CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2024, n. 13964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13964 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MU ND nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lettele conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13964 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 05/12/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE In data 22/11/2023 RU US RE dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Venezia del 19 luglio 2023, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal Gip la misura sostitutiva richiesta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione esclude, peraltro, che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore NA RG
lettele conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13964 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 05/12/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE In data 22/11/2023 RU US RE dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Venezia del 19 luglio 2023, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal Gip la misura sostitutiva richiesta. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione esclude, peraltro, che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore NA RG