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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2024 ed iscritta al n. 620 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Stefano Cazzato del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecce, via Zanardelli n. 66, giusta procura agli atti telematici
ATTORI/OPPONENTI
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Augusto Azzini e Controparte_1 P.IVA_1
Marina Signori del foro di Brescia nonché Sergio Sartori del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del terzo difensore sito in Lecco, via Cavour n. 63, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
e contro
- Cassa Controparte_2
[...]
-
[...]
Controparte_3
CONVENUTI/TERZI ESECUTATI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare n. 4/2024 (a cui è riunita la 39/2024).
pagina 1 di 13 Con provvedimento del 28.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e
contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo e della successiva azione esecutiva in quanto trattasi di titolo
non notificato ritualmente all'allora corretto indirizzo legale della società e, come tale, per essere venuto meno il criterio di
riferibilità della notifica al luogo della stessa;
- Per l'effetto: Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto del contendere;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice di procedere all'esecuzione stante il suo difetto di
legittimazione attiva e la sua mancanza di prova circa la titolarità del diritto di credito della sedicente cessionaria in forza
di quanto esposto nel corpo del presente atto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento azionato a danno del Sig. Pt_1
per violazione dei limiti di quantità stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in forza di quanto esposto;
[...]
- per l'effetto: dichiarare che gli odierni attori nulla devono all'odierna opposta in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
- ordinare ai terzi pignorati lo svincolo delle somme eventualmente bloccate quale conseguenza del pignoramento, quindi,
ordinare all'opposta la restituzione delle somme eventualmente percepite quale conseguenza dei pignoramenti che ci si
riserva di precisare in corso di causa;
- ancora, voler disporre lo svincolo/liberazione dal pignoramento del rapporto di conto corrente intestato alla società
, in quanto trattasi di soggetto terzi alla procedura e alle Parte_3
pretese creditorie;
- Con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche con
riferimento alla fase di opposizione.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale: rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto,
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 13.12.2023 ha notificato a e , quali Controparte_1 Parte_1 Parte_2
debitori in quanto soci illimitatamente responsabili della Controparte_4
, nonché a Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio società cooperativa,
[...]
quali terzi Controparte_2 Controparte_5
pignorati, atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 72.938,69 in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 10/11.10.2013 relativo ad un contratto di locazione finanziaria del 16.1.2009 (docc. 2 e 3 attori).
2. - Con ricorso del 27.12.2023 (all. C degli attori) e hanno Parte_1 Parte_2
interposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per i seguenti motivi: 1) nullità degli atti di pignoramento presso terzi per carenza degli elementi essenziali previsti a pena di nullità, con specifico riferimento alla corretta indicazione del creditore;
2) inefficacia del pignoramento presso terzi nei confronti di in quanto notificato dopo il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto;
3) Parte_2
inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per mancata notifica sia alla società Controparte_4
sia ad essi soci, con conseguente prescrizione del diritto di credito ed illegittimità e/o inefficacia
[...]
del pignoramento;
4) carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto non avrebbe notificato la cessione del credito – originariamente vantato da NG AS IT (società successivamente fusasi con NG NK) e poi ceduto a – e non avrebbe provato l'inclusione del contratto di CP_1
locazione finanziaria tra quelli oggetto della cartolarizzazione avvenuta tra le due società; 5) mancata spedizione in forma esecutiva del titolo in favore dell'opposta, con conseguente inefficacia del pignoramento;
6) illegittimità/inefficacia del pignoramento nei confronti di per Parte_1
violazione dell'art. 545 c.p.c., avendo la da un lato, pignorato un conto corrente a lui CP_1
intestato ove giacciono somme ricevute a titolo di pensione di inabilità, e dall'altro, pignorato un conto corrente intestato alla società soggetto giuridico diverso dal debitore persona fisica. Per tali Parte_3
ragioni hanno chiesto la sospensione del processo esecutivo.
3. - Il G.E. ha disposto il contraddittorio e si è costituita con memoria difensiva Controparte_1
(all. D degli attori), eccependo la tardività dei motivi di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, in ogni caso, contestando punto per punto le avverse deduzioni e sostenendo di avere effettuato pagina 3 di 13 regolarmente la notifica del titolo esecutivo e di avere documentato l'inclusione del credito per cui si procede nella cessione in blocco.
4. - Con ordinanza del 20.2.2024 (all. E degli attori), il G.E., rilevata la tempestività del ricorso ex art. 617 c.p.c., ha vagliato di infondatezza le ragioni oppositive ed ha così rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine perentorio di 45 giorni per l'avvio della fase di merito.
5. - Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente radicato la presente fase di merito, riproponendo però solamente i motivi di opposizione relativi alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, al difetto di legittimazione della creditrice ed all'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 545 c.p.c..
6. - Si è costituita in giudizio la quale ha ribadito a sua volta le argomentazioni Controparte_1
già svolte in sede esecutiva.
7. - Rileva, anzitutto, il Giudice come correttamente il giudizio sia stato instaurato anche nei confronti delle terze pignorate, nessuna delle quali si è però costituita in giudizio: rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo PEC in data 3.4.2024, a Cassa di CP_6
, e ne va CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
ribadita la declaratoria di contumacia.
8. - Passando in disamina le ragioni di opposizione che i hanno mantenuto ferme nel Pt_1
presente giudizio, hanno nuovamente eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7834/2013 emesso dal Tribunale di Brescia in data 10/11.10.2013 nei confronti della e dei due soci Controparte_4
illimitatamente responsabili e per essere stato notificato erroneamente Parte_2 Parte_1
alla società ingiunta in data 6.11.2013 presso la precedente sede legale della società, che già da fine ottobre era stata invece trasferita da Paderno d'Adda, Via San Martino n. 16 a Sesto San Giovanni, Via
Dante Alighieri n. 130. Con la prima memoria integrativa, hanno inoltre ritenuto un ulteriore vizio di notifica anche a cagione dell'inidoneità della propria madre alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, non avendo ella alcun incarico all'interno della compagine societaria.
I motivi di opposizione in parola, prima ancora che infondati, sono inammissibili nel presente giudizio.
pagina 4 di 13 Costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata con la notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione (a precetto o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione (a precetto o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass.
24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177;
Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è
piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo grado il Giudice superiore.
Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 c.p.c.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione pagina 5 di 13 (art. 653 c.p.c.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n.
12911; Cass.
6.9.2007 n. 18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n. 12664; Cass. 20.4.1996
n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n. 11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980
n. 3386).
Quando poi il debitore contesti di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo per vizi della stessa, che attengano a profili di nullità, nuovamente non può utilizzare il rimedio dell'opposizione a precetto o all'esecuzione forzata, ma deve attingere al procedimento di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass. 16.5.2023 n. 13365; Cass. 18.4.2023 n. 10277;
Cass. 21.11.2022 n. 34161; Cass. 15.11.2019 n. 29729; Cass. 31.8.2015 n. 17308; Cass. 22.1.2014 n.
1219).
Ora, nel caso in esame gli opponenti hanno sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta presso la precedente sede della società e tanto integra un vizio di nullità della notifica
(e non già un caso di inesistenza: così Cass. 15.12.2021 n. 40102). Lo stesso dicasi per la ritenuta inidoneità della loro madre a ricevere la notifica dell'atto. In quanto possibili profili di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, i una volta venuti a conoscenza del decreto ingiuntivo citato nel Pt_1
pignoramento, avrebbero dovuto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non in forza degli artt. 615 e 617
c.p.c., pena l'indicata inammissibilità delle ragioni oppositive, che va quindi dichiarata, con preclusione alla disamina nel merito.
9. - Deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione decennale del credito, avanzata dagli opponenti. La notifica del decreto ingiuntivo, infatti, è del tutto regolare, atteso che è comprovato pagina 6 di 13 documentalmente (doc. 1 della convenuta) che essa sia avvenuta, unitamente all'atto di precetto, a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Via San Martino n. 16 - Paderno d'Adda, dove l'atto è stato ritirato in data 6.11.2013 dalla madre degli odierni opponenti. Parimenti, risulta sempre dai documenti
(oltretutto prodotti dagli attori) che quell'indirizzo corrisponde alla residenza dei due soci ed alla precedente sede legale della (cfr. visura camerale al doc. 8 degli attori), che Controparte_4
attualmente ha invece la sede legale in Via Dante Alighieri n. 130 a Sesto San Giovanni. Ma come si evince dalla ricevuta di variazione anagrafica dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Lecco (doc. 9 degli attori), il mutamento dell'indirizzo della sede legale è stato comunicato dalla alla Controparte_4
Camera di Commercio in data 20.12.2013: solo da quel momento, quindi, i soggetti terzi sono stati messi a conoscenza del cambio di sede legale, mentre per il periodo precedente l'unico indirizzo noto e quindi valido per le notificazioni era quello di Paderno d'Adda. È evidente, pertanto, che la notifica del
6.11.2013 sia stata effettuata correttamente presso la sede sociale (di Via San Martino n. 16 - Paderno
d'Adda) che emergeva dalla documentazione ufficiale del Registro delle Imprese e dalla visura camerale.
In ogni caso, la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia in data 10/11.10.2013 risulterebbe comunque interrotta dall'intervento nel processo esecutivo del 14.2.2014 (doc. 12 della convenuta) e dall'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della del 30.9.2014 con effetto permanente sino alla chiusura del fallimento (doc. 13 della Controparte_4
convenuta).
10. - Gli attori hanno contestato la mancata prova della cessione da NG NK a del CP_1
contratto di locazione finanziaria del 16.1.2009, avendo la convenuta unicamente effettuato la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, senza notificare la predetta cessione ai debitori e non avendo provato l'inclusione dello specifico credito oggi azionato tra quelli oggetto di cartolarizzazione.
Parte convenuta ha contestato la portata dell'eccezione: nel proprio atto introduttivo i si Pt_1
sarebbero limitati a contestare la notifica della cessione e la prova dell'inclusione del credito dei debitori, dando per pacifica l'avvenuta cessione;
solo nei successivi scritti difensivi avrebbero messo in pagina 7 di 13 dubbio l'esistenza stessa dell'operazione di cartolarizzazione del credito, sollevando però tardivamente tale eccezione.
Le obiezioni della convenuta sono coerenti con il tenore dell'atto introduttivo del presente giudizio: dalla lettura dell'atto, infatti, si ricava che gli attori hanno messo in dubbio la titolarità del rapporto controverso con riferimento al profilo della notifica della cessione e della prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, senza che quest'ultima sia stata oggetto di contestazione effettiva. A prova di ciò, si può notare che gli attori hanno concentrato le proprie difese sui temi dell'insufficienza della pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e sull'impossibilità di ritenere provata l'inclusione del credito azionato senza una dettagliata e inequivoca indicazione dei rapporti ceduti. Solo a seguito della costituzione della convenuta, alla luce delle difese di quest'ultima, gli attori hanno contestato e sviluppato compiutamente la tematica relativa alla mancata prova dell'avvenuta cessione, sottolineando l'assenza in atti del contratto concluso tra NG
NK e e trattando in larga parte – soprattutto in comparsa conclusionale – il profilo relativo CP_1
all'onere di produzione del contratto gravante sulla creditrice, a discapito delle argomentazioni in diritto relative alla notificazione della cessione.
Oltretutto, queste difese non si leggono affatto nel ricorso innanzi al G.E. e, per il necessario collegamento che deve sussistere fra la fase cautelare e quella di merito, i motivi dedotti per la prima volta solamente nella seconda patiscono di inammissibilità (Cass. 28.6.2019 n. 17441; Cass. 28.7.2011
n. 16541; Cass. 20.1.2011 n. 1328).
Tanto chiarito, in relazione alla notifica della cessione deve rilevarsi che, trattandosi di cessione i crediti in blocco, trova applicazione l'art. 4 comma 1 della Legge 30.4.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti che sancisce l'applicazione dell'art. 58 commi 2, 3 e 4 TUB, il quale prevede che “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. (…)
4. Nei
confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. In definitiva, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione e l'iscrizione nel registro delle imprese rilevano quale notificazione della cessione ex art.
pagina 8 di 13 n. 78/2019 del 4.7.2019 (doc. 2 della convenuta) ed è provata l'iscrizione in pari data nel Registro delle
Imprese (doc. 14, pag. 51 della convenuta).
Quanto all'inclusione del rapporto fra i crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ogni qual volta sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 22.3.2024 n.7866; Cass.
6.2.2024 n. 3369; Cass. 20.7.2023 n.
21821; Cass. 22.6.2023 n. 17944; Cass.
5.4.2023 n. 9412; Cass. 10.2.2023 n. 4277; Cass. 28.6.2022 n.
20739; Cass. 13.5.2021 n. 12739; Cass. 16.11.2020 n. 25863; Cass. 29.9.2020 n. 20495; Cass.
28.2.2020 n. 5617; Cass. 20.2.2020 n. 4334; Cass.
5.9.2019 n. 22151; Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass.
31.1.2019 n. 2780; Cass. 29.12.2017 n. 31188).
Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4.7.2019 i crediti ceduti vengono individuati mediante elencazione di elementi specifici, che risultano idonei ad assicurare la ricomprensione del contratto di locazione finanziaria de quo nell'operazione di cartolarizzazione. In particolare, sono ceduti con contratto del 13.12.2018 “tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data
(compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che
matureranno a partire da tale data, nonché tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione finanziaria selezionati tra quelli che alla
Data di valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri
di selezione (i Crediti):
1. Siano crediti derivanti da contratti di Locazione Finanziaria conclusi con
NG EA (IT) SP e/o . Siano crediti in Euro.
3. Siano crediti regolati ai sensi Controparte_7
della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali
l'importo finanziato è stato pienamente rogato prima del 1 luglio 2019. Tenuto conto dei seguenti criteri di esclusione:
5. Né l'utilizzatore né, qualora l'utilizzatore sia una persona fisica, i soggetti che
siano eventualmente subentrati mortis causa nel contratto, siano consumatori.
6. Nessuno dei contratti
di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti abbia ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o centrali di
energia rinnovabile segnalate come tali nel sistema operativo della Banca Cedente.
7. Nel caso in cui i
beni immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti siano stati
pagina 9 di 13 pignorati, la vendita di detti immobili non sia stata approvata prima delle 23:59 (CET) del 31 ottobre
2017. 8. Nessuno dei crediti sia un credito residuale non garantito derivante da contratti di locazione
finanziaria risolti e il cui immobile sottostante sia stato già venduto o ceduto prima delle 23.59 Pt_4
del 31 ottobre 2017” (doc. 2 cit. della convenuta).
Da tali indicazioni si può agilmente ricavare la ricomprensione del credito azionato, giacché
esso deriva dal contratto di leasing n. 95452 del 16.1.2009, espresso in euro e regolato dalla Legge
italiana, il cui importo finanziato è stato pienamente erogato prima del 1.7.2019, il cui utilizzatore
(Leasing Impianti) non è un consumatore, avente ha ad oggetto un immobile non soggetto a pignoramento venduto successivamente al 31.10.2017.
Per mero spirito di completezza, va aggiunto che, anche laddove si volesse ritenere che i Pt_1
abbiano contestato fin dall'atto introduttivo l'esistenza della cessione, la domanda attorea dovrebbe comunque essere disattesa anche su tale punto. Dalla documentazione in atti, difatti, è possibile ricostruire le vicende relative al credito de quo. In particolare, NG AS IT s.p.a. – originaria sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa – si è fusa con in CP_7
data 30.4.2016 (doc. 10 della convenuta). In data 9.2.2019 NG NK è stata scissa (pur continuando ad esistere) in favore della società Reno EA BV, acquistando quest'ultima parte dell'attivo e del passivo della prima (doc. 3 della convenuta). Con comunicazione del 25.6.2019, NG BA ha notiziato la dell'imminente cessione del credito relativo al contratto di locazione finanziaria a Controparte_4
(doc. 15 della convenuta), confermandone successivamente l'avvenuta cessione (doc. 16 CP_1
della convenuta). La documentazione richiamata, unitamente alle già dette pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ed iscrizione nel Registro delle Imprese, sono sufficientemente adeguate ad attestare l'avvenuta cessione del credito e, quindi, la titolarità del rapporto in capo a Controparte_1
11. - La censura mossa dagli attori circa l'asserita improcedibilità del recupero del credito da parte di in quanto la società non risulterebbe iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, è Controparte_1
stata sollevata solo in citazione e poi non più riproposta, sicché è rimasta del tutto sfornita di prove ed ulteriori allegazioni.
Ad ogni buon conto, le contrastanti posizioni sul punto affermatesi nella giurisprudenza di merito devono considerarsi ad oggi superate dalla pronuncia di legittimità (Cassazione civile sez. III,
pagina 10 di 13 18.3.2024 n.7243) che ha precisato come gli artt. 2 comma 6 Legge 130/1999 e 106 TUB non rappresentino norme imperative inderogabili (in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi di cessione, mandato, ecc. e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione), bensì attengano alla regolamentazione amministrativa del settore bancario: “conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire
automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”. Pertanto, anche a voler ammettere la necessità dell'iscrizione della cessionaria nell'apposito albo, l'omissione potrà assumere rilievo sul piano del rapporto con la Banca
d'IT quale autorità di vigilanza ovvero rilevare per eventuali profili penalistici, ma giammai potrà comportare un'invalidità della cessione del credito e, conseguentemente, una carenza di legittimazione attiva.
12. - Resta da valutare l'eccezione sollevata da relativa alla violazione dell'art. Parte_1
545 c.p.c.: a detta dell'attore, avrebbe pignorato le somme percepite a titolo di pensione Controparte_1
di invalidità nonché un conto corrente intestato alla società soggetto giuridico diverso dal Parte_3
debitore persona fisica.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Come chiarito dalla convenuta e provato documentalmente (cfr. doc. 6 della convenuta), il pignoramento mobiliare è stato espressamente contenuto “nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e comunque nei limiti di legge”, di modo che non risulta in alcun modo violata la previsione di impignorabilità delle somme relative alla pensione di invalidità percepita dall'attore.
Risulta poi dalla dichiarazione della Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di CP_2
(doc. 18 della convenuta), non contestata in sede esecutiva, che la terza pignorata “è debitrice, nei confronti del Sig. ” delle somme derivanti da due rapporti di conto corrente accesi Parte_1
presso la filiale: a fronte di tale dichiarazione, il avrebbe potuto e dovuto provare (e non solo Pt_1
limitarsi ad allegare) l'eventuale diversa titolarità dei conti correnti menzionati, ma nulla è stato pagina 11 di 13 prodotto a sostegno delle allegazioni esposte, di modo che non è provata l'intestazione di uno dei conti correnti a soggetto diverso dall'odierno attore.
13. - Le domande attoree sono state integralmente rigettate ed alla soccombenza consegue la condanna degli attori/opponenti a rifondere le spese di lite alla società convenuta/opposta nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,00 ad euro
260.000,00 (relativo al valore della causa rapportato al credito di euro 72.900,00), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio, eccetto che per quella istruttoria, che si è svolta solo in parte – in euro
11.433,00 per onorari, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da e con atto di citazione notificato il 3.4.2024; Parte_2 Parte_1
CONDANNA
(c.f. ) e (c.f. ), in solido fra Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
loro, a rifondere a le spese processuali per euro 11.433,00 oltre 15% spese generali, Controparte_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 3 marzo 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1264 c.c.. Nel caso di specie, non è contestata la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2024 ed iscritta al n. 620 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Stefano Cazzato del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecce, via Zanardelli n. 66, giusta procura agli atti telematici
ATTORI/OPPONENTI
contro
- (c.f. , rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Augusto Azzini e Controparte_1 P.IVA_1
Marina Signori del foro di Brescia nonché Sergio Sartori del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del terzo difensore sito in Lecco, via Cavour n. 63, giusta procura agli atti telematici
CONVENUTA/OPPOSTA
e contro
- Cassa Controparte_2
[...]
-
[...]
Controparte_3
CONVENUTI/TERZI ESECUTATI
Oggetto: Opposizione all'esecuzione mobiliare n. 4/2024 (a cui è riunita la 39/2024).
pagina 1 di 13 Con provvedimento del 28.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e
contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo e della successiva azione esecutiva in quanto trattasi di titolo
non notificato ritualmente all'allora corretto indirizzo legale della società e, come tale, per essere venuto meno il criterio di
riferibilità della notifica al luogo della stessa;
- Per l'effetto: Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto del contendere;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice di procedere all'esecuzione stante il suo difetto di
legittimazione attiva e la sua mancanza di prova circa la titolarità del diritto di credito della sedicente cessionaria in forza
di quanto esposto nel corpo del presente atto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento azionato a danno del Sig. Pt_1
per violazione dei limiti di quantità stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in forza di quanto esposto;
[...]
- per l'effetto: dichiarare che gli odierni attori nulla devono all'odierna opposta in relazione ai titoli dedotti in giudizio;
- ordinare ai terzi pignorati lo svincolo delle somme eventualmente bloccate quale conseguenza del pignoramento, quindi,
ordinare all'opposta la restituzione delle somme eventualmente percepite quale conseguenza dei pignoramenti che ci si
riserva di precisare in corso di causa;
- ancora, voler disporre lo svincolo/liberazione dal pignoramento del rapporto di conto corrente intestato alla società
, in quanto trattasi di soggetto terzi alla procedura e alle Parte_3
pretese creditorie;
- Con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche con
riferimento alla fase di opposizione.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale: rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, in fatto e in diritto,
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 13.12.2023 ha notificato a e , quali Controparte_1 Parte_1 Parte_2
debitori in quanto soci illimitatamente responsabili della Controparte_4
, nonché a Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio società cooperativa,
[...]
quali terzi Controparte_2 Controparte_5
pignorati, atto di pignoramento presso terzi per l'importo di euro 72.938,69 in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 10/11.10.2013 relativo ad un contratto di locazione finanziaria del 16.1.2009 (docc. 2 e 3 attori).
2. - Con ricorso del 27.12.2023 (all. C degli attori) e hanno Parte_1 Parte_2
interposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. per i seguenti motivi: 1) nullità degli atti di pignoramento presso terzi per carenza degli elementi essenziali previsti a pena di nullità, con specifico riferimento alla corretta indicazione del creditore;
2) inefficacia del pignoramento presso terzi nei confronti di in quanto notificato dopo il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto;
3) Parte_2
inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per mancata notifica sia alla società Controparte_4
sia ad essi soci, con conseguente prescrizione del diritto di credito ed illegittimità e/o inefficacia
[...]
del pignoramento;
4) carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto non avrebbe notificato la cessione del credito – originariamente vantato da NG AS IT (società successivamente fusasi con NG NK) e poi ceduto a – e non avrebbe provato l'inclusione del contratto di CP_1
locazione finanziaria tra quelli oggetto della cartolarizzazione avvenuta tra le due società; 5) mancata spedizione in forma esecutiva del titolo in favore dell'opposta, con conseguente inefficacia del pignoramento;
6) illegittimità/inefficacia del pignoramento nei confronti di per Parte_1
violazione dell'art. 545 c.p.c., avendo la da un lato, pignorato un conto corrente a lui CP_1
intestato ove giacciono somme ricevute a titolo di pensione di inabilità, e dall'altro, pignorato un conto corrente intestato alla società soggetto giuridico diverso dal debitore persona fisica. Per tali Parte_3
ragioni hanno chiesto la sospensione del processo esecutivo.
3. - Il G.E. ha disposto il contraddittorio e si è costituita con memoria difensiva Controparte_1
(all. D degli attori), eccependo la tardività dei motivi di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, in ogni caso, contestando punto per punto le avverse deduzioni e sostenendo di avere effettuato pagina 3 di 13 regolarmente la notifica del titolo esecutivo e di avere documentato l'inclusione del credito per cui si procede nella cessione in blocco.
4. - Con ordinanza del 20.2.2024 (all. E degli attori), il G.E., rilevata la tempestività del ricorso ex art. 617 c.p.c., ha vagliato di infondatezza le ragioni oppositive ed ha così rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo, assegnando termine perentorio di 45 giorni per l'avvio della fase di merito.
5. - Con atto di citazione notificato il 3.4.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente radicato la presente fase di merito, riproponendo però solamente i motivi di opposizione relativi alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, al difetto di legittimazione della creditrice ed all'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 545 c.p.c..
6. - Si è costituita in giudizio la quale ha ribadito a sua volta le argomentazioni Controparte_1
già svolte in sede esecutiva.
7. - Rileva, anzitutto, il Giudice come correttamente il giudizio sia stato instaurato anche nei confronti delle terze pignorate, nessuna delle quali si è però costituita in giudizio: rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo PEC in data 3.4.2024, a Cassa di CP_6
, e ne va CP_2 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3
ribadita la declaratoria di contumacia.
8. - Passando in disamina le ragioni di opposizione che i hanno mantenuto ferme nel Pt_1
presente giudizio, hanno nuovamente eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 7834/2013 emesso dal Tribunale di Brescia in data 10/11.10.2013 nei confronti della e dei due soci Controparte_4
illimitatamente responsabili e per essere stato notificato erroneamente Parte_2 Parte_1
alla società ingiunta in data 6.11.2013 presso la precedente sede legale della società, che già da fine ottobre era stata invece trasferita da Paderno d'Adda, Via San Martino n. 16 a Sesto San Giovanni, Via
Dante Alighieri n. 130. Con la prima memoria integrativa, hanno inoltre ritenuto un ulteriore vizio di notifica anche a cagione dell'inidoneità della propria madre alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo, non avendo ella alcun incarico all'interno della compagine societaria.
I motivi di opposizione in parola, prima ancora che infondati, sono inammissibili nel presente giudizio.
pagina 4 di 13 Costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata con la notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione (a precetto o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione (a precetto o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass.
24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177;
Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026;
Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
In modo ancor più puntuale, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è
piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di opposizione l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo grado il Giudice superiore.
Quanto appena affermato vale anche nell'ipotesi - che è la presente - di titolo costituito da decreto ingiuntivo: allorché l'opposizione al decreto non è intervenuta in termini oppure l'opponente non si è costituito (art. 647 c.p.c.) o, ancora, è stata dichiarata l'estinzione del processo di opposizione pagina 5 di 13 (art. 653 c.p.c.), il decreto ingiuntivo acquista forza di giudicato e tale efficacia paralizza qualsiasi possibilità del debitore di rimettere in discussione l'accertamento della sua esposizione debitoria;
se invece il titolo per cui si procede in executivis è rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è esclusivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che vanno dedotte le questioni relative alla fondatezza del credito dell'ingiungente, in quanto la cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si estende non solo ai fatti costitutivi del credito (che vanno provati dal creditore opposto), ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e comunque modificativi del credito che siano già in essere in quel momento e che il debitore opponente ha l'obbligo di dedurre e provare in quella sede, pena la definitiva preclusione (Cass. 14.2.2013 n. 3667; Cass. 24.7.2012 n.
12911; Cass.
6.9.2007 n. 18725; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 25.9.2000 n. 12664; Cass. 20.4.1996
n. 3757; Cass. 25.2.1994 n. 1935; Cass. 10.10.1992 n. 11088; Cass. 18.6.1991 n. 6893; Cass. 22.5.1980
n. 3386).
Quando poi il debitore contesti di non aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo per vizi della stessa, che attengano a profili di nullità, nuovamente non può utilizzare il rimedio dell'opposizione a precetto o all'esecuzione forzata, ma deve attingere al procedimento di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (Cass. 16.5.2023 n. 13365; Cass. 18.4.2023 n. 10277;
Cass. 21.11.2022 n. 34161; Cass. 15.11.2019 n. 29729; Cass. 31.8.2015 n. 17308; Cass. 22.1.2014 n.
1219).
Ora, nel caso in esame gli opponenti hanno sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe avvenuta presso la precedente sede della società e tanto integra un vizio di nullità della notifica
(e non già un caso di inesistenza: così Cass. 15.12.2021 n. 40102). Lo stesso dicasi per la ritenuta inidoneità della loro madre a ricevere la notifica dell'atto. In quanto possibili profili di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, i una volta venuti a conoscenza del decreto ingiuntivo citato nel Pt_1
pignoramento, avrebbero dovuto agire ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e non in forza degli artt. 615 e 617
c.p.c., pena l'indicata inammissibilità delle ragioni oppositive, che va quindi dichiarata, con preclusione alla disamina nel merito.
9. - Deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione decennale del credito, avanzata dagli opponenti. La notifica del decreto ingiuntivo, infatti, è del tutto regolare, atteso che è comprovato pagina 6 di 13 documentalmente (doc. 1 della convenuta) che essa sia avvenuta, unitamente all'atto di precetto, a mezzo del servizio postale all'indirizzo di Via San Martino n. 16 - Paderno d'Adda, dove l'atto è stato ritirato in data 6.11.2013 dalla madre degli odierni opponenti. Parimenti, risulta sempre dai documenti
(oltretutto prodotti dagli attori) che quell'indirizzo corrisponde alla residenza dei due soci ed alla precedente sede legale della (cfr. visura camerale al doc. 8 degli attori), che Controparte_4
attualmente ha invece la sede legale in Via Dante Alighieri n. 130 a Sesto San Giovanni. Ma come si evince dalla ricevuta di variazione anagrafica dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Lecco (doc. 9 degli attori), il mutamento dell'indirizzo della sede legale è stato comunicato dalla alla Controparte_4
Camera di Commercio in data 20.12.2013: solo da quel momento, quindi, i soggetti terzi sono stati messi a conoscenza del cambio di sede legale, mentre per il periodo precedente l'unico indirizzo noto e quindi valido per le notificazioni era quello di Paderno d'Adda. È evidente, pertanto, che la notifica del
6.11.2013 sia stata effettuata correttamente presso la sede sociale (di Via San Martino n. 16 - Paderno
d'Adda) che emergeva dalla documentazione ufficiale del Registro delle Imprese e dalla visura camerale.
In ogni caso, la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia in data 10/11.10.2013 risulterebbe comunque interrotta dall'intervento nel processo esecutivo del 14.2.2014 (doc. 12 della convenuta) e dall'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della del 30.9.2014 con effetto permanente sino alla chiusura del fallimento (doc. 13 della Controparte_4
convenuta).
10. - Gli attori hanno contestato la mancata prova della cessione da NG NK a del CP_1
contratto di locazione finanziaria del 16.1.2009, avendo la convenuta unicamente effettuato la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, senza notificare la predetta cessione ai debitori e non avendo provato l'inclusione dello specifico credito oggi azionato tra quelli oggetto di cartolarizzazione.
Parte convenuta ha contestato la portata dell'eccezione: nel proprio atto introduttivo i si Pt_1
sarebbero limitati a contestare la notifica della cessione e la prova dell'inclusione del credito dei debitori, dando per pacifica l'avvenuta cessione;
solo nei successivi scritti difensivi avrebbero messo in pagina 7 di 13 dubbio l'esistenza stessa dell'operazione di cartolarizzazione del credito, sollevando però tardivamente tale eccezione.
Le obiezioni della convenuta sono coerenti con il tenore dell'atto introduttivo del presente giudizio: dalla lettura dell'atto, infatti, si ricava che gli attori hanno messo in dubbio la titolarità del rapporto controverso con riferimento al profilo della notifica della cessione e della prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione, senza che quest'ultima sia stata oggetto di contestazione effettiva. A prova di ciò, si può notare che gli attori hanno concentrato le proprie difese sui temi dell'insufficienza della pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e sull'impossibilità di ritenere provata l'inclusione del credito azionato senza una dettagliata e inequivoca indicazione dei rapporti ceduti. Solo a seguito della costituzione della convenuta, alla luce delle difese di quest'ultima, gli attori hanno contestato e sviluppato compiutamente la tematica relativa alla mancata prova dell'avvenuta cessione, sottolineando l'assenza in atti del contratto concluso tra NG
NK e e trattando in larga parte – soprattutto in comparsa conclusionale – il profilo relativo CP_1
all'onere di produzione del contratto gravante sulla creditrice, a discapito delle argomentazioni in diritto relative alla notificazione della cessione.
Oltretutto, queste difese non si leggono affatto nel ricorso innanzi al G.E. e, per il necessario collegamento che deve sussistere fra la fase cautelare e quella di merito, i motivi dedotti per la prima volta solamente nella seconda patiscono di inammissibilità (Cass. 28.6.2019 n. 17441; Cass. 28.7.2011
n. 16541; Cass. 20.1.2011 n. 1328).
Tanto chiarito, in relazione alla notifica della cessione deve rilevarsi che, trattandosi di cessione i crediti in blocco, trova applicazione l'art. 4 comma 1 della Legge 30.4.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti che sancisce l'applicazione dell'art. 58 commi 2, 3 e 4 TUB, il quale prevede che “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. (…)
4. Nei
confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. In definitiva, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione e l'iscrizione nel registro delle imprese rilevano quale notificazione della cessione ex art.
pagina 8 di 13 n. 78/2019 del 4.7.2019 (doc. 2 della convenuta) ed è provata l'iscrizione in pari data nel Registro delle
Imprese (doc. 14, pag. 51 della convenuta).
Quanto all'inclusione del rapporto fra i crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ogni qual volta sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 22.3.2024 n.7866; Cass.
6.2.2024 n. 3369; Cass. 20.7.2023 n.
21821; Cass. 22.6.2023 n. 17944; Cass.
5.4.2023 n. 9412; Cass. 10.2.2023 n. 4277; Cass. 28.6.2022 n.
20739; Cass. 13.5.2021 n. 12739; Cass. 16.11.2020 n. 25863; Cass. 29.9.2020 n. 20495; Cass.
28.2.2020 n. 5617; Cass. 20.2.2020 n. 4334; Cass.
5.9.2019 n. 22151; Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass.
31.1.2019 n. 2780; Cass. 29.12.2017 n. 31188).
Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4.7.2019 i crediti ceduti vengono individuati mediante elencazione di elementi specifici, che risultano idonei ad assicurare la ricomprensione del contratto di locazione finanziaria de quo nell'operazione di cartolarizzazione. In particolare, sono ceduti con contratto del 13.12.2018 “tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data
(compresi interessi maturati ma non ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e gli interessi che
matureranno a partire da tale data, nonché tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni altra somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di locazione finanziaria selezionati tra quelli che alla
Data di valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri
di selezione (i Crediti):
1. Siano crediti derivanti da contratti di Locazione Finanziaria conclusi con
NG EA (IT) SP e/o . Siano crediti in Euro.
3. Siano crediti regolati ai sensi Controparte_7
della legge italiana.
4. Siano crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria ai sensi dei quali
l'importo finanziato è stato pienamente rogato prima del 1 luglio 2019. Tenuto conto dei seguenti criteri di esclusione:
5. Né l'utilizzatore né, qualora l'utilizzatore sia una persona fisica, i soggetti che
siano eventualmente subentrati mortis causa nel contratto, siano consumatori.
6. Nessuno dei contratti
di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti abbia ad oggetto centrali fotovoltaiche e/o centrali di
energia rinnovabile segnalate come tali nel sistema operativo della Banca Cedente.
7. Nel caso in cui i
beni immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria cui afferiscono i crediti siano stati
pagina 9 di 13 pignorati, la vendita di detti immobili non sia stata approvata prima delle 23:59 (CET) del 31 ottobre
2017. 8. Nessuno dei crediti sia un credito residuale non garantito derivante da contratti di locazione
finanziaria risolti e il cui immobile sottostante sia stato già venduto o ceduto prima delle 23.59 Pt_4
del 31 ottobre 2017” (doc. 2 cit. della convenuta).
Da tali indicazioni si può agilmente ricavare la ricomprensione del credito azionato, giacché
esso deriva dal contratto di leasing n. 95452 del 16.1.2009, espresso in euro e regolato dalla Legge
italiana, il cui importo finanziato è stato pienamente erogato prima del 1.7.2019, il cui utilizzatore
(Leasing Impianti) non è un consumatore, avente ha ad oggetto un immobile non soggetto a pignoramento venduto successivamente al 31.10.2017.
Per mero spirito di completezza, va aggiunto che, anche laddove si volesse ritenere che i Pt_1
abbiano contestato fin dall'atto introduttivo l'esistenza della cessione, la domanda attorea dovrebbe comunque essere disattesa anche su tale punto. Dalla documentazione in atti, difatti, è possibile ricostruire le vicende relative al credito de quo. In particolare, NG AS IT s.p.a. – originaria sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria oggetto di causa – si è fusa con in CP_7
data 30.4.2016 (doc. 10 della convenuta). In data 9.2.2019 NG NK è stata scissa (pur continuando ad esistere) in favore della società Reno EA BV, acquistando quest'ultima parte dell'attivo e del passivo della prima (doc. 3 della convenuta). Con comunicazione del 25.6.2019, NG BA ha notiziato la dell'imminente cessione del credito relativo al contratto di locazione finanziaria a Controparte_4
(doc. 15 della convenuta), confermandone successivamente l'avvenuta cessione (doc. 16 CP_1
della convenuta). La documentazione richiamata, unitamente alle già dette pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ed iscrizione nel Registro delle Imprese, sono sufficientemente adeguate ad attestare l'avvenuta cessione del credito e, quindi, la titolarità del rapporto in capo a Controparte_1
11. - La censura mossa dagli attori circa l'asserita improcedibilità del recupero del credito da parte di in quanto la società non risulterebbe iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, è Controparte_1
stata sollevata solo in citazione e poi non più riproposta, sicché è rimasta del tutto sfornita di prove ed ulteriori allegazioni.
Ad ogni buon conto, le contrastanti posizioni sul punto affermatesi nella giurisprudenza di merito devono considerarsi ad oggi superate dalla pronuncia di legittimità (Cassazione civile sez. III,
pagina 10 di 13 18.3.2024 n.7243) che ha precisato come gli artt. 2 comma 6 Legge 130/1999 e 106 TUB non rappresentino norme imperative inderogabili (in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi di cessione, mandato, ecc. e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione), bensì attengano alla regolamentazione amministrativa del settore bancario: “conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire
automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le
conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in
sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”. Pertanto, anche a voler ammettere la necessità dell'iscrizione della cessionaria nell'apposito albo, l'omissione potrà assumere rilievo sul piano del rapporto con la Banca
d'IT quale autorità di vigilanza ovvero rilevare per eventuali profili penalistici, ma giammai potrà comportare un'invalidità della cessione del credito e, conseguentemente, una carenza di legittimazione attiva.
12. - Resta da valutare l'eccezione sollevata da relativa alla violazione dell'art. Parte_1
545 c.p.c.: a detta dell'attore, avrebbe pignorato le somme percepite a titolo di pensione Controparte_1
di invalidità nonché un conto corrente intestato alla società soggetto giuridico diverso dal Parte_3
debitore persona fisica.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Come chiarito dalla convenuta e provato documentalmente (cfr. doc. 6 della convenuta), il pignoramento mobiliare è stato espressamente contenuto “nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e comunque nei limiti di legge”, di modo che non risulta in alcun modo violata la previsione di impignorabilità delle somme relative alla pensione di invalidità percepita dall'attore.
Risulta poi dalla dichiarazione della Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di CP_2
(doc. 18 della convenuta), non contestata in sede esecutiva, che la terza pignorata “è debitrice, nei confronti del Sig. ” delle somme derivanti da due rapporti di conto corrente accesi Parte_1
presso la filiale: a fronte di tale dichiarazione, il avrebbe potuto e dovuto provare (e non solo Pt_1
limitarsi ad allegare) l'eventuale diversa titolarità dei conti correnti menzionati, ma nulla è stato pagina 11 di 13 prodotto a sostegno delle allegazioni esposte, di modo che non è provata l'intestazione di uno dei conti correnti a soggetto diverso dall'odierno attore.
13. - Le domande attoree sono state integralmente rigettate ed alla soccombenza consegue la condanna degli attori/opponenti a rifondere le spese di lite alla società convenuta/opposta nell'importo che si liquida – con applicazione del D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,00 ad euro
260.000,00 (relativo al valore della causa rapportato al credito di euro 72.900,00), nei valori medi per tutte le fasi del giudizio, eccetto che per quella istruttoria, che si è svolta solo in parte – in euro
11.433,00 per onorari, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da e con atto di citazione notificato il 3.4.2024; Parte_2 Parte_1
CONDANNA
(c.f. ) e (c.f. ), in solido fra Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
loro, a rifondere a le spese processuali per euro 11.433,00 oltre 15% spese generali, Controparte_1
CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 3 marzo 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1264 c.c.. Nel caso di specie, non è contestata la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale