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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259008360755000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 29820259008360755, notificata il 23/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Camera di Commercio di Siracusa, il pagamento di € 194,82, a titolo di “Diritto annuale Camera di Commercio”, dopo la cartella n. 29820140019432517, notificata il 24/02/2015.
Nonostante sia stata ritualmente intimata, l'AdER non si è costituita.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, non solo perché, in assenza di costituzione dell'AdER, non c'è prova della notifica della citata cartella, ma anche perché, se anche questa fosse stata notificata, sussisterebbe comunque l'invocata prescrizione, che per i diritti camerali è di 5 anni (cfr. Cass. n. 22897/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259008360755000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 29820259008360755, notificata il 23/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto della Camera di Commercio di Siracusa, il pagamento di € 194,82, a titolo di “Diritto annuale Camera di Commercio”, dopo la cartella n. 29820140019432517, notificata il 24/02/2015.
Nonostante sia stata ritualmente intimata, l'AdER non si è costituita.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, non solo perché, in assenza di costituzione dell'AdER, non c'è prova della notifica della citata cartella, ma anche perché, se anche questa fosse stata notificata, sussisterebbe comunque l'invocata prescrizione, che per i diritti camerali è di 5 anni (cfr. Cass. n. 22897/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 696,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni