Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 14/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32490 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1) RA TO UI, c.f. [...], nato a GA (VR) il 23/10/1955 e ivi residente, in via Cesare Pavese, 3, elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giulio Pasquini, c.f.
[...], PEC avvgiuliopasquini@ordineavvocativrpec.it, VI SQ, c.f. [...]PEC avvdavidepasquali@ordineavvocativrpec.it e AN LL, c.f.
[...], PEC avvstefaniacavallo@ordineavvocativrpec.it, tutti del Foro di Verona, con studio legale a Verona in via G. Garibaldi n. 7;
2) LA LU, c.f. [...], nato a [...]
(VR) il 14/04/1948 e residente a [...],
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giulio Pasquini, c.f.
[...], PEC avvgiuliopasquini@ordineavvocativrpec.it, VI SQ, c.f. [...]PEC avvdavidepasquali@ordineavvocativrpec.it e AN LL, c.f.
[...], PEC avvstefaniacavallo@ordineavvocativrpec.it, tutti del Foro di Verona, con studio legale a Verona in via G. Garibaldi n. 7;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, e gli Avv.ti Giulio Pasquini e VI SQ per i convenuti.
Premesso in
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. AR US IG e l’arch. Mirandola CI per ivi sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di GA (VR), del danno patrimoniale di euro 20.610,88, dagli stessi asseritamente causato per aver consentito la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un’ordinanza di sgombero di un immobile, in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy.
Acquisita dal Comune di GA in data 9 marzo 2020 la denuncia di un’ipotesi di danno erariale, l’inquirente specificava che:
- il destinatario dell’ordinanza n. 50/2015, avente ad oggetto “Sgombero sala dell’ex casa del custode del campo sportivo di via P. Sterzi”, aveva segnalato all’Autorità di vigilanza la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del provvedimento senza che lo stesso fosse stato completamente oscurato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il Garante aveva, dunque, avviato nei confronti del Comune un procedimento sanzionatorio, il quale si era concluso - previa contestazione n.
25421/101736 del 02/09/2016, notificata a mezzo pec in pari data - con l’applicazione di una sanzione amministrativa all’Ente dell’importo di euro 20.000,00;
- il mancato pagamento della sanzione nei termini di legge aveva determinato l’iscrizione a ruolo della somma e la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate della cartella esattoriale n.
12220190020295243000 notificata al Comune in data 25/11/2019 (prot. n.
15164), per euro 20.605,88 (comprensivo di euro 20.000,00 quale sanzione pecuniaria comminata dal Garante, euro 600 quali oneri accessori ed euro 5,88 quali diritti di notifica);
- a fronte della procedura di riscossione coattiva già avviata, in data 21/01/2020, il Comune provvedeva al pagamento della cartella per l’importo di euro 20.610,88, comprensivo di euro 5,00 di commissioni, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della posizione debitoria.
Eseguite le attività istruttorie, la Procura regionale, ricostruito il quadro complessivo degli accadimenti, individuava, quali soggetti cui imputare il danno subito dal Comune per l’applicazione della sanzione da parte dell’Autorità di vigilanza, il sig. US IG AR e il sig. CI Mirandola il primo, in qualità di Responsabile del 1° Settore e titolare della relativa posizione organizzativa (tra le cui funzioni rientrava ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 quella di Responsabile del trattamento dei dati personali),
e il secondo, quale legale rappresentante del Comune e, quindi, titolare del trattamento dei dati ex artt. 4, c. 1, lett. f) e 28 del d.lgs. n. 196/2003.
Riteneva il Pubblico Ministero che il sig. AR avesse tenuto una condotta gravemente negligente, avendo pubblicato sul sito comunale il testo di un’ordinanza contenente dati personali non pertinenti e non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicità, senza valutare adeguatamente la portata lesiva della pubblicazione, pur rientrando tra le sue competenze anche quella di apprestare tutti gli strumenti e le metodologie per dare compiuta attuazione alla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Quanto al sig. Mirandola, poi, la Procura sosteneva che lo stesso, con colpevole superficialità e negligenza anche in relazione alle specifiche funzioni di direzione e coordinamento dell’Ente cui era preposto, non aveva proceduto all’implementazione di un corretto sistema di gestione di tutte le tematiche afferenti alla privacy, attraverso la predisposizione di circolari, direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di controlli adeguato sull’effettiva osservanza della normativa.
Rilevava, conclusivamente, che, in conseguenza di tali condotte violative degli obblighi di servizio, l’Autorità Garante aveva comminato la sanzione amministrativa, maggiorata delle spese, di euro 20.610,88 e che la predetta somma - pagata con fondi del Comune – costituiva un danno alle casse erariali di cui i convenuti dovevano rispondere.
II. In data 22 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il sig. AR US IG, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’azione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line storico dell’ordinanza n. 50/2015 – verificatosi in data 17 settembre 2015 – o quanto meno dalla formale contestazione al Comune della sanzione amministrativa del Garante (2 settembre 2016), circostanze antecedenti di oltre cinque anni alla notifica dell’invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. n. 174/ 2016 (avvenuta in data 27/12/2024).
Nel merito, evidenziava che il mancato oscuramento del solo cognome del destinatario dell’ordinanza, in assenza di ulteriori elementi identificativi dello stesso, non costituiva un fatto illecito, posto che il sig. BB era stato menzionato nel provvedimento comunale come legale rappresentante di una persona giuridica e il suo nominativo doveva, pertanto, intendersi non come dato personale o sensibile riconducibile ad persona fisica ma, eventualmente, come “dato di contatto” legittimamente pubblicabile.
Deduceva, altresì, che non era configurabile la colpa grave per il fatto che il riferimento al cognome del segnalante, contenuto esclusivamente, per una sola volta, a pag. 2 dell’ordinanza, era stato riportato per mero errore materiale, commesso in assoluta buona fede, e, comunque, la pubblicazione del provvedimento comunale, imposta per legge, si era protratta per un periodo superiore ai 15 giorni, termine ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione di natura non perentoria.
Escludeva, infine, il nesso causale tra l’irrogazione della sanzione e la condotta del sig. AR, evidenziando che la scelta dell’Ente di non difendersi in alcun modo nell’ambito del procedimento sanzionatorio, neanche mediante adesione alla definizione agevolata che avrebbe comportato una riduzione della sanzione ad euro 4.000,00, non spettava al sig. Berardi, ma al IN e, in ogni caso, all’Amministrazione comunale.
III. In data 22 ottobre 2025 si è costituito in giudizio l’arch. CI Mirandola, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’azione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line storico dell’ordinanza n. 50/2015 – verificatosi in data 17 settembre 2015 – o quanto meno dalla formale contestazione al Comune della sanzione amministrativa del Garante (2 settembre 2016),
circostanze antecedenti di oltre cinque anni alla notifica dell’invito a dedurre ex art. 67 del d.lgs. n. 174/ 2016 (avvenuta in data 27/12/2024).
Nel merito, evidenziava che il mancato oscuramento del solo cognome del destinatario dell’ordinanza, in assenza di ulteriori elementi identificativi dello stesso, non costituiva un fatto illecito posto che il sig. BB era stato menzionato nel provvedimento comunale come legale rappresentante di una persona giuridica e il suo nominativo doveva, pertanto, intendersi non come dato personale o sensibile riconducibile ad persona fisica ma, eventualmente, come “dato di contatto” legittimamente pubblicabile.
La difesa del convenuto escludeva la colpa grave, evidenziando che la diffusione del cognome del sig. BB in una pagina e per una sola volta all’interno dell’ordinanza comunale la cui pubblicazione era, comunque, imposta dalla legge, era avvenuta per mero errore materiale commesso in assoluta buona fede. Al riguardo, sottolineava, altresì, che l’arch. Mirandola, con la nota del 25/01/2016, aveva diligentemente fornito tempestivo e puntuale riscontro alle richieste di informazioni del Garante, aveva rappresentato la natura e lo scopo dell’ordinanza, nonché l’obbligatorietà della sua pubblicazione e, infine, aveva eliminato l’intero albo pretorio on line storico del Comune (il cognome del sig. BB era, pertanto, rimasto in detto archivio per un periodo di circa due mesi). Negava, infine, la sussistenza del nesso causale tra l’irrogazione della sanzione e la condotta del convenuto, evidenziando che la scelta dell’Ente di non difendersi in alcun modo nell’ambito del procedimento sanzionatorio, neanche mediante adesione alla definizione agevolata che avrebbe comportato una riduzione della sanzione ad euro 4.000,00, non poteva di certo imputarsi all’arch.
Mirandola che, al momento della notificazione dell’atto di contestazione (2 settembre 2016), aveva terminato il proprio mandato di IN del Comune di GA.
IV. All’odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle tesi esposte nei rispettivi atti scritti e hanno chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno giudizio riguarda un’ipotesi di danno erariale derivante dal pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, più spese, comminata dal Garante per la privacy, con provvedimento prot. n.
25421/101736 del 2 settembre 2016, al Comune di GA per aver effettuato un trattamento di dati personali, in violazione dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l’eccezione di prescrizione, proposta dai convenuti, non possa essere accolta.
Secondo l’orientamento espresso, in materia di risarcimento del danno c.d.
indiretto, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza 5 settembre 2011, n. 14) e condiviso da questo Collegio, infatti, il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, non essendo configurabile, prima di tale momento, alcun danno erariale, ma soltanto un comportamento posto in essere in violazione della disciplina in materia di dati personali.
Ne consegue che, avendo la Procura regionale avviato l’azione di competenza mediante notifica agli odierni convenuti dell’invito a dedurre (e contestuale messa in mora) in data 27 dicembre 2024, il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data del mandato di pagamento (disposto con la determinazione del responsabile del 1° Settore n.
4 del 20 gennaio 2020) non può ritenersi decorso.
3. Passando al merito, il Collegio ritiene che, nonostante gli approfondimenti svolti dal Pubblico Ministero in ordine al quadro normativo di riferimento, applicabile ratione temporis, la prospettazione della Procura erariale non possa trovare accoglimento per assenza di colpa grave in capo agli odierni convenuti.
3.1. Nella fattispecie all’esame emerge, infatti, la commissione di un errore, consistito nella pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di GA di un provvedimento amministrativo che riportava in chiaro il cognome del soggetto destinatario dello stesso, pur in assenza della previsione di una norma di legge o di regolamento che ne autorizzasse la divulgazione.
L’art. 19, c. 3, d.lgs. n. 196/2003 stabilisce, infatti, che: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
Ciò è quanto accaduto ai danni del Comune di GA, il quale è stato gravato dal Garante della Privacy di una sanzione amministrativa, a seguito della segnalazione pervenuta dal soggetto interessato, per aver pubblicato e reso accessibile sull’albo pretorio online dell’Ente, per un periodo di tempo superiore ai quindici giorni consecutivi previsti dall’art. 124, c. 1, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, una ordinanza comunale recante il cognome non oscurato del sig. BB.
3.2. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che del danno c.d. indiretto derivante dall’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Garante della Privacy può essere chiamato a rispondere chi, con condotta gravemente sprezzante degli obblighi normativi vigenti in subiecta materia, abbia leso il diritto alla tutela della riservatezza, causando, per sua colpa, l’irrogazione della sanzione e, quindi, un danno erariale derivante dal pagamento di somme con denaro pubblico sottratto, in tal modo, all’attuazione degli scopi istituzionali (cfr.
Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sentt. n. 672/2021 e n. 246/2019).
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene, sulla base di una valutazione ex ante e alla luce delle circostanze, del tutto peculiari, della fattispecie concreta qui in rilievo (alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista) che non sia possibile ravvisare, nella condotta dei convenuti, quella grave e marchiana leggerezza e superficialità ovvero sprezzante trascuratezza dei propri doveri ovvero ancora assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza che denota una patente disaffezione per le vicende della “cosa pubblica”, in cui deve sostanziarsi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave (in terminis, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n.
285/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).
3.3. In particolare, quanto alla posizione del sig. AR, dagli atti di causa emerge che il convenuto, in qualità di responsabile del 1° Settore e titolare della relativa posizione organizzativa (tra le cui funzioni rientrava, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, anche quella di Responsabile del trattamento dei dati personali), ha provveduto all’adozione dell’ordinanza n.
50/2015, avente ad oggetto “sgombero sala dell’ex casa del custode del campo sportivo di via P. Sterzi”, e disposto la sua pubblicazione nell’albo pretorio online storico del Comune, oscurando preventivamente tutti i dati, ivi contenuti, riconducibili ai soggetti interessati, tranne uno.
Dalla lettura del testo dell’ordinanza pubblicata in data 17.09.2015 (cfr. all. 3 alla segnalazione del Comune di GA del 7 marzo 2020) emerge, infatti, che erano state omesse, in più parti, le informazioni (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) relative alla persona fisica del segnalante, ma rimaneva l’indicazione del solo cognome, nella parte in cui, a pagina 2 dell’ordinanza di sgombero, si riportava: “CONSIDERATO CHE:
(omissis)… a precisa richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di avere copia dei verbali del Consiglio Direttivo, il Sig. BB non ha dato alcun riscontro”.
Ebbene l’avvenuto oscuramento di tutti i dati personali nel testo del provvedimento comunale, tranne di quello censurato, consente al Collegio di ritenere dimostrata, da un lato, la piena consapevolezza dell’obbligo all’attivazione della procedura di tutela della privacy da parte del sig.
AR, quale Responsabile del trattamento dei dati per il Settore di sua competenza, e, dall’altro, di riconoscere nell’unica mancata cancellazione del cognome una svista del tutto involontaria che non si presta ad essere qualificata come gravemente colposa.
Nel contesto fattuale delineato, l’errore in cui è incorso il sig. AR si appalesa sicuramente scusabile, se si considera che lo stesso convenuto, come chiarito dal IN al Garante nella nota del 25.01.2016, aveva predisposto la copia dell’ordinanza n. 50/2025 per la pubblicazione, dopo aver già oscurato il nome del destinatario ivi riportato (salvo lasciare il cognome dello stesso nella seconda pagina), proprio in vista della sua rimozione dal sito web, alla scadenza del termine di quindici giorni, e della successiva collocazione nell’albo pretorio storico.
Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, adottate dal Garante in data 15.05.2014 e richiamate dallo stesso nella richiesta di informazioni del 24.12.2015, infatti, l’Ente avrebbe potuto, ove ritenuto necessario, pubblicare integralmente il provvedimento di sgombero in questione, senza “anonimizzarlo”, per quindici giorni consecutivi, alla scadenza dei quali, avrebbe dovuto ripubblicarlo con l’oscuramento dei dati personali.
Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, assumono rilevanza, al fine di escludere la gravità della colpa ascrivibile al comportamento tenuto dal sig. AR, le ulteriori ragioni, esposte nella memoria difensiva, volte ad evidenziare, da un lato, che la pubblicazione dell’ordinanza era effettivamente prevista da una norma di legge (art. 124, c. 1, T.U.E.L., a tenore del quale: “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”) e, dall’altro, che il termine (15 giorni consecutivi), oltre il quale si era protratta la divulgazione
(peraltro, limitata al solo cognome, tanto da rendere il soggetto più difficilmente individuabile, in assenza di altri elementi identificativi), poteva considerarsi di natura non perentoria “come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel Decreto Legislativo n. 33 del 2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in cinque anni” (cfr., in questo senso, Cass. civ., Sez. III, sent. n.
20615/2016).
3.4. A considerazioni analoghe deve addivenirsi in relazione alla posizione dell’altro convenuto, l’arch. Mirandola, chiamato in giudizio in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, non essendo ravvisabili, sulla base dell’esame compiuto degli atti di causa, gli estremi della colpa grave, quale requisito minimo d’imputazione dell’illecito erariale.
Il IN è, infatti, indubbiamente responsabile dell’amministrazione comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (v. art. 50, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000).
Tuttavia, considerata la riserva di competenze nella direzione dei singoli uffici e servizi comunali in capo ai dirigenti di cui al successivo art. 107
(richiamato dal comma 3 del cit. art. 50), deve ritenersi attribuito a quest’ultimo lo svolgimento di compiti di generale vigilanza sul buon andamento dell’amministrazione comunale, che non possono spingersi sino al punto di imporre al IN medesimo un controllo puntuale su ogni singolo atto o comportamento dell’apparato burocratico.
Deve osservarsi, al riguardo, che sull’architetto Mirandola, in quanto legale rappresentante dell’ente (Comune di GA) e, quindi, titolare del trattamento dei dati, ricadeva l’attuazione degli obblighi previsti per tale figura, tra i quali rientra ogni decisione in merito alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti da utilizzare.
Nello specifico, non risultano, tuttavia, configurabili carenze nella regolamentazione delle modalità di trattamento dei dati idonee a comportare una responsabilità di tipo omissivo del titolare del trattamento. Come evidenziato dallo stesso requirente, l’Ente, all’epoca dei fatti, aveva adottato il Regolamento comunale sulla tutela della riservatezza dei dati personali e sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 20.12.2005),
individuando, con apposito atto, la figura del responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice sulla privacy nel responsabile dello specifico Settore (art. 3 “Titolare e responsabile del trattamento”) e stabilendo l’obbligo di non riportare, per gli atti per cui era prevista la pubblicazione mediante l’affissione all’albo pretorio, i dati personali dei soggetti interessati eccedenti e non strettamente pertinenti con le finalità perseguite (art. 7 Disciplina di pubblicazione degli atti”).
Lo stesso Ente, peraltro, seppur in epoca successiva, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali – entrato in vigore nel maggio 2016 e, quindi, in pendenza del procedimento istruttorio del Garante - aveva approvato, con delibera di Giunta n. 147 del 30.11.2018, apposite Linee guida organizzative che, in particolare, all’art. 8 (“Sicurezza del trattamento”), elencavano, tra le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto per ridurre i rischi del trattamento, la pseudonimizzazione, la minimizzazione e la cifratura dei dati personali.
Già al tempo dei fatti di causa, poi, il programma di gestione documentale in uso presso il Comune offriva al Responsabile del trattamento dei dati personali un ausilio sia per la predisposizione delle ordinanze, sia per la successiva pubblicazione delle stesse sull’albo storico, sebbene quest’ultima operazione non avvenisse in modo automatico, ma, come chiarito dalla Procura, tramite l’inserimento manuale di un flag in corrispondenza della casella “pubblicazione su albo storico”, permettendo, comunque, di valutare, caso per caso, eventuali cautele da adottarsi nel caso in cui l’atto da diffondere contenesse dati personali.
Nemmeno può sostenersi, come pure prospettato dalla Procura, che nel corso dell’interlocuzione diretta con il Garante il comportamento tenuto dal IN Mirandola abbia assunto le caratteristiche della estrema negligenza, essendosi lo stesso, piuttosto, prontamente attivato per chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato a carico dell’amministrazione.
Con la nota prot. n. 903 del 25.01.2016, infatti, l’arch. Mirandola, nel fornire tempestivo e puntuale riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, illustrava ampiamente le ragioni della pubblicazione dell’ordinanza e chiariva, in particolare, che l’omesso oscuramento del cognome del segnalante nella seconda pagina dell’ordinanza era dipeso da un mero errore materiale, commesso in assoluta buona fede.
Nella stessa comunicazione, il IN informava, altresì, il Garante che si era già provveduto ad eliminare l’albo pretorio storico dal sito istituzionale del Comune di GA al fine di ovviare, per il futuro, al rischio di reiterazione di simili inconvenienti, con ciò dimostrando, quindi, la chiara volontà di adempiere correttamente alle indicazioni offerte dallo stesso Dipartimento nel primo atto indirizzato all’amministrazione comunale.
D’altronde, dell’intervenuta rimozione dell’ordinanza dal sito web istituzionale dell’Ente dava atto lo stesso Garante nella citata comunicazione prot. n. 17027 del 09.06.2016, con la quale l’Ufficio, pur riservandosi di avviare, nei termini di legge, un procedimento sanzionatorio per l’accertata diffusione illecita di dati personali, precisava che non avrebbe promosso l’adozione di provvedimenti prescrittivi o inibitori ai sensi dell’art. 143, c. 1, del Codice sulla privacy, proprio in considerazione del fatto che il provvedimento non risultava più accessibile all’url dal quale era risultato, invece, prima liberamente scaricabile.
3.5. In via meramente incidentale, può, altresì, conclusivamente rilevarsi, che, nella prospettazione della Procura regionale, non vengono indicati elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un idoneo nesso di causalità tra il danno patito dal Comune di GA e la condotta degli odierni convenuti.
Al riguardo, può evidenziarsi, infatti, che la scelta dell’Amministrazione di non impugnare il provvedimento sanzionatorio o, comunque, come correttamente osservato dalla difesa dei convenuti, di tenere un comportamento inerte nell’ambito del procedimento avviato dal Garante non può automaticamente ridondare a danno del soggetto che ha adottato l’atto, fonte indiretta del danno azionato, trattandosi, comunque, di una scelta che non spettava al sig. AR, in ragione dell’incarico allo stesso conferito dall’Ente e del fatto che, come dichiarato dallo stesso in sede di audizione ex art. 67 del c.g.c., dopo la comunicazione del IN al Garante del 25.01.2016 era rimasto totalmente estraneo alla vicenda.
Né tantomeno può imputarsi all’arch. Mirandola tale inattività difensiva, seppur foriera di un pregiudizio per l’Ente, avendo lo stesso concluso il mandato di IN nel mese di giugno 2016 e, quindi, non rivestendo più, al momento della notifica al Comune della contestazione della violazione amministrativa, avvenuta, via pec, in data 02.09.2016 (cfr. archivio elezioni comunali del 05.06.2016 – all. 4 alla memoria di costituzione in giudizio), la figura di legale rappresentante dell’ente.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attrice non può trovare accoglimento e i convenuti vanno, quindi, assolti da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento attorea.
5. Nulla è dovuto per le spese del giudizio, stante la natura di parte in senso solo formale della Procura regionale della Corte dei conti.
Le spese di lite - considerati il valore della causa e l’attività defensionale -
vengono liquidate, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), oltre spese generali, IVA e CPA, e poste a carico del Comune di GA.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:
1) respinge l’eccezione di prescrizione prospettata dal patrocinio dei convenuti;
2) assolve i convenuti in epigrafe, nei termini di cui in motivazione;
3) liquida le spese legali nella somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00euro), oltre spese generali, IVA e CPA, per ciascun convenuto, a carico del Comune di GA.
Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
LI OR AR NO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto