TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 33
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 L. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dalla Questura, pur non recentissimi, supportano la logicità della valutazione effettuata in una prospettiva di massima prevenzione. In particolare, l'episodio del litigio con il fratello, unitamente ai precedenti DASPO, connotano una personalità che non offre piena garanzia di autocontrollo e affidabilità per la detenzione di armi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dalla Questura, pur non recentissimi, supportano la logicità della valutazione effettuata in una prospettiva di massima prevenzione. In particolare, l'episodio del litigio con il fratello, unitamente ai precedenti DASPO, connotano una personalità che non offre piena garanzia di autocontrollo e affidabilità per la detenzione di armi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 33
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 33
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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