Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Barocci e Andrea Pierozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del Decreto Cat.-OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, per mezzo del quale la Questura di Perugia rigettava l’istanza presentata in data -OMISSIS- e volta al rilascio di porto d’armi per uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. SC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dal diniego di rilascio del porto d’armi per uso sportivo (tiro al volo e tiro a segno) che in data -OMISSIS- la Questura di Perugia ha comunicato al ricorrente.
1.1. Il diniego è motivato con riferimento alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente negli anni precedenti – ha subito un d.a.s.p.o. nel -OMISSIS-, un’indagine della Polizia Municipale di Perugia per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone nel -OMISSIS-, un altro d.a.s.p.o. nel -OMISSIS-, ed in data -OMISSIS- si è reso protagonista di un episodio che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato ed avrebbe evidenziato l’esistenza di una conflittualità col fratello, anche dovuta al frequente abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente – da cui si desumerebbe che “non offra le necessarie garanzie di affidabilità per la detenzione delle armi, né può escludersi, sulla base di un giudizio prognostico, il pericolo di abuso delle stesse”.
2. Con il ricorso - premesso che: il daspo del -OMISSIS- è stato revocato dopo il giudizio penale; il procedimento penale era legato alla situazione di rappresentante legale della società che gestiva un pub, e, dopo l’adozione del decreto penale di condanna, è stato dichiarato estinto per oblazione, mentre il locale, ora chiuso, è stato insonorizzato; per il daspo del -OMISSIS-, il giudice penale ha archiviato il procedimento per l’impossibilità di identificare gli autori del fatto; il litigio con il fratello era bagatellare e non era stato seguito da alcuna querela o condanna – vengono dedotti i due ordini di censure appresso sintetizzati.
(i) - Violazione dell’art. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 L. 241/1990.
La Questura non avrebbe spiegato in modo concreto perché gli episodi indicati dimostrerebbero un possibile abuso delle armi; non avrebbe confutato quanto esposto nella memoria difensiva, né svolto adeguata istruttoria.
(ii) - Difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
Il diniego si fonda su fatti remoti, superati o irrilevanti, senza valutare la personalità complessiva del richiedente. La giurisprudenza richiede che l’Amministrazione giunga a un giudizio prognostico basato su elementi concreti e attuali, non su mere segnalazioni o su episodi privi di valenza sintomatica, ma nel caso di specie mancherebbe una verifica seria su vita, condotta e affidabilità del ricorrente.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Secondo consolidata giurisprudenza, “ Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia, atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614). Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati” (così, da ultima, Cons. Stato, III, n. 7176/2025).
4.2. L’episodio accaduto in data -OMISSIS-, per quanto emerge dai verbali redatti dagli agenti di Polizia intervenuti in loco, assume un significato rilevante ai fini del giudizio prognostico che riguarda il ricorrente.
4.2.1. Come sottolineato anche da questo Tribunale (sent. n. 803/2025), “ un caso tipico, tra i tanti che giustificano le misure interdittive di detenzione armi è quello delle “situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato” (così TAR Marche, I, n. 47/2022; vedi anche TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1061/2022; relativamente a divieti originati da conflittualità tra vicini, cfr. anche TAR Umbria, n. 442/2024 e n. 484/2025). In particolare, in un giudizio nel quale il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avesse valutato la sua personalità, essendosi limitata a prendere in esame un singolo episodio che, peraltro, farebbe riferimento a mere provocazioni verbali, senza mai dimostrare che la condotta tenuta avesse mai raggiunto un livello tale da diventare intimidatorio, il giudice, nel respingere il ricorso, ha affermato che “precedenti pronunce hanno già avuto modo di precisare come la litigiosità e l’esistenza di una conflittualità siano di per sé idonee e sufficienti a giustificare il divieto di detenzione di armi, in quanto “non si può escludere che il clima di conflittualità sia tuttora esistente o solo momentaneamente sopito e che i contrasti che si creano tra vicini costituiscono spesso fonte di livore che tende ad esasperarsi col tempo per il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti” (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260 (Cons. Stato sent. n. 4451/2021 del 10.6.2021 T.A.R., Firenze, sez. II, 20/09/2018, n. 1200). (così, TAR Toscana, IV, n. 739/2024).”.
4.2.2. Nel verbale redatto a seguito dell’intervento degli agenti della Volante P.S. del -OMISSIS- (richiesto dal fratello del ricorrente, che gestiva con lui l’esercizio pubblico di famiglia) si legge che: “ Al momento dell'intervento la situazione era tranquilla, il richiedente presentava un lieve arrossamento in viso nella regione nasale, e teneva appoggiata al volto una bottiglia di acqua ghiacciata verosimilmente per tamponare e raffreddare l'arrossamento, mentre [il ricorrente] nei nostri confronti non si mostrava aggressivo, continuava a servire in maniera gentile e garbata gli avventori dell'esercizio.--// In merito all’accaduto, il [fratello del ricorrente], escusso a s.i.t. riferiva di essere un Agente della Polizia Locale di Perugia, riferiva che la Tabaccheria è di proprietà della mamma ed il [ricorrente] è suo fratello nonché dipendente della tabaccheria. Quest'oggi alle ore 15 circa veniva contattato telefonicamente dalla madre, la quale gli riferiva che [il ricorrente] si trovava all'interno del locale, dietro il bancone, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica. Pertanto [il fratello] si portava presso la tabaccheria e anche lui notava suo fratello in stato di agitazione a causa della quale nasceva tra loro una discussione verbale, durante la quale, [il ricorrente], contrariato da quanto asserito dal fratello, iniziava a gesticolare nervosamente per via della discussione, nell'atto lo colpiva in viso. Il [fratello] , per non aggravare ulteriormente la situazione, contattava il 113 per richiedere l'intervento di una pattuglia, il fratello nel contempo si calmava. Il richiedente inoltre riferiva che non avrebbe sporto denuncia nei confronti del fratello per l'accaduto, rifiutava inoltre le cure mediche.”. Nel verbale, si legge anche che il ricorrente non aveva voluto rilasciare dichiarazioni formali, asserendo che sua madre e suo fratello stavano facendo di tutto per metterlo in cattiva luce così da estrometterlo dall'azienda famigliare, tanto che avevano chiamato la Polizia senza fondato motivo. Inoltre, si legge che la madre “riferiva che ultimamente nascevano tra loro frequenti diverbi in quanto [il ricorrente] avrebbe ripreso ad abusare nel consumo di sostanze alcoliche, consumo effettuato anche mentre il figlio si trova all'interno della tabaccheria; inoltre riferiva che lo stesso anni addietro aveva avuto lo stesso problema di comportamento. --// Si dà atto che durante le fasi dell'intervento, in nostra presenza [il ricorrente] più volte apostrofava il fratello con [epiteti ingiuriosi].
4.2.3. Il ricorrente ha prospettato un’interpretazione di quanto accaduto diversa da quella data dalla Questura, minimizzando il significato dell’episodio, ma quanto verbalizzato, nella sua portata oggettiva, non è stato oggetto di contestazioni in giudizio, e supporta la valutazione sull’esistenza di una conflittualità familiare, sulla tendenza ad abusare di sostanze alcooliche e sulla personalità del ricorrente.
4.2.4. Si tratta di episodi risalente ad alcuni anni prima, ma non così remoto da perdere di significato, soprattutto in assenza della dimostrazione di un radicale mutamento della propria condotta e dei rapporti con i familiari.
4.3. Alcuni degli altri elementi sottolineati nel diniego impugnato concorrono con l’episodio esaminato a connotare una personalità che non offre piena garanzia di autocontrollo. Infatti – anche se il decreto penale di condanna risulta effettivamente privo di una specifica rilevanza – l’irrogazione di due d.a.s.p.o., a distanza di vent’anni, quale che siano state le conseguenze sul piano penale delle condotte che avevano originato la sanzione amministrativa, presuppone comunque che il ricorrente abbia preso parte o, a tutto voler concedere, si sia trovato coinvolto in situazioni nelle quali sono stati posti in essere comportamenti minacciosi o violenti; ed anche in questo caso il ricorrente si limita a sottolineare che in entrambe le occasioni non era stato possibile accertare la sua responsabilità, senza però depositare i provvedimenti del giudice a lui favorevoli, né descrivere i fatti accaduti o esporre circostanze idonee ad eliminare la intrinseca rilevanza (non certo positiva) del suo coinvolgimento.
4.4. In conclusione, non può convenirsi che gli elementi individuati dalla Questura, non recentissimi ma comunque non abbastanza lontani nel tempo perché ne possa risultare scolorito il significato, siano “privi di valenza sintomatica”; al contrario, supportano la logicità della valutazione effettuata, in una prospettiva di massima prevenzione, dalla Questura.
5. Le spese, considerate le peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.