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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2336/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, in persona dell'amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via M. da Caravaggio n. 76, (C.F.
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coppola, presso il cui studio P.IVA_1
elettivamente domicilia in Napoli al C.so G. Garibaldi, 156;
Attore
E
-subentrata alla ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 - (P.I. ) in persona del P.IVA_2
, prof. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 Controparte_4
Maurizio Massimo Marsico ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Matteotti n.1, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana CP_1
Convenuta
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.3 (P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3
1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Napolitano (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1
in Napoli, al Viale Augusto 162;
Chiamata in causa
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice in data 25.11.2024, da parte convenuta, in data 21.11.2024 e dalla chiamata in causa, in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2023,l'Ente di gestione in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo che già ben tre Controparte_1
consulenze tecniche di ufficio, espletate nel corso del tempo - rispettivamente, la consulenza tecnica a firma dell'ing. nella causa Persona_1
(R.G. 44348/2009del Tribunale del Napoli),la Controparte_6
relazione tecnica relativa alla procedura di ATP(R.G.12513/2011 del Tribunale di
Napoli) a firma dell'ing. , nonché la consulenza tecnica a firma dell'ing. Per_2
nel ricorso per danno temuto (R.G. N.31178/12 del Tribunale di Persona_3
Napoli)–avevano accertato che a causa di una perdita della condotta antincendio asservita all'istituto scolastico F. Giordani, ubicato in area di proprietà della Provincia di Napoli, in prossimità del muro di contenimento posto a valle del Parte_1
odierno attore, si erano prodotte lesioni al predetto muro di contenimento ed al
[... piazzale prospiciente il fabbricato , facente parte del Cond. CP_7 CP_8
. Pt_1
Parte attrice esponeva, altresì, che con sentenza n. 6845/17 del Tribunale di Napoli, resa in data 1.6.2017, passata in giudicato, relativa al giudizio iscritto al n. R.G.
32805/2014, tra le medesime parti oggi in lite, veniva definitivamente accertata
2 l'esclusiva responsabilità della , in ordine ai danni riportati ai viali Controparte_1
del attore. Parte_1
Ciò premesso, il chiedeva, con il presente Parte_1
giudizio, la condanna dell'odierna convenuta al pagamento degli esborsi asseritamente sostenuti dal predetto Ente di gestione per prestazioni professionali relative all'effettuazione di alcune opere provvisionali, tutte riferibili al medesimo evento confluito nella citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 6845/17 e non liquidati nella stessa. Nello specifico ,per le prestazioni rese: dalla Parte_2
(€ 2.800,00 ed € 9.698,90 in forza di convenzione del 2009), dal sig.
[...]
(€ 3.000,00), per incarico di coordinatore in fase di esecuzione delle Persona_4
opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche, nonché dall' arch. (€ 2.697,81 e € 2.582,67) per la Persona_5
progettazione esecutiva e direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno. Il tutto per un importo totale di € 20.779,38, oltre IVA.
L'odierno istante formulava, pertanto, le proprie conclusioni, per come testualmente riportate: “in linea preliminare, accertata e dichiarata, con Sentenza
n°6845/17Repert. n. 10811/2017 del 13.06.2017, divenuta cosa giudicata, l'esclusiva responsabilità della (oggi , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., in ragione della condotta che ha prodotto
l'evento dannoso, subito dal e per effetto della Parte_1
quale, sono dovute anche le spese maturate dopo il decorso dei termini processuali utili per il deposito dei documenti giustificativi di spesa, delle quali la sentenza non ha potuto disporre;
- per l'effetto, voglia l'adito Tribunale condannare la convenuta
(già Provincia di Napoli), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.20.779,38 oltre IVA ed oneri, di cui documenti contrassegnati nella Sentenza n°6845/17 Repert. n. 10811/2017 del
13.06.2017 dai numeri: VII - Doc. 0014/2016/S del 01.08.2016 di € 2.800,00 e
Doc.0021/2016/S del 01.12.2016 di € 9.698,90 della
[...]
per il pagamento Parte_3
3 della prestazione di cui alla Convenzione stipulata in data 04.02.2009 Nota Prot.752 del 02.11.2009 - Q/Parte che si allegano alla presente;
VIII – fattura n.10 del
01.12.2016 di € 3.000,00 da parte di per incarico di Coordinatore in Persona_4
fase di esecuzione delle opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche del e dello stesso Controparte_9 Pt_1
fabbricato innescate dalla infiltrazione, che si allega alla presente;
IX - CP_7
fattura n.1 del 17.03.2016 di € 2.697,81 e fattura n.3 del 14.04.2016 di € 2.582,67 dell'arch. per compenso professionale per progettazione esecutiva e Persona_5
direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno;
15) Pec
[...]
di messa in mora del 25.06.2021. - condannarsi, altresì, la convenuta CP_1
(già Provincia di Napoli), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di giustizia per l'omesso ritardato versamento delle somme di cui sopra costringendo il
Condominio attore ad azionare il credito in via giudiziale, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria;
- vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario al
15% e CPA come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
In data 6.4.2023, si costituiva in giudizio la la quale, in Controparte_1
via preliminare, dichiarava di voler chiamare in causa ex art.106 c.p.c. la Società stante l'operatività della polizza assicurativa n. 64641196 Parte_4
per i danni derivati a terzi, nella sua qualità di proprietaria, conduttrice, comodataria, locataria o sublocatrice di costruzioni in genere, a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati.
Nel merito, impugnava la documentazione prodotta da parte attrice e le domande da essa proposte, in quanto nulle, inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità della pretesa attorea per violazione dei principi di correttezza e buona fede processuale, contestando, nel caso specie, la violazione del divieto di frazionamento delle domande, avendo l'odierna pretesa ad oggetto causali di danno riferibili alle rivendicazioni già avanzate con il sopradetto giudizio, rubricato al n. RG. 32805/2014e definito con la sentenza del Tribunale di
4 Napoli n. 6845/17. Eccepiva, vieppiù, la violazione del principio del ne bis in idem, per la corrispondenza tra il petitum e la causa petendi della presente azione con quelli relativi al giudizio sfociato nella già menzionata sentenza n. 6845/17, intervenuta tra le stesse parti e ormai passata in giudicato.
Così, dunque, concludeva l'odierna convenuta: “preliminarmente, nel rito, autorizzare la chiamata in causa della (già CP_5 CP_10 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_11
Trieste al Largo Ugo Irneri, 1, e conseguentemente disporre, ai sensi dell'art.269, 2° co., c.p.c., il differimento della prima udienza allo scopo di consentire alla convenuta
subentrata all'Amministrazione Provinciale, la Controparte_1
chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel rito dichiarare
l'inammissibilità delle rivendicazioni avanzate nel presente giudizio per violazione del divieto di frazionamento delle domande;
- in ogni caso, rigettare le domande proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e diritto;
- in via subordinata, in ogni caso di condanna dell'Amministrazione Provinciale, dichiarare la
Compagnia Assicuratrice obbligata a garantire e manlevare l'assicurata in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole di carattere patrimoniale scaturente dalla presente controversia. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
In data 8.4.2023, veniva disposto lo spostamento della prima udienza di comparizione e trattazione, al fine di consentire di chiamare in causa la fissandosi CP_5
all'uopo l'udienza del 26.9.2023.
Quindi, in data 6.9.2023, si costituiva la la quale, per le medesime CP_5
ragioni addotte dall'odierna convenuta, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande azionate contro la Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda principale per violazione del divieto di frazionamento;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda principale per violazione del principio del ne bis in idem;
3. In via gradata, in ogni caso di accoglimento della domanda principale e di quella di manleva contenere la condanna entro i massimali di polizza,
5 al netto delle franchigie previste.
4. Condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta e della terza chiamata di una ulteriore somma, anche equitativamente determinata, per responsabilità aggravata ex art 96 cpc 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Introitato il giudizio, all'udienza cartolare del 26.9.2023, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.; quindi, all'udienza del 16.4.2024, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP recante n. 12513 / 2011, nonché
l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito n. 32805/14 e del giudizio cautelare n. 31178/12;ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza del 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Si rileva, altresì, che della documentazione richiesta con provvedimento del
16.4.2024, risulta acquisito il solo fascicolo n. 31178/12. Risulta, altresì, acquista la consulenza tecnica a firma dell'ing. relativa alla causa tra Persona_3 [...]
(e altri)contro il recante n. Parte_5 Parte_1
RG.20660/2012.
Va, cionondimeno, evidenziato che sulla base della complessiva lettura degli atti,
l'acquisizione di tali fascicoli è da considerarsi superflua ai fini della presente decisione, vertendo la presente lite su questioni che prescindono dal contenuto degli stessi, non riguardando il presente giudizio l'accertamento della responsabilità dei danni cagionati ai viali condominiali, in quanto detto accertamento è già stato operato della sentenza n.6845/2017(allegata agli atti)resa dal Tribunale di Napoli in data
1.6.2017 e passata in giudicato.
Nello specifico, come può evincersi dagli atti di causa, il Parte_1
6 , aveva, invero, convenuto in giudizio (RG n. 32805/2014), innanzi a codesto Pt_1
Tribunale, l di Napoli, chiedendone la condanna al Parte_6
risarcimento danni per le lesioni subite ai viali condominiali in prossimità del muro di contenimento posto a valle e confinante con la proprietà della provincia sulla quale è ubicato l' danni che venivano dall'allora attore quantificati in € Controparte_12
520.000,00, oltre spese sostenute per consulenze specialistiche professionali e strumentali e con vittoria di spese di lite.
Il giudizio, svoltosi con la chiamata in causa dell si concludeva, come CP_5
già detto, con la condanna dell'odierna convenuta ( della quale veniva accoltala sola domanda di manleva nei confronti della citata compagnia assicurativa) al pagamento,
a titolo di risarcimento dei danni, in favore del , Parte_1
della somma di € 339.842,85, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5% dal
28.02.2013 e sino alla pubblicazione della decisione ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1282 c.c. sul detto importo, maggiorato degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza e sino al pagamento, oltre spese di ATP e del giudizio di merito.
Va, all'uopo, rilevato che dall'esame delle difese articolate dalle parti nel presente giudizio, appare del tutto pacifica e incontestata l'esclusiva attribuzione della responsabilità a carico della (subentrata alla Controparte_1 CP_2
in ordine ai danni così come accertati dalla sentenza n. 6845/2017.
[...]
Preme, inoltre, farsi presente che, in questo giudizio, tale responsabilità è giustappunto posta dal istante a fondamento della ulteriore pretesa Parte_1
creditoria avanzata con l'odierna domanda, talché, non essendo controversa l'attribuzione di detta responsabilità in capo alla Controparte_1
appare ultronea ogni ulteriore indagine al riguardo.
Orbene, premesso quanto sopra, il Condominio attore, con l'azione oggi proposta, chiede volersi riconoscere in suo favore il pagamento da parte della
[...]
della somma complessiva di €.20.779,38 oltre IVA ed Controparte_1
oneri,il tutto per come risultante dalla sommatoria degli importi di cui ai documenti,
7 già analiticamente contrassegnati ai seguenti numeri nella stessa sentenza n.
6845/2017:
- VII - Doc. 0014/2016/S del 01.08.2016 di € 2.800,00 e Doc.0021/2016/S del
01.12.2016 di € 9.698,90 della II^ Parte_3
per il pagamento della
[...]
prestazione di cui alla Convenzione stipulata in data 04.02.2009 Nota Prot.752 del 02.11.2009;
- VIII - fattura n.10 del 01.12.2016 di € 3.000,00 da parte di per Persona_4
incarico di Coordinatore in fase di esecuzione delle opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche del
[...]
e dello stesso fabbricato innescate dalla Controparte_13 CP_7
infiltrazione;
- IX – fattura n.1 del 17.03.2016 di € 2.697,81 e fattura n.3 del 14.04.2016 di €
2.582,67 dell'arch. per compenso professionale per Persona_5
progettazione esecutiva e direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno;
Tanto premesso, la domanda è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'odierna lite risulta essere coperta dall'efficacia di giudicato della precedente sentenza n. 6845/17 del Tribunale di Napoli, resa tra le stesse parti e riguardante lo stesso rapporto giuridico.
Ed invero, l'allora Giudicante, con la predetta sentenza n. 6845/17 (cui si fa integrale rinvio)dopo aver affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
nella produzione dell'evento lamentato, nell'atto di Controparte_1
procedere alla liquidazione dei vari danni allegati dal , rigettava Parte_1
specificamente la richiesta di condanna al pagamento delle spese sopra elencate, così, testualmente, esponendo:“Si deve, inoltre, rilevare che i documenti comprovanti le spese di cui sub VII, VIII e IX (n.d..r. nella specie, le stesse voci di spesa richieste con l'odierno giudizio) sono stati depositati in giudizio solo in allegato alla comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui non è più consentita la
8 produzione documentale, anche dei documenti eventualmente formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. Quindi di queste ultime spese non potrà tenersi conto ai fini della liquidazione del danno.”.
Da quanto sopra, può ben evincersi che le somme oggetto della presente vertenza sono state già richieste dal istante nell'ambito del giudizio recante RG. Parte_1
n. 32805/2014 del Tribunale di Napoli, definito con la sentenza n. 6845/17, e che l'asserito pregiudizio sia rimasto sfornito di prova –restando, dunque, soltanto allegato dall' attore - atteso che i documenti comprovanti le spese di cui sub VII, VIII
e IX (oggetto dell'odierno giudizio) venivano depositati in atti soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui, operando la preclusione istruttoria, non era più consentita la produzione documentale, ciò determinando l'espunzione di detti documenti.
Vale qui precisare che in ossequio al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.- secondo cui chi vuole far valere un diritto nel processo deve dare prova dei fatti che ne sono a fondamento- la domanda, relativamente al riconoscimento delle spese in oggetto- stante l'obbligo del Giudice di decidere iuxta allegata et probata– è stata rigettata dalla sentenza in parola, siccome infondata per difetto di prova.
Orbene, è appena il caso di rammentare che laddove l'odierno attore avesse considerato errata la pronuncia in ordine alla tardività del deposito, assumendo che i documenti prodotti fuori termine fossero di successiva formazione e, dunque, acquisibili agli atti, avrebbe, in ogni caso, dovuto proporre specifica impugnazione avverso il relativo capo della sentenza e non, invece, instaurare un autonomo e diverso giudizio di risarcimento. Rispetto alle voci di danno richieste con l'odierna domanda, risulta, invero, già intervenuta una pronuncia giudiziale avente autorità di cosa giudicata e, pertanto, ormai soggetta alla preclusione processuale derivante dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. e all' art. 2909 c.c.
Si rammenta, in proposito, che le sentenze fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale,
9 precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 6853 del 21/11/1986).
Orbene, tenuto conto del fatto che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Cass. civ. n. 6830/2014); tenuto altresì conto del fatto che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024); nessun dubbio, può invocarsi, nel caso di specie, in ordine al fatto che il , all'atto dell'introduzione del Parte_1
primo giudizio, aveva chiesto espressamente il risarcimento delle spese relative ai vari incarichi professionali(elencati alle voci VII, VIII e IX della sentenza n. 6845/17
e più sopra richiamati), di cui poi, solo tardivamente, aveva prodotto la documentazione a sostegno ( cfr. pag. 3 Sentenza n. 6845/17, allegata in atti: “danni quantificati in euro 520.000,00 oltre spese sostenute per consulenze specialistiche professionali e strumentali e con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario”).
In ragione dei rilievi sopra esposti, la domanda proposta con l'odierno giudizio risulta essere coperta dall'efficacia di giudicato della sentenza n. 6845/17, resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico e va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi
10 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
In ordine al rimborso delle spese processuali sostenute dalla quale CP_5
terza chiamata in garanzia, esse vanno poste a carico di parte attrice sulla base del criterio della soccombenza, non ravvisandosi nella chiamata in causa operata dall'odierno convenuto alcuno specifico abuso del proprio diritto di difesa, essendo stata provata, a mezzo allegazione della polizza, ed, in ogni caso, non essendo stata in alcun modo contestata dalla stessa compagnia assicurativa, la vigenza e l'operatività della copertura assicurativa relativamente all'oggetto di cui al presente giudizio.
Giova, al riguardo, rammentare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.(Cass. Sez. 3
- Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019)
Si condanna, infine, parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 1° c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti di attesa la l'inosservanza dei comuni doveri di CP_5
prudenza e diligenza, per avere essa agito in giudizio malgrado in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e tra le medesime parti, fosse già intervenuta una precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata.
Si condanna, inoltre, parte attrice al risarcimento del danno ex art.96 3° co. c.p.c. nei
11 confronti di attesa la pretestuosità dell'azione proposta Controparte_1
nei suoi confronti .
In proposito, si rammenta che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dal , Parte_1
così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem ;
- condanna il , in persona dell'amministratore Parte_1
e legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del suo Sindaco e legale rapp.te p.t. che Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf come per legge, nonché in favore della persona del suo legale Controparte_14
rapp.te p.t che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimb. forf come per legge;
12 - condanna parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1° 3°
c.p.c., al pagamento in favore, rispettivamente, della e di CP_5 [...]
della somma da liquidarsi, in via equitativa,nella Controparte_1
misura del 10% dei compensi lite.
Così deciso in Napoli il 27.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2336/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
TRA
, in persona dell'amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via M. da Caravaggio n. 76, (C.F.
), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coppola, presso il cui studio P.IVA_1
elettivamente domicilia in Napoli al C.so G. Garibaldi, 156;
Attore
E
-subentrata alla ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_2
1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 - (P.I. ) in persona del P.IVA_2
, prof. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 Controparte_4
Maurizio Massimo Marsico ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza
Matteotti n.1, presso l'Avvocatura della Città Metropolitana CP_1
Convenuta
con sede in Milano alla Piazza Tre Torri n.3 (P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3
1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Napolitano (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1
in Napoli, al Viale Augusto 162;
Chiamata in causa
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice in data 25.11.2024, da parte convenuta, in data 21.11.2024 e dalla chiamata in causa, in data 25.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2023,l'Ente di gestione in epigrafe conveniva in giudizio la esponendo che già ben tre Controparte_1
consulenze tecniche di ufficio, espletate nel corso del tempo - rispettivamente, la consulenza tecnica a firma dell'ing. nella causa Persona_1
(R.G. 44348/2009del Tribunale del Napoli),la Controparte_6
relazione tecnica relativa alla procedura di ATP(R.G.12513/2011 del Tribunale di
Napoli) a firma dell'ing. , nonché la consulenza tecnica a firma dell'ing. Per_2
nel ricorso per danno temuto (R.G. N.31178/12 del Tribunale di Persona_3
Napoli)–avevano accertato che a causa di una perdita della condotta antincendio asservita all'istituto scolastico F. Giordani, ubicato in area di proprietà della Provincia di Napoli, in prossimità del muro di contenimento posto a valle del Parte_1
odierno attore, si erano prodotte lesioni al predetto muro di contenimento ed al
[... piazzale prospiciente il fabbricato , facente parte del Cond. CP_7 CP_8
. Pt_1
Parte attrice esponeva, altresì, che con sentenza n. 6845/17 del Tribunale di Napoli, resa in data 1.6.2017, passata in giudicato, relativa al giudizio iscritto al n. R.G.
32805/2014, tra le medesime parti oggi in lite, veniva definitivamente accertata
2 l'esclusiva responsabilità della , in ordine ai danni riportati ai viali Controparte_1
del attore. Parte_1
Ciò premesso, il chiedeva, con il presente Parte_1
giudizio, la condanna dell'odierna convenuta al pagamento degli esborsi asseritamente sostenuti dal predetto Ente di gestione per prestazioni professionali relative all'effettuazione di alcune opere provvisionali, tutte riferibili al medesimo evento confluito nella citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 6845/17 e non liquidati nella stessa. Nello specifico ,per le prestazioni rese: dalla Parte_2
(€ 2.800,00 ed € 9.698,90 in forza di convenzione del 2009), dal sig.
[...]
(€ 3.000,00), per incarico di coordinatore in fase di esecuzione delle Persona_4
opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche, nonché dall' arch. (€ 2.697,81 e € 2.582,67) per la Persona_5
progettazione esecutiva e direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno. Il tutto per un importo totale di € 20.779,38, oltre IVA.
L'odierno istante formulava, pertanto, le proprie conclusioni, per come testualmente riportate: “in linea preliminare, accertata e dichiarata, con Sentenza
n°6845/17Repert. n. 10811/2017 del 13.06.2017, divenuta cosa giudicata, l'esclusiva responsabilità della (oggi , in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., in ragione della condotta che ha prodotto
l'evento dannoso, subito dal e per effetto della Parte_1
quale, sono dovute anche le spese maturate dopo il decorso dei termini processuali utili per il deposito dei documenti giustificativi di spesa, delle quali la sentenza non ha potuto disporre;
- per l'effetto, voglia l'adito Tribunale condannare la convenuta
(già Provincia di Napoli), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.20.779,38 oltre IVA ed oneri, di cui documenti contrassegnati nella Sentenza n°6845/17 Repert. n. 10811/2017 del
13.06.2017 dai numeri: VII - Doc. 0014/2016/S del 01.08.2016 di € 2.800,00 e
Doc.0021/2016/S del 01.12.2016 di € 9.698,90 della
[...]
per il pagamento Parte_3
3 della prestazione di cui alla Convenzione stipulata in data 04.02.2009 Nota Prot.752 del 02.11.2009 - Q/Parte che si allegano alla presente;
VIII – fattura n.10 del
01.12.2016 di € 3.000,00 da parte di per incarico di Coordinatore in Persona_4
fase di esecuzione delle opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche del e dello stesso Controparte_9 Pt_1
fabbricato innescate dalla infiltrazione, che si allega alla presente;
IX - CP_7
fattura n.1 del 17.03.2016 di € 2.697,81 e fattura n.3 del 14.04.2016 di € 2.582,67 dell'arch. per compenso professionale per progettazione esecutiva e Persona_5
direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno;
15) Pec
[...]
di messa in mora del 25.06.2021. - condannarsi, altresì, la convenuta CP_1
(già Provincia di Napoli), in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di giustizia per l'omesso ritardato versamento delle somme di cui sopra costringendo il
Condominio attore ad azionare il credito in via giudiziale, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria;
- vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario al
15% e CPA come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
In data 6.4.2023, si costituiva in giudizio la la quale, in Controparte_1
via preliminare, dichiarava di voler chiamare in causa ex art.106 c.p.c. la Società stante l'operatività della polizza assicurativa n. 64641196 Parte_4
per i danni derivati a terzi, nella sua qualità di proprietaria, conduttrice, comodataria, locataria o sublocatrice di costruzioni in genere, a qualsiasi titolo detenuti ed a qualsiasi uso destinati.
Nel merito, impugnava la documentazione prodotta da parte attrice e le domande da essa proposte, in quanto nulle, inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità della pretesa attorea per violazione dei principi di correttezza e buona fede processuale, contestando, nel caso specie, la violazione del divieto di frazionamento delle domande, avendo l'odierna pretesa ad oggetto causali di danno riferibili alle rivendicazioni già avanzate con il sopradetto giudizio, rubricato al n. RG. 32805/2014e definito con la sentenza del Tribunale di
4 Napoli n. 6845/17. Eccepiva, vieppiù, la violazione del principio del ne bis in idem, per la corrispondenza tra il petitum e la causa petendi della presente azione con quelli relativi al giudizio sfociato nella già menzionata sentenza n. 6845/17, intervenuta tra le stesse parti e ormai passata in giudicato.
Così, dunque, concludeva l'odierna convenuta: “preliminarmente, nel rito, autorizzare la chiamata in causa della (già CP_5 CP_10 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_11
Trieste al Largo Ugo Irneri, 1, e conseguentemente disporre, ai sensi dell'art.269, 2° co., c.p.c., il differimento della prima udienza allo scopo di consentire alla convenuta
subentrata all'Amministrazione Provinciale, la Controparte_1
chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel rito dichiarare
l'inammissibilità delle rivendicazioni avanzate nel presente giudizio per violazione del divieto di frazionamento delle domande;
- in ogni caso, rigettare le domande proposte, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e diritto;
- in via subordinata, in ogni caso di condanna dell'Amministrazione Provinciale, dichiarare la
Compagnia Assicuratrice obbligata a garantire e manlevare l'assicurata in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole di carattere patrimoniale scaturente dalla presente controversia. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
In data 8.4.2023, veniva disposto lo spostamento della prima udienza di comparizione e trattazione, al fine di consentire di chiamare in causa la fissandosi CP_5
all'uopo l'udienza del 26.9.2023.
Quindi, in data 6.9.2023, si costituiva la la quale, per le medesime CP_5
ragioni addotte dall'odierna convenuta, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande azionate contro la Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda principale per violazione del divieto di frazionamento;
2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda principale per violazione del principio del ne bis in idem;
3. In via gradata, in ogni caso di accoglimento della domanda principale e di quella di manleva contenere la condanna entro i massimali di polizza,
5 al netto delle franchigie previste.
4. Condannare parte attrice alla rifusione in favore della convenuta e della terza chiamata di una ulteriore somma, anche equitativamente determinata, per responsabilità aggravata ex art 96 cpc 5. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Introitato il giudizio, all'udienza cartolare del 26.9.2023, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.; quindi, all'udienza del 16.4.2024, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP recante n. 12513 / 2011, nonché
l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito n. 32805/14 e del giudizio cautelare n. 31178/12;ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza del 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali, tenuto conto delle contestazioni delle parti, la causa era successivamente introitata a sentenza con i termini ordinari.
Ebbene, si rileva, anzitutto, che tutte le parti sono state regolarmente citate in giudizio e che si sono costituite nel rispetto dei termini processuali.
Si rileva, altresì, che della documentazione richiesta con provvedimento del
16.4.2024, risulta acquisito il solo fascicolo n. 31178/12. Risulta, altresì, acquista la consulenza tecnica a firma dell'ing. relativa alla causa tra Persona_3 [...]
(e altri)contro il recante n. Parte_5 Parte_1
RG.20660/2012.
Va, cionondimeno, evidenziato che sulla base della complessiva lettura degli atti,
l'acquisizione di tali fascicoli è da considerarsi superflua ai fini della presente decisione, vertendo la presente lite su questioni che prescindono dal contenuto degli stessi, non riguardando il presente giudizio l'accertamento della responsabilità dei danni cagionati ai viali condominiali, in quanto detto accertamento è già stato operato della sentenza n.6845/2017(allegata agli atti)resa dal Tribunale di Napoli in data
1.6.2017 e passata in giudicato.
Nello specifico, come può evincersi dagli atti di causa, il Parte_1
6 , aveva, invero, convenuto in giudizio (RG n. 32805/2014), innanzi a codesto Pt_1
Tribunale, l di Napoli, chiedendone la condanna al Parte_6
risarcimento danni per le lesioni subite ai viali condominiali in prossimità del muro di contenimento posto a valle e confinante con la proprietà della provincia sulla quale è ubicato l' danni che venivano dall'allora attore quantificati in € Controparte_12
520.000,00, oltre spese sostenute per consulenze specialistiche professionali e strumentali e con vittoria di spese di lite.
Il giudizio, svoltosi con la chiamata in causa dell si concludeva, come CP_5
già detto, con la condanna dell'odierna convenuta ( della quale veniva accoltala sola domanda di manleva nei confronti della citata compagnia assicurativa) al pagamento,
a titolo di risarcimento dei danni, in favore del , Parte_1
della somma di € 339.842,85, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5% dal
28.02.2013 e sino alla pubblicazione della decisione ed oltre interessi al tasso di cui all'art. 1282 c.c. sul detto importo, maggiorato degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza e sino al pagamento, oltre spese di ATP e del giudizio di merito.
Va, all'uopo, rilevato che dall'esame delle difese articolate dalle parti nel presente giudizio, appare del tutto pacifica e incontestata l'esclusiva attribuzione della responsabilità a carico della (subentrata alla Controparte_1 CP_2
in ordine ai danni così come accertati dalla sentenza n. 6845/2017.
[...]
Preme, inoltre, farsi presente che, in questo giudizio, tale responsabilità è giustappunto posta dal istante a fondamento della ulteriore pretesa Parte_1
creditoria avanzata con l'odierna domanda, talché, non essendo controversa l'attribuzione di detta responsabilità in capo alla Controparte_1
appare ultronea ogni ulteriore indagine al riguardo.
Orbene, premesso quanto sopra, il Condominio attore, con l'azione oggi proposta, chiede volersi riconoscere in suo favore il pagamento da parte della
[...]
della somma complessiva di €.20.779,38 oltre IVA ed Controparte_1
oneri,il tutto per come risultante dalla sommatoria degli importi di cui ai documenti,
7 già analiticamente contrassegnati ai seguenti numeri nella stessa sentenza n.
6845/2017:
- VII - Doc. 0014/2016/S del 01.08.2016 di € 2.800,00 e Doc.0021/2016/S del
01.12.2016 di € 9.698,90 della II^ Parte_3
per il pagamento della
[...]
prestazione di cui alla Convenzione stipulata in data 04.02.2009 Nota Prot.752 del 02.11.2009;
- VIII - fattura n.10 del 01.12.2016 di € 3.000,00 da parte di per Persona_4
incarico di Coordinatore in fase di esecuzione delle opere provvisionali per la rottura della rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche del
[...]
e dello stesso fabbricato innescate dalla Controparte_13 CP_7
infiltrazione;
- IX – fattura n.1 del 17.03.2016 di € 2.697,81 e fattura n.3 del 14.04.2016 di €
2.582,67 dell'arch. per compenso professionale per Persona_5
progettazione esecutiva e direzione lavori opere di messa in sicurezza muro di sostegno;
Tanto premesso, la domanda è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'odierna lite risulta essere coperta dall'efficacia di giudicato della precedente sentenza n. 6845/17 del Tribunale di Napoli, resa tra le stesse parti e riguardante lo stesso rapporto giuridico.
Ed invero, l'allora Giudicante, con la predetta sentenza n. 6845/17 (cui si fa integrale rinvio)dopo aver affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della
[...]
nella produzione dell'evento lamentato, nell'atto di Controparte_1
procedere alla liquidazione dei vari danni allegati dal , rigettava Parte_1
specificamente la richiesta di condanna al pagamento delle spese sopra elencate, così, testualmente, esponendo:“Si deve, inoltre, rilevare che i documenti comprovanti le spese di cui sub VII, VIII e IX (n.d..r. nella specie, le stesse voci di spesa richieste con l'odierno giudizio) sono stati depositati in giudizio solo in allegato alla comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui non è più consentita la
8 produzione documentale, anche dei documenti eventualmente formatisi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. Quindi di queste ultime spese non potrà tenersi conto ai fini della liquidazione del danno.”.
Da quanto sopra, può ben evincersi che le somme oggetto della presente vertenza sono state già richieste dal istante nell'ambito del giudizio recante RG. Parte_1
n. 32805/2014 del Tribunale di Napoli, definito con la sentenza n. 6845/17, e che l'asserito pregiudizio sia rimasto sfornito di prova –restando, dunque, soltanto allegato dall' attore - atteso che i documenti comprovanti le spese di cui sub VII, VIII
e IX (oggetto dell'odierno giudizio) venivano depositati in atti soltanto con la comparsa conclusionale e, quindi, in una fase del giudizio in cui, operando la preclusione istruttoria, non era più consentita la produzione documentale, ciò determinando l'espunzione di detti documenti.
Vale qui precisare che in ossequio al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.- secondo cui chi vuole far valere un diritto nel processo deve dare prova dei fatti che ne sono a fondamento- la domanda, relativamente al riconoscimento delle spese in oggetto- stante l'obbligo del Giudice di decidere iuxta allegata et probata– è stata rigettata dalla sentenza in parola, siccome infondata per difetto di prova.
Orbene, è appena il caso di rammentare che laddove l'odierno attore avesse considerato errata la pronuncia in ordine alla tardività del deposito, assumendo che i documenti prodotti fuori termine fossero di successiva formazione e, dunque, acquisibili agli atti, avrebbe, in ogni caso, dovuto proporre specifica impugnazione avverso il relativo capo della sentenza e non, invece, instaurare un autonomo e diverso giudizio di risarcimento. Rispetto alle voci di danno richieste con l'odierna domanda, risulta, invero, già intervenuta una pronuncia giudiziale avente autorità di cosa giudicata e, pertanto, ormai soggetta alla preclusione processuale derivante dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. e all' art. 2909 c.c.
Si rammenta, in proposito, che le sentenze fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che esse, una volta passate in giudicato formale,
9 precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 6853 del 21/11/1986).
Orbene, tenuto conto del fatto che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi". (Cass. civ. n. 6830/2014); tenuto altresì conto del fatto che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024); nessun dubbio, può invocarsi, nel caso di specie, in ordine al fatto che il , all'atto dell'introduzione del Parte_1
primo giudizio, aveva chiesto espressamente il risarcimento delle spese relative ai vari incarichi professionali(elencati alle voci VII, VIII e IX della sentenza n. 6845/17
e più sopra richiamati), di cui poi, solo tardivamente, aveva prodotto la documentazione a sostegno ( cfr. pag. 3 Sentenza n. 6845/17, allegata in atti: “danni quantificati in euro 520.000,00 oltre spese sostenute per consulenze specialistiche professionali e strumentali e con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario”).
In ragione dei rilievi sopra esposti, la domanda proposta con l'odierno giudizio risulta essere coperta dall'efficacia di giudicato della sentenza n. 6845/17, resa tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico e va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi
10 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
In ordine al rimborso delle spese processuali sostenute dalla quale CP_5
terza chiamata in garanzia, esse vanno poste a carico di parte attrice sulla base del criterio della soccombenza, non ravvisandosi nella chiamata in causa operata dall'odierno convenuto alcuno specifico abuso del proprio diritto di difesa, essendo stata provata, a mezzo allegazione della polizza, ed, in ogni caso, non essendo stata in alcun modo contestata dalla stessa compagnia assicurativa, la vigenza e l'operatività della copertura assicurativa relativamente all'oggetto di cui al presente giudizio.
Giova, al riguardo, rammentare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.(Cass. Sez. 3
- Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019)
Si condanna, infine, parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 1° c.p.c., al risarcimento del danno nei confronti di attesa la l'inosservanza dei comuni doveri di CP_5
prudenza e diligenza, per avere essa agito in giudizio malgrado in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e tra le medesime parti, fosse già intervenuta una precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata.
Si condanna, inoltre, parte attrice al risarcimento del danno ex art.96 3° co. c.p.c. nei
11 confronti di attesa la pretestuosità dell'azione proposta Controparte_1
nei suoi confronti .
In proposito, si rammenta che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita in considerazione del principio della ragione più fluida.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta dal , Parte_1
così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda per violazione del principio del ne bis in idem ;
- condanna il , in persona dell'amministratore Parte_1
e legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
in persona del suo Sindaco e legale rapp.te p.t. che Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf come per legge, nonché in favore della persona del suo legale Controparte_14
rapp.te p.t che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimb. forf come per legge;
12 - condanna parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1° 3°
c.p.c., al pagamento in favore, rispettivamente, della e di CP_5 [...]
della somma da liquidarsi, in via equitativa,nella Controparte_1
misura del 10% dei compensi lite.
Così deciso in Napoli il 27.02.25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Valletta
13