Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 5619 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5619 /2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to BONFITTO ANTONIO , giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/11/2023 , , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto in data
24.11.2014 in San Giovanni Rotondo, (registrato nei Registri dello Stato Civile di Foggia al n. 12,
Parte I, anno 2014), con , deduceva di vivere ininterrottamente Controparte_1
separato dal coniuge in virtù di decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Foggia il
10.01.2023, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Il ricorrente rappresentava altresì che i coniugi
IG.ra , così come previsto in sede di separazione, e che nessuna questione Controparte_1
economica avevano in sospeso tra loro.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale designava il Giudice relatore e fissava la prima udienza, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Disposti due rinvii per consentire il perfezionamento della notifica nei confronti della , CP_1
all'udienza del 14 ottobre 2024, il Giudice relatore constatava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava all'udienza del 13 maggio
2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione. All'esito, si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa divenuto irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, dovendosi in particolare dare atto della mancata costituzione di parte resistente.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Deve, inoltre, darsi atto dell'assenza di figli nati dall'unione coniugale e della mancata formulazione di domande dirette alla corresponsione di un assegno divorzile.
Stante la mera pronuncia costitutiva sullo status e la contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e il 24.11.2014 in San Giovanni Rotondo;
[...] Controparte_1 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Rotondo di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di
San Giovanni Rotondo, n. 12, p. 1, anno 2014);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16/05/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro