Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 14/01/2026, n. 10
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità per pubblicazione ordinanza senza oscuramento dati personali

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave in capo ai convenuti. Per AR TO UI, l'oscuramento della maggior parte dei dati personali, tranne il cognome, è stato considerato una svista involontaria. Per CI Mirandola, pur essendo responsabile dell'amministrazione, non è stata riscontrata una colpa grave nella gestione della privacy, dato che il Comune aveva un regolamento e linee guida in materia e che il suo mandato era terminato prima della notifica della contestazione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il dies a quo debba essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato (il Comune), non essendo configurabile un danno erariale prima di tale momento. L'azione è stata avviata entro il termine quinquennale dalla data del mandato di pagamento.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il dies a quo debba essere individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato (il Comune), non essendo configurabile un danno erariale prima di tale momento. L'azione è stata avviata entro il termine quinquennale dalla data del mandato di pagamento.

  • Rigettato
    Assenza di colpa grave e nesso causale

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave. L'oscuramento della maggior parte dei dati, tranne il cognome, è stato considerato una svista involontaria. La pubblicazione dell'ordinanza era prevista dalla legge e il termine di 15 giorni non era perentorio. Inoltre, la scelta dell'Ente di non difendersi non poteva essere imputata al convenuto.

  • Rigettato
    Assenza di colpa grave e nesso causale

    La Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave. Non sono state riscontrate carenze nella regolamentazione della privacy. Il convenuto aveva predisposto un regolamento e linee guida. La comunicazione al Garante dimostra la volontà di adempiere correttamente. La rimozione dell'ordinanza dal sito ha portato il Garante a non adottare provvedimenti inibitori. Inoltre, il mandato del convenuto era terminato prima della notifica della contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 14/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 10
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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