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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA IE EN, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5166/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 Scorza - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506001 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 5217/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 Scorza - CF_1
elettivamente domiciliato presso Viale Famagosta 30 20142 Milano MI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il
13/03/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella di pagamento emessa ad esito di un controllo formale svolto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 ter, d.P.R. n.
603/1973, con cui è stata ripresa a tassazione una maggiore imposta di euro 2.165,00, oltre interessi, a seguito del disconoscimento di taluni costi sostenuti da controparte nell'ambito di ristrutturazioni edilizie.
Parte ricorrente ha sostenuto la illegittimità della cartella impugnata e ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte dalla parte ricorrente ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha dato che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere emesso un provvedimento di sgravio che annulla integralmente la cartella, confermando che le detrazioni per l'intervento di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) sono effettivamente e pienamente spettanti;
residua a ruolo una modestissima cifra, che non riguarda le suddette detrazioni e che parte ricorrente riconosce essere effettivamente dovuta.
Conclude chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, preso atto del contenuto della memoria di parte ricorrente e del provvedimento di sgravio versato in atti, rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti, in considerazione del concreto svolgimento delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA IE EN, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5166/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 Scorza - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506001 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 5217/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 Scorza - CF_1
elettivamente domiciliato presso Viale Famagosta 30 20142 Milano MI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240072708506001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2025 depositato il
13/03/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella di pagamento emessa ad esito di un controllo formale svolto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36 ter, d.P.R. n.
603/1973, con cui è stata ripresa a tassazione una maggiore imposta di euro 2.165,00, oltre interessi, a seguito del disconoscimento di taluni costi sostenuti da controparte nell'ambito di ristrutturazioni edilizie.
Parte ricorrente ha sostenuto la illegittimità della cartella impugnata e ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha contestato la fondatezza delle argomentazioni dedotte dalla parte ricorrente ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha dato che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere emesso un provvedimento di sgravio che annulla integralmente la cartella, confermando che le detrazioni per l'intervento di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) sono effettivamente e pienamente spettanti;
residua a ruolo una modestissima cifra, che non riguarda le suddette detrazioni e che parte ricorrente riconosce essere effettivamente dovuta.
Conclude chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, preso atto del contenuto della memoria di parte ricorrente e del provvedimento di sgravio versato in atti, rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, ne ritiene equa la integrale compensazione tra le parti, in considerazione del concreto svolgimento delle vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.