza presso l'Ufficio postale (sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civile, n. 1188/2013, e della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 6527/2003). Con la produzione dell'avviso di giacenza, il mittente dimostra di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario. La dimostrazione, richiesta dalla legge per poter superare la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che di tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (sentenza Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 25824/2013).
Avuto riguardo al caso in esame, non essendovi contestazione in ordine al domicilio del ricorrente, tutte sono state consegnate e, solo in un caso, il mancato recapito è dipeso da una sua temporanea assenza e l'unico adempimento è stato la predisposizione di un avviso di giacenza dell'atto all'ufficio postale, non essendo richiesta la spedizione e ricezione del CAD, prevista solo per la notifica degli atti giudiziari. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. VI del 06/12/2021 n.38548), ha ribadito che
“le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata”. Pertanto, in relazione agli avvisi dalla notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Sono poi intervenuti successivi atti interruttivi: per i primi due avvisi di addebito risulta emesso il preavviso di fermo, notificato ai sensi dell'art 140 cpc e 60 dpr 602/73 mediante la procedura della irreperibilità relativa con spedizione della raccomandata, il cui avviso di ricevimento è in atti notificato per compiuta giacenza il 2019 e altro preavviso di fermo concernente tutti gli avvisi di addebito oggi richiesti del 17.11.2023 ricevuto a mezzo posta dalla figlia della ricorrente. Infine, in relazione ai primi quattro avvisi di addebito risulta emesso il sollecito di pagamento del 27 settembre 2024 che ha valenza interruttiva della prescrizione. Deve tenersi conto in ogni caso dei periodi di sospensione della prescrizione dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) di seguito riportati I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 11.3.2021 fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e 'differito alla fine del periodo(120gg). Quindi per i contributi non ancora prescritti alla data di emissione di tali norme la prescrizione risulta sospesa di 311 gg. Ne consegue, pertanto, che per effetto di tale interruzione i crediti ivi indicati sino alla data di notifica della intimazione e del sollecito, anche in ragione della normativa emergenziale, non risultano prescritti. Deve solo evidenziarsi che avendo la parte dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, in relazione al sesto avviso di addebito che non risulta notificato, la ricorrente ha ricevuto in luogo dello stesso tempestivamente il preavviso di fermo a mani della figlia e non avendo impugnato l'atto nel termine decadenziale dei 40 gg , si è determinata l'irretrattabilità del credito ivi indicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza
PQM
Così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ciascuna parte costituita che liquida in € 3000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Si comunichi Napoli, il 17 dicembre 2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi