Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5040 /2022 RG
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco al Corso Avezzana, 61, presso lo Parte_1 studio degli avvocati Antonioluigi Iacomino e Rosario Luccio che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in in Controparte_1 Napoli alla via Giordano Bruno n. 169 presso lo studio dell'avv. Giulio Rotoli che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti CONVENUTA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Supportico I° vico Trotti, 5
CONVENUTO CONTUMACE
1
Conclusioni: Come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 5.11.2024.
FATTO E MOTIVI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.10.2022 a ed alla in Controparte_2 Controparte_1 qualità, rispettivamente, di responsabile del sinistro per cui vi è causa e relativa società assicuratrice,
l'odierno attore, indicato come in epigrafe, adiva questo Tribunale al fine di far dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo Ford Focus targato BS 796 AP nella produzione dell'evento dannoso verificatosi il 18.02.2020, alle ore 18.15 circa, in Torre del Greco alla via Sant'Antonio, segnatamente all'altezza del civico n.11/13 e, per l'effetto, far condannare i convenuti in solido al risarcimento dei conseguenti danni da lui patiti nella misura indicata in citazione, oltre le spese accessorie e gli interessi di legge.
A tal fine, l'attore deduceva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, si trovava su di una scala a due ante posta fuori al muro che delimita l'ingresso tra il civico n. 11 e 13 poiché stava eseguendo dei lavori di manutenzione, precisando di aver raggiunto il terzo gradino della scala ad un'altezza, quindi, di circa 80 centimetri da terra, allorquando la detta scala veniva attinta da un autoveicolo Ford Focus targato BS 796
AP, il cui conducente, nel compiere la retromarcia, calcolava male gli spazi di manovra così colpendola con la sua ruota anteriore sinistra. Pertanto, il evidenziava che, avvertendo l'urto e percependo che la Pt_1 scala stava per cadere, istintivamente, compiva un balzo verso il suolo evitando così di cadere frontalmente in uno con la scala;
precisava, inoltre, che il descritto sinistro si verificava in una pubblica via aperta al pubblico passaggio e che a seguito del descritto incidente l'istante riportava lesioni personali per le quali era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari presso il P.O. dell'ospedale di Boscotrecase, dove gli veniva diagnosticata una “Frattura calcagno sx.” con prognosi di 30 gg. L'istante si sottoponeva, poi, in data Per_ 21.04.2021 a visita medico legale presso il dottor il quale, quantificava la natura e l'entità delle lesioni riportate, nel seguente modo: Danno biologico 12%; I.T.T. 30 giorni;
I,T.P. 30 giorni al 75%; I.T.P. 30 giorni al
50%; I.T.P. 30 giorni al 25%.
Posto che al momento del sinistro l'autoveicolo Ford Focus targato BS 796 AP risultava assicurato per la r.c.a. con la con polizza n.006/295157282 con scadenza il 02.06.2020, l'attore Controparte_1 provvedeva in data 07/04/2022 a richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento Controparte_1 dei danni subiti dall'istante con comunicazione inoltrata a mezzo pec e consegnata nella casella di destinazione in pari data alle ore 17.55; senonché la lettera di costituzione in mora non sortiva alcun effetto, considerato che la non invitava l'istante a sottoporsi a visita medico legale Controparte_1 presso un proprio fiduciario né formulava un'offerta a titolo di risarcimento né tantomeno comunicava i motivi che le impedivano di formularla.
Si costituiva a mezzo di comparsa di costituzione e risposta ritualmente notificata la Controparte_1 che impugnava l'atto introduttivo eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 E 148 del D. lgs. 209/05, nonché, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – comma 4 c.p.c., ed, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, instava per il rigetto della domanda, contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 Restava contumace, invece, il responsabile civile , nonostante la disposta rinnovazione della Controparte_2 notifica dell'atto di citazione. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'escussione dei testi di parte attrice ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Orbene, va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del responsabile civile, , il quale, pur Controparte_2 regolarmente evocato, non si è costituito né è altrimenti comparso.
3. Preliminarmente, in merito all'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto ex artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private, va chiarito che la stessa è da considerarsi priva di pregio atteso che gli inviti a sottoporsi agli accertamenti medico legali risultano inoltrati all'attore oltre il termine di giorni 90 dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni. Dalla documentazione agli atti, difatti, emerge che la richiesta di risarcimento corredata di tutti gli elementi prescritti dall'art. 148 cod. ass. risulta effettivamente consegnata alla controparte in data 7.04.2022, mentre il suddetto invito da parte della convenuta compagnia è intervenuto soltanto in data 24.10.2022 e, dunque, ben oltre il termine di 90 giorni individuato dal co. 2 dell'art. 148 del D.lgs. 209/2005, applicabile al caso di specie.
4. Deve dichiararsi, altresì, l'infondatezza dell'eccezione vertente sulla nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – comma 4 c.p.c..
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attrice chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nella specie, tenuto conto della specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda da parte dell'attrice e dei documenti allegati, non può ritenersi sussistente l'assoluta incertezza delle ragioni poste a base della domanda.
5. In ultimo, sempre in via preliminare, va rigettata del pari l'eccezione relativa alla legittimazione di parte convenuta, in quanto dall'esame degli atti prodotti da parte attrice emerge la presenza dell'estratto cronologico del P.R.A., che ha valore di certificazione legale in quanto attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali del veicolo sin dalla sua iscrizione e certifica il suo stato giuridico nonché tutti i trasferimenti di proprietà, eventuali ipoteche e gravami. Da tale documento, si evince che al momento del sinistro il veicolo era di proprietà di;
pertanto, l'onus probandi in punto di legittimazione Controparte_2 passiva in capo al medesimo deve ritenersi pienamente assolto dall'attore, non avendo, d'altro canto, parte convenuta, limitatasi a contestare genericamente, dimostrato alcunchè sul punto.
3 Accertata la proponibilità della domanda e l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, occorre valutare nel merito le doglianze di parte attrice.
6. La domanda non è fondata e va rigettata, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente in punto di diritto, giova ribadire che l'azione proposta, relativa ad un sinistro causato da un investimento va inquadrata nell'ambito dell'art.2054 c.c. il quale prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È necessario quindi avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio. Spetta infatti al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue concrete modalità; specularmente, dal canto suo, il conducente del mezzo deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro per andare esente da responsabilità. In adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del 1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
7. Ciò posto, nella fattispecie dedotta in lite, non può considerarsi assolto l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata;
in sostanza, nel caso di specie la prova offerta dall'attore è incapace a supportarne la domanda come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate ed alla puntuale difesa dell'ente assicuratore, che mettono sostanzialmente in discussione l'esistenza stessa del fatto storico.
Invero, sulla base delle emergenze processuali in atti, deve ritenersi non sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore.
In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi e né tantomeno sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti il luogo ove si verificava l'incidente.
La dinamica del sinistro come prospettata dall'attore nell'atto di citazione non ha, poi, trovato conforto sulla base delle testimonianze orali raccolte in giudizio atteso che dalle dichiarazioni rese dai due testi di parte attorea emergono incongruenze di notevole rilevanza, tali da renderli poco credibili ed inattendibili.
Invero la prova orale articolata dall'attore e raccolta nel corso del giudizio è risultata troppo generica e contraddittoria non riuscendo a fugare i dubbi in ordine all'autenticità del sinistro. In particolare, la teste Testimone_
, escussa all'udienza del 04.04.2024, riferiva quanto segue:“ricordo che il conducente del veicolo si accostò sul margine sinistro della strada per parcheggiare la vettura e in detta manovra andava ad urtare con la ruota anteriore sinistra la scala su cui era presente il Cimmino;
ribadisco che il conducente della vettura andò ad urtare la scala mentre si stava parcheggiando in posizione orizzontale sul margine sinistro, senza effettuare una manovra di retromarcia;
infatti in questa manovra invadeva il marciapiede con detta ruota anteriore sinistra;
ricordo che il cadeva di spalle poggiando il piede sinistro sulla strada.” Pt_1
Orbene dalla predetta dichiarazione testimoniale non è possibile trarre alcun elemento che possa suffragare una valutazione positiva in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni patite
4 dall'attore ed il sinistro descritto in citazione, in quanto si discosta significativamente dalla ricostruzione dei fatti operata dall'attore in citazione. Il teste nega che il conducente del veicolo stesse effettuando una manovra di retromarcia, così come, invece, prospettato dall'istante, e non riferisce di alcun balzo che il avrebbe, secondo tesi attorea, effettuato per evitare conseguenze più gravose. Inoltre, tali Pt_1 dichiarazioni, già contrastanti con quanto dichiarato dall'attore, non risultano neppure convergenti con le dichiarazioni rese dall'altra teste di parte attrice, che, escussa alla medesima udienza, Testimone_2 dichiarava: “ad un certo punto detta vettura, mentre scendeva la via Sant'Antonio, operava una manovra di retromarcia per parcheggiare e durante questa manovra con la ruota anteriore sinistra andò ad impattare con la scala su cui era presente il;
la scala infatti si trovava sul marciapiede, il quale era alto circa Pt_1
15 cm e largo circa 40 cm;
preciso che in detta manovra il conducente della vettura andava ad impattare con la ruota anteriore sinistra sulla scala che era a due ante;
in seguito all'impatto ricordo di aver visto che il
cadeva verticalmente verso il basso”. Pt_1
Ebbene, lette le deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del 04.04.2024, sono emersi notevoli contrasti in merito alla stessa ricostruzione della dinamica dell'impatto rendendole insufficienti a provare l'an della pretesa attorea e la mancanza di una prova certa in ordine all'an rende superflua ogni ulteriore pronuncia.
Tali discordanze non possono ritenersi, infatti, superabili in mancanza di idonee prove documentali a sostegno;
si deve, quindi ritenere che le prospettazioni attoree non abbiano trovato nel presente giudizio alcun adeguato riscontro, facendo sorgere in questo giudice notevoli dubbi circa lo stesso effettivo accadimento dell'evento.
Evidenziate siffatte contraddizioni, ne deriva, pertanto, sulla base delle considerazioni su esposte, il rigetto della domanda.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da €
26.000,00 a € 52.000,00; va precisato, quanto ai compensi, che, tenuto conto dell'attività difensiva espletata, nonché della materia trattata, si giustifica, ad avviso di chi scrive, l'applicazione dei valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto , stante la contumacia di Controparte_2 quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rapp.te p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 00,00 per spese
5 vive ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
3) Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra attore e convenuto . Controparte_2
Torre Annunziata, 14.2.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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