Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio, nel disconoscere parzialmente i costi, fosse tenuto a fornire un surplus di motivazione indicando i costi non riconosciuti e le ragioni del disconoscimento, al fine di consentire al contribuente di esercitare compiutamente il diritto al contraddittorio. L'Ufficio non ha precisato quali costi fossero stati disconosciuti, limitandosi a ribadire il disconoscimento di una parte dei costi perché i fornitori non li avevano dichiarati, senza indicare quali fossero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano
    Numero : 7
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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