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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 14376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14376 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione concernente la rapina, da riqualificarsi nella fattispecie di furto aggravato, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, e, per la parte restante, di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8, d.l. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Bari, con cui CH IC era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole dei reati di violenza a pubblico ufficiale, aggravata ex art. 61 n. 2 cod. pen., e rapina in quanto, immediatamente dopo essersi impossessato di una autovettura, adoperava violenza avverso i carabinieri che intendevano sottoporre a controllo l'autovettura sulla quale l'imputato si stava dando alla fuga. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14376 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato formula quattro motivi, fondati su vizio motivazionale (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché (solo il terzo) su violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen.). 2.1 II primo motivo, deducendo manifesta illogicità e mancanza di motivazione, contesta la sussistenza del reato di rapina impropria alla luce dello iato temporale di tre ore intercorso tra il furto e la violenza, che esclude l'immediatezza tra sottrazione e la violenza posta in essere al fine di conseguire l'impossessamento definitivo della refurtiva o l'impunità. 2.2 Anche il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, questa volta in relazione al reato di resistenza, per la 'voragine motivazionale' sul punto della descrizione delle violenze asseritamente inferte dall'imputato e sulle relative conseguenze. 2.3 Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il riconoscimento della aggravante teleologica a dispetto di un orientamento giurisprudenziale in senso contrario ogni qualvolta la violenza sia inserita in un contesto di rapina impropria. 2.4 Con il quarto motivo, infine, si lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per il reato posto in continuazione ex art. 81 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato in quanto fondato su motivi infondati ovvero non consentiti. 2. Seguendo l'ordine sopra riportato, si osserva che il primo motivo è incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto aggravato, attesa la mancanza di immediatezza tra sottrazione della vettura, da un lato, e scoperta del furto ed esercizio della violenza dall'altro, per lo iato temporale di diverse ore tra i due momenti. A prescindere da qualsivoglia questione temporale, che possa far dipendere la 'immediatezza' da uno spazio più o meno ampio tra la sottrazione della refurtiva e l'esercizio della violenza, è necessario sottolineare che il citato concetto è stato dalla giurisprudenza in sostanza assimilato a quello della flagranza o quasi flagranza. Si è infatti affermato che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non 2 interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02). In sostanza, si legge nella motivazione della sentenza, l'immediatezza deve intendersi, ai fini della ricostruzione dell'istituto, come equipollente della flagranza ovvero della quasi flagranza, cioè quella condizione che si ravvisa, come indica l'art. 382 cod. proc. pen. allorché il sospetto viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero (ancora) è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. In senso analogo, Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà Rv. 254171 - 01 e Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01. Ed è proprio l'ultima ipotesi prevista dalla norma citata (l'esser sorpreso con le tracce del reato), a caratterizzare il caso concreto, poiché dalla lettura della sentenza (pg. 3) si apprende che "dall'ispezione compiuta sull'autovettura Lancia PS tg EL 168 NA emergeva che il blocco accensione era stato divelto", ineludibile traccia di una sottrazione illecita appena avvenuta, circostanza confermata dagli accertamenti che sono immediatamente seguiti e che hanno consentito di risalire e contattare la persona offesa. D'altro canto, che il reato fosse stato commesso da poco e che IC fosse nell'atto di fuggire al fine di assicurarsi il definitivo impossessamento del bene illecitamente sottratto e di assicurarsi l'impunità, è confermato dalla condotta di guida dell'imputato nel momento immediatamente antecedente al controllo su strada, occasionato proprio dalla anomala velocità e dall'altrettanto anomalo affiancamento ad altra vettura (una FIAT 500 L, come si legge in motivazione). 3. Il secondo motivo non è consentito, risolvendosi nella rilettura del quadro fattuale attinente al reato di resistenza. Occorre infatti osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione (mancanza e manifesta illogicità), ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento in relazione al primo capo di imputazione, in contrasto con il diritto vivente. Ciò perché è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 3 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Tanto più che nel caso concreto è stata pronunziata una 'doppia conforme' in punto di responsabilità, con adeguato richiamo del giudice di appello ai criteri ed al percorso argomentativo già adottato in primo grado. In tale condizione, ed in assenza di una effettiva carenza motivazionale (che non può certo ridursi, come pare pretendere la difesa, nella mancata indicazione dell'agente di polizia che ebbe a ricevere i calci o la spallata -pg.
5- posto che non si contesta nemmeno che inseguimento e conseguente colluttazione vi siano stati) o di contraddizione, la sola via percorribile in questa sede per procedere alla rivalutazione/revisione dei fatti sarebbe rappresentata dalla manifesta illogicità motivazionale. Tale vizio motivazionale, tuttavia, dovrebbe essere di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e di grado tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totalità dei consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità causa- effetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione del fatto. Ebbene, un vizio di tale gravità non è dato riscontrare nel caso concreto, dato che sia nella sentenza d'appello (a pg. 5), come in quella di primo grado (pg. 2), viene descritta compiutamente la condotta violenta posta in essere da IC al termine della fuga ai danni dei Carabinieri, giunti al punto da dover procedere ad ammanettare l'imputato. 4. Anche il terzo motivo, concernente la configurabilità dell'aggravante teleologica del reato di resistenza nel caso di rapina impropria, è infondato. Occorre riconoscere che in materia non sussiste un orientamento giurisprudenziale univoco, visto che a (numerose) pronunce in senso affermativo, principalmente -ma non solo- di questa Sezione (ex pluris, Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021 Asseganati Rv. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 Jakimi Rv. 276543 -01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019 SZ Rv. 276333 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005 Infurna Rv. 232004 - 01) se ne contrappongono alcune, anche recenti, di segno contrario. Ebbene, senza ignorare le articolate argomentazioni poste a base delle due pronunce che rappresentano la più chiara enunciazione dell'orientamento ostativo al riconoscimento della aggravante teleologica nel caso di rapina impropria (la sentenza Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022 Scancarello Rv. 283507 - 01 e la pedissequa Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 Magno Rv. 285247 - 01), 4 • questo Collegio osserva, seguendo l'orientamento maggioritario, che la questione, ivi prospettata, della duplicazione del fine di conseguire il risultato del reato o l'impunità attraverso la violenza, integrante sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell'aggravante teleologica, in realtà non sussiste. Il dolo specifico della rapina impropria è circoscritto a tale fattispecie concreta, esprimendo la significanza penale della condotta al ricorrere di una precisa intenzione nell'esercizio della minaccia o della violenza. Tuttavia, quando le due autonome fattispecie di reato (rapina impropria e lesioni ovvero, come nel caso di specie, resistenza) non si 'compenetrano' perché la violenza ha superato la soglia delle percosse, il quid pluns di violenza ha bisogno (dal punto di vista logico) di qualcosa di più che ne 'giustifichi' il collegamento con la rapina. Questa è l'aggravante teleologica. L'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività. Tale ricostruzione pare idonea a superare la base argomentativa dell'orientamento minoritario che parla di arbitraria introduzione del concetto di 'esorbitanza' della violenza e che, per l'effetto, esclude il legame teleologico a seconda che il quantum di violenza preceda o segua la sottrazione del bene. 5. Infine, sulla dedotta carenza motivazionale in relazione all'aumento di pena, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello (come in precedenza, secondo quanto dedotto, il giudice di primo grado), si osserva quanto segue. L'aumento di pena per il reato satellite è contenuto in termini addirittura inferiori al minimo (si ricordi che all'imputato, ritenuto recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen., doveva applicarsi l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., con "aumento della quantità di pena non ... comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave") e comunque ben inferiore al 'medio edittale', di tal che il giudizio di equità formulato in primo grado e la valutazione di congruità e correttezza della pena complessiva (e quindi anche di quella per il reato satellite) espressa in secondo grado, appaiono sufficienti, anche alla luce della genericità della doglianza, a soddisfare lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (ex pluds, Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 4, n. 4641 2 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). 6. Per le ragioni indicate, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. •
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere r latore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione concernente la rapina, da riqualificarsi nella fattispecie di furto aggravato, con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, e, per la parte restante, di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8, d.l. 137/2020 e del successivo art. 8 d.l. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata il 22 aprile 2024 dal Tribunale di Bari, con cui CH IC era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole dei reati di violenza a pubblico ufficiale, aggravata ex art. 61 n. 2 cod. pen., e rapina in quanto, immediatamente dopo essersi impossessato di una autovettura, adoperava violenza avverso i carabinieri che intendevano sottoporre a controllo l'autovettura sulla quale l'imputato si stava dando alla fuga. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14376 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato formula quattro motivi, fondati su vizio motivazionale (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché (solo il terzo) su violazione di legge (art. 606 lett. b, cod. proc. pen.). 2.1 II primo motivo, deducendo manifesta illogicità e mancanza di motivazione, contesta la sussistenza del reato di rapina impropria alla luce dello iato temporale di tre ore intercorso tra il furto e la violenza, che esclude l'immediatezza tra sottrazione e la violenza posta in essere al fine di conseguire l'impossessamento definitivo della refurtiva o l'impunità. 2.2 Anche il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, questa volta in relazione al reato di resistenza, per la 'voragine motivazionale' sul punto della descrizione delle violenze asseritamente inferte dall'imputato e sulle relative conseguenze. 2.3 Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il riconoscimento della aggravante teleologica a dispetto di un orientamento giurisprudenziale in senso contrario ogni qualvolta la violenza sia inserita in un contesto di rapina impropria. 2.4 Con il quarto motivo, infine, si lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per il reato posto in continuazione ex art. 81 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato in quanto fondato su motivi infondati ovvero non consentiti. 2. Seguendo l'ordine sopra riportato, si osserva che il primo motivo è incentrato sulla richiesta di riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto aggravato, attesa la mancanza di immediatezza tra sottrazione della vettura, da un lato, e scoperta del furto ed esercizio della violenza dall'altro, per lo iato temporale di diverse ore tra i due momenti. A prescindere da qualsivoglia questione temporale, che possa far dipendere la 'immediatezza' da uno spazio più o meno ampio tra la sottrazione della refurtiva e l'esercizio della violenza, è necessario sottolineare che il citato concetto è stato dalla giurisprudenza in sostanza assimilato a quello della flagranza o quasi flagranza. Si è infatti affermato che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della res e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non 2 interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 - 02). In sostanza, si legge nella motivazione della sentenza, l'immediatezza deve intendersi, ai fini della ricostruzione dell'istituto, come equipollente della flagranza ovvero della quasi flagranza, cioè quella condizione che si ravvisa, come indica l'art. 382 cod. proc. pen. allorché il sospetto viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero (ancora) è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. In senso analogo, Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà Rv. 254171 - 01 e Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01. Ed è proprio l'ultima ipotesi prevista dalla norma citata (l'esser sorpreso con le tracce del reato), a caratterizzare il caso concreto, poiché dalla lettura della sentenza (pg. 3) si apprende che "dall'ispezione compiuta sull'autovettura Lancia PS tg EL 168 NA emergeva che il blocco accensione era stato divelto", ineludibile traccia di una sottrazione illecita appena avvenuta, circostanza confermata dagli accertamenti che sono immediatamente seguiti e che hanno consentito di risalire e contattare la persona offesa. D'altro canto, che il reato fosse stato commesso da poco e che IC fosse nell'atto di fuggire al fine di assicurarsi il definitivo impossessamento del bene illecitamente sottratto e di assicurarsi l'impunità, è confermato dalla condotta di guida dell'imputato nel momento immediatamente antecedente al controllo su strada, occasionato proprio dalla anomala velocità e dall'altrettanto anomalo affiancamento ad altra vettura (una FIAT 500 L, come si legge in motivazione). 3. Il secondo motivo non è consentito, risolvendosi nella rilettura del quadro fattuale attinente al reato di resistenza. Occorre infatti osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione (mancanza e manifesta illogicità), ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento in relazione al primo capo di imputazione, in contrasto con il diritto vivente. Ciò perché è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (ex multis, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 3 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Tanto più che nel caso concreto è stata pronunziata una 'doppia conforme' in punto di responsabilità, con adeguato richiamo del giudice di appello ai criteri ed al percorso argomentativo già adottato in primo grado. In tale condizione, ed in assenza di una effettiva carenza motivazionale (che non può certo ridursi, come pare pretendere la difesa, nella mancata indicazione dell'agente di polizia che ebbe a ricevere i calci o la spallata -pg.
5- posto che non si contesta nemmeno che inseguimento e conseguente colluttazione vi siano stati) o di contraddizione, la sola via percorribile in questa sede per procedere alla rivalutazione/revisione dei fatti sarebbe rappresentata dalla manifesta illogicità motivazionale. Tale vizio motivazionale, tuttavia, dovrebbe essere di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e di grado tale da costituire, per la assoluta maggioranza, se non per la totalità dei consociati, un incontrovertibile ed evidente salto nella consequenzialità causa- effetto o comunque nella formulazione del sillogismo nella interpretazione del fatto. Ebbene, un vizio di tale gravità non è dato riscontrare nel caso concreto, dato che sia nella sentenza d'appello (a pg. 5), come in quella di primo grado (pg. 2), viene descritta compiutamente la condotta violenta posta in essere da IC al termine della fuga ai danni dei Carabinieri, giunti al punto da dover procedere ad ammanettare l'imputato. 4. Anche il terzo motivo, concernente la configurabilità dell'aggravante teleologica del reato di resistenza nel caso di rapina impropria, è infondato. Occorre riconoscere che in materia non sussiste un orientamento giurisprudenziale univoco, visto che a (numerose) pronunce in senso affermativo, principalmente -ma non solo- di questa Sezione (ex pluris, Sez.2, n. 9865 del 22/01/2021 Asseganati Rv. 280688 - 01; Sez. 2, n. 21458 del 05/03/2019 Jakimi Rv. 276543 -01; Sez. 1, n. 21730 del 05/02/2019 SZ Rv. 276333 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 26435 del 31/05/2005 Infurna Rv. 232004 - 01) se ne contrappongono alcune, anche recenti, di segno contrario. Ebbene, senza ignorare le articolate argomentazioni poste a base delle due pronunce che rappresentano la più chiara enunciazione dell'orientamento ostativo al riconoscimento della aggravante teleologica nel caso di rapina impropria (la sentenza Sez. 1, n. 33117 del 11/05/2022 Scancarello Rv. 283507 - 01 e la pedissequa Sez. 1, n. 37070 del 04/04/2023 Magno Rv. 285247 - 01), 4 • questo Collegio osserva, seguendo l'orientamento maggioritario, che la questione, ivi prospettata, della duplicazione del fine di conseguire il risultato del reato o l'impunità attraverso la violenza, integrante sia l'elemento psicologico del delitto di rapina impropria sia il contenuto dell'aggravante teleologica, in realtà non sussiste. Il dolo specifico della rapina impropria è circoscritto a tale fattispecie concreta, esprimendo la significanza penale della condotta al ricorrere di una precisa intenzione nell'esercizio della minaccia o della violenza. Tuttavia, quando le due autonome fattispecie di reato (rapina impropria e lesioni ovvero, come nel caso di specie, resistenza) non si 'compenetrano' perché la violenza ha superato la soglia delle percosse, il quid pluns di violenza ha bisogno (dal punto di vista logico) di qualcosa di più che ne 'giustifichi' il collegamento con la rapina. Questa è l'aggravante teleologica. L'intenzione rilevante nella prima figura (rapina impropria) non può essere assimilata alla ragione per cui insieme al primo reato se ne commette un secondo, quando tale ragione sia specificamente considerata dalla legge nella sua penale offensività. Tale ricostruzione pare idonea a superare la base argomentativa dell'orientamento minoritario che parla di arbitraria introduzione del concetto di 'esorbitanza' della violenza e che, per l'effetto, esclude il legame teleologico a seconda che il quantum di violenza preceda o segua la sottrazione del bene. 5. Infine, sulla dedotta carenza motivazionale in relazione all'aumento di pena, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello (come in precedenza, secondo quanto dedotto, il giudice di primo grado), si osserva quanto segue. L'aumento di pena per il reato satellite è contenuto in termini addirittura inferiori al minimo (si ricordi che all'imputato, ritenuto recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen., doveva applicarsi l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., con "aumento della quantità di pena non ... comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave") e comunque ben inferiore al 'medio edittale', di tal che il giudizio di equità formulato in primo grado e la valutazione di congruità e correttezza della pena complessiva (e quindi anche di quella per il reato satellite) espressa in secondo grado, appaiono sufficienti, anche alla luce della genericità della doglianza, a soddisfare lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (ex pluds, Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 4, n. 4641 2 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 -01). 6. Per le ragioni indicate, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. •
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Consigliere r latore La Presidente