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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9934 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21564/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA con studio in VIA OZANAM, 11 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 16/05/2024 (N. 2024/3105)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ZINGARELLI DANIELA con studio in via Cesare Battisti 20812 LIMBIATE presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 01/10/2024 (N. 2024/6173)
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nata a [...] il Controparte_2 Per_1
4.10.2016, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], tutti ammessi Per_2 Per_3 al Patrocinio a Spese dello Stato
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da provvedimenti temporanei ed urgenti del 29/10/2024
Voglia il Tribunale Illustrissimo
1. Dichiarata la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto,
2. disporre l'affidamento dei figli in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex articolo 337 quater comma
3 c.c. (cosiddetto affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti d'identità validi anche per l'espatrio dei figli,
3. disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: che il padre possa vedere i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi competenti,
4. porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 € 300 (omnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a ottobre 2025,
pagina 2 di 11
5. disporre che la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale dei figli al Pt_1
100%,
6. emettere ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno,
7. a fronte dell'adesione del resistente alle suddette conclusioni con compensazione di spese e competenze del presente giudizio.
Per il curatore speciale:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, sezione IX civile, nella persona della dott.ssa Cattaneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Per_ 1. affidare i minori , e al Comune di Milano con limitazione della Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, decisioni che saranno assunte dall'Ente Affidatario, con le indicazioni ritenute opportune dalla S.V. Ill.ma alla luce dell'art.
5-bis, L. 184/83;
2. previo accertamento dell'esistenza di criticità e disfunzionalità, incaricare i Servizi Sociali del
Comune di Milano di porre in essere gli opportuni interventi di sostegno e di supporto al nucleo famigliare nelle forme ritenute più opportune;
Cont 3. impartire le opportune prescrizioni ai genitori. Per il padre percorso al N.O.A/SMI e al C.P.S.
4. previo accertamento del percorso posto in essere dal padre di cui al punto n. 3, disporre che gli Per_ incontri tra il padre e i minori , e avvengano in modalità Controparte_1 Per_2 Per_3 protetta, con le forme e le modalità ritenute più opportune e con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
5. quanto agli accordi economici, provvedere in conformità delle rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Milano il 25/06/2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2016, atto n. 316, Parte II, Serie A,
pagina 3 di 11 dal matrimonio sono nati tre figli: , in data 04.10.2016, , in data 22.09.2019, e Per_1 Per_2
in data 07.09.2021, Per_3 con ricorso depositato in data 10.06.2024 la chiedeva pronuncia separativa alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido condiviso dei tre figli minori con prevalente loro collocamento presso la madre;
-frequentazioni padre-figli secondo le indicazioni dei Servizi Sociali competenti;
- un contributo di mantenimento per i tre figli di euro complessivi 300,00 (100 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF a favore della madre;
allegava che a seguito dell'intervenuto sfratto dalla casa familiare il nucleo familiare veniva ospitato dai nonni paterni, che successivamente, dopo continue incomprensioni di coppia, da settembre
2023, ella con i figli si era trasferita presso i propri genitori, che nell'ultimo periodo il marito aveva affrontato un periodo di difficoltà economico-lavorativa nonché psico-fisica per abuso di alcool ed era attualmente in cura al NOA di via Perini 23 a Milano per un percorso di recupero e sostegno, che ella si occupava quotidianamente dei tre figli, che la coppia si era accordata per formalizzare un accordo di separazione consensuale ma che in data 15.03.2024 si verificava un episodio che portava all'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, in particolare in quella data il padre si era recato presso la scuola dei tre figli minori in evidente stato di ubriachezza, che il TM aveva dato incarico ai Servizi Sociali di Milano in collaborazione con i servizi specialistici di prendere in carico il nucleo familiare per svolgere un'indagine psicodiagnostica sulla coppia genitoriale e sui minori e avviare la presa in carico del padre presso il NOA e per regolamentare la relazione tra il padre e i minori con le modalità ritenute più opportune, se necessario in spazio neutro e con avvio di ogni intervento ritenuto necessario, e che pertanto non era stato più possibile formalizzare un accordo di separazione consensuale, in data 20.09.2024 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione della CP_1 moglie alle condizioni dalla stessa indicate;
confermava altresì la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, precisando che per amore dei suoi figli aveva preso coscienza degli errori fatti, decidendo di mettersi a disposizione per farsi aiutare, che dal 27 maggio 2024 sino al 24 giugno 2024 era stato ricoverato presso la comunità indicatagli dai Servizi Sociali del NOA di via Perini 23 a Milano al fine di disintossicarsi dall'assunzione dell'alcool, che dal 4 settembre 2024 era stato nuovamente ricoverato presso il Centro Baita San Luigi di via Romentarek, 29, sito a Castione della Presolana (BG), Coop.
Promozione Umana dove era seguito dalla Dott.ssa e dove sarebbe rimasto per circa Persona_4
pagina 4 di 11 tre mesi dal ricovero, che egli era sempre dimostrato disponibile con i Servizi del NOA di Milano che lo seguivano, rispettando le loro indicazioni e presentandosi agli appuntamenti dagli stessi richiesti, che durante il periodo in cui non era in comunità, aveva frequentato i figli secondo le indicazioni ricevute dai Servizi Sociali, con decreto dell'01.07.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione per il 29.10.2024, veniva nominato al minore un curatore speciale nella persona dell'avv. che aveva CP_2 rappresentato i minori anche nel procedimento innanzi al TM e veniva richiesta ai servizi sociali del comune di Milano, già incaricati dal TM di Milano, una relazione di aggiornamento,
in data 24.09.2024 si costituiva il curatore speciale il quale chiedeva l'affido dei tre minori ai
Servizi Sociali del Comune di Milano e in via subordinata, ove non fosse stato disposto l'affido ai
Servizi e previo accertamento dell'esistenza di criticità e disfunzionalità, di incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano di porre in essere gli opportuni interventi di sostegno e di supporto al nucleo famigliare nelle forme ritenute più opportune;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta anche alla luce e all'esito del percorso terapeutico comunitario intrapreso dal e CP_1 con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
di impartire le opportune prescrizioni ai genitori
(percorso al N.O.A. e al C.P.S. per il padre); quanto agli accordi economici, di provvedere in conformità delle rispettive conclusioni, alla udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2024 sentite le parti ed i difensori, nonché il curatore speciale, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida i figli minori via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
3) Dispone che i servizi sociali di Milano e i servizi specialistici sul territorio, in particolare
UONPIA, proseguano negli indagini in atto, ed avviino un sostegno alla genitorialità per la madre,
pagina 5 di 11 4) Dispone che i servizi sociali di Milano proseguano nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e avviino nuovamente il o presso il NOA o presso altra struttura (SMI, CAD) che CP_1 possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, Cont
5) Dispone che i servizi sociali avviino il presso il per una valutazione, CP_1
6) Dispone che i servizi sociali organizzino incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori,
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 € 300 (omnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a ottobre 2025
8) Concede termine ai servizi sociali, ad UONPIA ed al CPS fino al 10.3.2025 per l'invio di una relazione,
9) Dispone che il curatore speciale si attivi per un lavoro di rete e solleciti i servizi all'avvio degli interventi a sostegno del padre e comunichi con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per i minori” e rinviava la causa al 20.3.2025, alla suddetta udienza sentite le parti e il curatore speciale il Presidente relatore così provvedeva:
Dispone che i Servizi Sociali proseguano negli interventi in atto, in particolare che UONPIA Per_ concluda l'approfondimento logopedico di , la valutazione psicodiagnostica di e la Per_2 valutazione neuropsicomotoria di e che inviino all'Ufficio i risultati delle indagini effettuate, Per_5
- dispone che il Consultorio di Milano prosegua nel sostegno alla genitorialità già avviato con la signora e avviino anche un percorso di sostengo alla genitorialità per il , Pt_1 CP_1
Cont
- dispone che il sia avviato presso il e il NOA o lo dai Servizi Sociali CP_1 CP_5 sottolineando che il NOA deve avviare una valutazione del a prescindere dai precedenti contatti CP_1 falliti, su indicazione dei Servizi Sociali allorché il si presenti all'appuntamento fissato, visto il CP_1 provvedimento del giudice,
- dispone che i Servizi Sociali come già deciso all'udienza del 29.10.2024 avvino un percorso di spazio neutro per attivare gli incontri del padre con i tre minori tenuto conto delle esigenze dei minori
e della situazione psicofisica del padre, pagina 6 di 11 - concede termine ai Servizi Sociali, Uonpia e Consultorio fino al 15.7.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento” e rinviava la causa all'18.09.2025, con ordinanza del 06.07.2027 il Presidente relatore, letta l'istanza depositata dai servizi sociali del Comune di Milano in data 2.7.2025 con cui chiedevano una proroga di mesi 3, ritenendo la stessa giustificata, concedeva nuovo termine ai Servizi Sociali, Uonpia e Consultorio fino al 30.10.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 13.11.2025 per esame delle relazioni e per discussione orale della causa invitando le parti a depositare 5 giorni prima foglio di precisazione delle conclusioni, alla suddetta udienza il Presidente relatore, stante l'assenza di istanze istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa,
i difensori delle parti dichiaravano di avere depositato fogli con cui rassegnavano conclusioni congiunte analoghe ai provvedimenti di cui alla ordinanza 473 bis .22; il curatore speciale si riportava al foglio di pc depositato facendo presente che il padre non aveva fatto un buon percorso con i servizi, non presentandosi al NOA ed al CPS, la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si dà atto che il curatore speciale ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'affido dei tre minori ai Servizi Sociali del Comune di Milano. Tale domanda svolta al momento della costituzione di giudizio era stata motivata dal curatore sulla base di una valutazione di pregiudizio per i minori, il cui padre versava in uno stato psico-fisico compromesso dall'abuso di alcool e dalla perdita pagina 7 di 11 del lavoro, coinvolgendo i figli in gravi episodi, essendosi recato presso la scuola dei bambini in stato di totale ubriachezza. La madre all'epoca era altresì impossibilitata a reperire un'occupazione, dal momento che doveva occuparsi dei figli più piccoli non collocati in alcun istituto scolastico e in attesa di reperire un posto presso la scuola dell'infanzia.
Nel corso del giudizio la situazione è mutata, tant'è che lo stesso curatore all'udienza del
29.10.2024 ha dichiarato che “la madre dalla mia costituzione ha trovato lavoro e ha collocato a scuola anche i due figli minori. Il problema è l'alcol dipendenza del padre che non riesce a stare in comunità se non per poco tempo. Chiedo l'affidamento ai servizi sociali o anche alla madre visto che la sua situazione è modificata”.
Effettivamente, la madre ha reperito un'occupazione lavorativa e risulta impiegata presso la società Splendido Splendente di Paderno, con contratto part-time dal lunedì al venerdì, con orario dalle
9 alle 14 e i minori sono stati tutti inseriti nell'ambiente scolastico.
Gli operatori dei Servizi Sociali incaricati della presa in carico del nucleo non hanno evidenziato criticità riguardo la figura materna tali da rendere necessario un affido dei minori ai servizi sociali, diversamente dal padre che ha presentato e continua a presentare dei profili di negatività riguardo la sua situazione di dipendenza da alcool, non avendo lo stesso seguito adeguatamente i percorsi presso i servizi specialistici.
Riportano i servizi nella relazione depositata in data 28.10.2025 che la si è resa da Pt_1 subito disponibile a collaborare con il Servizio, risultando attenta ai bisogni dei bambini. Ha comunicato di aver avviato il suo percorso presso il Consultorio Familiare di via Aldini, con la dott.ssa
. Vive attualmente presso la casa dei propri genitori insieme ai bambini, che hanno un buon Per_6 rapporto con i nonni materni, i quali costituiscono anche un supporto nella gestione dei figli. La sta comunque proseguendo nella ricerca di un adeguato alloggio autonomo per sé e per i Pt_1 figli.
In ordine al padre, invece, risulta che non si è presentato agli appuntamenti presso il CPS e il
Consultorio familiare e che il NOA ha chiuso la cartella clinica.
A tal proposito all'udienza del 20.03.2025 il ha negato il proprio alcolismo dichiarando: CP_1
“non ho bisogno di andare presso il NOA perché non ho problemi di ubriachezza”.
Inoltre, lo stesso in occasione del colloquio con l'operatrice del servizio sociale del 13.10.2025 si è presentato in evidente stato di confusione. Ha comunicato di non potersi recare presso quei servizi pagina 8 di 11 per avviare i suoi percorsi in quanto al mattino si alza molto presto per andare a lavorare e nel pomeriggio ha bisogno di riposare.
Sempre i Servizi riportano che lo spazio neutro padre/figli non è stato fino ad ora attivato in quanto assenti le relazioni di valutazione delle condizioni psicofisiche paterne.
Questo Tribunale, in adesione a quanto ritenuto dai Servizi, considera fondamentale che il padre acceda consapevolmente ai percorsi indicati da questa A.G. presso i servizi specialistici dell'ASST considerati prioritari rispetto all'avvio degli incontri osservati e protetti con i suoi figli.
Si evidenzia, altresì, che come riportato dall'ultima relazione depositata in atti il 29.10.2025 dal
Consultorio Familiare di via Aldini che segue il nucleo, che, nonostante il si fosse dichiarato CP_1 disponibile in udienza all'inizio di un sostegno alla genitorialità, lo stesso non si è presentato agli incontri fissati, non rispondendo neanche al telefono e rendendo nei fatti impossibile l'avvio del percorso. Nella stessa relazione si legge invece che è stato possibile incontrare la la quale ha Pt_1 riportato una situazione di benessere psicosociale sua e dei figli, i quali risultano tutti seguiti dall'UONPIA e frequentano le istituzioni educative regolarmente senza riportare fatiche o problemi.
I minori sono stati altresì sottoposti a test per indagare le loro capacità e difficoltà (SDQ-Ita) e i valori sono risultati in norma per tutte le aree (emotiva, comportamentale e relazione con i pari).
Rispetto a , in linea a quanto descritto dalla madre, c'è un valore limite, ma non una vera e Per_2 propria criticità relativamente all'area che indaga eventuali difficoltà di attenzione e iperattività.
In questa situazione, l'unica opzione in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale non può che essere l'affido super esclusivo alla madre, che come sopra detto non è risultata in alcun modo di pregiudizio per i minori e si è mostrata un genitore attento e adeguato in ordine ai bisogni dei figli. I minori resteranno collocati presso la madre e i Servizi Sociali dovranno mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori e dei genitori.
Gli operatori dovranno inviare, inoltre, nuovamente il o presso il NOA o presso altra CP_1 struttura (SMI o CAD) che possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, nonché presso il CPS per una valutazione.
I servizi sociali regolamenteranno gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori, all'esito, quantomeno, dell'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione. pagina 9 di 11 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni adottate in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, per come altresì richiesto concordemente dalle stesse parti.
Infatti, la statuizione che pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando la madre la somma di euro 300,00 mensili appare equa, tenendo in Pt_2 considerazione il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. e i redditi delle parti e considerato altresì che la madre percepisce integralmente l'AUF per i figli pari ad euro 794 mensili.
Infatti, la lavora part-time con un reddito di circa 800,00 mensili e vive attualmente Pt_1 presso i di lei genitori, senza oneri. Il ha dichiarato di lavorare come fruttivendolo, aiutando un amico CP_1
e percependo circa 250/300 euro a settimana. Vive presso la madre, senza oneri.
A fronte di tale situazione, quindi l'ammontare mensile per il mantenimento dei figli stabilito dal
Presidente relatore appare adeguato, anche nella sua previsione OMNIA, attese le problematiche psicofisiche del padre e considerate le problematicità di comunicazione e reperibilità dello stesso.
Spese processuali
Considerato il sostanziale accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Controparte_1
Milano il 25/06/2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno
2016, atto n. 316, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati in
Milano in via Console Marcello 21, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in pagina 10 di 11 via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Dispone che i Servizi Sociali di Milano e i servizi specialistici sul territorio, in particolare
UONPIA, proseguano nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi in atto,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Milano avviino nuovamente il o presso il NOA o presso CP_1
Contr altra struttura (SMI, ) che possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, ed anche presso il CPS per accertare l'eventuale necessità di un supporto psicoterapeutico,
6. Dispone che i servizi sociali regolamentino gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori, all'esito, quantomeno, dell'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione.
7. Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre € 300 (onnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prossima rivalutazione a ottobre
2026,
8. L'AUF verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
10. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
11. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di Milano
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. ROSSI LAURA MARIA CRISTINA con studio in VIA OZANAM, 11 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 16/05/2024 (N. 2024/3105)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ZINGARELLI DANIELA con studio in via Cesare Battisti 20812 LIMBIATE presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 01/10/2024 (N. 2024/6173)
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nata a [...] il Controparte_2 Per_1
4.10.2016, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], tutti ammessi Per_2 Per_3 al Patrocinio a Spese dello Stato
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da provvedimenti temporanei ed urgenti del 29/10/2024
Voglia il Tribunale Illustrissimo
1. Dichiarata la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto,
2. disporre l'affidamento dei figli in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex articolo 337 quater comma
3 c.c. (cosiddetto affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti d'identità validi anche per l'espatrio dei figli,
3. disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: che il padre possa vedere i figli minori secondo le indicazioni dei Servizi competenti,
4. porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 € 300 (omnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a ottobre 2025,
pagina 2 di 11
5. disporre che la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale dei figli al Pt_1
100%,
6. emettere ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno,
7. a fronte dell'adesione del resistente alle suddette conclusioni con compensazione di spese e competenze del presente giudizio.
Per il curatore speciale:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Milano, sezione IX civile, nella persona della dott.ssa Cattaneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Per_ 1. affidare i minori , e al Comune di Milano con limitazione della Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, decisioni che saranno assunte dall'Ente Affidatario, con le indicazioni ritenute opportune dalla S.V. Ill.ma alla luce dell'art.
5-bis, L. 184/83;
2. previo accertamento dell'esistenza di criticità e disfunzionalità, incaricare i Servizi Sociali del
Comune di Milano di porre in essere gli opportuni interventi di sostegno e di supporto al nucleo famigliare nelle forme ritenute più opportune;
Cont 3. impartire le opportune prescrizioni ai genitori. Per il padre percorso al N.O.A/SMI e al C.P.S.
4. previo accertamento del percorso posto in essere dal padre di cui al punto n. 3, disporre che gli Per_ incontri tra il padre e i minori , e avvengano in modalità Controparte_1 Per_2 Per_3 protetta, con le forme e le modalità ritenute più opportune e con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
5. quanto agli accordi economici, provvedere in conformità delle rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Milano il 25/06/2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2016, atto n. 316, Parte II, Serie A,
pagina 3 di 11 dal matrimonio sono nati tre figli: , in data 04.10.2016, , in data 22.09.2019, e Per_1 Per_2
in data 07.09.2021, Per_3 con ricorso depositato in data 10.06.2024 la chiedeva pronuncia separativa alle Pt_1 seguenti condizioni: -affido condiviso dei tre figli minori con prevalente loro collocamento presso la madre;
-frequentazioni padre-figli secondo le indicazioni dei Servizi Sociali competenti;
- un contributo di mantenimento per i tre figli di euro complessivi 300,00 (100 euro per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF a favore della madre;
allegava che a seguito dell'intervenuto sfratto dalla casa familiare il nucleo familiare veniva ospitato dai nonni paterni, che successivamente, dopo continue incomprensioni di coppia, da settembre
2023, ella con i figli si era trasferita presso i propri genitori, che nell'ultimo periodo il marito aveva affrontato un periodo di difficoltà economico-lavorativa nonché psico-fisica per abuso di alcool ed era attualmente in cura al NOA di via Perini 23 a Milano per un percorso di recupero e sostegno, che ella si occupava quotidianamente dei tre figli, che la coppia si era accordata per formalizzare un accordo di separazione consensuale ma che in data 15.03.2024 si verificava un episodio che portava all'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, in particolare in quella data il padre si era recato presso la scuola dei tre figli minori in evidente stato di ubriachezza, che il TM aveva dato incarico ai Servizi Sociali di Milano in collaborazione con i servizi specialistici di prendere in carico il nucleo familiare per svolgere un'indagine psicodiagnostica sulla coppia genitoriale e sui minori e avviare la presa in carico del padre presso il NOA e per regolamentare la relazione tra il padre e i minori con le modalità ritenute più opportune, se necessario in spazio neutro e con avvio di ogni intervento ritenuto necessario, e che pertanto non era stato più possibile formalizzare un accordo di separazione consensuale, in data 20.09.2024 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione della CP_1 moglie alle condizioni dalla stessa indicate;
confermava altresì la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, precisando che per amore dei suoi figli aveva preso coscienza degli errori fatti, decidendo di mettersi a disposizione per farsi aiutare, che dal 27 maggio 2024 sino al 24 giugno 2024 era stato ricoverato presso la comunità indicatagli dai Servizi Sociali del NOA di via Perini 23 a Milano al fine di disintossicarsi dall'assunzione dell'alcool, che dal 4 settembre 2024 era stato nuovamente ricoverato presso il Centro Baita San Luigi di via Romentarek, 29, sito a Castione della Presolana (BG), Coop.
Promozione Umana dove era seguito dalla Dott.ssa e dove sarebbe rimasto per circa Persona_4
pagina 4 di 11 tre mesi dal ricovero, che egli era sempre dimostrato disponibile con i Servizi del NOA di Milano che lo seguivano, rispettando le loro indicazioni e presentandosi agli appuntamenti dagli stessi richiesti, che durante il periodo in cui non era in comunità, aveva frequentato i figli secondo le indicazioni ricevute dai Servizi Sociali, con decreto dell'01.07.2024 veniva fissata l'udienza di prima comparizione per il 29.10.2024, veniva nominato al minore un curatore speciale nella persona dell'avv. che aveva CP_2 rappresentato i minori anche nel procedimento innanzi al TM e veniva richiesta ai servizi sociali del comune di Milano, già incaricati dal TM di Milano, una relazione di aggiornamento,
in data 24.09.2024 si costituiva il curatore speciale il quale chiedeva l'affido dei tre minori ai
Servizi Sociali del Comune di Milano e in via subordinata, ove non fosse stato disposto l'affido ai
Servizi e previo accertamento dell'esistenza di criticità e disfunzionalità, di incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano di porre in essere gli opportuni interventi di sostegno e di supporto al nucleo famigliare nelle forme ritenute più opportune;
la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli in modalità protetta anche alla luce e all'esito del percorso terapeutico comunitario intrapreso dal e CP_1 con facoltà di sospensione se pregiudizievoli;
di impartire le opportune prescrizioni ai genitori
(percorso al N.O.A. e al C.P.S. per il padre); quanto agli accordi economici, di provvedere in conformità delle rispettive conclusioni, alla udienza di prima comparizione tenutasi in data 29.10.2024 sentite le parti ed i difensori, nonché il curatore speciale, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Affida i figli minori via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
3) Dispone che i servizi sociali di Milano e i servizi specialistici sul territorio, in particolare
UONPIA, proseguano negli indagini in atto, ed avviino un sostegno alla genitorialità per la madre,
pagina 5 di 11 4) Dispone che i servizi sociali di Milano proseguano nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e avviino nuovamente il o presso il NOA o presso altra struttura (SMI, CAD) che CP_1 possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, Cont
5) Dispone che i servizi sociali avviino il presso il per una valutazione, CP_1
6) Dispone che i servizi sociali organizzino incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori,
7) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 € 300 (omnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a ottobre 2025
8) Concede termine ai servizi sociali, ad UONPIA ed al CPS fino al 10.3.2025 per l'invio di una relazione,
9) Dispone che il curatore speciale si attivi per un lavoro di rete e solleciti i servizi all'avvio degli interventi a sostegno del padre e comunichi con urgenza eventuali situazioni di pregiudizio per i minori” e rinviava la causa al 20.3.2025, alla suddetta udienza sentite le parti e il curatore speciale il Presidente relatore così provvedeva:
Dispone che i Servizi Sociali proseguano negli interventi in atto, in particolare che UONPIA Per_ concluda l'approfondimento logopedico di , la valutazione psicodiagnostica di e la Per_2 valutazione neuropsicomotoria di e che inviino all'Ufficio i risultati delle indagini effettuate, Per_5
- dispone che il Consultorio di Milano prosegua nel sostegno alla genitorialità già avviato con la signora e avviino anche un percorso di sostengo alla genitorialità per il , Pt_1 CP_1
Cont
- dispone che il sia avviato presso il e il NOA o lo dai Servizi Sociali CP_1 CP_5 sottolineando che il NOA deve avviare una valutazione del a prescindere dai precedenti contatti CP_1 falliti, su indicazione dei Servizi Sociali allorché il si presenti all'appuntamento fissato, visto il CP_1 provvedimento del giudice,
- dispone che i Servizi Sociali come già deciso all'udienza del 29.10.2024 avvino un percorso di spazio neutro per attivare gli incontri del padre con i tre minori tenuto conto delle esigenze dei minori
e della situazione psicofisica del padre, pagina 6 di 11 - concede termine ai Servizi Sociali, Uonpia e Consultorio fino al 15.7.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento” e rinviava la causa all'18.09.2025, con ordinanza del 06.07.2027 il Presidente relatore, letta l'istanza depositata dai servizi sociali del Comune di Milano in data 2.7.2025 con cui chiedevano una proroga di mesi 3, ritenendo la stessa giustificata, concedeva nuovo termine ai Servizi Sociali, Uonpia e Consultorio fino al 30.10.2025 per l'invio di una relazione di aggiornamento e rinviava la causa all'udienza del 13.11.2025 per esame delle relazioni e per discussione orale della causa invitando le parti a depositare 5 giorni prima foglio di precisazione delle conclusioni, alla suddetta udienza il Presidente relatore, stante l'assenza di istanze istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa,
i difensori delle parti dichiaravano di avere depositato fogli con cui rassegnavano conclusioni congiunte analoghe ai provvedimenti di cui alla ordinanza 473 bis .22; il curatore speciale si riportava al foglio di pc depositato facendo presente che il padre non aveva fatto un buon percorso con i servizi, non presentandosi al NOA ed al CPS, la causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio 26.11.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si dà atto che il curatore speciale ha precisato le proprie conclusioni chiedendo l'affido dei tre minori ai Servizi Sociali del Comune di Milano. Tale domanda svolta al momento della costituzione di giudizio era stata motivata dal curatore sulla base di una valutazione di pregiudizio per i minori, il cui padre versava in uno stato psico-fisico compromesso dall'abuso di alcool e dalla perdita pagina 7 di 11 del lavoro, coinvolgendo i figli in gravi episodi, essendosi recato presso la scuola dei bambini in stato di totale ubriachezza. La madre all'epoca era altresì impossibilitata a reperire un'occupazione, dal momento che doveva occuparsi dei figli più piccoli non collocati in alcun istituto scolastico e in attesa di reperire un posto presso la scuola dell'infanzia.
Nel corso del giudizio la situazione è mutata, tant'è che lo stesso curatore all'udienza del
29.10.2024 ha dichiarato che “la madre dalla mia costituzione ha trovato lavoro e ha collocato a scuola anche i due figli minori. Il problema è l'alcol dipendenza del padre che non riesce a stare in comunità se non per poco tempo. Chiedo l'affidamento ai servizi sociali o anche alla madre visto che la sua situazione è modificata”.
Effettivamente, la madre ha reperito un'occupazione lavorativa e risulta impiegata presso la società Splendido Splendente di Paderno, con contratto part-time dal lunedì al venerdì, con orario dalle
9 alle 14 e i minori sono stati tutti inseriti nell'ambiente scolastico.
Gli operatori dei Servizi Sociali incaricati della presa in carico del nucleo non hanno evidenziato criticità riguardo la figura materna tali da rendere necessario un affido dei minori ai servizi sociali, diversamente dal padre che ha presentato e continua a presentare dei profili di negatività riguardo la sua situazione di dipendenza da alcool, non avendo lo stesso seguito adeguatamente i percorsi presso i servizi specialistici.
Riportano i servizi nella relazione depositata in data 28.10.2025 che la si è resa da Pt_1 subito disponibile a collaborare con il Servizio, risultando attenta ai bisogni dei bambini. Ha comunicato di aver avviato il suo percorso presso il Consultorio Familiare di via Aldini, con la dott.ssa
. Vive attualmente presso la casa dei propri genitori insieme ai bambini, che hanno un buon Per_6 rapporto con i nonni materni, i quali costituiscono anche un supporto nella gestione dei figli. La sta comunque proseguendo nella ricerca di un adeguato alloggio autonomo per sé e per i Pt_1 figli.
In ordine al padre, invece, risulta che non si è presentato agli appuntamenti presso il CPS e il
Consultorio familiare e che il NOA ha chiuso la cartella clinica.
A tal proposito all'udienza del 20.03.2025 il ha negato il proprio alcolismo dichiarando: CP_1
“non ho bisogno di andare presso il NOA perché non ho problemi di ubriachezza”.
Inoltre, lo stesso in occasione del colloquio con l'operatrice del servizio sociale del 13.10.2025 si è presentato in evidente stato di confusione. Ha comunicato di non potersi recare presso quei servizi pagina 8 di 11 per avviare i suoi percorsi in quanto al mattino si alza molto presto per andare a lavorare e nel pomeriggio ha bisogno di riposare.
Sempre i Servizi riportano che lo spazio neutro padre/figli non è stato fino ad ora attivato in quanto assenti le relazioni di valutazione delle condizioni psicofisiche paterne.
Questo Tribunale, in adesione a quanto ritenuto dai Servizi, considera fondamentale che il padre acceda consapevolmente ai percorsi indicati da questa A.G. presso i servizi specialistici dell'ASST considerati prioritari rispetto all'avvio degli incontri osservati e protetti con i suoi figli.
Si evidenzia, altresì, che come riportato dall'ultima relazione depositata in atti il 29.10.2025 dal
Consultorio Familiare di via Aldini che segue il nucleo, che, nonostante il si fosse dichiarato CP_1 disponibile in udienza all'inizio di un sostegno alla genitorialità, lo stesso non si è presentato agli incontri fissati, non rispondendo neanche al telefono e rendendo nei fatti impossibile l'avvio del percorso. Nella stessa relazione si legge invece che è stato possibile incontrare la la quale ha Pt_1 riportato una situazione di benessere psicosociale sua e dei figli, i quali risultano tutti seguiti dall'UONPIA e frequentano le istituzioni educative regolarmente senza riportare fatiche o problemi.
I minori sono stati altresì sottoposti a test per indagare le loro capacità e difficoltà (SDQ-Ita) e i valori sono risultati in norma per tutte le aree (emotiva, comportamentale e relazione con i pari).
Rispetto a , in linea a quanto descritto dalla madre, c'è un valore limite, ma non una vera e Per_2 propria criticità relativamente all'area che indaga eventuali difficoltà di attenzione e iperattività.
In questa situazione, l'unica opzione in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale non può che essere l'affido super esclusivo alla madre, che come sopra detto non è risultata in alcun modo di pregiudizio per i minori e si è mostrata un genitore attento e adeguato in ordine ai bisogni dei figli. I minori resteranno collocati presso la madre e i Servizi Sociali dovranno mantenere un attento monitoraggio sul nucleo familiare, con prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari nell'interesse dei minori e dei genitori.
Gli operatori dovranno inviare, inoltre, nuovamente il o presso il NOA o presso altra CP_1 struttura (SMI o CAD) che possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, nonché presso il CPS per una valutazione.
I servizi sociali regolamenteranno gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori, all'esito, quantomeno, dell'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione. pagina 9 di 11 Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni adottate in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, per come altresì richiesto concordemente dalle stesse parti.
Infatti, la statuizione che pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori versando la madre la somma di euro 300,00 mensili appare equa, tenendo in Pt_2 considerazione il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c. e i redditi delle parti e considerato altresì che la madre percepisce integralmente l'AUF per i figli pari ad euro 794 mensili.
Infatti, la lavora part-time con un reddito di circa 800,00 mensili e vive attualmente Pt_1 presso i di lei genitori, senza oneri. Il ha dichiarato di lavorare come fruttivendolo, aiutando un amico CP_1
e percependo circa 250/300 euro a settimana. Vive presso la madre, senza oneri.
A fronte di tale situazione, quindi l'ammontare mensile per il mantenimento dei figli stabilito dal
Presidente relatore appare adeguato, anche nella sua previsione OMNIA, attese le problematiche psicofisiche del padre e considerate le problematicità di comunicazione e reperibilità dello stesso.
Spese processuali
Considerato il sostanziale accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in
[...] Controparte_1
Milano il 25/06/2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno
2016, atto n. 316, Parte II, Serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida i tre figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati in
Milano in via Console Marcello 21, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in pagina 10 di 11 via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli,
4. Dispone che i Servizi Sociali di Milano e i servizi specialistici sul territorio, in particolare
UONPIA, proseguano nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi in atto,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Milano avviino nuovamente il o presso il NOA o presso CP_1
Contr altra struttura (SMI, ) che possa effettuare le valutazioni e la presa in carico del predetto quanto all'abuso di sostanze alcoliche, ed anche presso il CPS per accertare l'eventuale necessità di un supporto psicoterapeutico,
6. Dispone che i servizi sociali regolamentino gli incontri padre-figli con modalità osservate e protette in spazio neutro, tenuto conto della situazione psicofisica del padre e valutato l'interesse dei minori, all'esito, quantomeno, dell'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione.
7. Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre € 300 (onnicomprensivi) al mese a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della prole. Tale somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat con prossima rivalutazione a ottobre
2026,
8. L'AUF verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
10. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
11. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del
Comune di Milano
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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