Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/04/2026, n. 7262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7262 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03450/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3450 del 2026, proposto da AR YA IX, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mencarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. RM5608319521B2020 emesso in data 22 gennaio 2026 e notificato il 26 gennaio 2026, con cui la Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/105301 rilasciato in data 22 novembre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa LV SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame si chiede l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del decreto di revoca prot. n. RM5608319521B202022/01/2026, emesso dalla Prefettura di Roma in data 22 gennaio 2026 e notificato in data 23 gennaio 2026;
- il provvedimento gravato è motivato in ragione della presenza di plurimi motivi ostativi, e segnatamente, che l’asseverazione è risultata inidonea in quanto carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, un dettaglio analitico circa la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico finanziario, il numero di dipendenti già impiegati ed il tipo di attività svolta, e che il numero di lavoratori indicati nell’asseverazione non è risultata conforme al numero di richieste presentate all’Amministrazione, essendone presenti n. 34 in quota nel 2023; inoltre, non è stata compilata da un professionista di cui all’art.1 della legge n.12/1979, risultando anche carente del documento d’identità del professionista che l’ha compilata; inoltre, a fronte delle 34 istanze presentate dal datore di lavoro nel 2023, dalle verifiche effettuate presso le Amministrazioni competenti, la società interessata non è risultata avere una capacità economica utile all’ingresso del lavoratore ricorrente; che non è stata presentata la certificazione di idoneità alloggiativa o la sua richiesta; che la richiesta inviata dal datore di lavoro per il 2023 al centro per l’impiego di Roma è risultata in favore di n. 30 lavoratori, tuttavia le istanze presentate presso l’Amministrazione sono risultate pari a n. 34; che non è stato rispettato il termine degli 8 giorni dall’ingresso per la registrazione del primo ingresso, determinando l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter e comma 6, T.U.I., comportando per l’effetto la revoca del nulla osta concesso;
- in data 20 aprile 2026 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della causa ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso risulta del tutto generico, essendosi parte ricorrente limitato a dedurre: la sua presenza legittima sul territorio (in forza del nulla osta inizialmente concesso dalla stessa Prefettura di Roma), la non imputabilità dei vizi istruttori che hanno condotto alla revoca del nulla osta iniziale, ricadenti sul datore di lavoro, la diligenza dimostrata nel tentativo di regolarizzazione, di aver trovato una occupazione, la violazione del principio di proporzionalità e la tutela dell'affidamento legittimo;
- l’Amministrazione abbia fatto corretta applicazione della normativa vigente, data l’assenza ab origine dei presupposti per poter ottenere il visto di ingresso, circostanza che non consente di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- in ragione della genericità del ricorso all’esame e della mancata allegazione, pure in sede processuale, della documentazione risultata carente in sede procedimentale, il ricorso risulti infondato e vada pertanto respinto;
- le spese di lite possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
LV SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LV SI | SA ER |
IL SEGRETARIO