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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 6635/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Teano (CE) al Viale Europa s.n.c. Cod. Parte_1
Fisc. elett.te dom.to in Vairano Scalo (CE) alla via Risorgimento Parco Lisa C.F._1 presso lo studio dell' Avv. Giovanna Zarone dalla quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, res.te in Marigliano (NA) alla via Casafalco n. 72 Esp. D, – Controparte_1
CONVENUTO/CONTUMACE –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano al Corso Como n.17, Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I° n. 154 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore – CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 23.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato , conducente dell'autovettura Audi A4 Parte_1
Tg DX389LW, conveniva in giudizio e la , rispettivamente Controparte_1 CP_3 proprietario ed impresa assicuratrice per la r.c. dell'autovettura Ford Focus Tg BT432CX, per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del primo e condannare la seconda al risarcimento dei danni alla persona subiti, a suo dire, in occasione del sinistro verificatosi in Napoli lungo la A/1 all'altezza dello svincolo per il Centro Direzionale il giorno 26.10.2016 alle ore 16.00 circa. Deduceva esso attore che, nelle prefate circostanze di tempo e di luogo, veniva tamponato dall'autovettura Ford Focus dell'Addeo che, proveniente da tergo nel suo stesso senso, non riusciva ad arrestare la marcia, sospingendolo contro l'autovettura Alfa Romeo che lo precedeva. Lamentava che, per effetti ed in conseguenza del tamponamento, riportava lesioni personali per le quali, trasportato al P.S. di Sessa Aurunca, per le prime cure, gli veniva diagnosticato “rachialgia, odontalgia” e, successivamente, come da referto di P.S. del 27.10.2016 “Trauma distorsivo rachide cervicale”.
Instauratosi il contraddittorio, mentre l rimaneva contumace, si costituiva in Controparte_1 giudizio la che contestava la domanda, sia in punto di fatto che di diritto, rilevandone la CP_3 inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, nel merito, l'assoluta infondatezza chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata prova per testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025, rese le quali nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento di pari data veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, benchè regolarmente e Controparte_1 ritualmente evocato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere posizione rispetto ad essa.
Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda è ammissibile, essendo stata preceduta da regolare costituzione in mora della convenuta Compagnia Assicuratrice ed è stato fatto decorrere il termine dilatorio per la sua proposizione per cui essa è proponibile ed è, altresì, procedibile essendo stata preceduta dalla proposta di stipula alla convezione di negoziazione assistita, seppure senza esito alcuno.
Alcuna contestazione, infine, è sorta né è stata sollevata dalla convenuta società in ordine alla legittimazione delle parti.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Dall'istruttoria espletata e seppure dalla deposizione dell'unico teste escusso, indotto da parte attrice, i fatti lamentati con l'atto introduttivo del giudizio hanno trovato puntuale conferma, fatti, del resto, neppure specificamente contestati dalla convenuta Compagnia la quale, in verità, sin dalla comparsa di costituzione, ha riconosciuto “… che il veicolo di parte convenuta finiva per tamponare il veicolo attoreo …”, mentre alcun riscontro probatorio ha essa fornito sulla circostanza che il veicolo attoreo si trovasse “… fermo su una corsia di marcia del raccordo autostradale, anzi della A1, ponendosi a mò di ostacolo improvviso sulla carreggiata, creando quindi una turbativa, …”.
Ne consegue, allora, che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo va ascritta in via esclusiva al conducente e proprietario dell'autovettura Ford Focus che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, osservando una colposa condotta di guida, sicuramente imprudente e negligente, e procedendo ad una velocità anch'essa non commisurata alle predette, non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo andando a tamponare quello dell'attore che lo precedeva ed era fermo sulla carreggiata.
E' principio pacifico che, in materia di tamponamento, il conducente del veicolo che segue deve essere in grado di garantire, in ogni momento ed in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, evitando la collisione con il veicolo che precede, tal che l'avvenuto scontro pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da intendersi quale intervallo che i conducenti hanno l'obbligo di osservare nella circolazione in colonna, allo scopo di evitare la collisione nel caso in cui il veicolo che precede rallenti ovvero arresti la propria marcia. In tale ipotesi, non potendosi applicare la presunzione di colpa ex art. 2054, comma secondo, c.c., il medesimo soggetto resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo di cui era alla guida, e la conseguente collisione, sono in realtà stati determinati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabili.
Pertanto, nella colposa condotta del conducente dell' autovettura Ford Focus che, proveniente da tergo, non riusciva ad arrestare la propria marcia rispetto all'autovettura Audi condotta dall'attore, tamponandola, va ravvisata la causa unica e determinante dell'evento dannoso, nessun addebito potendo essere mosso a quest'ultimo, nel cui comportamento non sono ravvisabili, né tantomeno sono stati provati, profili di responsabilità. Del resto, in proposito, va osservato che non è risultata provata la circostanza, dedotta dalla convenuta Compagnia Assicuratrice, che il veicolo attoreo si trovasse fermo su una corsia di marcia della A1, ponendosi come ostacolo improvviso sulla carreggiata e creando, quindi, una turbativa. Come del resto non risulta prodotto agli atti un presunto rapporto della Polstrada che sarebbe intervenuta sul luogo ed al quale la Compagnia di Assicurazioni fa riferimento a sostegno del proprio assunto.
Ne consegue, allora, che la domanda va accolta ed i convenuti, per l'effetto, vanno condannati in solido al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni da questi subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da
[...]
ritiene questo giudice di poter fare proprie e condividere le conclusioni cui è pervenuto il Pt_1
CTU, Dott. , il quale accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni Persona_1 subite dal e la dinamica dell'incidente così come riferitagli e coincidente con quella emersa Pt_1 nel presente giudizio, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, esiti di “Trauma distorsivo al radiche cervicale;
una contusione buccale
e al gruppo incisivo inferiore e superiore, in soggetto già portatore di paradontopatia.” ha riconosciuto al danneggiato e proprio in considerazione e tenendo conto della pregressa condizione, un periodo di ITP al 75% di giorni 7, un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed ulteriore periodo di ITP al 25% di 10 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 1,5% come danno biologico.
Ha, inoltre, valutato il CTU, congrue le spese mediche e di assistenza, indicate in € 150,00.
Sicchè sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico, applicabili anche alle c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di danno: Parte_1
€ 514,50 per 7 giorni di ITP al 75%, € 490,00 per 10 giorni di ITP al 50% ed € 245,00 per 10 giorni al 25%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 1,5% di invalidità, quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 2.015,00 cui va aggiunta l'ulteriore somma di € 302,25 a titolo di personalizzazione nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sicuramente negative sulle condizioni di vita, relazione ed emotive.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentate e presumibili, per fare fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi nella misura quantificata dal CTU in € 150,00.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 26.10.2016, la complessiva somma di € 3.716,75. Tuttavia, in sede di CTU, il ha dichiarato che al momento dell'incidente “non indossava la Pt_1 cintura di sicurezza e che pertanto urtava con la bocca sullo sterzo dell'autovettura sulla quale si trovava.”.
Inoltre, lo stesso CTU, proprio all'esito della prefata spontanea dichiarazione del , ha precisato Pt_1 che andava “… doverosamente sottolineato alla attenzione del sig. Giudice che, se l'Attore si fosse avvalso dell'ausilio della cintura di sicurezza, molto più probabilmente che non, la contusione buccale
e del complesso incisivo non si sarebbero verificate;
conseguentemente non sarebbero riconoscibili menomazioni di sorta.”.
Alla luce di quanto appena innanzi dedotto;
attesa la raggiunta prova circa l'accadimento dell'evento lesivo;
le certe lesioni riportate dall'attore; il mancato indosso da parte dell'infortunato della cintura di sicurezza;
evidenziato che il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili, non essendo in linea con lo standard probatorio del c.d. più probabile che non giacchè sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il il più provato e non il più probabile;
ritiene questo giudice che, nella vicenda che ci occupa, nel prudente apprezzamento nella valutazione delle prove raccolte e di ogni altro elemento utile ad una serena decisione, non può non riconoscersi a carico dell'attore un concorso di colpa che appare equo fissare nella misura del 30%.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, per l'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 2.601,70.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attore espressa in valori già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base gli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi possono ben essere fissati, quindi, nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, che i convenuti dovranno corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Va, infine, osservato, per completezza, come è da ritenersi non censurabile il comportamento assunto dalla in ordine alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis Parte_2 cpc, non aderendovi, dovendosi ritenere, seppure solo, in parte, condivisibili le censure mosse, riviste e valutate in sede di decisione.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Previa declaratoria di responsabilità, nella causazione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autovettura Ford Focus Tg BT432CX e, quindi del suo proprietario , accoglie la Controparte_1 domanda e, per l'effetto, condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento per Parte_1
i danni alla persona subiti a seguito del sinistro del 26.10.2016, della somma di € 2.601,70, già ridotta del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa in tal misura, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo sulla sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonchè interessi al tasso legale sull'intera somma come sopra determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna e la , in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento in favore di , delle spese del giudizio che si liquidano, nella Parte_1 misura già ridotta del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa in tal misura, in € 364,00 per spese ed € 1.400,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanna Zarone per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura ridotta del 30% in ragione del concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore in tal misura, le spese della svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento. Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 6635/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Teano (CE) al Viale Europa s.n.c. Cod. Parte_1
Fisc. elett.te dom.to in Vairano Scalo (CE) alla via Risorgimento Parco Lisa C.F._1 presso lo studio dell' Avv. Giovanna Zarone dalla quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, res.te in Marigliano (NA) alla via Casafalco n. 72 Esp. D, – Controparte_1
CONVENUTO/CONTUMACE –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano al Corso Como n.17, Controparte_2 elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I° n. 154 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore – CONVENUTO –
Conclusioni: come da verbale del 23.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato , conducente dell'autovettura Audi A4 Parte_1
Tg DX389LW, conveniva in giudizio e la , rispettivamente Controparte_1 CP_3 proprietario ed impresa assicuratrice per la r.c. dell'autovettura Ford Focus Tg BT432CX, per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del primo e condannare la seconda al risarcimento dei danni alla persona subiti, a suo dire, in occasione del sinistro verificatosi in Napoli lungo la A/1 all'altezza dello svincolo per il Centro Direzionale il giorno 26.10.2016 alle ore 16.00 circa. Deduceva esso attore che, nelle prefate circostanze di tempo e di luogo, veniva tamponato dall'autovettura Ford Focus dell'Addeo che, proveniente da tergo nel suo stesso senso, non riusciva ad arrestare la marcia, sospingendolo contro l'autovettura Alfa Romeo che lo precedeva. Lamentava che, per effetti ed in conseguenza del tamponamento, riportava lesioni personali per le quali, trasportato al P.S. di Sessa Aurunca, per le prime cure, gli veniva diagnosticato “rachialgia, odontalgia” e, successivamente, come da referto di P.S. del 27.10.2016 “Trauma distorsivo rachide cervicale”.
Instauratosi il contraddittorio, mentre l rimaneva contumace, si costituiva in Controparte_1 giudizio la che contestava la domanda, sia in punto di fatto che di diritto, rilevandone la CP_3 inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, nel merito, l'assoluta infondatezza chiedendone il rigetto. Ammessa ed espletata prova per testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2025, rese le quali nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento di pari data veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, benchè regolarmente e Controparte_1 ritualmente evocato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire alla domanda e prendere posizione rispetto ad essa.
Sempre in via preliminare, va osservato che la domanda è ammissibile, essendo stata preceduta da regolare costituzione in mora della convenuta Compagnia Assicuratrice ed è stato fatto decorrere il termine dilatorio per la sua proposizione per cui essa è proponibile ed è, altresì, procedibile essendo stata preceduta dalla proposta di stipula alla convezione di negoziazione assistita, seppure senza esito alcuno.
Alcuna contestazione, infine, è sorta né è stata sollevata dalla convenuta società in ordine alla legittimazione delle parti.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Dall'istruttoria espletata e seppure dalla deposizione dell'unico teste escusso, indotto da parte attrice, i fatti lamentati con l'atto introduttivo del giudizio hanno trovato puntuale conferma, fatti, del resto, neppure specificamente contestati dalla convenuta Compagnia la quale, in verità, sin dalla comparsa di costituzione, ha riconosciuto “… che il veicolo di parte convenuta finiva per tamponare il veicolo attoreo …”, mentre alcun riscontro probatorio ha essa fornito sulla circostanza che il veicolo attoreo si trovasse “… fermo su una corsia di marcia del raccordo autostradale, anzi della A1, ponendosi a mò di ostacolo improvviso sulla carreggiata, creando quindi una turbativa, …”.
Ne consegue, allora, che la responsabilità nella causazione del sinistro de quo va ascritta in via esclusiva al conducente e proprietario dell'autovettura Ford Focus che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, osservando una colposa condotta di guida, sicuramente imprudente e negligente, e procedendo ad una velocità anch'essa non commisurata alle predette, non riusciva ad arrestare la corsa del veicolo andando a tamponare quello dell'attore che lo precedeva ed era fermo sulla carreggiata.
E' principio pacifico che, in materia di tamponamento, il conducente del veicolo che segue deve essere in grado di garantire, in ogni momento ed in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, evitando la collisione con il veicolo che precede, tal che l'avvenuto scontro pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da intendersi quale intervallo che i conducenti hanno l'obbligo di osservare nella circolazione in colonna, allo scopo di evitare la collisione nel caso in cui il veicolo che precede rallenti ovvero arresti la propria marcia. In tale ipotesi, non potendosi applicare la presunzione di colpa ex art. 2054, comma secondo, c.c., il medesimo soggetto resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo di cui era alla guida, e la conseguente collisione, sono in realtà stati determinati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabili.
Pertanto, nella colposa condotta del conducente dell' autovettura Ford Focus che, proveniente da tergo, non riusciva ad arrestare la propria marcia rispetto all'autovettura Audi condotta dall'attore, tamponandola, va ravvisata la causa unica e determinante dell'evento dannoso, nessun addebito potendo essere mosso a quest'ultimo, nel cui comportamento non sono ravvisabili, né tantomeno sono stati provati, profili di responsabilità. Del resto, in proposito, va osservato che non è risultata provata la circostanza, dedotta dalla convenuta Compagnia Assicuratrice, che il veicolo attoreo si trovasse fermo su una corsia di marcia della A1, ponendosi come ostacolo improvviso sulla carreggiata e creando, quindi, una turbativa. Come del resto non risulta prodotto agli atti un presunto rapporto della Polstrada che sarebbe intervenuta sul luogo ed al quale la Compagnia di Assicurazioni fa riferimento a sostegno del proprio assunto.
Ne consegue, allora, che la domanda va accolta ed i convenuti, per l'effetto, vanno condannati in solido al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni da questi subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da
[...]
ritiene questo giudice di poter fare proprie e condividere le conclusioni cui è pervenuto il Pt_1
CTU, Dott. , il quale accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni Persona_1 subite dal e la dinamica dell'incidente così come riferitagli e coincidente con quella emersa Pt_1 nel presente giudizio, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, esiti di “Trauma distorsivo al radiche cervicale;
una contusione buccale
e al gruppo incisivo inferiore e superiore, in soggetto già portatore di paradontopatia.” ha riconosciuto al danneggiato e proprio in considerazione e tenendo conto della pregressa condizione, un periodo di ITP al 75% di giorni 7, un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed ulteriore periodo di ITP al 25% di 10 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 1,5% come danno biologico.
Ha, inoltre, valutato il CTU, congrue le spese mediche e di assistenza, indicate in € 150,00.
Sicchè sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico, applicabili anche alle c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 10204/2021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di , le seguenti voci di danno: Parte_1
€ 514,50 per 7 giorni di ITP al 75%, € 490,00 per 10 giorni di ITP al 50% ed € 245,00 per 10 giorni al 25%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 1,5% di invalidità, quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 2.015,00 cui va aggiunta l'ulteriore somma di € 302,25 a titolo di personalizzazione nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sicuramente negative sulle condizioni di vita, relazione ed emotive.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentate e presumibili, per fare fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi nella misura quantificata dal CTU in € 150,00.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 26.10.2016, la complessiva somma di € 3.716,75. Tuttavia, in sede di CTU, il ha dichiarato che al momento dell'incidente “non indossava la Pt_1 cintura di sicurezza e che pertanto urtava con la bocca sullo sterzo dell'autovettura sulla quale si trovava.”.
Inoltre, lo stesso CTU, proprio all'esito della prefata spontanea dichiarazione del , ha precisato Pt_1 che andava “… doverosamente sottolineato alla attenzione del sig. Giudice che, se l'Attore si fosse avvalso dell'ausilio della cintura di sicurezza, molto più probabilmente che non, la contusione buccale
e del complesso incisivo non si sarebbero verificate;
conseguentemente non sarebbero riconoscibili menomazioni di sorta.”.
Alla luce di quanto appena innanzi dedotto;
attesa la raggiunta prova circa l'accadimento dell'evento lesivo;
le certe lesioni riportate dall'attore; il mancato indosso da parte dell'infortunato della cintura di sicurezza;
evidenziato che il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili, non essendo in linea con lo standard probatorio del c.d. più probabile che non giacchè sussiste, invero, una sommatoria di prove, rilevando il il più provato e non il più probabile;
ritiene questo giudice che, nella vicenda che ci occupa, nel prudente apprezzamento nella valutazione delle prove raccolte e di ogni altro elemento utile ad una serena decisione, non può non riconoscersi a carico dell'attore un concorso di colpa che appare equo fissare nella misura del 30%.
Conseguentemente, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, per l'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 2.601,70.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attore espressa in valori già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base gli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi possono ben essere fissati, quindi, nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, che i convenuti dovranno corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Va, infine, osservato, per completezza, come è da ritenersi non censurabile il comportamento assunto dalla in ordine alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis Parte_2 cpc, non aderendovi, dovendosi ritenere, seppure solo, in parte, condivisibili le censure mosse, riviste e valutate in sede di decisione.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Previa declaratoria di responsabilità, nella causazione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autovettura Ford Focus Tg BT432CX e, quindi del suo proprietario , accoglie la Controparte_1 domanda e, per l'effetto, condanna e la , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento per Parte_1
i danni alla persona subiti a seguito del sinistro del 26.10.2016, della somma di € 2.601,70, già ridotta del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa in tal misura, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo sulla sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonchè interessi al tasso legale sull'intera somma come sopra determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna e la , in persona del legale rapp.te p.t., in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento in favore di , delle spese del giudizio che si liquidano, nella Parte_1 misura già ridotta del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa in tal misura, in € 364,00 per spese ed € 1.400,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanna Zarone per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura ridotta del 30% in ragione del concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore in tal misura, le spese della svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento. Così deciso in Napoli il 26.09.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano