Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2008, n. 42737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42737 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 01066
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 010874/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NO, N. IL 26/05/1958;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 28/09/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
1- AR TI ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 28/9/2007, con la quale veniva rigettata l'istanza intesa ad ottenere un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
2- Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
3- Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con sentenza in data 24/9/2001, ric. Petrantoni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell'art. 613 c.p.p., in quanto l'unica deroga consentita riguarda, come previsto dall'art. 571 c.p.p., comma 1, dall'imputato, che può presentare ricorso personalmente.
Analogamente, le Sezioni Unite, con sentenza 13/7/2000 n. 19, ric. Adragna, hanno precisato che la disposizione contenuta nell'art. 613 c.p.p., nella parte in cui dispone che gli atti, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale, salvo che la parte vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione: facoltà che la norma consente al solo imputato, per cui la deroga al principio della necessità della rappresentanza tecnica non può valere per soggetti diversi.
4- Il piano dell'illecito penale non è certo sovrapponibile con il giudizio di riparazione. Il gravame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. a), in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Trattasi, all'evidenza, di una causa di inammissibilità originaria, giacché attiene alla ritualità genetica dell'impugnazione. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2008