Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO QIZ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE04 888 /0 3 Pusunion di comm J di mun olivi yon.f Jagistrati Composta Ledifici. Superamento Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 4985/00 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron.10375 Rep. 1329Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA ---- sul ricorso proposto da: COSENZA ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 15, presso lo studio dell'avvocato DONATELLO GIANNI, difeso dall'avvocato AGOSTINO FU GIUSEPPE му FORTUNATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA AN, FA TITA, anche nella qualità di eredi con integrazione del contraddittorio, domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, elettivamente lo studio dell'avvocato COSTANZA ANIELLO, presso difesi dagli avvocati GIANFRANCO GIULIANI, MICHELE2002 1604 ALDINIO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti nonchè
contro
FA SA, FA CL anche nella qualità di eredi con integrazione del contraddittorio;
- intimate My avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 07/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato FORTUNATO Agostino (fu GIUSEPPE), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SA, EL, CL e IT AL e SA ER con atto di citazione notificato in data 27.2.1980 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, OS SE perché fosse condannata a rimuovere tutte le opere abusive eseguite nel proprio fabbricato confinante con quello di cui esse erano comproprietarie sito in Trecchina alla via Del Monte, nonché al risarcimento dei danni. Deducevano che la convenuta aveva eseguito nel suo edificio lavori di ampliamento e ristrutturazione consistenti: nella sopraelevazione del muro comune divisorio con appoggio della copertura;
la creazione di una mansarda;
la costruzione di una balconata;
il rifacimento dei solai di calpestio;
il taglio della stessa parete y del muro portante con alloggiamento della canna fumaria. A seguito di tali lavori, si erano verificate nel loro fabbricato alcune lesioni, l'aggravio di peso sul muro comune, l'indebolimento dello stesso con l'alloggiamento della canna fumaria, l'occupazione del suolo comune, la limitazione di aria e luce, e la creazione di vedute dirette. Si costituiva la convenuta che precisava di aver effettuato tutti i lavori con regolare concessione edilizia rilasciatale dal Sindaco di Trecchina in data 19.9.1979, e che nessun danno ella aveva procurato alla costruzione finitima degli attori, ragion per cui chiedeva il rigetto della domanda con condanna delle attrici alle spese. Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando con sentenza in data 27.5/9.6.1993, così provvedeva: condannava la convenuta OS SE ad eseguire, a sue spese, le opere descritte nella consulenza tecnica di ufficio depositata il 16.3.1982, nonché a ridurre a legge le vedute sul fronte del proprio fabbricato laterali ed oblique rispetto alla proprietà delle attrici, come descritte nella cennata relazione di consulenza;
rigettava ogni altra domanda e regolava le spese. Proponeva appello OS SE. Si costituivano in giudizio EL e TI AL, le quali nel richiedere il rigetto del proposto gravame, spiegavano a loro volta, appello incidentale. Non si costituivano, invece, SA e CL AL e SA ER. Con sentenza in data 25.5/7.7.99, la Corte di appello di Potenza condannava OS SE a ridurre a legge la veduta laterale ed obliqua rispetto alla proprietà AL esercitabile dal primo piano del proprio fabbricato sito in Trecchina, alla via Del Monte;
condannava la predetta ad eseguire, a sue spese, i lavori di ripresa degli intonaci e di ritinteggiatura delle pareti nell'abitazione di proprietà delle AL;
му dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla riduzione a legge della veduta laterale ed obliqua esercitabile dal secondo piano, nonché in relazione all'effettuazione di lavori di chiusura del vano aperto nel muro di proprietà comune;
rigettava la domanda proposta dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado intesa ad ottenere la riduzione a legge della veduta esercitabile dal terzo piano dell'immobile di proprietà della SE;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da EL e TI AL, condannava OS SE al risarcimento, in favore delle predette, dei danni, da liquidarsi in separata sede, in relazione alla veduta di cui al primo piano dell'immobile della SE, dalla domanda giudiziale e fino all'effettiva riduzione a legge, nonché in relazione alla veduta del secondo piano dello stesso immobile, dalla domanda giudiziale all'epoca in cui fu effettuata la costruzione del muro che impediva di guardare ed affacciarsi verso la proprietà AL;
regolava le spese. 2 Per quanto qui ancora interessa, osservava la Corte territoriale che il CTU geom. Battaglia, rispondendo al secondo quesito postogli con l'ordinanza collegiale in data 12.3.1997, aveva concluso che in tutti e tre i piani le vedute laterali ed oblique aperte nell'immobile della SE non rispettavano la distanza di legge dalla mezzeria del muro comune con la proprietà AL. In particolare, era risultato che il terrazzo del primo piano dell'abitazione della SE dista cm. 15 dalla mezzeria del muro comune, nel quale passa, in aderenza con il muro, un discendente in lamiera zincata, che dista, a sua volta, cm.54 dal muro alto mt.2,05 sito sulla terrazza dell'abitazione delle AL. Ciò posto, dovevasi evidenziare che l'esistenza, sulla proprietà AL di un muro di mt.2,05 di altezza che, di fatto, impedisce la veduta laterale ed obliqua del detto terrazzo del primo piano dell'abitazione della SE non faceva venir meno l'obbligo, da parte di quest'ultima, di rendere conforme a legge la cennata veduta. Infatti, posto che l'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art.906 c.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità collocato in modo tale da non consentire di guardare o di affacciarsi verso il fondo del vicino, se non con l'impiego di specifici mezzi o accorgimenti che esulino, comunque, dalla normalità, dovevasi ritenere che il muro ovvero l'altro riparo (che può, ad esempio, essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco), deve essere stabilmente incorporato nel manufatto e deve, comunque, insistere sulla proprietà di colui che ha aperto la veduta a distanza inferiore a quella legale del fondo vicino. Diversamente opinando si finirebbe con il porre a carico del proprietario di detto fondo l'onere di apprestare, all'interno della sua proprietà, i ripari necessari ad evitare le 3 conseguenze del comportamento antigiuridico tenuto dal proprietario nel quale sono state le vedute;
il che porterebbe, evidentemente, a conseguenze giuridicamente aberranti. Per quanto attinente, poi, al terrazzo del secondo piano (il cui sporto non trovasi a distanza di legge dalla linea di mezzeria del muro comune), doveva ritenersi, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale innanzi illustrato, che non sussisteva l'obbligo del rispetto delle distanze legali previste dall'art.906 c.c., dal momento sullo sporto del terrazzo stesso, dal lato confinante con la proprietà AL, la SE aveva realizzato un muro di mattoni pieni avente una altezza variabile tra mt. 1,78 e mt.2,30, che, avuto ہر riguardo alle sue caratteristiche, era tale da non consentire di guardare o di affacciarsi verso il fabbricato delle attuali appellate. Infine, per quanto concerneva il terzo piano, posto che il CTU aveva accertato che, previo arretramento della copertura, la SE aveva ricavato una terrazza priva di accesso, chiusa lateralmente con una parete alta mt. 1,40 ed avente uno spessore di cm.40, doveva ritenersi che, nella fattispecie, non trovava applicazione l'obbligo del rispetto delle distanze previste dall'art.906 c.c., dal momento che non era materialmente possibile esercitare la veduta laterale o obliqua verso la proprietà AL da detta terrazza, per il semplice fatto che quest'ultima è priva di accesso. Sicchè, in definitiva, la SE doveva essere condannata a rendere conforme a legge la sola veduta del primo piano. Passando all'esame dell'appello incidentale, osservava la Corte che esso andava accolto per quanto di ragione, atteso che l'illegale veduta del primo piano era potenzialmente produttiva di danno per le appellate, come pure produttiva di danno era stata la veduta del secondo piano fino a quando non era stata realizzata la costruzione del muro che impedisce l'inspicere laterale verso la proprietà AL;
con la conseguenza che la SE doveva essere 4 condannata al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede in relazione all'illegale veduta del primo piano dalla domanda giudiziale fino al giorno in cui avverrà la riduzione a legge e, per quanto concerne la veduta dal secondo piano, dalla domanda giudiziale all'epoca in cui era stato realizzato il muro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, OS SE, che ha anche presentato memoria;
resistono con controricorso EL e TI AL in proprio. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. È stata disposta con ordinanza collegiale 6.6.2002 la notifica del ricorso a hanno espletato attività difensiva e si perviene all'odierna udienza. y tutti gli eredi di SA NG ER;
provvedutosi a tanto, costoro non Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all rt. 112 cpc che fa carico al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le richieste delle parti, nonché travisamento dei fatti e della realtà dei luoghi oggetto della controversia, in relazione all'art.360, n.5 cpc. Il secondo mezzo (violazione ed erronea applicazione dell'art.881 e del precedente art.880) lamenta che il muro di divisione sia stato ritenuto comune pur in presenza di elementi che ne dimostravano il contrario e con mancata ammissione di prova testimoniale atta a convalidare tale tesi. Il primo mezzo, inammissibilmente, deduce come presupposto una rilettura delle risultanze delle CTU svolte nella fase di merito, rilettura che si discosta da quella operata dai giudici;
tanto non è consentito, in sede di legittimità. 5 Infatti, se si vuol sostenere che la Corte di appello non ha adeguatamente interpretato le risultanze dei diversi accertamenti espletati, la censura è certamente inammissibile perché generica nella sua formulazione. La ricorrente infatti avrebbe avuto l'onere non già di citare semplicemente le circostanze a lei favorevoli, ma dimostrarne la decisività, ponendo a confronto le conclusioni invocate con quelle adottate dalla Corte e dimostrandone la valenza decisiva. Ancora, sarebbe stato indispensabile indicare analiticamente le ragioni che rendevano inaccettabili le risultanze argomentative adottate dalla Corte;
in mancanza di tanto, è pure irrilevante la censura afferente la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in merito all'esistenza del piccolo vano adibito a gabinetto, stante che era onere della parte riportare il capitolato onde, in forza del principio му dell'autosufficienza del ricorso (Cass.4.12.1999, n.13566), consentire a questa Corte di valutarne la pretesa decisività. Ove invece si intendesse evidenziare (e denunciare) l'erronea valutazione da parte della Corte di appello di Potenza delle risultanze peritali, appare evidente che ci si troverebbe di fronte ad un fatto che poteva formare oggetto di revocazione. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Per ciò che attiene poi al secondo mezzo, ci si duole del governo che la Corte territoriale ha fatto della presunzione di comunione del muro di divisione. Ma anche in tale caso, la censura è basata sugli stessi elementi già utilizzati in ordine al primo motivo e valgono pertanto le stesse considerazioni già svolte;
la censura si risolve nella critica ad una valutazione del fatto, quale operata dalla Corte distrettuale, basata su alcuni profili afferenti a dati tecnici parziali, non confrontati analiticamente con quelli utilizzati e su una richiesta di prova per testi anche in tal caso non riportata analiticamente in ricorso. 6 Devono pertanto richiamarsi le ragioni già esposte in precedenza per concludere per l'infondatezza anche di tale motivo. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore dei controricorrenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 45,50 oltre a 1.000,00 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 6.12.2002 Il Presidente Factored Il Consigliere estensore Миник арво ні Trans IL CANC ERE 01 CORTE SUPREMA CASSAZIONE CE CA Si atteste ia registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-x-2003. DEPOSITATO IN CANCELLERIA serie 4 al n. 32675 versate € 160 lo Roma 1. APR. 2003 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA France Roberto Ricci d a n 7