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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1484/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO LV, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3619/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
14 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BI01484_2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2024 depositato il
15/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinunzia alla revocazione;
Resistente/Appellato: inammissibilità revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 4334/2024 della C.G.T. di II Grado della Sicilia - Sede di Palermo - Sez. XIV - depositata il 06.06.2024, pronunziata sull'appello del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY507BI0484/2017 per ritenute dell'anno d'imposta 2012.
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha concluso per l'inammissibilità della revocazione, rilevando che la modifica normativa citata dalla parte contribuente, in riferimento all'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, estensivo dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, si applicava agli atti notificati a decorrere dal 01/01/2018, tra i quali non rientra il rapporto controverso.
Con memoria illustrativa, la parte contribuente ha aderito ai motivi di resistenza dell'AGE ed ha rinunziato alla revocazione.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la cessazione della materia del contendere, poiché la parte contribuente ha rinunziato alla revocazione, aderendo all'eccezione dell'AGE sull'ambito temporale di applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estensivo alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, in riferimento agli atti notificati a decorrere dal 01/01/2018, tra i quali non rientra il rapporto controverso in sede revocatoria.
Pertanto, il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per effetto della rinunzia alla revocazione. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO LV, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3619/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4334/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
14 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY507BI01484_2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 648/2024 depositato il
15/12/2024 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinunzia alla revocazione;
Resistente/Appellato: inammissibilità revocazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 4334/2024 della C.G.T. di II Grado della Sicilia - Sede di Palermo - Sez. XIV - depositata il 06.06.2024, pronunziata sull'appello del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TY507BI0484/2017 per ritenute dell'anno d'imposta 2012.
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha concluso per l'inammissibilità della revocazione, rilevando che la modifica normativa citata dalla parte contribuente, in riferimento all'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, estensivo dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, si applicava agli atti notificati a decorrere dal 01/01/2018, tra i quali non rientra il rapporto controverso.
Con memoria illustrativa, la parte contribuente ha aderito ai motivi di resistenza dell'AGE ed ha rinunziato alla revocazione.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la cessazione della materia del contendere, poiché la parte contribuente ha rinunziato alla revocazione, aderendo all'eccezione dell'AGE sull'ambito temporale di applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, estensivo alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, in riferimento agli atti notificati a decorrere dal 01/01/2018, tra i quali non rientra il rapporto controverso in sede revocatoria.
Pertanto, il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per effetto della rinunzia alla revocazione. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.