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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI OB, Presidente
TE PIETRO, LA
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TMBCR1R00003/2025 CREDITO IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3588/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. n.2465/2025
OGGETTO: Ricorso avverso atto di recupero n. TMBCR1R00003-2025,, notificato il 4 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di recupero in oggetto con il quale l'Agenzia convenuta ha proceduto al recupero dei crediti d'imposta previsti dall'art. art. 1, co. 924, della L. n. 205/2017,che l'Amministrazione convenuta considera indebitamente utilizzati in compensazione per gli anni di imposta
2020 e 2021, richiedendo le somme a tali crediti relative, oltre la sanzione e gli interessi di legge.
Avverso detto atto di recupero ha proposto ricorso la parte ricorrente deducendone la illegittimità nella parte in cui qualifica i crediti contestati come “inesistenti” anziché come “non spettanti”, e da ciò fa derivare la illegittimità della sanzione del 100 % applicata dall'Ufficio convenuto con riferimento alla prima fattispecie, e non quella del 30 % che ritiene pertinente alla seconda fattispecie, di cui al comma 4, dell'art. 13 D.lgs. cit. prevista per i crediti 'non spettanti'.
Ha concluso la parte ricorrente chiedendo al Giudice l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,
l'annullamento dell'atto impugnato per la parte inerente la determinazione della sanzione.
Si è costituita la convenuta Agenzia delle entrate contestando le affermazioni e le pretese di cui al ricorso e chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria illustrativa, ivi riportandosi alle conclusioni già formulate in controdeduzioni.
All'udienza dell' 8.10.2025, la Corte ha posto la causa in discussione e, quindi, ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, preliminarmente, che la parte ricorrente non contesta la ripresa del capitale del credito di imposta in questione e dei relativi interessi, e che ,invece, contesta unicamente la misura della sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate sull'assunto che si sia in presenza di crediti “inesistenti”, cui consegue l'applicazione della sanzione del 100% prevista dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, ritenendo doversi applicare la sanzione del 30% prevista dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. cit. solo per i crediti “non spettanti” ed escludendo che tale sia il caso di specie.
Conferma di ciò si ricava anche dal fatto che dalla parte ricorrente solo in relazione a tale profilo sono state svolte sin dall'origine le osservazioni allo schema d'atto.
L'Agenzia delle entrate convenuta, invece, a fondamento della propria tesi e della pretesa azionata con il provvedimento impugnato, richiama le condizioni previste dal Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 , che pone – per la fruizione degli aiuti “de minimis”- il limite di euro 200.000,00 in tre esercizi finanziari di riferimento e sostiene che il superamento di tale limite si connota come presupposto necessario nonché condizione essenziale affinché il credito d'imposta in questione possa venire ad esistenza per l'intero ammontare e non per la sola parte eccedente la predetta soglia di euro 200.000,00 e che, pertanto, il rispetto di tale soglia assume rilievo costitutivo nell'ambito della fattispecie;
con l'effetto che in caso di superamento di questa soglia si sarebbe in presenza di un credito inesistente.
Ritiene il Collegio che la tesi della parte convenuta non possa essere condivisa.
In proposito, e preliminarmente, osserva il Collegio che fondata appare la pretesa dall' Agenzia delle entrate azionata con il provvedimento impugnato in ordine al recupero per intero dei crediti dedotti dalla parte ricorrente;
ma, al contempo, si osserva che ciò comporta il particolare effetto di qualificare i crediti in questione come “non spettanti”.
Il credito invocato dalla parte ricorrente ,infatti, è oggettivamente esistente (e non è contestato nella sua oggettività dall'Ufficio convenuto) e il superamento della soglia di legge non può valere a obliterarne l'esistenza ma vale, al più, a determinare il venir meno di una delle condizioni richieste per la sua azionabilità sul piano fiscale.
Il che si traduce nella “non spettanza”.
Va rilevato, appunto, che i fatti oggettivi e le attività specifiche che concretizzano la sussistenza dei presupposti dei crediti di imposta in questione sono pacifici e non contestati, e sono costituiti dall'effettivo pagamento di “commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito” secondo la previsione dell'art. 1, co. 924, primo periodo, della Legge n.205/2017. A tale conclusione conduce sia l'interpretazione della norma vigente “ratione temporis”, sia l'interpretazione in senso più ampio resa in più occasioni dalla Corte di cassazione e dallo stesso legislatore.
Sotto il primo profilo si richiama l'art. 13, co.4 del D.lgs n.471/1997 , laddove il riferimento in tale norma alla presenza di un credito non spettante è reso evidente dalla previsione di “un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”.
Il tenore letterale della norma predetta ben si attaglia alla fattispecie di cui all'odierno giudizio, come emerge con sufficiente chiarezza anche dal riferimento a una sanzione nella stessa misura del 30%
Nello stesso senso si pone -sia pure sul solo piano ermeneutico della ricostruzione della “voluntas” originaria del legislatore- la successiva norma di interpretazione autentica posta alla lett.g-quinquies dell'art.1, del D.lgs n.74/2000, con particolare riferimento a quanto statuito - con specifico ed esplicito riferimento letterale ai “crediti non spettanti”- nel n.1), laddove si conferma che : per “crediti non spettanti” si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.
Analoghi supporti -egualmente circoscritti al solo piano ermeneutico e alla ricostruzione della “voluntas” originaria del legislatore- si traggono dal D.lgs.n158 del 2025.
Nello stesso senso predetto , questo Collegio si riporta a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione già nella sentenza n.25018 del 2024, laddove si fa precipuo riferimento ai casi nei quali “il credito esiste ma non è utilizzabile…”
Nello stesso senso, e con maggior pregnanza , il Collegio ritiene di fare riferimento alle due “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell'11 dicembre 2023, nn.34419/2023 e 34452/2023 ,laddove si statuisce che “…In conclusione, la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante ha, innanzitutto, carattere strutturale e trae il suo fondamento logico-giuridico dal complessivo sistema ordinamentale tributario: l'una (“l'inesistenza”) ha un valore obbiettivo, mentre l'altra
(la “non spettanza”) ha un carattere dinamico, ancorato al presupposto, antitetico, dell'esistenza del credito”.
Le considerazioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, portano a concludere che i crediti in questione devono qualificarsi come “non spettanti”; per modo che si deve ritenere applicabile la sanzione nella misura di legge del 30%, e il ricorso deve essere accolto con l'effetto che la sanzione irrogata deve essere determinata nella misura di legge del 30% del credito compensato;
fermo restando per il resto il provvedimento in oggetto.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione.
Ogni ulteriore deduzione trova, pertanto, assorbenza nella parte motiva esposta.
Deve essere, quindi, accolto il ricorso nei termini di cui sopra, fatta salva la restante parte del provvedimento in oggetto.
La qualità delle parti e considerazioni di equità costituiscono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avuto riguardo alla misura della sanzione irrogata. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI OB, Presidente
TE PIETRO, LA
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2465/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TMBCR1R00003/2025 CREDITO IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3588/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n. n.2465/2025
OGGETTO: Ricorso avverso atto di recupero n. TMBCR1R00003-2025,, notificato il 4 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di recupero in oggetto con il quale l'Agenzia convenuta ha proceduto al recupero dei crediti d'imposta previsti dall'art. art. 1, co. 924, della L. n. 205/2017,che l'Amministrazione convenuta considera indebitamente utilizzati in compensazione per gli anni di imposta
2020 e 2021, richiedendo le somme a tali crediti relative, oltre la sanzione e gli interessi di legge.
Avverso detto atto di recupero ha proposto ricorso la parte ricorrente deducendone la illegittimità nella parte in cui qualifica i crediti contestati come “inesistenti” anziché come “non spettanti”, e da ciò fa derivare la illegittimità della sanzione del 100 % applicata dall'Ufficio convenuto con riferimento alla prima fattispecie, e non quella del 30 % che ritiene pertinente alla seconda fattispecie, di cui al comma 4, dell'art. 13 D.lgs. cit. prevista per i crediti 'non spettanti'.
Ha concluso la parte ricorrente chiedendo al Giudice l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto,
l'annullamento dell'atto impugnato per la parte inerente la determinazione della sanzione.
Si è costituita la convenuta Agenzia delle entrate contestando le affermazioni e le pretese di cui al ricorso e chiedendone il rigetto.
L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria illustrativa, ivi riportandosi alle conclusioni già formulate in controdeduzioni.
All'udienza dell' 8.10.2025, la Corte ha posto la causa in discussione e, quindi, ha deliberato in Camera di consiglio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, preliminarmente, che la parte ricorrente non contesta la ripresa del capitale del credito di imposta in questione e dei relativi interessi, e che ,invece, contesta unicamente la misura della sanzione irrogata dall'Agenzia delle entrate sull'assunto che si sia in presenza di crediti “inesistenti”, cui consegue l'applicazione della sanzione del 100% prevista dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, ritenendo doversi applicare la sanzione del 30% prevista dall'art. 13, comma 4, del d.lgs. cit. solo per i crediti “non spettanti” ed escludendo che tale sia il caso di specie.
Conferma di ciò si ricava anche dal fatto che dalla parte ricorrente solo in relazione a tale profilo sono state svolte sin dall'origine le osservazioni allo schema d'atto.
L'Agenzia delle entrate convenuta, invece, a fondamento della propria tesi e della pretesa azionata con il provvedimento impugnato, richiama le condizioni previste dal Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 , che pone – per la fruizione degli aiuti “de minimis”- il limite di euro 200.000,00 in tre esercizi finanziari di riferimento e sostiene che il superamento di tale limite si connota come presupposto necessario nonché condizione essenziale affinché il credito d'imposta in questione possa venire ad esistenza per l'intero ammontare e non per la sola parte eccedente la predetta soglia di euro 200.000,00 e che, pertanto, il rispetto di tale soglia assume rilievo costitutivo nell'ambito della fattispecie;
con l'effetto che in caso di superamento di questa soglia si sarebbe in presenza di un credito inesistente.
Ritiene il Collegio che la tesi della parte convenuta non possa essere condivisa.
In proposito, e preliminarmente, osserva il Collegio che fondata appare la pretesa dall' Agenzia delle entrate azionata con il provvedimento impugnato in ordine al recupero per intero dei crediti dedotti dalla parte ricorrente;
ma, al contempo, si osserva che ciò comporta il particolare effetto di qualificare i crediti in questione come “non spettanti”.
Il credito invocato dalla parte ricorrente ,infatti, è oggettivamente esistente (e non è contestato nella sua oggettività dall'Ufficio convenuto) e il superamento della soglia di legge non può valere a obliterarne l'esistenza ma vale, al più, a determinare il venir meno di una delle condizioni richieste per la sua azionabilità sul piano fiscale.
Il che si traduce nella “non spettanza”.
Va rilevato, appunto, che i fatti oggettivi e le attività specifiche che concretizzano la sussistenza dei presupposti dei crediti di imposta in questione sono pacifici e non contestati, e sono costituiti dall'effettivo pagamento di “commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito” secondo la previsione dell'art. 1, co. 924, primo periodo, della Legge n.205/2017. A tale conclusione conduce sia l'interpretazione della norma vigente “ratione temporis”, sia l'interpretazione in senso più ampio resa in più occasioni dalla Corte di cassazione e dallo stesso legislatore.
Sotto il primo profilo si richiama l'art. 13, co.4 del D.lgs n.471/1997 , laddove il riferimento in tale norma alla presenza di un credito non spettante è reso evidente dalla previsione di “un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”.
Il tenore letterale della norma predetta ben si attaglia alla fattispecie di cui all'odierno giudizio, come emerge con sufficiente chiarezza anche dal riferimento a una sanzione nella stessa misura del 30%
Nello stesso senso si pone -sia pure sul solo piano ermeneutico della ricostruzione della “voluntas” originaria del legislatore- la successiva norma di interpretazione autentica posta alla lett.g-quinquies dell'art.1, del D.lgs n.74/2000, con particolare riferimento a quanto statuito - con specifico ed esplicito riferimento letterale ai “crediti non spettanti”- nel n.1), laddove si conferma che : per “crediti non spettanti” si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento.
Analoghi supporti -egualmente circoscritti al solo piano ermeneutico e alla ricostruzione della “voluntas” originaria del legislatore- si traggono dal D.lgs.n158 del 2025.
Nello stesso senso predetto , questo Collegio si riporta a quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione già nella sentenza n.25018 del 2024, laddove si fa precipuo riferimento ai casi nei quali “il credito esiste ma non è utilizzabile…”
Nello stesso senso, e con maggior pregnanza , il Collegio ritiene di fare riferimento alle due “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell'11 dicembre 2023, nn.34419/2023 e 34452/2023 ,laddove si statuisce che “…In conclusione, la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante ha, innanzitutto, carattere strutturale e trae il suo fondamento logico-giuridico dal complessivo sistema ordinamentale tributario: l'una (“l'inesistenza”) ha un valore obbiettivo, mentre l'altra
(la “non spettanza”) ha un carattere dinamico, ancorato al presupposto, antitetico, dell'esistenza del credito”.
Le considerazioni che precedono, singolarmente e congiuntamente valutate, portano a concludere che i crediti in questione devono qualificarsi come “non spettanti”; per modo che si deve ritenere applicabile la sanzione nella misura di legge del 30%, e il ricorso deve essere accolto con l'effetto che la sanzione irrogata deve essere determinata nella misura di legge del 30% del credito compensato;
fermo restando per il resto il provvedimento in oggetto.
Le conclusioni predette hanno portata assorbente ed esaustiva e rendono superflua, per il principio della ragione più liquida, ogni altra valutazione.
Ogni ulteriore deduzione trova, pertanto, assorbenza nella parte motiva esposta.
Deve essere, quindi, accolto il ricorso nei termini di cui sopra, fatta salva la restante parte del provvedimento in oggetto.
La qualità delle parti e considerazioni di equità costituiscono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avuto riguardo alla misura della sanzione irrogata. Spese compensate.