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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/12/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3699/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. GI UC RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3699/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MORETTI SONIA RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLA Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ANTONIO (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), contumaci Controparte_3 C.F._5 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti Accertata le responsabilità della Impresa (C.F./P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ponte Lambro, via Cadorna n. 27 e personalmente dei soci (C.F. Parte_4
) e ( C.F. ) nella realizzazione del C.F._4 Controparte_3 C.F._5 terrazzo posto nell'immobile sito in Buccinigo – Fraz. Di Erba (CO) in via Corti 5/B di cui al contratto d'appalto stipulato, condannare la “ ( C.F./P.I. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 Ponte Lambro, via Cadorna n. 27 e personalmente i soci (C.F. Parte_4
) e ( C.F. ) al pagamento della C.F._4 Controparte_3 C.F._5 complessiva somma di € 34.029,04 o di quella maggiore o minore provata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di deposito della Consulenza Tecnica Preventiva al saldo effettivo Con condanna alle spese di causa.
Per la resistente In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'intervenuta decadenza della garanzia e la pagina 1 di 5 prescrizione dell'azione e, per l'effetto, rigettare le domande azionate dai ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso:
- condannare i ricorrenti sigg.ri , e all'integrale rifusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri e criteri di cui al D.M. 55/2014, oltre le spese generali 15% e gli accessori di legge. In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU al fine di verificare se, successivamente alla conclusione, in data 28.03.2014, dei lavori sul terrazzo di proprietà dei sigg.ri , Parte_3 Pt_1
e da parte di siano stati eseguiti regolari e idonei
[...] Parte_2 Controparte_1 interventi di manutenzione periodica, nonché valutare la possibilità di risolvere le problematiche di infiltrazioni lamentate dai ricorrenti con gli interventi proposti da in sede Controparte_1 di osservazioni alla bozza della CTU redatta dall'arch. , qui da intendersi Persona_1 ritrascritti, procedendo agli ulteriori accertamenti ivi indicati,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024, i fratelli ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio la e i soci, e Controparte_1 Parte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori di rifacimento del terrazzo - a
[...] livello dell'appartamento del primo, posto al quarto piano, che fungeva anche da copertura degli appartamenti di cui era proprietario ciascuno degli altri due fratelli (rispettivamente al terzo e secondo piano) - commissionati all'impresa, che non li aveva eseguiti a regola d'arte in quanto, dopo la loro conclusione, risalente al 28/3/2014, nel maggio 2023 erano apparse le prime infiltrazioni, come accertato anche dal CTU nel procedimento di ATP, per cui chiedevano la condanna dei resistenti al pagamento dei costi necessari per eliminare la causa delle infiltrazioni e del compenso del professionista, che si sarebbe dovuto interessare della pratica in Comune, per complessivi € 24.543,02 oltre ai costi del procedimento ex art. 696 bis cpc, pari a € 9.486,02.
Si costituiva solo la e deduceva che l'accordo concluso dalle parti era Controparte_1 riferibile al contratto di prestazione d'opera, essendo un'impresa artigiana, con il conseguente decorso della prescrizione annuale ex art 2226 cc. Contestava anche che i lavori, consistiti nella rimozione della pavimentazione preesistente e nella successiva formazione di nuova pavimentazione, con la sua impermeabilizzazione, fossero riferibili a quelli previsti dall'art 1669 cc, con la conseguente applicazione del diverso termine di prescrizione di cui all'art 1667 co 3 cc. Contestava infine, anche le conclusioni del CTU, che non aveva accettato la soluzione che aveva prospettato, della stesura di resina impermeabilizzante sopra il terrazzo esistente e la posa di nuova pavimentazione in piastrelle
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'azione ex art 1669 cc, esperibile pure in caso di contratto d'opera, può essere svolta in riferimento pagina 2 di 5 non solo a una costruzione, ma anche per opere di ristrutturazione edilizia o di manutenzione, con realizzazione di interventi di lunga durata.
Infatti, secondo la giurisprudenza, “l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. - che configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per finalità d'interesse generale - è esperibile contro ogni costruttore, per tale intendendosi chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d'opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata” (Cass.
5463/1985).
Inoltre “l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”
(Cass. 7756/2017).
E' quindi evidente che l'opera commissionata all'impresa convenuta, il rifacimento di una terrazza a livello dell'appartamento al quarto piano, che funge anche da lastrico solare, in quanto copertura degli appartamenti sottostanti, costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, come tale destinato a durare nel tempo, con la conseguente applicabilità dell'art 1669 cc, a prescindere dalla natura del contratto concluso dalle parti, essendo la relativa azione esperibile sia in caso di appalto, che di contratto d'opera.
Ciò premesso, è documentato che i lavori siano terminati il 28/3/2014 e dopo il primo inutile tentativo del 23/5/2023, il 7/6/2023 è stata denunciata la presenza di infiltrazioni d'acqua e quindi, nel rispetto del termine di dieci anni dal completamento dell'opera.
Il deposito del ricorso di ATP del 30/11/2023 a cui è seguito il deposito di quello che ha dato inizio al presente giudizio, ha tempestivamente interrotto il decorso del successivo termine di prescrizione dell'azione, di un anno dalla denuncia.
Per quanto concerne il merito, il CTU ha accertato “la presenza di un diffuso stato di ammaloramento delle murature perimetrali e del soffitto dei locali interni dell'appartamento che risulta sottostante al terrazzo di copertura. Le macchie ed i segni di degrado (esfoliazione della pitturazione, sfarinamento dell'intonaco e formazione di muffe) sono causati da infiltrazioni d'acqua che dalle indagini effettuate risultano provenire principalmente dal punto di giunzione tra la gronda ed il massetto ma anche direttamente dalla copertura per la mancanza di una corretta impermeabilizzazione.
Le indagini invasive hanno evidenziato la mancata posa del corretto manto impermeabile per coperture piane da realizzarsi con applicazione a secco di una doppia guaina con sovrapposizioni saldate ed opportuni risvolti a protezione delle giunzioni. Al posto di questa tipologia di pagina 3 di 5 impermeabilizzazione l'impresa, nel 2014, ha applicato sopra al massetto una guaina liquida fibrorinforzata che necessita di un'accurata preparazione del supporto (che deve essere pulito, asciutto e privo di polvere ed altre contaminazioni) ed una posa eseguita da personale specializzato al fine di conseguire il risultato ottimale. Con substrati molto porosi ed in presenza di umidità possono formarsi “soffiature” che compromettono durata e prestazioni della guaina liquida. Anche
per questi motivi
l'utilizzo di questo tipo di prodotto non appare consigliato per una copertura come nella fattispecie.
L'indagine invasiva, effettuata al fine di verificare l'aderenza del calcestruzzo alle pignatte e lo stato dei ferri di armatura, ha evidenziato che il cls risulta correttamente aderente al supporto mentre i ferri risultano arrugginiti. Tale stato dei ferri non si ritiene imputabile alle infiltrazioni ma alla vetustà della costruzione.
Da tutto quanto sopra evidenziato si evince che la causa dell'infiltrazione è imputabile alla realizzazione impropria delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura da parte dell'impresa esecutrice (resistente)”.
La conclusione del CTU, considerata l'approfondita indagine, anche strumentale svolta, e l'ampia motivazione, appare del tutto corretta, per cui dev'essere condivisa.
Il CTU ha poi escluso la fattibilità del rimedio proposto dall'impresa “che prevede l'utilizzo di resine impermeabilizzanti sulla pavimentazione esistente e successiva posa di una nuova pavimentazione in sovrapposizione, [perché] presuppone che esista una sufficiente differenza di quota tra il piano della soglia ed il piano finito della copertura che allo stato non è disponibile” e nella successiva risposta alle osservazioni del suo CTP, ha anche chiarito che “tale intervento oltre ad innalzare la quota della soglia andando in aderenza al serramento (con possibilità di ulteriori problematiche di infiltrazione) si configura come intervento di “aggiustaggio” solo parzialmente risolutivo che duplicherebbe la tipologia di intervento già realizzata dall'impresa nel 2014 ed oggetto oggi di contestazione e domani di un'eventuale ma evitabile vertenza” confermando pertanto che per “realizzare un intervento che risponda alla regola dell'arte l'unico intervento risolutivo e prudenzialmente consigliato dalla tecnica del corretto costruire sia quello proposto”, e cioè “la rimozione della pavimentazione e del sottofondo, la creazione di un massetto autolivellante per la posa del doppio strato di guaina bituminosa, la formazione del massetto pendenze per la posa della nuova pavimentazione realizzato con inserimento di rete metallica di ripartizione, la fornitura e posa di piastrelle per esterno complete di stuccatura delle giunzioni.
Il costo totale delle opere edili, meglio specificate nel computo, ammonta a € 18.667,00” poi corretto in
€ 21.543,02 oltre Iva, dopo le osservazioni del CTP dei ricorrenti.
A tale importo il CTU ha poi aggiunto quello per “l'incarico professionale ad un tecnico per la pagina 4 di 5 predisposizione della pratica edilizia, la direzione lavori e l'eventuale coordinamento per la sicurezza.
Il tutto stimato forfettariamente in € 3.000,00”.
Di conseguenza, non essendo il tipo di intervento suggerito dall'impresa idoneo a garantire nel tempo la perfetta impermeabilizzazione del terrazzo, come stabilito dal CTU, i resistenti devono essere condannati in solido, al pagamento della complessiva di € 24.543,02 oltre Iva e accessori di legge.
In base al principio della soccombenza, le spese del procedimento di ATP devono essere poste a carico dei resistenti e in base alla documentazione prodotta, sono da liquidare in € 2.704,00 per il compenso richiesto dal CTU e in € 2.882,00 per quello del CTP, oneri compresi.
Le spese legali del procedimento di ATP (tabella 9, II scaglione) e del presente giudizio (tabella 2, III scaglione, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre) liquidate in dispositivo, seguono anch'esse la soccombenza dei resistenti.
P.Q.M.
1. condanna e , in Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 solido, al pagamento di € 24.543,02 oltre Iva e accessori di legge, con interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna e , in Controparte_1 Pt_4 Parte_4 Controparte_3 solido, al pagamento:
• di € 2.704,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTU,
• di € 2.882,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTP dei ricorrenti;
• delle spese del procedimento di ATP, liquidate in € 145,50 per anticipazioni ed €
2.337,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
• delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa
Como, 5/12/2025
Il giudice
(GI UC RE)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. GI UC RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3699/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. MORETTI SONIA RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLA Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO ANTONIO (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), contumaci Controparte_3 C.F._5 RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti Accertata le responsabilità della Impresa (C.F./P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Ponte Lambro, via Cadorna n. 27 e personalmente dei soci (C.F. Parte_4
) e ( C.F. ) nella realizzazione del C.F._4 Controparte_3 C.F._5 terrazzo posto nell'immobile sito in Buccinigo – Fraz. Di Erba (CO) in via Corti 5/B di cui al contratto d'appalto stipulato, condannare la “ ( C.F./P.I. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1 Ponte Lambro, via Cadorna n. 27 e personalmente i soci (C.F. Parte_4
) e ( C.F. ) al pagamento della C.F._4 Controparte_3 C.F._5 complessiva somma di € 34.029,04 o di quella maggiore o minore provata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di deposito della Consulenza Tecnica Preventiva al saldo effettivo Con condanna alle spese di causa.
Per la resistente In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'intervenuta decadenza della garanzia e la pagina 1 di 5 prescrizione dell'azione e, per l'effetto, rigettare le domande azionate dai ricorrenti, con ogni conseguente statuizione;
nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso:
- condannare i ricorrenti sigg.ri , e all'integrale rifusione Parte_3 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri e criteri di cui al D.M. 55/2014, oltre le spese generali 15% e gli accessori di legge. In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU al fine di verificare se, successivamente alla conclusione, in data 28.03.2014, dei lavori sul terrazzo di proprietà dei sigg.ri , Parte_3 Pt_1
e da parte di siano stati eseguiti regolari e idonei
[...] Parte_2 Controparte_1 interventi di manutenzione periodica, nonché valutare la possibilità di risolvere le problematiche di infiltrazioni lamentate dai ricorrenti con gli interventi proposti da in sede Controparte_1 di osservazioni alla bozza della CTU redatta dall'arch. , qui da intendersi Persona_1 ritrascritti, procedendo agli ulteriori accertamenti ivi indicati,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024, i fratelli ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 convenivano in giudizio la e i soci, e Controparte_1 Parte_4 CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai lavori di rifacimento del terrazzo - a
[...] livello dell'appartamento del primo, posto al quarto piano, che fungeva anche da copertura degli appartamenti di cui era proprietario ciascuno degli altri due fratelli (rispettivamente al terzo e secondo piano) - commissionati all'impresa, che non li aveva eseguiti a regola d'arte in quanto, dopo la loro conclusione, risalente al 28/3/2014, nel maggio 2023 erano apparse le prime infiltrazioni, come accertato anche dal CTU nel procedimento di ATP, per cui chiedevano la condanna dei resistenti al pagamento dei costi necessari per eliminare la causa delle infiltrazioni e del compenso del professionista, che si sarebbe dovuto interessare della pratica in Comune, per complessivi € 24.543,02 oltre ai costi del procedimento ex art. 696 bis cpc, pari a € 9.486,02.
Si costituiva solo la e deduceva che l'accordo concluso dalle parti era Controparte_1 riferibile al contratto di prestazione d'opera, essendo un'impresa artigiana, con il conseguente decorso della prescrizione annuale ex art 2226 cc. Contestava anche che i lavori, consistiti nella rimozione della pavimentazione preesistente e nella successiva formazione di nuova pavimentazione, con la sua impermeabilizzazione, fossero riferibili a quelli previsti dall'art 1669 cc, con la conseguente applicazione del diverso termine di prescrizione di cui all'art 1667 co 3 cc. Contestava infine, anche le conclusioni del CTU, che non aveva accettato la soluzione che aveva prospettato, della stesura di resina impermeabilizzante sopra il terrazzo esistente e la posa di nuova pavimentazione in piastrelle
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
L'azione ex art 1669 cc, esperibile pure in caso di contratto d'opera, può essere svolta in riferimento pagina 2 di 5 non solo a una costruzione, ma anche per opere di ristrutturazione edilizia o di manutenzione, con realizzazione di interventi di lunga durata.
Infatti, secondo la giurisprudenza, “l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. - che configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per finalità d'interesse generale - è esperibile contro ogni costruttore, per tale intendendosi chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d'opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata” (Cass.
5463/1985).
Inoltre “l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”
(Cass. 7756/2017).
E' quindi evidente che l'opera commissionata all'impresa convenuta, il rifacimento di una terrazza a livello dell'appartamento al quarto piano, che funge anche da lastrico solare, in quanto copertura degli appartamenti sottostanti, costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, come tale destinato a durare nel tempo, con la conseguente applicabilità dell'art 1669 cc, a prescindere dalla natura del contratto concluso dalle parti, essendo la relativa azione esperibile sia in caso di appalto, che di contratto d'opera.
Ciò premesso, è documentato che i lavori siano terminati il 28/3/2014 e dopo il primo inutile tentativo del 23/5/2023, il 7/6/2023 è stata denunciata la presenza di infiltrazioni d'acqua e quindi, nel rispetto del termine di dieci anni dal completamento dell'opera.
Il deposito del ricorso di ATP del 30/11/2023 a cui è seguito il deposito di quello che ha dato inizio al presente giudizio, ha tempestivamente interrotto il decorso del successivo termine di prescrizione dell'azione, di un anno dalla denuncia.
Per quanto concerne il merito, il CTU ha accertato “la presenza di un diffuso stato di ammaloramento delle murature perimetrali e del soffitto dei locali interni dell'appartamento che risulta sottostante al terrazzo di copertura. Le macchie ed i segni di degrado (esfoliazione della pitturazione, sfarinamento dell'intonaco e formazione di muffe) sono causati da infiltrazioni d'acqua che dalle indagini effettuate risultano provenire principalmente dal punto di giunzione tra la gronda ed il massetto ma anche direttamente dalla copertura per la mancanza di una corretta impermeabilizzazione.
Le indagini invasive hanno evidenziato la mancata posa del corretto manto impermeabile per coperture piane da realizzarsi con applicazione a secco di una doppia guaina con sovrapposizioni saldate ed opportuni risvolti a protezione delle giunzioni. Al posto di questa tipologia di pagina 3 di 5 impermeabilizzazione l'impresa, nel 2014, ha applicato sopra al massetto una guaina liquida fibrorinforzata che necessita di un'accurata preparazione del supporto (che deve essere pulito, asciutto e privo di polvere ed altre contaminazioni) ed una posa eseguita da personale specializzato al fine di conseguire il risultato ottimale. Con substrati molto porosi ed in presenza di umidità possono formarsi “soffiature” che compromettono durata e prestazioni della guaina liquida. Anche
per questi motivi
l'utilizzo di questo tipo di prodotto non appare consigliato per una copertura come nella fattispecie.
L'indagine invasiva, effettuata al fine di verificare l'aderenza del calcestruzzo alle pignatte e lo stato dei ferri di armatura, ha evidenziato che il cls risulta correttamente aderente al supporto mentre i ferri risultano arrugginiti. Tale stato dei ferri non si ritiene imputabile alle infiltrazioni ma alla vetustà della costruzione.
Da tutto quanto sopra evidenziato si evince che la causa dell'infiltrazione è imputabile alla realizzazione impropria delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura da parte dell'impresa esecutrice (resistente)”.
La conclusione del CTU, considerata l'approfondita indagine, anche strumentale svolta, e l'ampia motivazione, appare del tutto corretta, per cui dev'essere condivisa.
Il CTU ha poi escluso la fattibilità del rimedio proposto dall'impresa “che prevede l'utilizzo di resine impermeabilizzanti sulla pavimentazione esistente e successiva posa di una nuova pavimentazione in sovrapposizione, [perché] presuppone che esista una sufficiente differenza di quota tra il piano della soglia ed il piano finito della copertura che allo stato non è disponibile” e nella successiva risposta alle osservazioni del suo CTP, ha anche chiarito che “tale intervento oltre ad innalzare la quota della soglia andando in aderenza al serramento (con possibilità di ulteriori problematiche di infiltrazione) si configura come intervento di “aggiustaggio” solo parzialmente risolutivo che duplicherebbe la tipologia di intervento già realizzata dall'impresa nel 2014 ed oggetto oggi di contestazione e domani di un'eventuale ma evitabile vertenza” confermando pertanto che per “realizzare un intervento che risponda alla regola dell'arte l'unico intervento risolutivo e prudenzialmente consigliato dalla tecnica del corretto costruire sia quello proposto”, e cioè “la rimozione della pavimentazione e del sottofondo, la creazione di un massetto autolivellante per la posa del doppio strato di guaina bituminosa, la formazione del massetto pendenze per la posa della nuova pavimentazione realizzato con inserimento di rete metallica di ripartizione, la fornitura e posa di piastrelle per esterno complete di stuccatura delle giunzioni.
Il costo totale delle opere edili, meglio specificate nel computo, ammonta a € 18.667,00” poi corretto in
€ 21.543,02 oltre Iva, dopo le osservazioni del CTP dei ricorrenti.
A tale importo il CTU ha poi aggiunto quello per “l'incarico professionale ad un tecnico per la pagina 4 di 5 predisposizione della pratica edilizia, la direzione lavori e l'eventuale coordinamento per la sicurezza.
Il tutto stimato forfettariamente in € 3.000,00”.
Di conseguenza, non essendo il tipo di intervento suggerito dall'impresa idoneo a garantire nel tempo la perfetta impermeabilizzazione del terrazzo, come stabilito dal CTU, i resistenti devono essere condannati in solido, al pagamento della complessiva di € 24.543,02 oltre Iva e accessori di legge.
In base al principio della soccombenza, le spese del procedimento di ATP devono essere poste a carico dei resistenti e in base alla documentazione prodotta, sono da liquidare in € 2.704,00 per il compenso richiesto dal CTU e in € 2.882,00 per quello del CTP, oneri compresi.
Le spese legali del procedimento di ATP (tabella 9, II scaglione) e del presente giudizio (tabella 2, III scaglione, valore medio per le prime due fasi, minimo per le altre) liquidate in dispositivo, seguono anch'esse la soccombenza dei resistenti.
P.Q.M.
1. condanna e , in Controparte_1 Parte_4 Controparte_3 solido, al pagamento di € 24.543,02 oltre Iva e accessori di legge, con interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna e , in Controparte_1 Pt_4 Parte_4 Controparte_3 solido, al pagamento:
• di € 2.704,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTU,
• di € 2.882,00 oneri compresi, per il compenso richiesto dal CTP dei ricorrenti;
• delle spese del procedimento di ATP, liquidate in € 145,50 per anticipazioni ed €
2.337,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
• delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 3.387,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa
Como, 5/12/2025
Il giudice
(GI UC RE)
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