Sentenza 4 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2018, n. 24862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24862 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente , SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AT ND, nato a [...] il [...] 2. AR AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2017 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito per l'imputato AT l'avv. Franz Sarno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2017 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 12 gennaio 2015 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in anni tre di reclusione la pena inflitta a ND AT per il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in due anni la pena, sospesa, inflitta a AN AR per il medesimo reato.
2. Avverso la predetta decisione il AT ha proposto ricorso per cessazione articolato su due motivi. Il AR a sua volta ha formulato tre ordini di censure.
2.1. In particolare, col primo motivo AT ha addotto l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 270 cod. proc. pen., del contenuto delle intercettazioni invero disposte ed eseguite nell'ambito dì altri e diversi procedimenti, rivolti all'accertamento di un traffico illecito di sostanze stupefacenti.
2.2. Col secondo motivo è stata dedotta illogicità e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.3. A sua volta AN AZ ha, col primo motivo, eccepito la propria estraneità alla vicenda, atteso il proprio ruolo del tutto defilato a differenza da quello del IE quale preminente organizzatore, laddove il ricorrente si era limitato alla manutenzione degli automezzi ed ai problemi amministrativi correlati, mentre solamente il coimputato si era occupato dell'organizzazione del lavoro degli autisti, dei rapporti con i clienti, della formulazione dei prezzi. Al contrario, il AR era risultato del tutto estraneo alla gestione dei rifiuti, laddove il Giudice territoriale aveva invece dato per scontato il preteso consapevole concorso del ricorrente.
2.4. Il AR col secondo motivo ha inteso ribadire l'eccessività della pena nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.5. Col terzo motivo infine il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna, ed anzi la mancata motivazione in proposito resa dalla Corte territoriale.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono infondati.
4.1. Per quanto attiene al ricorso proposto da ND TÌ, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., ì suoi esiti sono utilizzabili, senza alcun limite, per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto dì un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017, P., Rv. 270431; Sez. 2, n. 9500 del 23/02/2016, De Angelis, Rv. 267784).
4.1.1. In specie, nella ricordata sentenza del 12 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ebbe ad annotare, quanto alla genesi dell'indagine, che le investigazioni avevano preso le mosse dall'ascolto delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'inchiesta cd. TO (procedimento definito in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.). Nella motivazione ivi resa è stato così specificato che l'utenza dell'odierno ricorrente era stata sottoposta ad intercettazioni dal marzo 2008 al marzo 2009 a seguito dei contatti intrattenuti da costui con esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese, in ordine alla movimentazione terra relativa ad alcuni cantieri nella zona del Milanese dove operava lo stesso ÍA unitamente al coimputato AR, parimenti ricorrente. Ciò aveva rappresentato lo spunto dell'ipotesi investigativa cìrca le irregolarità nella movimentazione dei rifiuti, cui aveva fatto seguito l'attività del Nucleo Ecologico dei Carabinieri di Milano con le ulteriori acquisizioni. Ciò posto, quanto alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del disposto di cui all'art. 270 cit., si osserva che nel caso dì specie neppure si è in presenza di procedimento diverso;
ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., occorre fare riferimento ad una nozione sostanziale di "diverso procedimento", secondo cui la "diversità" va collegata al dato dell'insussistenza, tra fatti reato storicamente differenti, di nesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o di nesso investigativo, e quindi all'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale;
in specie, come si desume dalla stessa narrativa del ricorso, la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche aveva ad oggetto tra l'altro la prosecuzione di indagini per "disvelare le infiltrazioni di soggetti appartenenti o vicini alla 'ndrangheta calabrese nel tessuto economico sociale della zona sud- ovest dell'hinterland milanese". Assolutamente evidente era quindi l'esistenza quantomeno dì nesso investigativo, sì da ritenere la sostanziale unicità del procedimento. Il motivo quindi non è fondato.
4.2. Per quanto poi riguarda il trattamento sanzionatorio, di cui al secondo motivo di ricorso, è insegnamento ripetuto che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo, e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949), essendo tra l'altro sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) Più in generale, pertanto, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri dì adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Vero è, altresì, che l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).
4.3. In specie, peraltro, già risulta applicata una pena base (tre anni di reclusione) inferiore alla media tra il minimo ed il massimo edittale (uno/sei anni). In ogni caso, il trattamento sanzionatorio è giustificato tanto dall'apprezzamento sul ruolo "pregnante" del ricorrente, quanto dall'illustrazione della gravità della condotta, parimenti evocata dal Giudice del merito nell'inflizione di una pena che, comunque, si è mantenuta ben distante dai massimi, laddove comunque all'odierno ricorrente è stata ivi attribuita - nell'ambito dell'iter motivazionale che va comunque apprezzato alla stregua delle considerazioni che precedono - la veste di "ideatore" del traffico illecito.
4.3.1. Del pari, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, detta concessione deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), né possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Se quindi la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di- fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, in specie la Corte territoriale ha congruamente dato conto e spiegazione della propria decisione, in realtà ritenendo che non ricorresse alcuna ipotesi tale da giustificare una speciale benevolenza in favore dell'imputato stesso proprio in considerazione della vicenda complessivamente considerata. Né, per vero, il ricorrente ha evidenziato ragioni in tal senso.
5. In relazione al ricorso del AR, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato la responsabilità del ricorrente fornendo adeguata motivazione al riguardo.In proposito, infatti, quantunque in un ruolo "non pregnante" rispetto al AT, il provvedimento impugnato ha inteso giungere ad un'affermazione di responsabilità anche dell'odierno ricorrente osservando, del tutto logicamente, che non vi era stata supina accettazione del postulato "non poteva non sapere". Era infatti emerso da un lato che il ricorrente condivideva col AT gli utili derivanti dall'attività illecita, in quanto socio del coimputato in due società strettamente collegate e dedicate al traffico illecito di rifiuti (in una delle quali anzi rivestiva anche il ruolo di amministratore unico), e dall'altro che entrambe le società avevano in comune sedi e dipendenti. Sì che, quantunque nell'ambito della gestione illecita del AT, piena consapevolezza sussisteva nel AR, che godeva degli utili dell'attività altrui anche nell'accettazione dell'illiceità. Tanto più che allo stesso AR competeva anche il potere di firma sul conto sociale, quindi con piena adesione a tutte le movimentazioni ivi intervenute. Né risulta messa in discussione l'attività di manutenzione degli automezzi utilizzati per i trasporti, con la conseguenza che la consapevolezza dell'illecito si accompagnava altresì al fattivo contributo all'andamento aziendale, volto alle finalità criminose.
5.1. In ordine al trattamento sanzionatorio, va fatto anzitutto integrale richiamo a quanto osservato sub 4.2 e sub 4.3., laddove in specie è stata inflitta una pena ancor più ridotta ed ancora pìù distante dai valori mediani, proprio in considerazione del ruolo maggiormente defilato rivestito dal ricorrente. Per quanto poi riguarda in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Alla stregua di tale considerazione, e del fatto che la concessione può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201), ìn specie la valutazione discrezionale della Corte territoriale è stata non illogicamente esternata, assumendo l'impossibilità di riconoscere il beneficio in ragione della ripetitività della condotta protratta nel tempo.
5.2. Per quanto infine riguarda il terzo motivo di impugnazìone, la mancata concessione della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando il beneficio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito (Sez. 4, n. 43125 del 29/10/2008, Marci Gavino, Rv. 241370; Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587). In specie, dalla non contestata narrativa di pag. 9 della sentenza impugnata si evince che nel giudizio di merito è stata richiesta solamente una riduzione di pena entro il limite della sospensione condizionale.
6. Entrambi i proposti ricorsi pertanto non trovano complessivamente fondamento. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i rìcorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 08/02/2018 Il Consigliere estensore Claudio Cerroni7 7/7 /7/ DEPOSITATA IN C10ELLE - 4 (7, W 2018 L l I RE Lua a ani CORE SUPREML DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE t‘h_ \-lb` %:201,ke-a3-o5-xs2__ - Lt - &DAI_ t2- .
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