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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 7775/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
PENDENTE TRA in persona del suo l.r.p.t. , con Parte_1 Parte_2
sede in Cardito (Na), alla Via Caravaggio, 28, C.F. e P. Iva , rapp.ta e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessandra Angelino ed elett.te dom.to presso il suo studio, in Caivano, alla Via
De Gasperi, 33, in virtù di procura in atti
-APPELLANTE-
E
(P.IVA e CF , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore sig. (c.f. Controparte_2
), nominato giusta procura speciale per atto notarile del 28.04.2022- C.F._1
Rep 177893, Racc. n. 11776 (v. all.to 1), rappresentata e difesa giusta procura speciale resa in atti dall'avv. Valerio Freda ) ed el.te dom.ta con quest'ultimo C.F._2
in Avellino alla Via Italia Giordano n. 10
-APPELLATA-
NONCHE'
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona dei legali rappresentanti in carica, domiciliate ex Controparte_6
lege presso l'avvocatura di Stato rispettivamente competente per territorio;
in persona del sindaco p.t. Parte_3
-APPELLATI CONTUMACI - OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. La con atto di citazione ritualmente notificato propose, dinanzi Parte_1
al GDP di Afragola, opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo di aver scoperto, in occasione dell'acquisizione di un estratto ruolo, l'esistenza della cartella n.
07120190129092382000, mai notificata. Censurando l'inesistenza del credito a monte della cartella, ne chiedeva l'annullamento.
Con sentenza n. 196/2022, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 26.1.2022, il
Giudice di Pace di Afragola rigettò la domanda.
La con atto di citazione tempestivamente notificato alle parti Parte_1
appellate, ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento, deducendo altresì l'ammissibilità della domanda per specifico interesse ad agire.
1.1. Si è tempestivamente costituita la , chiedendo il rigetto Controparte_7
dell'appello per tutti i motivi già fatti valere innanzi al Giudice di Pace.
1.2 Ha depositato una memoria, non qualificabile come comparsa, stante l'assenza di difesa tecnica, la . Le ulteriori convenute, regolarmente citate, neppure Controparte_3
si sono costituite.
2. L'appello è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
2.1. deve ritenersi superato il profilo di inammissibilità prospettato da parte appellata, sulla scorta della documentazione prodotta dall'appellante che consente di ricondurre la posizione dell'appellante all'art. 48 bis DPR 602/1973.
3. Passando al merito, nel corso del giudizio di primo grado, la Parte_1
aveva altresì eccepito che, in mancanza del deposito della mail, ma solo di copia delle ricevute, non era possibile affermare la corrispondenza tra la documentazione depositata e quanto notificato a mezzo pec , evidenziando che non vi fosse allegato, e che l'indirizzo del mittente non era registrato in pubblici elenchi, con conseguente nullità della notifica.
Sotto il primo profilo, l'indicazione nell'oggetto della mail del numero della cartella,
l'indicazione della presenza di un allegato con la stessa denominazione (nella stampa è
indicato, con relativo formato) ed il deposito di copia integrale della cartella sono elementi sufficienti a poter ritenere che al messagio pec fosse allegata proprio la cartella depositata in copia.
Sotto il secondo profilo, va rilevata l'inconferenza del richiamo ai principi enunciati da
Cass. 17346/2019, che si riferisce all'ipotesi opposta in cui è l'indirizzo del destinatario a non essere presente nei pubblici elenchi (nella sentenza della Cassazione si dà atto che nella sentenza impugnata si parla di notifica effettuata "a un indirizzo non risultante dai predetti elenchi" e non "da un indirizzo non risultante dai predetti elenchi").
Nel caso di specie, accertata la provenienza della notifica dall'agente per la riscossione alla luce del suindicato orientamento giurisprudenziale espresso con le sentenze n. 21290/2018
e 26053/2015, la notifica così come effettuata deve ritenersi validamente eseguita.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
5. La soccombente è tenuta a rifondere in favore di Parte_1 [...]
anche le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano tenuto Controparte_8
conto dell'importo di cui alla cartella, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, parametri minimi in ragione del carattere documentale del giudizio.
Si ritiene di non dover liquidare nulla con riferimento alla , in quanto Controparte_3
non costituita a mezzo difensore, quindi tecnicamente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso sentenza n. 196/2022 del Giudice di Pace di Afragola, Controparte_8
pubblicata mediante deposito in cancelleria il 26.1.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
2) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3) condanna la a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_8
, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00, come
[...]
specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa il 5.10.2025 Il Giudice
dott. ssa Antonella Paone