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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 16907/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16907 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 30.5.25 con ordinanza del 1.6.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
nata a [...] il [...], e ivi residente a[...] dell'Abbondanza 83, CF: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Antonio Di Vito (CF: ) presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Salerno, via Max Casaburi, 8, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
con sede in Chieti (CH), (c.f. ), in persona di Controparte_1 P.IVA_1
quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f.
), e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, al n° 3 della Via Mario Morgantini, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 30.5.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la al fine di vederla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito della caduta, verificatasi in data 8.1.2020, all'interno della stazione di servizio della
, sita presso la tangenziale di Napoli al km CP_1 CP_3
1+600.
L'attrice deduceva, in particolare, che: - alle ore 11.30 circa, nello scendere le scale presenti all'interno del detto esercizio per andare in bagno, scivolava a causa dei gradini bagnati;
- che non vi era né protezione alla scala, né appigli e che nulla segnalava che i gradini fossero bagnati e che mancassero sostegni;
- che, sul luogo, giungeva la polizia stradale di Casoria che redigeva verbale di intervento;
- che, in seguito alla caduta, essa attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata, a mezzo del servizio del 118, presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli ove le veniva riscontrata “frattura peritrocanterica dx” per la quale veniva sottoposta a intervento di riduzione;
- che senza esito rimanevano la richiesta di risarcimento dei danni e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita rivolti alla CP_1
L'attrice chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro per cui è causa CP_1
e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti quantificati in € 25.500,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nei limiti di € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
- 2 -
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza nel CP_1 merito della pretesa attorea della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché
- 3 -
la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'attrice non ha fornito la prova certa del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
In particolare, la teste dichiarava “Era gennaio, verso le Testimone_1
11:15- 11:30 circa. Era il 2020 se non mi sbaglio. Mi trovavo in un autogrill
“ nei pressi della tangenziale di Casoria. Mio marito stava CP_1 facendo benzina ed io sono andata in bagno. Nell'autogrill c'erano delle scale che conducevano al bagno. Io ero dietro la signora. Ho visto che i gradini erano bagnati verso la parte finale. Dalla mia posizione, uno due gradini dietro si vedeva che erano bagnati, non c'era uno scorrimano ed io, infatti, avevo paura di cadere in quanto a terra era bagnato. Non c'era la segnaletica. Si vedeva che i gradini erano bagnati. La signora è scivolata, voleva aggrapparsi a qualcosa. Ma è caduta. Le persone presenti hanno chiamato il marito che era di sopra. Non l'ho chiamato io. Non so dove
- 4 -
fosse”, mentre la teste così dichiarava “eravamo Testimone_2 sull'autogrill della tangenziale che si chiama “ ”. Ero con mia CP_3 suocera e mio suocero. Era l'8 gennaio 2020, verso le 11.30. Mia suocera doveva andare in bagno ed io l'ho accompagnata. Per raggiungere il bagno bisognava scendere delle scale. Alla fine delle scale c'era una curva e dove il muro finiva non c'era nessuno scorrimano né un muro per appoggiarsi. E quindi vi era un vuoto. Sull'altro lato opposto a quello in cui siamo scese non
c'era il vuoto. C'era il muro. Nella discesa non si vede la curva e quindi non si vedeva che c'era il vuoto. Io ero dietro mia suocera. Mia suocera è scivolata. Era bagnato a terra. Non c'era un segnale che indicasse che era bagnato a terra. Mia suocera è caduta e non riuscivamo ad alzarla. (…) preciso che quando abbiamo iniziato la discesa non mi sono accorta che era bagnato, poi nella discesa mi sono resa conto che era bagnato ma ormai già eravamo scese”.
Il teste marito dell'attrice, invece, non assisteva alla caduta e Testimone_3 riferiva de relato “mia moglie è andata alla toilette con mia nuora. Io ero andato a pagare. Ho sentito delle urla e sono andato a vedere cosa fosse successo. Ho trovato mia moglie a terra che non si poteva alzare, poi abbiamo saputo che si era rotta il femore. Ho provato ad aiutarla ad alzarsi ma lei è rimasta a terra, non ci riusciva, urlava. Ha provato ad aiutarmi anche il signore che stava facendo le pulizie. Ho visto la persona che stava facendo le pulizie. Era bagnato a terra. Mia moglie ha percorso la scala, come lei mi ha riferito, la scala alla fine aveva due gradini rispetto ai quali non c'era una protezione, c'era uno spazio vuoto. Io non l'ho vista cadere ma quanto accaduto me lo ha riferito mia moglie”.
In particolare, dai riscontri probatori è emerso che la presenza di acqua sui gradini fosse perfettamente visibile ed evidente.
Pertanto, l'attrice avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza nell'utilizzo del bene in quanto la situazione di possibile pericolo era visibile e superabile mediante l'adozione di un comportamento maggiormente cauto
- 5 -
da parte della stessa danneggiata che era tenuta a preservare la propria incolumità.
Si ritiene quindi che l'attrice con la sua condotta, integrando il caso fortuito, abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
La circostanza che tutti i testi abbiano riferito di aver visto l'acqua lascia ritenere che un utente di media accortezza con un incedere diligente ed attento avrebbe potuto avvedersi dell'acqua ove presente ed evitare la caduta.
Deve ritenersi pertanto integrato quel caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e liberatorio nei confronti del custode costituito dalla stessa condotta della danneggiata che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (cd. 'fortuito incidentale' idoneo a interrompere il collegamento causale tra la res in custodia e il danno – cfr. Cass. sez. III n.
2430-2004 e 993-2009).
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei
- 6 -
requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 29.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16907 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 30.5.25 con ordinanza del 1.6.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
nata a [...] il [...], e ivi residente a[...] dell'Abbondanza 83, CF: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Antonio Di Vito (CF: ) presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Salerno, via Max Casaburi, 8, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
E
con sede in Chieti (CH), (c.f. ), in persona di Controparte_1 P.IVA_1
quale Amministratore Unico e legale rappresentante pro CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f.
), e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, al n° 3 della Via Mario Morgantini, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 30.5.25 e da comparse conclusionali e da memorie di replica).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la al fine di vederla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito della caduta, verificatasi in data 8.1.2020, all'interno della stazione di servizio della
, sita presso la tangenziale di Napoli al km CP_1 CP_3
1+600.
L'attrice deduceva, in particolare, che: - alle ore 11.30 circa, nello scendere le scale presenti all'interno del detto esercizio per andare in bagno, scivolava a causa dei gradini bagnati;
- che non vi era né protezione alla scala, né appigli e che nulla segnalava che i gradini fossero bagnati e che mancassero sostegni;
- che, sul luogo, giungeva la polizia stradale di Casoria che redigeva verbale di intervento;
- che, in seguito alla caduta, essa attrice riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata, a mezzo del servizio del 118, presso l'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli ove le veniva riscontrata “frattura peritrocanterica dx” per la quale veniva sottoposta a intervento di riduzione;
- che senza esito rimanevano la richiesta di risarcimento dei danni e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita rivolti alla CP_1
L'attrice chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro per cui è causa CP_1
e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti quantificati in € 25.500,00 o in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nei limiti di € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
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Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza nel CP_1 merito della pretesa attorea della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.5.25, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
In via generale, si osserva che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo una consolidata giurisprudenza, può operare solo quando la vittima provi le seguenti circostanze:
- il danno sia stato cagionato dalla cosa stessa in quanto suscettibile per sua intrinseca natura di produrre danno;
- ovvero, il danno sia stato cagionato da un evento dannoso insorto nella cosa per il fatto dell'uomo (cd. interazione di fattori esogeni tra cui risulta annoverabile anche il 'deficit' manutentivo, ascrivibile al detentore della res).
Solo ove sussista una di tali condizioni il custode è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. sez. II, n. 25243-
2006, sez. III n. 15389-2011) e che talora può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o comunque negligente del danneggiato, purché
- 3 -
la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera 'occasione' dell'infortunio (Cass. n. 12895-2016; Cass. n. 18317-2015; Cass. n. 4661-
2015; Cass. n. 23584-2013; Cass. n. 993-2009).
La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica.
Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. sez. VI -3 Ord. n. 11526-2017) ha ribadito i sopra citati principi ed ha affermato che 'l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sent. 5 febbraio
2013 n. 2660).
Dalle risultanze istruttorie emerge che l'attrice non ha fornito la prova certa del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
In particolare, la teste dichiarava “Era gennaio, verso le Testimone_1
11:15- 11:30 circa. Era il 2020 se non mi sbaglio. Mi trovavo in un autogrill
“ nei pressi della tangenziale di Casoria. Mio marito stava CP_1 facendo benzina ed io sono andata in bagno. Nell'autogrill c'erano delle scale che conducevano al bagno. Io ero dietro la signora. Ho visto che i gradini erano bagnati verso la parte finale. Dalla mia posizione, uno due gradini dietro si vedeva che erano bagnati, non c'era uno scorrimano ed io, infatti, avevo paura di cadere in quanto a terra era bagnato. Non c'era la segnaletica. Si vedeva che i gradini erano bagnati. La signora è scivolata, voleva aggrapparsi a qualcosa. Ma è caduta. Le persone presenti hanno chiamato il marito che era di sopra. Non l'ho chiamato io. Non so dove
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fosse”, mentre la teste così dichiarava “eravamo Testimone_2 sull'autogrill della tangenziale che si chiama “ ”. Ero con mia CP_3 suocera e mio suocero. Era l'8 gennaio 2020, verso le 11.30. Mia suocera doveva andare in bagno ed io l'ho accompagnata. Per raggiungere il bagno bisognava scendere delle scale. Alla fine delle scale c'era una curva e dove il muro finiva non c'era nessuno scorrimano né un muro per appoggiarsi. E quindi vi era un vuoto. Sull'altro lato opposto a quello in cui siamo scese non
c'era il vuoto. C'era il muro. Nella discesa non si vede la curva e quindi non si vedeva che c'era il vuoto. Io ero dietro mia suocera. Mia suocera è scivolata. Era bagnato a terra. Non c'era un segnale che indicasse che era bagnato a terra. Mia suocera è caduta e non riuscivamo ad alzarla. (…) preciso che quando abbiamo iniziato la discesa non mi sono accorta che era bagnato, poi nella discesa mi sono resa conto che era bagnato ma ormai già eravamo scese”.
Il teste marito dell'attrice, invece, non assisteva alla caduta e Testimone_3 riferiva de relato “mia moglie è andata alla toilette con mia nuora. Io ero andato a pagare. Ho sentito delle urla e sono andato a vedere cosa fosse successo. Ho trovato mia moglie a terra che non si poteva alzare, poi abbiamo saputo che si era rotta il femore. Ho provato ad aiutarla ad alzarsi ma lei è rimasta a terra, non ci riusciva, urlava. Ha provato ad aiutarmi anche il signore che stava facendo le pulizie. Ho visto la persona che stava facendo le pulizie. Era bagnato a terra. Mia moglie ha percorso la scala, come lei mi ha riferito, la scala alla fine aveva due gradini rispetto ai quali non c'era una protezione, c'era uno spazio vuoto. Io non l'ho vista cadere ma quanto accaduto me lo ha riferito mia moglie”.
In particolare, dai riscontri probatori è emerso che la presenza di acqua sui gradini fosse perfettamente visibile ed evidente.
Pertanto, l'attrice avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza nell'utilizzo del bene in quanto la situazione di possibile pericolo era visibile e superabile mediante l'adozione di un comportamento maggiormente cauto
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da parte della stessa danneggiata che era tenuta a preservare la propria incolumità.
Si ritiene quindi che l'attrice con la sua condotta, integrando il caso fortuito, abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
La circostanza che tutti i testi abbiano riferito di aver visto l'acqua lascia ritenere che un utente di media accortezza con un incedere diligente ed attento avrebbe potuto avvedersi dell'acqua ove presente ed evitare la caduta.
Deve ritenersi pertanto integrato quel caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e liberatorio nei confronti del custode costituito dalla stessa condotta della danneggiata che ha autonomamente ed esclusivamente determinato l'evento dannoso (cd. 'fortuito incidentale' idoneo a interrompere il collegamento causale tra la res in custodia e il danno – cfr. Cass. sez. III n.
2430-2004 e 993-2009).
La domanda non può trovare accoglimento nemmeno considerando la c.d. insidia, fonte di responsabilità extracontrattuale in base al principio del neminem laedere ex art. 2043 cod.civ.
Infatti, in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che perché possa sussistere tale tipo di responsabilità deve aversi una situazione di pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006; Cass. civ. n. n.
11250/2002). Invero, non ogni situazione di pericolo integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza
(cfr per tutte Sez. VI - 3, Ord., 26.04.2013, n. 10096).
Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso in esame le stesse risultanze istruttorie escludono l'insidiosità della cosa ovvero la presenza dei
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requisiti della non prevedibilità e/o dell'inevitabilità richiesti per l'accoglimento della domanda.
La domanda va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 29.9.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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