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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), en- Parte_2 C.F._2 trambi residenti in [...]3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Voliani presso il cui studio sito in Grosseto, Via Po n. 3 sono elettivamente domiciliati attori contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Arch. CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede legale in Livorno, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3 dell'Indipendenza n. 16, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Bruno Pavoletti e Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domicioiata presso lo studio dell'avv. Bruno Pavoletti sito in Piombino, Via Lerario n. 8
convenuta
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 14 novembre 2024.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, accertata la responsabilità della società convenuta per i fenomeni la- mentati dagli attori come descritti in narrativa e nella relazione depositata in sede di ATP, condan-
1 nare la medesima a risarcire i danni in favore degli attori, come indicati in narrativa, danni che si quantificano nella misura di Euro 130.252,70 (oltre iva nelle voci indicate) o in quella maggiore e minor somma che sarà ritenuta di giustizia, quanto al danno patrimoniale, nonché a risarcire il danno non patrimoniale nella misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, compresi quelli relativi alla preventiva fase dell'ATP”.
Per parte convenuta:
“in via istruttoria: la comparente insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti ed arti- colati nella comparsa di costituzione e nelle memorie 183 comma VI c.p.c., i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.
Stante l'inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva a firma dell'Ing. nella denegata Per_1
e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non dirimenti le eccezioni di inammissibilità formu- late da , si insiste affinché venga disposta nuova CTU volta ad accertare l'effettivo stato dei CP_1 luoghi, le cause delle eventuali problematiche riscontrate e le soluzioni per il ripristino di dette
problematiche, alla luce di quanto evidenziato nella perizia a firma del Prof. Ing. (Doc. 17). Per_2
Nel merito, la comparente conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare inammissi- bili ovvero comunque infondate, tutte le domande promosse dagli attori, per le ragioni esposte negli atti depositati, nonché a verbale, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano davanti al Tribunale di Livorno la chiedendo l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale: accertata la responsabilità della società convenuta per i fenomeni lamentati dagli attori come descritti in narrativa e nella relazione depositata in sede di ATP, condannare la me- desima a risarcire i danni in favore degli attori, come indicati in narrativa, danni che si quantificano nella misura di Euro 130.252,70 (oltre iva nelle voci indicate) o in quella maggiore e minor somma che sarà ritenuta di giustizia, quanto al danno patrimoniale, non- ché a risarcire il danno non patrimoniale nella misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
2 Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, compresi quelli relativi alla preventiva fase dell'ATP”.
A fondamento della domanda gli attori allegavano:
- di aver acquistato, in regime patrimoniale di comunione legale, dalla società CP_1
in forza di contratto di compravendita ai rogiti del Notaio del
[...] Persona_3
25.11.2013 rep. 92.336, Raccolta n°30.279 e registrato il 27 novembre 2013 all'U.E. di
Piombino al n° 3373 Serie 1T, un appartamento facente parte di un complesso residenziale di nuova costruzione posto in Piombino (LI), Località Montelupinaio, Via De Sanctis, con ingresso indipendente dal civico n° 119/7; il tutto meglio identificato al Catasto Fabbricati di Piombino al foglio 73, mappale 2.760, sub. 627, cat. A/2, vani 8; sub. 610, cat. C/6 classe
7^, mq. 31.
- di aver riscontrato nel corso degli anni riscontrato notevoli vizi e difetti esecutivi concer- nenti tanto le parti comuni dell'edificio quanto la sua privata abitazione;
in particolare, per quanto più strettamente rileva ai fini del presente giudizio, l'inidoneo isolamento acustico tanto delle pareti esterne quanto dei muri interni relativamente agli impianti discontinui (per lo più impianti sanitari e di scarico);
- di aver affidato, unitamente ad altri condomini (che avevano riscontrato analoghe proble- matiche) e al nella persona del suo amministratore, inca- Controparte_3
rico ad un tecnico (Ing. ), per verificare l'effettivo stato dei luoghi, l'entità dei CP_4
vizi riscontrati, le cause degli stessi e gli interventi ed i costi necessari a risolverli.
-che il citato consulente avrebbe constatato l'esistenza di vizi e difetti presenti tanto nelle parti comuni quanto nelle singole unità immobiliari private, contestate successivamente alla mediante PEC del 12 giugno 2017. CP_1
-che, relativamente alla proprietà l'ingegnere avrebbe ri- Persona_4 CP_4
levato:
1) sul pannello esterno del portoncino di ingresso la presenza di tracce resinose assimilabi- li ad un collante che sembravano fuoriuscire dal materiale costituente il pannello stesso, apparentemente imputabile all'installazione di un serramento idoneo per i vani interni ed inadatto per gli esterni;
2) la persiana del bagno del primo piano montata in una posizione troppo alta, tale da im- pedirne la chiusura;
3 3) le scatole delle prese elettriche montate, in tutto l'appartamento, in modo che le placche risultano distaccate dalle pareti;
4) un difetto di isolamento acustico da accertare alla luce dei progetti e/o relazioni su mo- dalità costruttive e qualità dei materiali impiegati, al momento non disponibili.
-che in data 18 luglio 2017 parte convenuta rispondeva lamentando la tardività di ogni con- testazione;
- di aver, quindi, promosso dinanzi al Tribunale di Livorno ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti della (R.G. 3799/2018); CP_1
-che il predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo si sarebbe concluso dopo quasi tre anni (segnatamente il 22 gennaio 2021) con deposito della relazione tecnica e dei relativi allegati;
-che, con riferimento alla proprietà oggetto di causa, l'elaborato peritale non rilevava difetti riconducibili ad relativamente al degrado del pannello esterno del portone CP_1
di ingresso ma accertava i seguenti difetti:
“2. difficile apertura/chiusura persiana del locale wc posto al piano primo (foto 36/37 – All. 9): af- ferente ad un'errata valutazione/scelta progettuale e/o di direzione lavori del sistema/tipologia di apertura (del tipo manuale a spingere su cardini esterni, ancorché correttamente installa- to/funzionante), in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa 175 cm da quota pavimento) (...);
3. interruttori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete (foto 38-39 – All. 9): a causa dell'errata posa delle scatole elettriche da incasso;
4. acustica:
- difetti d'isolamento acustico aereo della parete di facciata: riconducibile, secondo quanto riferito dall'ausiliario esperto in acustica Ing. , ad una inefficace sigillatura dei telai dei serramenti Per_5 sulla muratura e/o ad una loro non corretta registrazione;
- difetti d'isolamento acustico indotto da impianti a funzionamento discontinuo: si rimanda alle so- pra riportate deduzione in merito ovvero (pag. 51)”;.
-che in merito ai vizi relativi ai punti 2) e 3) di cui sopra, il consulente d'ufficio individuava sia gli interventi necessari per la loro completa eliminazione (installazione di automazione motorizzata per l'apertura/chiusura del serramento;
la revisione delle scatole elettriche che si presentavano distaccate dalla muratura, in corrispondenza dei vari livelli dell'unità im-
4 mobiliare) che il relativo costo complessivo di cui al computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (€ 1.028,02);
-che i difetti di isolamento acustico aereo della parte di facciata venivano ritenuti “difetti ri- parabili” (tramite smontaggio infissi, sigillatura dei telai dei serramenti sulla muratura, suc- cessivo rimontaggio e registrazione degli infissi) per un costo complessivo pari ad € 988,57;
- quanto, invece, al ben più grave difetto relativo all' “inidoneo isolamento acustico degli impianti discontinui” che interessava, inter alia, anche l'appartamento degli attori, veniva classificato quale “difetto non riparabile” e, in quanto tale, il consulente applicava il princi- pio della “svalutazione percentuale” del valore di ogni singolo appartamento in forza della seguente relazione: misurazione in dB (decibel) → gravità del difetto → svalutazione %; pertanto individuava ai danni dell'odierna attrice una svalutazione per difetti acustici non riparabili classificati come gravi, pari ad euro 121.631,00 (somma attualizzata al novembre 2020) corrispondente ad un -30% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare;
-che, ritenuta la società costruttrice/venditrice unica responsabile ai sensi e per CP_1
gli effetti degli artt. 1667, 1669, 2043 c.c., dei fenomeni lamentati e dei danni derivati, gli attori avrebbero diritto al risarcimento del danno patrimoniale e altresì di quello non patri- moniale per violazione del diritto alla salute e del diritto di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare inammissibili ovvero comunque infondate nel merito, per le ragioni esposte in narrative, tutte le domande promosse dal Sig. e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e compensi”.
A tal fine parte convenuta deduceva ed eccepiva: i) la tardività della denunzia ai sensi dell'art. 1667 comma 2 atteso che la stessa, datata 12.06.2017, risulterebbe successiva di
4/5 anni dall'acquisto dell'immobile e dalla contestuale immissione nel possesso (effettuata previo verbale di sopralluogo) e tenuto conto, peraltro, della natura non occulta dei vizi “as- solutamente apparenti” dedotti ex adverso;
ii) l'avvenuta prescrizione di entrambe le azioni a tutela del committente dai vizi e difformità dell'opera ai sensi degli artt. 1667 comma 3 e
1669 essendo trascorso, in quest'ultimo caso, più di un anno tra la denuncia dei vizi ed il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso per ATP ex art. 696 bis;
iii)
5 l'insussistenza del requisito della gravità dei vizi dedotti;
iv) la maturata prescrizione, altre- sì, dell'azione risarcitoria ex. art 2043 c.c. essendo trascorsi cinque anni dalla presa in pos- sesso dell'immobile; v) l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea atteso che i presunti vizi non sarebbero tali da integrare difetti inerenti la costruzione delle opere bensì ordinarie situazioni di degrado dovute all'usura naturale degli elementi costituivi del fabbri- cato il quale sarebbe stato privato di una corretta e costante manutenzione;
vi)
l'irrisolutezza degli interventi prospettati dal CTU per rimediare ai danni riscontrati;
Per_1
vii) la mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia danno di natura non patrimoniale, non essendo stato allegato il presunto danno lamentato da parte at- trice.
All'udienza del 22 settembre 2022 (sostituita mediante deposito di note scritte) il prece- dente Giudicante assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, rin- viava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, in data 12 giugno 2023 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante ed all'udienza del 14 novembre 2024 è stata trattenuta per la decisio- ne ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte convenuta, stante il richiamo ge- nerico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della società convenuta ha così concluso: “in via istruttoria: la comparente insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti ed articolati nella comparsa di costitu- zione e nelle memorie 183 comma VI c.p.c., i cui contenuti devono intendersi qui integral- mente richiamati”; formula eccessivamente generica per la individuazione dei mezzi effet- tivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Se- zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di il seguente principio: “La parte che CP_1
si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei
6 precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
1.1 Quanto, poi, all'istanza della società convenuta volta ad ottenere la rinnovazione della
CTU (CTU già svolta tra le medesime parti nel giudizio di accertamento tecnico preventivo
R.G. 3799/2018), si precisa quanto segue.
Premesso che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, an- che a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rin- novo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10422 del 15/04/2019;Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2017, n. 22799, Rv.
645507-01; Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 20227 del 24/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
17693 del 19/07/2013), si deve dare atto sin da ora che nel caso di specie la presente causa può essere decisa sulla base degli atti prodotti dalle parti e sulla scorta della già espletata
CTU (la cui relazione peritale a firma dell'Ing. risulta versata in atti sin Per_1 dall'introduzione del presente giudizio); ogni richiesta di convocazione del tecnico nomina- to d'ufficio – invero neanche formulata da parte convenuta – o di rinnovazione della CTU appare del tutto superflua, rischierebbe di tradursi in un ingiustificato prolungamento della ragionevole durata del processo e comunque non avrebbe ragion d'essere alla luce dell'esauriente risposta fornita dal CTU Ing. a tutti i quesiti sottoposti in sede di ac- Per_1
certamento tecnico preventivo.
1.2 Sia consentito, infine, prima di entrare nel merito del giudizio, affrontare la questione sollevata dalla società convenuta in punto di inutilizzabilità ai fini della decisione delle ri- sultanze della espletata CTU per non aver il precedente Giudicante assegnatario del fascico- lo disposto la formale acquisizione agli atti del relativo accertamento tecnico preventivo.
Tale tesi, per quanto suggestiva, non coglie nel segno.
Come ha correttamente evidenziato parte attrice, secondo la Suprema Corte l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utiliz-
7 za per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficien- te che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risul- tanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23693 del 09/11/2009, Rv. 610738 – 01; in senso conforme Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 6591 del 05/04/2016, Rv. 639479 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, anche a voler dare atto della mancanza nel caso di specie di un formale provvedimento di acquisizione dell'elaborato pe- ritale ex art. 696 bis comma 5 c.p.c., parte attrice ha prodotto come allegato all'atto intro- duttivo l'elaborato peritale di cui all'espletato accertamento tecnico preventivo (cfr. all. 5); sugli esiti di tale accertamento si è sin da subito instaurato il contraddittorio avendo parte convenuta ampiamente esposto nel presente giudizio le ragioni per cui l'elaborato de quo non sarebbe, suo avviso, attendibile e non sarebbe dirimente ai fini della risoluzione delle lamentate problematiche. Alla luce dell'ampia possibilità di difesa garantita alla parte con- venuta la quale ha avuto modo di produrre relazione a firma del proprio CTP per contrastare le risultanze del CTU, non si vede come possa dichiararsi inutilizzabile l'elaborato peritale a firma dell'Ing. visto che, lo si ripete, i) il procedimento di ATP si è celebrato tra le Per_1
medesime parti senza che sul punto parte convenuta abbia mai espresso critiche e/o do- glianze processuali;
ii) parte attrice nell'introdurre il presente giudizio di merito ha prodotto l'elaborato peritale del CTU di cui al citato procedimento per ATP R.G. 3799/2018; iii) par- te convenuta ha potuto ampiamente prendere posizione sull'elaborato de quo illustrando, tramite allegazioni difensive tecniche a firma del proprio CTP, le ragioni di inattendibilità degli esiti cui il CTU sarebbe pervenuto.
Rimettere la causa sul ruolo al solo fine di acquisire formalmente l'elaborato peritale ex art. 696 bis comma 5 c.p.c. si tradurrebbe in un “formalistico” adempimento che nulla aggiun- gerebbe alle facoltà difensive (pienamente garantite alla parte convenuta) e si porrebbe in evidente contrasto con la ragionevole durata del processo considerato che l'elaborato perita- le, come esposto, risulta già versato in atti da parte attrice sin dall'introduzione del presente giudizio e sullo stesso parte convenuta ha ampiamente preso posizione con puntuali allega- zioni tecniche difensive.
8 2. Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare va dato atto che i vizi ed i difetti di costruzione lamentati da parte attrice, sulla scorta dei condivisibili rilievi del C.T.U. Ing. sono da ritenersi gravi e, come ta- Per_1 li, riconducibili nell'alveo di cui all'art. 1669 c.c.
Non sembra superfluo rammentare che le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito la por- tata applicativa dell'art. 1669 cod. civ., affermando che sono gravi difetti dell'opera, rilevan- ti ai fini della norma citata, anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (co- me impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da comprometterne la fun- zionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. U., 27 marzo 2017 n. 7756 e Cass. 24 aprile 2018, n. 10048; cfr., in motivazione anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019, in Rv. 654978 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie e tenuto conto delle approfondite analisi ed osservazioni effettuate dal C.T.U. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. intercor- so tra le odierne parti, i vizi lamentati da parte attrice, ancorché aventi diversa entità nonché differente impatto sul funzionamento dell'unità immobiliare, non erano tutti riconoscibili nell'immediato al momento della consegna.
Per contro, il consulente ha dato atto come tutti i vizi del complesso residenziale accertati nel corso delle operazioni peritali – al netto di quelli di cui all'elenco di vizi/difetti “visibili dal quisque de populo al momento della consegna” che, con riferimento al caso di specie, sono stati individuati dal CTU nel 1. difficoltoso sistema di apertura e chiusura della persia- na del locale wc posto al piano primo in relazione all'effettiva ubicazione della finestra
(circa 175 cm da quota pavimento) e 2. non corretta installazione a filo parte delle scatole elettriche ai vari piani dell'appartamento e conseguente maggior sporgenza delle placche dalla muratura - si manifestano a distanza di un determinato decorso di tempo rispetto all'ultimazione dei lavori, in quanto principalmente imputabili a cedimenti/assestamenti strutturali, movimenti differenziali generati da variazione di volume dovute al ritiro igrome- trico e di temperatura, differente comportamento dei materiali da costruzione, normale uso da parte dei fruitori, ordinaria esposizione agli agenti atmosferici esterni, assente e/o scarsa manutenzione, “e che senza dubbio anche un “occhio tecnico”, sul momento, non sarebbe in grado di rilevare” (cfr. pag. 47 elaborato peritale).
9 A ciò si aggiunga che i suindicati vizi, pur non influenti sulla stabilità dell'edificio, sono da ritenersi gravi ed idonei a pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimen- to, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile degli attori.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
In particolare, a pag. 42 dell'elaborato peritale il CTU ha analiticamente descritto i vizi dell'appartamento identificato sub 3 degli attori e Parte_2 Parte_3
[. :
“(...)
2. la persiana del locale wc posto al piano primo risulta correttamente installa e fun- zionante. La tipologia di apertura (a spingere su cardini esterni) non consente un'agevole chiusura del serramento esterno, in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa
175 cm da quota pavimento) (foto 36-37);
3. le scatole elettriche da incasso (per prese e pulsanti), rispettivamente nu-mero due al piano primo (una per camera) e numero cinque al piano sotto-tetto (una del disimpegno, tre nella camera lato ovest e due nella camera lato est), non risultano installate a filo pare- te ma sporgere di alcuni millimetri, non consentendo alle placche di aderire alla muratura
(foto 38-39);
4. acustica:
requisito acustico di isolamento al rumore aereo della parete di facciata, fronte terrazza lato mare: non verificato”
Il CTU, previo accertamento dell'esistenza dei segnalati vizi, ha puntualmente argomentato sulle cause dell'insorgenza degli stessi.
In particolare, quanto ai vizi sub 2 relativi alla persiana del locale wc posto al primo piano, il CTU ha attribuito l'eziologia ad una “errata valutazione/scelta progettuale e/o di direzio- ne lavori del sistema/tipologia di apertura (del tipo manuale a spingere su cardini esterni, ancorché correttamente installato/funzionante), in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa 175 cm da quota pavimento” (cfr. pag. 52 elaborato peritale).
Quanto ai vizi relativi agli interruttori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete, il
CTU ha attribuito l'eziologia ad una “errata posa delle scatole elettriche da incasso”.
10 Infine, con particolare riferimento agli aspetti acustici, il CTU ha congruamente motivato – anche con il prezioso contributo dell'ausiliario nominato Ing. – le cause delle insor- Per_5
genze di tali vizi/difetti.
Segnatamente, quanto ai difetti di isolamento acustico aereo della parete di facciata la causa della loro insorgenza è da ravvisarsi nella “inefficacia sigillature dei telai dei serramenti sulla muratura e/o ad una loro non corretta registrazione”.
Quanto ai difetti d'isolamento acustico indotto da impianti a funzionamento disconti- nuo, il CTU, analizzando i risultati delle verifiche condotte sul requisito acustico passivo relativo agli impianti a funzionamento discontinuo, ha ritenuto che tali impianti presentava- no gravi difetti di isolamento acustico interessanti diffusamente tutti i sistemi di scarico (ca- late verticali che dai sottotetti arrivano all'intradosso del locale autorimessa) realizzati nel fabbricato e che attraversavano/coinvolgevano i vari appartamenti riconducibili a differenti proprietà.
Quanto alle cause di tali vizi è stato congruamente argomentato che fossero da rinvenirsi all'impiego di tubazioni/pezzi speciali non idonei all'uso (di tipo silenziato ad elevato ab- battimento acustico), verosimilmente fissati/passanti le strutture in assenza di opportuni si- stemi di disaccoppiamento contro la trasmissione del rumore (quali collari, guaine, manicot- ti, ecc.) ed in carenza di regole di montaggio e costruttive (tubazioni alloggiate in dedicati cavedi coibentati in luogo di incasso nelle murature) atte ad ottimizzare acusticamente detti sistemi di scarico, proprie delle regola dell'arte (cfr. pag. 51 dell'elaborato peritale – all. 5 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Sempre in relazione ai riscontrati difetti di isolamento acustico degli impianti discontinui, il perito si è, quindi, diffusamente soffermato sulla dirimente circostanza per cui “ogni singo- lo appartamento risulta nei riguardi dell'omologo confinante/ti (in senso orizzontale e ver- ticale) sempre e reciprocamente “sorgente del rumore” e “ricevente il rumore”” così cor- roborando le deduzioni dell'ausiliario Ing. secondo cui per le evidenziate carenze non Per_5
sussistono rimedi di semplice e/o rapida attuazione per permettere il raggiungimento di ri- sultati rispettanti le norme vigenti del D.P.C.M. 05/12/1997 (ciò, a differenza di quanto ravvisato per i difetti del requisito acustico di facciata).
Il CTU ha, quindi, coerentemente e condivisibilmente affermato che i sistemi di scarico do- vrebbero esser realizzati ex novo per la loro interezza, coinvolgendo di fatto, indistintamen-
11 te, tutte le unità immobiliari: “In sintesi, stante la tipologia realizzativa degli impianti in es- sere, visti gli esiti dei collaudi condotti, risulta impraticabile eliminare il difetto di isola- mento acustico percepito all'interno dell'appartamento “ricevente il ru-more” di volta in volta preso in esame, se non si interviene in modo sistematico ed unita-rio con interventi
“pesanti” su tutti i sistemi di scarico del fabbricato, la cui certezza di fattibilità tecni- ca/operativa non risulta allo stato valutabile, con importanti costi progettuali/esecutivi e sconvenienti disagi per gli occupanti” (cfr. pag. 61 elaborato peritale).
Da ciò consegue la corretta e condivisibile valutazione del CTU circa la non riparabilità dei citati difetti di isolamento acustico atteso che una riparazione degli stessi imporrebbe demo- lizioni notevoli o comunque interventi drastici invasivi e decisamente eccessivamente one- rosi.
L'Ing. ha, quindi, quantificato i danni relativi al difetto di isolamento acustico proce- Per_1
dendo ad una svalutazione percentuale di ogni singolo appartamento interessato da tale pre- giudizio. Ciò, non mancando di precisare che la predetta “svalutazione” teneva in debito conto la diminuzione di abitabilità o fruibilità dell'appartamento, dovuta al maggior rumore percepito ed al conseguente maggior disturbo per chi vi abita.
Se dunque il CTU, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, con riferimento ai vizi di cui ai punti 2 (difficile apertura/chiusura persiana del locale wc posto al piano), 3 (interrut- tori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete) e 4 (difetti d'isolamento acustico ae- reo della parete di facciata) ha indicato, nel dettaglio, a pag. 63 e ss. gli interventi risolutivi
(rispettivamente “installazione di automazione motorizzata per l'apertura/chiusura del ser- ramento”, “revisione delle scatole elettriche che si presentano distaccate dalla mura-tura, in corrispondenza dai vari livelli dell'unità immobiliare” e “smontaggio degli infissi, sigil- latura dei telai dei serramenti sulla muratura, successivo ri-montaggio e registrazione de- gli infissi”) provvedendo ad indicare nell'allegato computo metrico gli importi delle ripara- zioni necessari (vale a dire gli importi indicati da parte attrice nell'atto introduttivo), con riferimento ai riscontrati, “importanti e diffusi difetti di isolamento acustico da impianti
a funzionamento discontinuo” interessanti tutte le unità immobiliari costituenti il con- dominio (in ragione, come esposto, del fatto che a) la tipologia/tecnologia degli impianti realizzati sull'intero fabbricato risulta la medesima con i medesimi difetti e che b) ogni sin- golo appartamento risulta nei riguardi dell'omologo confinante sempre e reciprocamente
12 “sorgente del rumore” e “ricevente il rumore”) a pag. 68 e seguenti dell'elaborato peritale si
è diffusamente profuso sulla determinazione e “pesatura” analitica della “svalutazione” percentuale del valore di ogni singolo appartamento affetto da difetti acustici.
Ed invero, il CTU con ampia, motivata e condivisibile scelta, ha messo in relazione la pre- detta svalutazione percentuale con la “gravità del difetto” acustico rilevato, a sua volta defi- nito in funzione delle “misurazioni in dB” d'isolamento acustico effettuate (il tutto, secondo la seguente relazione: misurazione in dB espressiva della qualità acustica della singola unità immobiliare → gravità del difetto → svalutazione % dell'immobile, peraltro avendo cura di assumere quale riferimento del valore dell'immobile “il “prezzo”, inteso quale somma di denaro effettivamente corrisposta dai ricorrenti alla resistente al momento dei rispettivi atti di compravendita, ma riferito esclusivamente ai soli ambienti residenziali abitativi assog- gettati ai disposti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e sui quali sono stati rilevati i difetti
d'isolamento acustico”).
Il tutto, non mancando di rilevare che la normativa di settore (norma UNI 11367:2010
“Classificazione acustica delle unità immobiliari”), prevede “differenti classi di qualità acustica, dalla classe I, la migliore, fino alla IV, la peggiore (...) e per ogni classe stabilisce il limite in dB per ciascuno dei 5 requisiti acustici passivi degli edifici (isolamento di fac- ciata (D2m,nT,w,), il potere fonoisolante (R'w), il calpestio (L'n,w), gli impianti continui
(Lic) e discontinui (Lid)”.
Quanto alla stima della svalutazione per difetto acustico grave (ergo il massimo grado di in- tensità del relativo difetto) il CTU, dopo aver richiamato ed illustrato a pag. 70 i riferimenti scientifici di settore, ha ritenuto congruamente di poter assumere una “svalutazione %” dell'immobile pari al 30%, quale grave difetto riconducibile all'eccessiva rumorosità de- gli impianti a funzionamento discontinuo” (cfr. pagg. 71 e ss. dell'elaborato peritale).
Il perito, dopo aver riportato in apposita tabella i risultati delle misurazioni in decibel ese- guite dall'ausiliario nominato Ing. negli ambienti riceventi il rumore nonché aver ri- Per_5
levato la gravità del difetto acustico e la percentuale di svalutazione relativa, ha potuto coe- rentemente affermare che “i gravi difetti di isolamento acustico ravvisati sugli impianti a funzionamento discontinuo che interessano diffusamente tutti i sistemi di scarico (calate verticali che dai sottotetti arrivano all'intradosso del locale autorimessa), risultano, al net- to di uno, ben al di sopra della soglia minima (46 dbA) fissata per tale peggiore categoria”
13 (nel caso dell'immobile si è giunti a riscontrare una soglia di ben Persona_6
49,5 db).
Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU, dopo ampia ed analitica motivazione, è pervenu- to ad indicare per l'immobile di parte attrice una svalutazione del relativo valore per difetti acustici non riparabili quantificabile in € 118.896,00 (cfr. tabella 15, pag. 79 elaborato peri- tale), per poi procedere ad una attualizzazione del predetto importo al novembre 2020 ad €
121.631,00 (cfr. tabella 16, pag. 80 elaborato peritale).
Illustrato analiticamente quanto sin qui descritto, va ribadito che le risultanze della CTU sono degne di pieno accoglimento, un tanto in forza della scrupolosità degli accertamenti, della logi-
ca argomentazione degli approdi, sorretti da metodi rigorosi e scientifici e della motivazione congrua ed immune da censure, accertamenti sorretti pure dalla pregevole opera dell'ausiliario
Ing. Per_5
Non vi è motivo, dunque, per aderire ai rilievi critici sia del CTP della convenuta nominato in sede di ATP sia per aderire ai rilievi critici (asserita erronea applicazione delle normative di settore, erroneità di tipo metodologico nella misurazione del rumore, “anomalie di alcuni risultati proposti dal CTU” ed asserita “eccessiva ed errata indicazione della svalutazione degli immobili”) dell'Ing. (consulente tecnico di di cui Persona_7 CP_1
alla relazione di parte sub allegato 17 di cui alla produzione documentale di parte convenu- ta.
Ed invero, premesso che la relazione tecnica di parte, per giurisprudenza consolidata di le- gittimità, è priva di qualsiasi validità ed efficacia probatoria costituendo la stessa al più una semplice allegazione difensiva il cui contenuto tecnico non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552; cfr. Cass. civ.,
29/01/2010, n. 2063; Cass. civ., 22/04/2009, n. 9551; Trib. Milano, 5 febbraio 2008) e con- siderato, altresì che il Giudice può disattendere le conclusioni in essa contenute senza ob- bligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trat- tandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (cfr. Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821), deve darsi comunque atto che l'elaborato peritale del CTU
Ing. risultato essere particolarmente attendibile. Per_1
Si pensi che l'elaborato de quo oltre ad esser vagliato positivamente in ben 4 procedimenti
(si segnalano i seguenti ulteriori procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi all'intestato
14 Tribunale: R.G. 190/2022; R.G.189/2022; R.G. 192/2022) risulta aver ricevuto finanche dalla Corte d'Appello di Firenze un preliminare giudizio di attendibilità e completezza. Ed infatti, nell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale a scioglimento dell'udienza del 18 lu- glio 2024 (ordinanza prodotto da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale) con la quale è stata disposta in ragione di apparenti “criticità in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 2043 c.c.” la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza di cui al giudizio R.G. 189/2022, la Corte d'Appello di Firenze ha avuto modo di affermare che “la CTU espletata nel giudizio ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. non presenta i profili di criticità dedotti dall'appellante e non appare pertanto necessario disporre una nuova perizia”.
Non vi è, dunque, alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU ing. in Per_1
quanto l'elaborato peritale, mediante calcoli precisi e con motivazione convincente e pie- namente condivisibile, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Le conclusioni cui è pervenuto il perito sono frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Mi- lano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giu- dice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in di- scussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte convenuta.
3. Tutto ciò premesso e considerato, corre l'obbligo di prendere posizione sulle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta relativamente CP_1 all'azione ex art. 1669 comma 2 c.p.c.
In omaggio al criterio della ragione più liquida, anche ove si volesse ritenere sussistente una tempestiva denuncia (effettuata con PEC del 12 giugno 2017) dei vizi de quibus entro l'anno
15 dalla loro scoperta (momento che non può che farsi decorrere, quantomeno, dall'illustrazione delle problematiche di cui alla consulenza di parte a dell'ing. nell'aprile 2017), è pur CP_4
sempre decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 1669 comma 2 c.c., atteso che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 14 settembre 2018 veniva depositato in data 24 ottobre 2018 e notifica-
to alla convenuta il 25 ottobre 2018, e, dunque, chiaramente entro l'anno dalla denuncia sopra citata.
Purtuttavia, pur decorso il menzionato termine prescrizionale, non viene meno la possibilità per gli attori di agire in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Come infatti l'intestato Tribunale ha avuto modo di precisare già in tre precedenti specifici
(cfr. sentenza c R.G. 189/2022; sentenza c Testimone_1 CP_1 Parte_4
R.G. 192/2022; sentenza CP_1 Testimone_2 Parte_5
c .G. 190/2022 – cfr. all.ti 11-13 di cui alla produzione documentale
[...] CP_1
di parte attrice) merita, infatti, di essere senza dubbio seguito l'orientamento delle Sezioni Uni- te della Corte di cassazione, secondo cui “la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a
limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela
del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le
condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il
decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ.,
senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014, Rv. 629518 – 01; in senso conforme si veda Cass.
civ., Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023, Rv. 669153 – 01: “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità ri- spetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di
favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricor-
rano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e
prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione
dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della re-
16 sponsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce
in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore”).
Si ha dunque che la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., sebbene topograficamente col- locata all'interno delle disposizioni dedicate al contratto di appalto, configura un'ipotesi di re- sponsabilità extracontrattuale che, per così dire, supera i confini dell'alveo contrattuale, dal momento che ci si muove nell'ambito di eventuale violazione di regole primarie e di ordine pubblico a presidio di esigenze di carattere generale (quali ad esempio la sicurezza dell'attività edilizia e la conservazione e funzionalità degli edifici).
Il rapporto tra le due disposizioni è stato dunque interpretato nel senso che l'art. 1669 cod. civ.
costituisca norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la se-
conda applicabile allorquando la prima non lo sia in concreto.
Segnatamente, peculiarità del regime di cui all'art. 1669 c.c., è la più rigorosa presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, previsione però temperata dalla limitazione nel tempo in ragione del particolare regime di decadenza e prescrizione.
Alla luce di quanto sinora esposto e tenuto conto dei risultati cui è pervenuto il CTU nell'elaborato peritale più volte richiamato, si ritiene la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2043 c.c. per la configurazione in capo ad della relativa responsabilità extracontrattuale. CP_1
Non coglie nel segno, dunque, la tesi difensiva della società convenuta secondo cui la re- sponsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. non potrebbe trovare applicazione allorquan- do risulti accertata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa ex art. 1669 c.c.
Non può parimenti essere accolta l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 2043 c.c. atteso che, in tutta evidenza, parte convenuta non ha considerato i plurimi atti in- terruttivi della prescrizione quali la diffida/contestazione del 12 giugno 2017 ed il ricorso ex art. 696 bis c.p.c..
Orbene, nessun dubbio può fondatamente residuare sull'esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, sulla sicura riconducibilità causale dello stesso alla condotta di parte convenuta e sulla sussistenza dell'elemento psicologico (colpa) in capo alla società venditri- ce/costruttrice avuto riguardo alla riscontrata esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
17 Quanto alla liquidazione del predetto danno, si ritiene corretta l'individuazione dei costi di ripristino (così come indicati nel computo metrico estimativo (€ 1.028,02, per interventi eliminazione vizi persiana bagno primo piano e scatole prese elettriche nonché € 988,57 per interventi eliminazione vizi relativi al difetto di isolamento acustico aereo della parete di facciata) e si ritiene congrua e del tutto condivisibile la valutazione meticolosa operata dal consulente d'ufficio circa la svalutazione percentuale del valore dell'immobile di cui si
è dato ampio conto nella presente pronuncia.
Pertanto, il danno patrimoniale patito dagli attori in conseguenza diretta dell'agere illecito di da rinvenirsi nell'importo di € 123.647,59 (pari alla sommatoria di € CP_1
121.631,00 + 988,57 + 1.028,02).
Tale ristoro in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corri- spondenti al momento della relativa pronuncia ed il Giudice deve tenere conto della svalu- tazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento del ristoro medesimo.
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulte- riore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento del bene in que- stione.
Pertanto, l'importo di € 123.647,59 andrà devalutato a ritroso sino alla data della maturazio- ne del credito, coincidente con il momento del deposito dell'elaborato peritale di cui all'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. e su detta somma, via via rivalutata, andranno calcolati gli interessi legali sino alla pronuncia di primo grado, a far data dalla quale, tra- sformatosi il debito di valore in debito di valuta, andranno calcolati i soli interessi legali si- no al soddisfo.
In ordine, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, agli atti di causa non risulta prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza del medesimo.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto di cui la parte processuale si ritiene titolare, e che quindi intende far valere in giudizio, in- combono in capo alla stessa.
18 Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato efficacemente assolto da parte degli attori stante la totale assenza di sufficienti elementi probatori idonei allo scopo;
parte attri- ce, infatti, si limita semplicemente ad allegare non meglio definiti disturbi del sonno e del relax quali forme di lesione del diritto alla salute, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova sul punto.
In altri termini, per ciò che riguarda il danno alla salute nulla veniva provato né tantomeno documentalmente allegato.
L'onere della prova non è stato assolto. Non è infatti sufficiente la semplice allegazione di aver genericamente patito disturbi al sonno e pregiudizi al relax.
Per ciò che concerne invece il diritto alla proprietà, il danno come sopra liquidato costitui- sce anche e per l'appunto ristoro relativamente a tale aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di
(avuto riguardo allo scaglione che va da € 52.001 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, in- troduttiva, di istruttoria/trattazione1 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in cau- sa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese per CTU e CTP, esse, considerando che il procedimento vedeva coinvolte più
parti, vanno stabilite (per la singola quota di spettanza degli odierni attori) in euro 6.605,11 (cfr.
docc. 7, 8 e 9 di parti attrici).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
19 1) accerta la responsabilità della convenuta er i fatti di cui in parte mo- CP_1
tiva;
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1
e nei confronti della società
[...] Parte_2 CP_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna al pagamento in favore degli attori e CP_1 Parte_1
della somma di euro 123.647,59, oltre rivalutazione monetaria ed inte- Parte_2
ressi, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1
e le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. N.
[...] Parte_2
3799/2018 Tribunale di Livorno) pari ad € 6.605,11 oltre al 15 % (rimborso spese generali) ed accessori come per legge;
5) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1
e le spese processuali del presente procedimento che liquida in
[...] Parte_2
€ 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 14 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), en- Parte_2 C.F._2 trambi residenti in [...]3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Voliani presso il cui studio sito in Grosseto, Via Po n. 3 sono elettivamente domiciliati attori contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Arch. CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con sede legale in Livorno, Via Controparte_2 CodiceFiscale_3 dell'Indipendenza n. 16, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Bruno Pavoletti e Riccardo Tagliaferri ed elettivamente domicioiata presso lo studio dell'avv. Bruno Pavoletti sito in Piombino, Via Lerario n. 8
convenuta
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 14 novembre 2024.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, accertata la responsabilità della società convenuta per i fenomeni la- mentati dagli attori come descritti in narrativa e nella relazione depositata in sede di ATP, condan-
1 nare la medesima a risarcire i danni in favore degli attori, come indicati in narrativa, danni che si quantificano nella misura di Euro 130.252,70 (oltre iva nelle voci indicate) o in quella maggiore e minor somma che sarà ritenuta di giustizia, quanto al danno patrimoniale, nonché a risarcire il danno non patrimoniale nella misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, compresi quelli relativi alla preventiva fase dell'ATP”.
Per parte convenuta:
“in via istruttoria: la comparente insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti ed arti- colati nella comparsa di costituzione e nelle memorie 183 comma VI c.p.c., i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati.
Stante l'inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva a firma dell'Ing. nella denegata Per_1
e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non dirimenti le eccezioni di inammissibilità formu- late da , si insiste affinché venga disposta nuova CTU volta ad accertare l'effettivo stato dei CP_1 luoghi, le cause delle eventuali problematiche riscontrate e le soluzioni per il ripristino di dette
problematiche, alla luce di quanto evidenziato nella perizia a firma del Prof. Ing. (Doc. 17). Per_2
Nel merito, la comparente conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare inammissi- bili ovvero comunque infondate, tutte le domande promosse dagli attori, per le ragioni esposte negli atti depositati, nonché a verbale, con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano davanti al Tribunale di Livorno la chiedendo l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale: accertata la responsabilità della società convenuta per i fenomeni lamentati dagli attori come descritti in narrativa e nella relazione depositata in sede di ATP, condannare la me- desima a risarcire i danni in favore degli attori, come indicati in narrativa, danni che si quantificano nella misura di Euro 130.252,70 (oltre iva nelle voci indicate) o in quella maggiore e minor somma che sarà ritenuta di giustizia, quanto al danno patrimoniale, non- ché a risarcire il danno non patrimoniale nella misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
2 Con vittoria di spese e di onorari di giudizio, compresi quelli relativi alla preventiva fase dell'ATP”.
A fondamento della domanda gli attori allegavano:
- di aver acquistato, in regime patrimoniale di comunione legale, dalla società CP_1
in forza di contratto di compravendita ai rogiti del Notaio del
[...] Persona_3
25.11.2013 rep. 92.336, Raccolta n°30.279 e registrato il 27 novembre 2013 all'U.E. di
Piombino al n° 3373 Serie 1T, un appartamento facente parte di un complesso residenziale di nuova costruzione posto in Piombino (LI), Località Montelupinaio, Via De Sanctis, con ingresso indipendente dal civico n° 119/7; il tutto meglio identificato al Catasto Fabbricati di Piombino al foglio 73, mappale 2.760, sub. 627, cat. A/2, vani 8; sub. 610, cat. C/6 classe
7^, mq. 31.
- di aver riscontrato nel corso degli anni riscontrato notevoli vizi e difetti esecutivi concer- nenti tanto le parti comuni dell'edificio quanto la sua privata abitazione;
in particolare, per quanto più strettamente rileva ai fini del presente giudizio, l'inidoneo isolamento acustico tanto delle pareti esterne quanto dei muri interni relativamente agli impianti discontinui (per lo più impianti sanitari e di scarico);
- di aver affidato, unitamente ad altri condomini (che avevano riscontrato analoghe proble- matiche) e al nella persona del suo amministratore, inca- Controparte_3
rico ad un tecnico (Ing. ), per verificare l'effettivo stato dei luoghi, l'entità dei CP_4
vizi riscontrati, le cause degli stessi e gli interventi ed i costi necessari a risolverli.
-che il citato consulente avrebbe constatato l'esistenza di vizi e difetti presenti tanto nelle parti comuni quanto nelle singole unità immobiliari private, contestate successivamente alla mediante PEC del 12 giugno 2017. CP_1
-che, relativamente alla proprietà l'ingegnere avrebbe ri- Persona_4 CP_4
levato:
1) sul pannello esterno del portoncino di ingresso la presenza di tracce resinose assimilabi- li ad un collante che sembravano fuoriuscire dal materiale costituente il pannello stesso, apparentemente imputabile all'installazione di un serramento idoneo per i vani interni ed inadatto per gli esterni;
2) la persiana del bagno del primo piano montata in una posizione troppo alta, tale da im- pedirne la chiusura;
3 3) le scatole delle prese elettriche montate, in tutto l'appartamento, in modo che le placche risultano distaccate dalle pareti;
4) un difetto di isolamento acustico da accertare alla luce dei progetti e/o relazioni su mo- dalità costruttive e qualità dei materiali impiegati, al momento non disponibili.
-che in data 18 luglio 2017 parte convenuta rispondeva lamentando la tardività di ogni con- testazione;
- di aver, quindi, promosso dinanzi al Tribunale di Livorno ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. nei confronti della (R.G. 3799/2018); CP_1
-che il predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo si sarebbe concluso dopo quasi tre anni (segnatamente il 22 gennaio 2021) con deposito della relazione tecnica e dei relativi allegati;
-che, con riferimento alla proprietà oggetto di causa, l'elaborato peritale non rilevava difetti riconducibili ad relativamente al degrado del pannello esterno del portone CP_1
di ingresso ma accertava i seguenti difetti:
“2. difficile apertura/chiusura persiana del locale wc posto al piano primo (foto 36/37 – All. 9): af- ferente ad un'errata valutazione/scelta progettuale e/o di direzione lavori del sistema/tipologia di apertura (del tipo manuale a spingere su cardini esterni, ancorché correttamente installa- to/funzionante), in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa 175 cm da quota pavimento) (...);
3. interruttori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete (foto 38-39 – All. 9): a causa dell'errata posa delle scatole elettriche da incasso;
4. acustica:
- difetti d'isolamento acustico aereo della parete di facciata: riconducibile, secondo quanto riferito dall'ausiliario esperto in acustica Ing. , ad una inefficace sigillatura dei telai dei serramenti Per_5 sulla muratura e/o ad una loro non corretta registrazione;
- difetti d'isolamento acustico indotto da impianti a funzionamento discontinuo: si rimanda alle so- pra riportate deduzione in merito ovvero (pag. 51)”;.
-che in merito ai vizi relativi ai punti 2) e 3) di cui sopra, il consulente d'ufficio individuava sia gli interventi necessari per la loro completa eliminazione (installazione di automazione motorizzata per l'apertura/chiusura del serramento;
la revisione delle scatole elettriche che si presentavano distaccate dalla muratura, in corrispondenza dei vari livelli dell'unità im-
4 mobiliare) che il relativo costo complessivo di cui al computo metrico estimativo allegato all'elaborato peritale (€ 1.028,02);
-che i difetti di isolamento acustico aereo della parte di facciata venivano ritenuti “difetti ri- parabili” (tramite smontaggio infissi, sigillatura dei telai dei serramenti sulla muratura, suc- cessivo rimontaggio e registrazione degli infissi) per un costo complessivo pari ad € 988,57;
- quanto, invece, al ben più grave difetto relativo all' “inidoneo isolamento acustico degli impianti discontinui” che interessava, inter alia, anche l'appartamento degli attori, veniva classificato quale “difetto non riparabile” e, in quanto tale, il consulente applicava il princi- pio della “svalutazione percentuale” del valore di ogni singolo appartamento in forza della seguente relazione: misurazione in dB (decibel) → gravità del difetto → svalutazione %; pertanto individuava ai danni dell'odierna attrice una svalutazione per difetti acustici non riparabili classificati come gravi, pari ad euro 121.631,00 (somma attualizzata al novembre 2020) corrispondente ad un -30% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare;
-che, ritenuta la società costruttrice/venditrice unica responsabile ai sensi e per CP_1
gli effetti degli artt. 1667, 1669, 2043 c.c., dei fenomeni lamentati e dei danni derivati, gli attori avrebbero diritto al risarcimento del danno patrimoniale e altresì di quello non patri- moniale per violazione del diritto alla salute e del diritto di proprietà.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare inammissibili ovvero comunque infondate nel merito, per le ragioni esposte in narrative, tutte le domande promosse dal Sig. e Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese e compensi”.
A tal fine parte convenuta deduceva ed eccepiva: i) la tardività della denunzia ai sensi dell'art. 1667 comma 2 atteso che la stessa, datata 12.06.2017, risulterebbe successiva di
4/5 anni dall'acquisto dell'immobile e dalla contestuale immissione nel possesso (effettuata previo verbale di sopralluogo) e tenuto conto, peraltro, della natura non occulta dei vizi “as- solutamente apparenti” dedotti ex adverso;
ii) l'avvenuta prescrizione di entrambe le azioni a tutela del committente dai vizi e difformità dell'opera ai sensi degli artt. 1667 comma 3 e
1669 essendo trascorso, in quest'ultimo caso, più di un anno tra la denuncia dei vizi ed il primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso per ATP ex art. 696 bis;
iii)
5 l'insussistenza del requisito della gravità dei vizi dedotti;
iv) la maturata prescrizione, altre- sì, dell'azione risarcitoria ex. art 2043 c.c. essendo trascorsi cinque anni dalla presa in pos- sesso dell'immobile; v) l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea atteso che i presunti vizi non sarebbero tali da integrare difetti inerenti la costruzione delle opere bensì ordinarie situazioni di degrado dovute all'usura naturale degli elementi costituivi del fabbri- cato il quale sarebbe stato privato di una corretta e costante manutenzione;
vi)
l'irrisolutezza degli interventi prospettati dal CTU per rimediare ai danni riscontrati;
Per_1
vii) la mancata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia danno di natura non patrimoniale, non essendo stato allegato il presunto danno lamentato da parte at- trice.
All'udienza del 22 settembre 2022 (sostituita mediante deposito di note scritte) il prece- dente Giudicante assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, rin- viava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Istruita a mezzo prove documentali, in data 12 giugno 2023 la causa veniva assegnata allo scrivente Giudicante ed all'udienza del 14 novembre 2024 è stata trattenuta per la decisio- ne ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte convenuta, stante il richiamo ge- nerico ai precedenti scritti difensivi, le stesse devono intendersi rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della società convenuta ha così concluso: “in via istruttoria: la comparente insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova richiesti ed articolati nella comparsa di costitu- zione e nelle memorie 183 comma VI c.p.c., i cui contenuti devono intendersi qui integral- mente richiamati”; formula eccessivamente generica per la individuazione dei mezzi effet- tivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Se- zione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di il seguente principio: “La parte che CP_1
si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei
6 precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
1.1 Quanto, poi, all'istanza della società convenuta volta ad ottenere la rinnovazione della
CTU (CTU già svolta tra le medesime parti nel giudizio di accertamento tecnico preventivo
R.G. 3799/2018), si precisa quanto segue.
Premesso che “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, an- che a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rin- novo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10422 del 15/04/2019;Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2017, n. 22799, Rv.
645507-01; Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 20227 del 24/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n.
17693 del 19/07/2013), si deve dare atto sin da ora che nel caso di specie la presente causa può essere decisa sulla base degli atti prodotti dalle parti e sulla scorta della già espletata
CTU (la cui relazione peritale a firma dell'Ing. risulta versata in atti sin Per_1 dall'introduzione del presente giudizio); ogni richiesta di convocazione del tecnico nomina- to d'ufficio – invero neanche formulata da parte convenuta – o di rinnovazione della CTU appare del tutto superflua, rischierebbe di tradursi in un ingiustificato prolungamento della ragionevole durata del processo e comunque non avrebbe ragion d'essere alla luce dell'esauriente risposta fornita dal CTU Ing. a tutti i quesiti sottoposti in sede di ac- Per_1
certamento tecnico preventivo.
1.2 Sia consentito, infine, prima di entrare nel merito del giudizio, affrontare la questione sollevata dalla società convenuta in punto di inutilizzabilità ai fini della decisione delle ri- sultanze della espletata CTU per non aver il precedente Giudicante assegnatario del fascico- lo disposto la formale acquisizione agli atti del relativo accertamento tecnico preventivo.
Tale tesi, per quanto suggestiva, non coglie nel segno.
Come ha correttamente evidenziato parte attrice, secondo la Suprema Corte l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utiliz-
7 za per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficien- te che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risul- tanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23693 del 09/11/2009, Rv. 610738 – 01; in senso conforme Cass., Sez. 2, Sen- tenza n. 6591 del 05/04/2016, Rv. 639479 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, anche a voler dare atto della mancanza nel caso di specie di un formale provvedimento di acquisizione dell'elaborato pe- ritale ex art. 696 bis comma 5 c.p.c., parte attrice ha prodotto come allegato all'atto intro- duttivo l'elaborato peritale di cui all'espletato accertamento tecnico preventivo (cfr. all. 5); sugli esiti di tale accertamento si è sin da subito instaurato il contraddittorio avendo parte convenuta ampiamente esposto nel presente giudizio le ragioni per cui l'elaborato de quo non sarebbe, suo avviso, attendibile e non sarebbe dirimente ai fini della risoluzione delle lamentate problematiche. Alla luce dell'ampia possibilità di difesa garantita alla parte con- venuta la quale ha avuto modo di produrre relazione a firma del proprio CTP per contrastare le risultanze del CTU, non si vede come possa dichiararsi inutilizzabile l'elaborato peritale a firma dell'Ing. visto che, lo si ripete, i) il procedimento di ATP si è celebrato tra le Per_1
medesime parti senza che sul punto parte convenuta abbia mai espresso critiche e/o do- glianze processuali;
ii) parte attrice nell'introdurre il presente giudizio di merito ha prodotto l'elaborato peritale del CTU di cui al citato procedimento per ATP R.G. 3799/2018; iii) par- te convenuta ha potuto ampiamente prendere posizione sull'elaborato de quo illustrando, tramite allegazioni difensive tecniche a firma del proprio CTP, le ragioni di inattendibilità degli esiti cui il CTU sarebbe pervenuto.
Rimettere la causa sul ruolo al solo fine di acquisire formalmente l'elaborato peritale ex art. 696 bis comma 5 c.p.c. si tradurrebbe in un “formalistico” adempimento che nulla aggiun- gerebbe alle facoltà difensive (pienamente garantite alla parte convenuta) e si porrebbe in evidente contrasto con la ragionevole durata del processo considerato che l'elaborato perita- le, come esposto, risulta già versato in atti da parte attrice sin dall'introduzione del presente giudizio e sullo stesso parte convenuta ha ampiamente preso posizione con puntuali allega- zioni tecniche difensive.
8 2. Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare va dato atto che i vizi ed i difetti di costruzione lamentati da parte attrice, sulla scorta dei condivisibili rilievi del C.T.U. Ing. sono da ritenersi gravi e, come ta- Per_1 li, riconducibili nell'alveo di cui all'art. 1669 c.c.
Non sembra superfluo rammentare che le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito la por- tata applicativa dell'art. 1669 cod. civ., affermando che sono gravi difetti dell'opera, rilevan- ti ai fini della norma citata, anche quelli che riguardino elementi secondari e accessori (co- me impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, ecc.), purché tali da comprometterne la fun- zionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. sez. U., 27 marzo 2017 n. 7756 e Cass. 24 aprile 2018, n. 10048; cfr., in motivazione anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20184 del 25/07/2019, in Rv. 654978 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie e tenuto conto delle approfondite analisi ed osservazioni effettuate dal C.T.U. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. intercor- so tra le odierne parti, i vizi lamentati da parte attrice, ancorché aventi diversa entità nonché differente impatto sul funzionamento dell'unità immobiliare, non erano tutti riconoscibili nell'immediato al momento della consegna.
Per contro, il consulente ha dato atto come tutti i vizi del complesso residenziale accertati nel corso delle operazioni peritali – al netto di quelli di cui all'elenco di vizi/difetti “visibili dal quisque de populo al momento della consegna” che, con riferimento al caso di specie, sono stati individuati dal CTU nel 1. difficoltoso sistema di apertura e chiusura della persia- na del locale wc posto al piano primo in relazione all'effettiva ubicazione della finestra
(circa 175 cm da quota pavimento) e 2. non corretta installazione a filo parte delle scatole elettriche ai vari piani dell'appartamento e conseguente maggior sporgenza delle placche dalla muratura - si manifestano a distanza di un determinato decorso di tempo rispetto all'ultimazione dei lavori, in quanto principalmente imputabili a cedimenti/assestamenti strutturali, movimenti differenziali generati da variazione di volume dovute al ritiro igrome- trico e di temperatura, differente comportamento dei materiali da costruzione, normale uso da parte dei fruitori, ordinaria esposizione agli agenti atmosferici esterni, assente e/o scarsa manutenzione, “e che senza dubbio anche un “occhio tecnico”, sul momento, non sarebbe in grado di rilevare” (cfr. pag. 47 elaborato peritale).
9 A ciò si aggiunga che i suindicati vizi, pur non influenti sulla stabilità dell'edificio, sono da ritenersi gravi ed idonei a pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimen- to, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile degli attori.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
In particolare, a pag. 42 dell'elaborato peritale il CTU ha analiticamente descritto i vizi dell'appartamento identificato sub 3 degli attori e Parte_2 Parte_3
[. :
“(...)
2. la persiana del locale wc posto al piano primo risulta correttamente installa e fun- zionante. La tipologia di apertura (a spingere su cardini esterni) non consente un'agevole chiusura del serramento esterno, in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa
175 cm da quota pavimento) (foto 36-37);
3. le scatole elettriche da incasso (per prese e pulsanti), rispettivamente nu-mero due al piano primo (una per camera) e numero cinque al piano sotto-tetto (una del disimpegno, tre nella camera lato ovest e due nella camera lato est), non risultano installate a filo pare- te ma sporgere di alcuni millimetri, non consentendo alle placche di aderire alla muratura
(foto 38-39);
4. acustica:
requisito acustico di isolamento al rumore aereo della parete di facciata, fronte terrazza lato mare: non verificato”
Il CTU, previo accertamento dell'esistenza dei segnalati vizi, ha puntualmente argomentato sulle cause dell'insorgenza degli stessi.
In particolare, quanto ai vizi sub 2 relativi alla persiana del locale wc posto al primo piano, il CTU ha attribuito l'eziologia ad una “errata valutazione/scelta progettuale e/o di direzio- ne lavori del sistema/tipologia di apertura (del tipo manuale a spingere su cardini esterni, ancorché correttamente installato/funzionante), in relazione all'effettiva ubicazione della finestra (circa 175 cm da quota pavimento” (cfr. pag. 52 elaborato peritale).
Quanto ai vizi relativi agli interruttori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete, il
CTU ha attribuito l'eziologia ad una “errata posa delle scatole elettriche da incasso”.
10 Infine, con particolare riferimento agli aspetti acustici, il CTU ha congruamente motivato – anche con il prezioso contributo dell'ausiliario nominato Ing. – le cause delle insor- Per_5
genze di tali vizi/difetti.
Segnatamente, quanto ai difetti di isolamento acustico aereo della parete di facciata la causa della loro insorgenza è da ravvisarsi nella “inefficacia sigillature dei telai dei serramenti sulla muratura e/o ad una loro non corretta registrazione”.
Quanto ai difetti d'isolamento acustico indotto da impianti a funzionamento disconti- nuo, il CTU, analizzando i risultati delle verifiche condotte sul requisito acustico passivo relativo agli impianti a funzionamento discontinuo, ha ritenuto che tali impianti presentava- no gravi difetti di isolamento acustico interessanti diffusamente tutti i sistemi di scarico (ca- late verticali che dai sottotetti arrivano all'intradosso del locale autorimessa) realizzati nel fabbricato e che attraversavano/coinvolgevano i vari appartamenti riconducibili a differenti proprietà.
Quanto alle cause di tali vizi è stato congruamente argomentato che fossero da rinvenirsi all'impiego di tubazioni/pezzi speciali non idonei all'uso (di tipo silenziato ad elevato ab- battimento acustico), verosimilmente fissati/passanti le strutture in assenza di opportuni si- stemi di disaccoppiamento contro la trasmissione del rumore (quali collari, guaine, manicot- ti, ecc.) ed in carenza di regole di montaggio e costruttive (tubazioni alloggiate in dedicati cavedi coibentati in luogo di incasso nelle murature) atte ad ottimizzare acusticamente detti sistemi di scarico, proprie delle regola dell'arte (cfr. pag. 51 dell'elaborato peritale – all. 5 di cui alla produzione documentale di parte attrice).
Sempre in relazione ai riscontrati difetti di isolamento acustico degli impianti discontinui, il perito si è, quindi, diffusamente soffermato sulla dirimente circostanza per cui “ogni singo- lo appartamento risulta nei riguardi dell'omologo confinante/ti (in senso orizzontale e ver- ticale) sempre e reciprocamente “sorgente del rumore” e “ricevente il rumore”” così cor- roborando le deduzioni dell'ausiliario Ing. secondo cui per le evidenziate carenze non Per_5
sussistono rimedi di semplice e/o rapida attuazione per permettere il raggiungimento di ri- sultati rispettanti le norme vigenti del D.P.C.M. 05/12/1997 (ciò, a differenza di quanto ravvisato per i difetti del requisito acustico di facciata).
Il CTU ha, quindi, coerentemente e condivisibilmente affermato che i sistemi di scarico do- vrebbero esser realizzati ex novo per la loro interezza, coinvolgendo di fatto, indistintamen-
11 te, tutte le unità immobiliari: “In sintesi, stante la tipologia realizzativa degli impianti in es- sere, visti gli esiti dei collaudi condotti, risulta impraticabile eliminare il difetto di isola- mento acustico percepito all'interno dell'appartamento “ricevente il ru-more” di volta in volta preso in esame, se non si interviene in modo sistematico ed unita-rio con interventi
“pesanti” su tutti i sistemi di scarico del fabbricato, la cui certezza di fattibilità tecni- ca/operativa non risulta allo stato valutabile, con importanti costi progettuali/esecutivi e sconvenienti disagi per gli occupanti” (cfr. pag. 61 elaborato peritale).
Da ciò consegue la corretta e condivisibile valutazione del CTU circa la non riparabilità dei citati difetti di isolamento acustico atteso che una riparazione degli stessi imporrebbe demo- lizioni notevoli o comunque interventi drastici invasivi e decisamente eccessivamente one- rosi.
L'Ing. ha, quindi, quantificato i danni relativi al difetto di isolamento acustico proce- Per_1
dendo ad una svalutazione percentuale di ogni singolo appartamento interessato da tale pre- giudizio. Ciò, non mancando di precisare che la predetta “svalutazione” teneva in debito conto la diminuzione di abitabilità o fruibilità dell'appartamento, dovuta al maggior rumore percepito ed al conseguente maggior disturbo per chi vi abita.
Se dunque il CTU, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, con riferimento ai vizi di cui ai punti 2 (difficile apertura/chiusura persiana del locale wc posto al piano), 3 (interrut- tori e placche elettriche sporgenti rispetto a filo parete) e 4 (difetti d'isolamento acustico ae- reo della parete di facciata) ha indicato, nel dettaglio, a pag. 63 e ss. gli interventi risolutivi
(rispettivamente “installazione di automazione motorizzata per l'apertura/chiusura del ser- ramento”, “revisione delle scatole elettriche che si presentano distaccate dalla mura-tura, in corrispondenza dai vari livelli dell'unità immobiliare” e “smontaggio degli infissi, sigil- latura dei telai dei serramenti sulla muratura, successivo ri-montaggio e registrazione de- gli infissi”) provvedendo ad indicare nell'allegato computo metrico gli importi delle ripara- zioni necessari (vale a dire gli importi indicati da parte attrice nell'atto introduttivo), con riferimento ai riscontrati, “importanti e diffusi difetti di isolamento acustico da impianti
a funzionamento discontinuo” interessanti tutte le unità immobiliari costituenti il con- dominio (in ragione, come esposto, del fatto che a) la tipologia/tecnologia degli impianti realizzati sull'intero fabbricato risulta la medesima con i medesimi difetti e che b) ogni sin- golo appartamento risulta nei riguardi dell'omologo confinante sempre e reciprocamente
12 “sorgente del rumore” e “ricevente il rumore”) a pag. 68 e seguenti dell'elaborato peritale si
è diffusamente profuso sulla determinazione e “pesatura” analitica della “svalutazione” percentuale del valore di ogni singolo appartamento affetto da difetti acustici.
Ed invero, il CTU con ampia, motivata e condivisibile scelta, ha messo in relazione la pre- detta svalutazione percentuale con la “gravità del difetto” acustico rilevato, a sua volta defi- nito in funzione delle “misurazioni in dB” d'isolamento acustico effettuate (il tutto, secondo la seguente relazione: misurazione in dB espressiva della qualità acustica della singola unità immobiliare → gravità del difetto → svalutazione % dell'immobile, peraltro avendo cura di assumere quale riferimento del valore dell'immobile “il “prezzo”, inteso quale somma di denaro effettivamente corrisposta dai ricorrenti alla resistente al momento dei rispettivi atti di compravendita, ma riferito esclusivamente ai soli ambienti residenziali abitativi assog- gettati ai disposti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e sui quali sono stati rilevati i difetti
d'isolamento acustico”).
Il tutto, non mancando di rilevare che la normativa di settore (norma UNI 11367:2010
“Classificazione acustica delle unità immobiliari”), prevede “differenti classi di qualità acustica, dalla classe I, la migliore, fino alla IV, la peggiore (...) e per ogni classe stabilisce il limite in dB per ciascuno dei 5 requisiti acustici passivi degli edifici (isolamento di fac- ciata (D2m,nT,w,), il potere fonoisolante (R'w), il calpestio (L'n,w), gli impianti continui
(Lic) e discontinui (Lid)”.
Quanto alla stima della svalutazione per difetto acustico grave (ergo il massimo grado di in- tensità del relativo difetto) il CTU, dopo aver richiamato ed illustrato a pag. 70 i riferimenti scientifici di settore, ha ritenuto congruamente di poter assumere una “svalutazione %” dell'immobile pari al 30%, quale grave difetto riconducibile all'eccessiva rumorosità de- gli impianti a funzionamento discontinuo” (cfr. pagg. 71 e ss. dell'elaborato peritale).
Il perito, dopo aver riportato in apposita tabella i risultati delle misurazioni in decibel ese- guite dall'ausiliario nominato Ing. negli ambienti riceventi il rumore nonché aver ri- Per_5
levato la gravità del difetto acustico e la percentuale di svalutazione relativa, ha potuto coe- rentemente affermare che “i gravi difetti di isolamento acustico ravvisati sugli impianti a funzionamento discontinuo che interessano diffusamente tutti i sistemi di scarico (calate verticali che dai sottotetti arrivano all'intradosso del locale autorimessa), risultano, al net- to di uno, ben al di sopra della soglia minima (46 dbA) fissata per tale peggiore categoria”
13 (nel caso dell'immobile si è giunti a riscontrare una soglia di ben Persona_6
49,5 db).
Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU, dopo ampia ed analitica motivazione, è pervenu- to ad indicare per l'immobile di parte attrice una svalutazione del relativo valore per difetti acustici non riparabili quantificabile in € 118.896,00 (cfr. tabella 15, pag. 79 elaborato peri- tale), per poi procedere ad una attualizzazione del predetto importo al novembre 2020 ad €
121.631,00 (cfr. tabella 16, pag. 80 elaborato peritale).
Illustrato analiticamente quanto sin qui descritto, va ribadito che le risultanze della CTU sono degne di pieno accoglimento, un tanto in forza della scrupolosità degli accertamenti, della logi-
ca argomentazione degli approdi, sorretti da metodi rigorosi e scientifici e della motivazione congrua ed immune da censure, accertamenti sorretti pure dalla pregevole opera dell'ausiliario
Ing. Per_5
Non vi è motivo, dunque, per aderire ai rilievi critici sia del CTP della convenuta nominato in sede di ATP sia per aderire ai rilievi critici (asserita erronea applicazione delle normative di settore, erroneità di tipo metodologico nella misurazione del rumore, “anomalie di alcuni risultati proposti dal CTU” ed asserita “eccessiva ed errata indicazione della svalutazione degli immobili”) dell'Ing. (consulente tecnico di di cui Persona_7 CP_1
alla relazione di parte sub allegato 17 di cui alla produzione documentale di parte convenu- ta.
Ed invero, premesso che la relazione tecnica di parte, per giurisprudenza consolidata di le- gittimità, è priva di qualsiasi validità ed efficacia probatoria costituendo la stessa al più una semplice allegazione difensiva il cui contenuto tecnico non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552; cfr. Cass. civ.,
29/01/2010, n. 2063; Cass. civ., 22/04/2009, n. 9551; Trib. Milano, 5 febbraio 2008) e con- siderato, altresì che il Giudice può disattendere le conclusioni in essa contenute senza ob- bligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trat- tandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (cfr. Cass. civ., 26/09/2006, n. 20821), deve darsi comunque atto che l'elaborato peritale del CTU
Ing. risultato essere particolarmente attendibile. Per_1
Si pensi che l'elaborato de quo oltre ad esser vagliato positivamente in ben 4 procedimenti
(si segnalano i seguenti ulteriori procedimenti svoltisi in primo grado dinanzi all'intestato
14 Tribunale: R.G. 190/2022; R.G.189/2022; R.G. 192/2022) risulta aver ricevuto finanche dalla Corte d'Appello di Firenze un preliminare giudizio di attendibilità e completezza. Ed infatti, nell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale a scioglimento dell'udienza del 18 lu- glio 2024 (ordinanza prodotto da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale) con la quale è stata disposta in ragione di apparenti “criticità in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 2043 c.c.” la sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza di cui al giudizio R.G. 189/2022, la Corte d'Appello di Firenze ha avuto modo di affermare che “la CTU espletata nel giudizio ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. non presenta i profili di criticità dedotti dall'appellante e non appare pertanto necessario disporre una nuova perizia”.
Non vi è, dunque, alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU ing. in Per_1
quanto l'elaborato peritale, mediante calcoli precisi e con motivazione convincente e pie- namente condivisibile, ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Le conclusioni cui è pervenuto il perito sono frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato.
Il Tribunale del resto - aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, restano impli- citamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Mi- lano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del Giu- dice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in di- scussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte convenuta.
3. Tutto ciò premesso e considerato, corre l'obbligo di prendere posizione sulle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta relativamente CP_1 all'azione ex art. 1669 comma 2 c.p.c.
In omaggio al criterio della ragione più liquida, anche ove si volesse ritenere sussistente una tempestiva denuncia (effettuata con PEC del 12 giugno 2017) dei vizi de quibus entro l'anno
15 dalla loro scoperta (momento che non può che farsi decorrere, quantomeno, dall'illustrazione delle problematiche di cui alla consulenza di parte a dell'ing. nell'aprile 2017), è pur CP_4
sempre decorso il termine prescrizionale di cui all'art. 1669 comma 2 c.c., atteso che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 14 settembre 2018 veniva depositato in data 24 ottobre 2018 e notifica-
to alla convenuta il 25 ottobre 2018, e, dunque, chiaramente entro l'anno dalla denuncia sopra citata.
Purtuttavia, pur decorso il menzionato termine prescrizionale, non viene meno la possibilità per gli attori di agire in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Come infatti l'intestato Tribunale ha avuto modo di precisare già in tre precedenti specifici
(cfr. sentenza c R.G. 189/2022; sentenza c Testimone_1 CP_1 Parte_4
R.G. 192/2022; sentenza CP_1 Testimone_2 Parte_5
c .G. 190/2022 – cfr. all.ti 11-13 di cui alla produzione documentale
[...] CP_1
di parte attrice) merita, infatti, di essere senza dubbio seguito l'orientamento delle Sezioni Uni- te della Corte di cassazione, secondo cui “la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a
limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela
del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le
condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il
decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ.,
senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014, Rv. 629518 – 01; in senso conforme si veda Cass.
civ., Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023, Rv. 669153 – 01: “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità ri- spetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di
favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricor-
rano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e
prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione
dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della re-
16 sponsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce
in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore”).
Si ha dunque che la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ., sebbene topograficamente col- locata all'interno delle disposizioni dedicate al contratto di appalto, configura un'ipotesi di re- sponsabilità extracontrattuale che, per così dire, supera i confini dell'alveo contrattuale, dal momento che ci si muove nell'ambito di eventuale violazione di regole primarie e di ordine pubblico a presidio di esigenze di carattere generale (quali ad esempio la sicurezza dell'attività edilizia e la conservazione e funzionalità degli edifici).
Il rapporto tra le due disposizioni è stato dunque interpretato nel senso che l'art. 1669 cod. civ.
costituisca norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2043 cod. civ., risultando la se-
conda applicabile allorquando la prima non lo sia in concreto.
Segnatamente, peculiarità del regime di cui all'art. 1669 c.c., è la più rigorosa presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, previsione però temperata dalla limitazione nel tempo in ragione del particolare regime di decadenza e prescrizione.
Alla luce di quanto sinora esposto e tenuto conto dei risultati cui è pervenuto il CTU nell'elaborato peritale più volte richiamato, si ritiene la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2043 c.c. per la configurazione in capo ad della relativa responsabilità extracontrattuale. CP_1
Non coglie nel segno, dunque, la tesi difensiva della società convenuta secondo cui la re- sponsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. non potrebbe trovare applicazione allorquan- do risulti accertata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa ex art. 1669 c.c.
Non può parimenti essere accolta l'eccepita prescrizione quinquennale dell'azione ex art. 2043 c.c. atteso che, in tutta evidenza, parte convenuta non ha considerato i plurimi atti in- terruttivi della prescrizione quali la diffida/contestazione del 12 giugno 2017 ed il ricorso ex art. 696 bis c.p.c..
Orbene, nessun dubbio può fondatamente residuare sull'esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, sulla sicura riconducibilità causale dello stesso alla condotta di parte convenuta e sulla sussistenza dell'elemento psicologico (colpa) in capo alla società venditri- ce/costruttrice avuto riguardo alla riscontrata esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
17 Quanto alla liquidazione del predetto danno, si ritiene corretta l'individuazione dei costi di ripristino (così come indicati nel computo metrico estimativo (€ 1.028,02, per interventi eliminazione vizi persiana bagno primo piano e scatole prese elettriche nonché € 988,57 per interventi eliminazione vizi relativi al difetto di isolamento acustico aereo della parete di facciata) e si ritiene congrua e del tutto condivisibile la valutazione meticolosa operata dal consulente d'ufficio circa la svalutazione percentuale del valore dell'immobile di cui si
è dato ampio conto nella presente pronuncia.
Pertanto, il danno patrimoniale patito dagli attori in conseguenza diretta dell'agere illecito di da rinvenirsi nell'importo di € 123.647,59 (pari alla sommatoria di € CP_1
121.631,00 + 988,57 + 1.028,02).
Tale ristoro in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corri- spondenti al momento della relativa pronuncia ed il Giudice deve tenere conto della svalu- tazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento del ristoro medesimo.
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulte- riore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento del bene in que- stione.
Pertanto, l'importo di € 123.647,59 andrà devalutato a ritroso sino alla data della maturazio- ne del credito, coincidente con il momento del deposito dell'elaborato peritale di cui all'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. e su detta somma, via via rivalutata, andranno calcolati gli interessi legali sino alla pronuncia di primo grado, a far data dalla quale, tra- sformatosi il debito di valore in debito di valuta, andranno calcolati i soli interessi legali si- no al soddisfo.
In ordine, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da parte attrice, agli atti di causa non risulta prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare l'esistenza del medesimo.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto di cui la parte processuale si ritiene titolare, e che quindi intende far valere in giudizio, in- combono in capo alla stessa.
18 Nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato efficacemente assolto da parte degli attori stante la totale assenza di sufficienti elementi probatori idonei allo scopo;
parte attri- ce, infatti, si limita semplicemente ad allegare non meglio definiti disturbi del sonno e del relax quali forme di lesione del diritto alla salute, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova sul punto.
In altri termini, per ciò che riguarda il danno alla salute nulla veniva provato né tantomeno documentalmente allegato.
L'onere della prova non è stato assolto. Non è infatti sufficiente la semplice allegazione di aver genericamente patito disturbi al sonno e pregiudizi al relax.
Per ciò che concerne invece il diritto alla proprietà, il danno come sopra liquidato costitui- sce anche e per l'appunto ristoro relativamente a tale aspetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di
(avuto riguardo allo scaglione che va da € 52.001 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, in- troduttiva, di istruttoria/trattazione1 e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in cau- sa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese per CTU e CTP, esse, considerando che il procedimento vedeva coinvolte più
parti, vanno stabilite (per la singola quota di spettanza degli odierni attori) in euro 6.605,11 (cfr.
docc. 7, 8 e 9 di parti attrici).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
19 1) accerta la responsabilità della convenuta er i fatti di cui in parte mo- CP_1
tiva;
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da Parte_1
e nei confronti della società
[...] Parte_2 CP_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna al pagamento in favore degli attori e CP_1 Parte_1
della somma di euro 123.647,59, oltre rivalutazione monetaria ed inte- Parte_2
ressi, nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva;
4) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1
e le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. N.
[...] Parte_2
3799/2018 Tribunale di Livorno) pari ad € 6.605,11 oltre al 15 % (rimborso spese generali) ed accessori come per legge;
5) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1
e le spese processuali del presente procedimento che liquida in
[...] Parte_2
€ 786,00 per esborsi ed in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese ge- nerali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 14 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difen- sive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).