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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3013/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24.7.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Spezziga, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. MA Domenica Mamia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 15/09/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora stante l'impegno a darsi vicendevole comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza. Per_ 2. Le minori, e , verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3. Il diritto di visita del (presso il) padre si articolerà secondo le seguenti modalità: il Sig. Parte_2 trascorrerà con le figlie le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dall'h 17:00 all'h 20.00 (orario che si estenderà alle 21.00 durante il periodo estivo o comunque non scolastico) e la domenica dalle
10:00 alle 20.00. Al netto della sequela di incontri ivi regolamentata, che fungerà da riferimento prioritario in ipotesi di conflittualità sul punto, i genitori potranno accordarsi per consentire al padre di vedere i figli secondo un margine temporale più ampio. In occasione delle principali festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, previa congrua organizzazione tra padre e madre;
da calibrarsi sulla base delle ferie rispettivamente fruite. Durante le festività comandate di: Natale,
Capodanno e Pasqua , ciascun genitore starà con i figli minori seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Pt_1
Per_ delle minori figlie e ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 350,00; da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. La tratterrà, inoltre, l'intero importo Pt_1 dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 402,00.
5. Le parti concorreranno alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%. Stante l'obbiettiva necessità di sorta, di volta in volta, procederanno secondo rimborso in favore del genitore fautore di anticipo. Le spese in argomento involgono le erogazioni contingenti, specificamente individuate dalle Linee guida del CNF 2017, nei seguenti termini:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali. e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
J) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all 'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente, abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni à gare e tornei); di spese per attività ludiche e ricreative pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli)”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in BADESI in data 26/02/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Badesi – anno 2005, n. 1, P. I, Ufficio 1), dalla cui unione sono nati i figli MA (18.12.2001) e
(6.4.2003), entrambi economicamente indipendenti, nonché (31.10.2012) e Per_3 Per_1 Per_2
(17.10.2023).
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si ritiene, infatti, che, ai fini del mantenimento della prole, il genitore collocatario percepisce l'assegno di mantenimento mensile pari a € 350,00, da integrarsi con l'importo di circa € 400,00 a titolo di assegno erogato dall'INPS, sicché, anche considerata la situazione reddituale di entrambi i genitori, vi è la complessiva congruità dell'assegno concordato dalle parti.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in BADESI (SS) in data 26/02/2005, iscritto presso
[...] gli atti dello Stato civile del Comune di BADESI (SS) anno 2005, n. 1, P. 1, ufficio 1;
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BADESI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24.7.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Spezziga, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. MA Domenica Mamia, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 15/09/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora stante l'impegno a darsi vicendevole comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza. Per_ 2. Le minori, e , verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3. Il diritto di visita del (presso il) padre si articolerà secondo le seguenti modalità: il Sig. Parte_2 trascorrerà con le figlie le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dall'h 17:00 all'h 20.00 (orario che si estenderà alle 21.00 durante il periodo estivo o comunque non scolastico) e la domenica dalle
10:00 alle 20.00. Al netto della sequela di incontri ivi regolamentata, che fungerà da riferimento prioritario in ipotesi di conflittualità sul punto, i genitori potranno accordarsi per consentire al padre di vedere i figli secondo un margine temporale più ampio. In occasione delle principali festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, previa congrua organizzazione tra padre e madre;
da calibrarsi sulla base delle ferie rispettivamente fruite. Durante le festività comandate di: Natale,
Capodanno e Pasqua , ciascun genitore starà con i figli minori seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Pt_1
Per_ delle minori figlie e ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 350,00; da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. La tratterrà, inoltre, l'intero importo Pt_1 dell'assegno unico, attualmente pari ad euro 402,00.
5. Le parti concorreranno alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%. Stante l'obbiettiva necessità di sorta, di volta in volta, procederanno secondo rimborso in favore del genitore fautore di anticipo. Le spese in argomento involgono le erogazioni contingenti, specificamente individuate dalle Linee guida del CNF 2017, nei seguenti termini:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali. e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
J) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all 'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente, abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni à gare e tornei); di spese per attività ludiche e ricreative pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli)”.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa in decisione avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in BADESI in data 26/02/2005 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Badesi – anno 2005, n. 1, P. I, Ufficio 1), dalla cui unione sono nati i figli MA (18.12.2001) e
(6.4.2003), entrambi economicamente indipendenti, nonché (31.10.2012) e Per_3 Per_1 Per_2
(17.10.2023).
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si ritiene, infatti, che, ai fini del mantenimento della prole, il genitore collocatario percepisce l'assegno di mantenimento mensile pari a € 350,00, da integrarsi con l'importo di circa € 400,00 a titolo di assegno erogato dall'INPS, sicché, anche considerata la situazione reddituale di entrambi i genitori, vi è la complessiva congruità dell'assegno concordato dalle parti.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in BADESI (SS) in data 26/02/2005, iscritto presso
[...] gli atti dello Stato civile del Comune di BADESI (SS) anno 2005, n. 1, P. 1, ufficio 1;
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BADESI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti