CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2024, n. 13393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13393 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 25 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE' Penale Sent. Sez. 4 Num. 13393 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 25 marzo 2022, pronunciando sul gravame GL NC, condannato dal GUP presso il Tribunale di Salerno unitamente ad altri coimputati per i reati di cui agli artt. art.74 e 73 DPR 309/1990, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. 2. La Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, con la sentenza n.39453 emessa in data 23.2.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal RA. 3. Il difensore di RA NC ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento davanti alla Corte di legittimità. 4. La Quarta sezione penale, investita del procedimento, dopo aver rilevato che è deducibile con il ricorso straordinario l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di Cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell' imputato ( Sez. 2 n. 24809 de124/07/2020, Rv. 279493), ha riconosciuto che la Corte era incorsa in un errore percettivo sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull'indirizzo di posta elettronica non afferente al difensore del ricorrente, ma ad un difensore omonimo. Conseguentemente, ha pronunciato la revoca della sentenza pronunciata dalla Sezione terza della Corte di Cassazione n.39453 del 23- 02-2023 limitatamente alla posizione di RA NC e ha fissato udienza pubblica per la discussione del procedimento il 7.03.2024 . 5. Va invero ricordato che il procedimento introdotto ai sensi dell'ad 625 bis cod. proc pen. implica una 'scissione' tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi dì ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell'originario ricorso per cassazione) . Come evidenziato da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', la definizione del ricorso straordinario può avvenire o con la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio;
secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Sez.
1 - n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). 6. Va quindi esaminato il ricorso proposto dal RA NC. 1 7. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto inerente al legame associativo la sentenza impugnata si era limitata ad una ripetizione delle argomentazioni della pronuncia di primo grado, che aveva tratto la prova della partecipazione all'associazione dalle occasionali vendite e scambi di droga senza alcuna prova in ordine alla consapevolezza di operare per una compagine associativa. Non vi era alcuna compartecipazione a perdite e utili del sodalizio, lo stupefacente non veniva consegnato senza aver ricevuto in anticipo i pagamenti, non vi erano prassi collaudate per gli incontri con gli altri sodali, non vi erano stabili pagamenti da parte dell'associazione, anzi era emerso il contrario, in quanto i capi dell'associazione, i fratelli AB, avevano fatto sapere al RA che avrebbero disconosciuto tutti i debiti nei suoi confronti, Il materiale istruttorio acquisito deponeva per una assoluta occasionalità del rapporto di fornitura senza alcuna coscienza e volontà di inserimento nella compagine associativa. Si poteva dunque ipotizzare una posizione di concorso nel reato, e non di partecipe ad una associazione criminosa. 8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta dimostrazione degli episodi di cessione contestati per i reati fine di cui al capo 36, non potendosi trarre univoca conclusione dal contenuto del materiale intercettivo. Inoltre, non risultava motivato l'aumento di pena detentiva disposto ex art. 81 cpv cod. pen. 9. Il Procuratore Generale, cui per errore era stato trasmesso il fascicolo della fase rescindente e tardivamente quello della fase rescissoria, ha rinunciato a depositare le proprie conclusioni scritte CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va rammentato che, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, l'associazione si distingue per il carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. E' stato in proposito chiarito che nell'associazione 2 di cui all'art. 74 DPR 309/1990, il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare); si è in presenza, il più delle volte, di organizzazioni per così dire "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali. In definitiva, dunque, perché sia configurabile l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 la prova del vincolo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti;
e la stessa affectio societatis, nell'associazione in esame, si risolve nel fatto che tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez.4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; sez.4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta ed altri, Rv. 260268; nello stesso senso Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013 Rv. 255491; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, Rv.266286). 3. I giudici di merito, con le sentenze di primo e secondo grado che formano un unico corpo argomentativo, hanno fatto corretta applicazione di tali principi e hanno puntualmente ricostruito i forti e pregnanti elementi connotanti l'attivo e stabile ruolo del ricorrente nella attività di sistematico apporto, in qualità di stabile fornitore, all'organizzazione dedita allo spaccio di droga. La sentenza della Corte d'appello evidenzia come, dal materiale intercettivo, emergeva un continuo e consolidato rapporto di affari tra il RA e ì fratelli AB;
come il RA incontrasse anche gli altri sodali, quali il SS OR;
che i luoghi di incontro erano abituali, segno di una frequentazione stabile;
che il RA aveva dunque piena contezza di trattare e di interfacciarsi non con un singolo soggetto, ma cono compagine associativa;
che il modus operandi della fornitura consisteva nell'anticipazione, da parte del RA, del corrispettivo per l'acquisto della droga, che poi veniva rimborsato dai AB. La Corte, con ragionamento del tutto immune da vizi logici sottolinea come tale prassi fosse indicativa proprio di un rapporto fiduciario e abituale tra fornitore e acquirenti. E, allo stesso modo, del 3 tutto logico, coerente ed esaustivo, la Corte territoriale dà conto delle incomprensioni sorte in ragione del debito accumulato dai fratelli AB con il RA, emergente dal tenore delle conversazioni captate in carcere tra il RA ed il fratello che, fungi dallo smentire il vincolo associativo, risultano invece dimostrative della evoluzione del costante ed assiduo rapporto intercorso tra gli associati. 4. E' dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. I motivi dedotti svolgono sostanzialmente censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti, nonché il riconoscimento di presunti errori in sede di valutazione del compendio probatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di apprezzamento della prova e di ricostruzione del fatto, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In sintesi, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o 4 evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 02). Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo aspecifico perché non si confronta con il compendio motivazionale dei giudici di merito, reiterando, senza alcuna argomentazione a supporto, la doglianze già proposte, attinenti, sostanzialmente, alla configurabiilità del raggiungimento degli accordi per l'acquisto della sostanza stupefacente. Orbene, è del tutto consolidato il principio per cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). La decisione impugnata riporta il testo di una serie di conversazioni, prima tra tutte quella del 30 agosto 2017, a seguito della quale il RA, fermato dalle forze dell'ordine,veniva trovato in possesso di 308 gr. di cocaina, univoco e conclamato elemento di riscontro dell'accordo di cessione, e riporta altresì il testo delle conversazioni captate relative alle singole partite di stupefacente trattate, di contenuto esplicito ( il RA riferisce al AB che " tra un paio di giorni arriva un lavoro buono che dici lo vuoi provare., ti porto un provino..."); la conversazione tra il AB e un'amica nella quale egli riferisce alla predetta che il RA gli aveva " consegnato una cosa per un'altra"; il colloqui tra AB MA e 5 RA, del 25 luglio 2017 e i progressivi n.199 e 217 - relativi a fissazioni di incontri in posti in cui si erano già visti e di sollecito delle forniture. Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni rese dalla Corte salernitana in punto di valutazione del materiale intercettivo esaminato che peraltro, come detto, è ancorato a puntuali riscontri fattuali: si tratta, come esposto, di una lettura piana, esauriente e logica, che sfugge alle proposte censure. Quanto, infine, alla doglianza sull'aumento disposto per la continuazione, la Corte rileva ( e lo specifico passaggio non risulta censurato) che la contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. rendeva del tutto congruo e giustificato l'aumento di nove mesi di reclusione disposto per i reati -fine. 6. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e dì una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.3.2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE' Penale Sent. Sez. 4 Num. 13393 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 25 marzo 2022, pronunciando sul gravame GL NC, condannato dal GUP presso il Tribunale di Salerno unitamente ad altri coimputati per i reati di cui agli artt. art.74 e 73 DPR 309/1990, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. 2. La Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, con la sentenza n.39453 emessa in data 23.2.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal RA. 3. Il difensore di RA NC ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento davanti alla Corte di legittimità. 4. La Quarta sezione penale, investita del procedimento, dopo aver rilevato che è deducibile con il ricorso straordinario l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di Cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell' imputato ( Sez. 2 n. 24809 de124/07/2020, Rv. 279493), ha riconosciuto che la Corte era incorsa in un errore percettivo sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull'indirizzo di posta elettronica non afferente al difensore del ricorrente, ma ad un difensore omonimo. Conseguentemente, ha pronunciato la revoca della sentenza pronunciata dalla Sezione terza della Corte di Cassazione n.39453 del 23- 02-2023 limitatamente alla posizione di RA NC e ha fissato udienza pubblica per la discussione del procedimento il 7.03.2024 . 5. Va invero ricordato che il procedimento introdotto ai sensi dell'ad 625 bis cod. proc pen. implica una 'scissione' tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi dì ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell'originario ricorso per cassazione) . Come evidenziato da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', la definizione del ricorso straordinario può avvenire o con la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio;
secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali (Sez.
1 - n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). 6. Va quindi esaminato il ricorso proposto dal RA NC. 1 7. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 74 DPR 309/1990. Sul punto inerente al legame associativo la sentenza impugnata si era limitata ad una ripetizione delle argomentazioni della pronuncia di primo grado, che aveva tratto la prova della partecipazione all'associazione dalle occasionali vendite e scambi di droga senza alcuna prova in ordine alla consapevolezza di operare per una compagine associativa. Non vi era alcuna compartecipazione a perdite e utili del sodalizio, lo stupefacente non veniva consegnato senza aver ricevuto in anticipo i pagamenti, non vi erano prassi collaudate per gli incontri con gli altri sodali, non vi erano stabili pagamenti da parte dell'associazione, anzi era emerso il contrario, in quanto i capi dell'associazione, i fratelli AB, avevano fatto sapere al RA che avrebbero disconosciuto tutti i debiti nei suoi confronti, Il materiale istruttorio acquisito deponeva per una assoluta occasionalità del rapporto di fornitura senza alcuna coscienza e volontà di inserimento nella compagine associativa. Si poteva dunque ipotizzare una posizione di concorso nel reato, e non di partecipe ad una associazione criminosa. 8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta dimostrazione degli episodi di cessione contestati per i reati fine di cui al capo 36, non potendosi trarre univoca conclusione dal contenuto del materiale intercettivo. Inoltre, non risultava motivato l'aumento di pena detentiva disposto ex art. 81 cpv cod. pen. 9. Il Procuratore Generale, cui per errore era stato trasmesso il fascicolo della fase rescindente e tardivamente quello della fase rescissoria, ha rinunciato a depositare le proprie conclusioni scritte CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va rammentato che, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, l'associazione si distingue per il carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. E' stato in proposito chiarito che nell'associazione 2 di cui all'art. 74 DPR 309/1990, il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare); si è in presenza, il più delle volte, di organizzazioni per così dire "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali. In definitiva, dunque, perché sia configurabile l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 la prova del vincolo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti;
e la stessa affectio societatis, nell'associazione in esame, si risolve nel fatto che tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez.4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; sez.4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta ed altri, Rv. 260268; nello stesso senso Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013 Rv. 255491; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, Rv.266286). 3. I giudici di merito, con le sentenze di primo e secondo grado che formano un unico corpo argomentativo, hanno fatto corretta applicazione di tali principi e hanno puntualmente ricostruito i forti e pregnanti elementi connotanti l'attivo e stabile ruolo del ricorrente nella attività di sistematico apporto, in qualità di stabile fornitore, all'organizzazione dedita allo spaccio di droga. La sentenza della Corte d'appello evidenzia come, dal materiale intercettivo, emergeva un continuo e consolidato rapporto di affari tra il RA e ì fratelli AB;
come il RA incontrasse anche gli altri sodali, quali il SS OR;
che i luoghi di incontro erano abituali, segno di una frequentazione stabile;
che il RA aveva dunque piena contezza di trattare e di interfacciarsi non con un singolo soggetto, ma cono compagine associativa;
che il modus operandi della fornitura consisteva nell'anticipazione, da parte del RA, del corrispettivo per l'acquisto della droga, che poi veniva rimborsato dai AB. La Corte, con ragionamento del tutto immune da vizi logici sottolinea come tale prassi fosse indicativa proprio di un rapporto fiduciario e abituale tra fornitore e acquirenti. E, allo stesso modo, del 3 tutto logico, coerente ed esaustivo, la Corte territoriale dà conto delle incomprensioni sorte in ragione del debito accumulato dai fratelli AB con il RA, emergente dal tenore delle conversazioni captate in carcere tra il RA ed il fratello che, fungi dallo smentire il vincolo associativo, risultano invece dimostrative della evoluzione del costante ed assiduo rapporto intercorso tra gli associati. 4. E' dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. I motivi dedotti svolgono sostanzialmente censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti, nonché il riconoscimento di presunti errori in sede di valutazione del compendio probatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di apprezzamento della prova e di ricostruzione del fatto, essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Sono infatti precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In sintesi, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o 4 evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 - 02). Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo aspecifico perché non si confronta con il compendio motivazionale dei giudici di merito, reiterando, senza alcuna argomentazione a supporto, la doglianze già proposte, attinenti, sostanzialmente, alla configurabiilità del raggiungimento degli accordi per l'acquisto della sostanza stupefacente. Orbene, è del tutto consolidato il principio per cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). La decisione impugnata riporta il testo di una serie di conversazioni, prima tra tutte quella del 30 agosto 2017, a seguito della quale il RA, fermato dalle forze dell'ordine,veniva trovato in possesso di 308 gr. di cocaina, univoco e conclamato elemento di riscontro dell'accordo di cessione, e riporta altresì il testo delle conversazioni captate relative alle singole partite di stupefacente trattate, di contenuto esplicito ( il RA riferisce al AB che " tra un paio di giorni arriva un lavoro buono che dici lo vuoi provare., ti porto un provino..."); la conversazione tra il AB e un'amica nella quale egli riferisce alla predetta che il RA gli aveva " consegnato una cosa per un'altra"; il colloqui tra AB MA e 5 RA, del 25 luglio 2017 e i progressivi n.199 e 217 - relativi a fissazioni di incontri in posti in cui si erano già visti e di sollecito delle forniture. Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni rese dalla Corte salernitana in punto di valutazione del materiale intercettivo esaminato che peraltro, come detto, è ancorato a puntuali riscontri fattuali: si tratta, come esposto, di una lettura piana, esauriente e logica, che sfugge alle proposte censure. Quanto, infine, alla doglianza sull'aumento disposto per la continuazione, la Corte rileva ( e lo specifico passaggio non risulta censurato) che la contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. rendeva del tutto congruo e giustificato l'aumento di nove mesi di reclusione disposto per i reati -fine. 6. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e dì una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7.3.2024