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Sentenza 23 aprile 2026
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 14723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14723 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: RK AS, nato in [...] il [...], avverso l’ordinanza del 22/10/2025 del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita, per il ricorrente, l’Avv. Angela Porcelli del Foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/10/2025, il Tribunale del riesame di Roma accoglieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri avverso l’ordinanza del 08/02/2025, con cui il locale GIP circondariale aveva rigettato l’istanza di applicazione della misura cautelare custodiale in danno di AS RK, sottoposto a indagini per il reato di cui agli articoli 73, comma 4, e 80, d.P.R. 309/1990, per carenza di gravità indiziaria, disponendo, per l’effetto, la misura cautelare di massimo rigore nei confronti dell’indagato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14723 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso tale provvedimento ricorre il RK.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione degli articoli 51 e 570 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione presentata dal pubblico ministero, il Tribunale ha proceduto ad acquisire e utilizzare una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri, richiesta all’Ufficio requirente dopo la celebrazione dell’udienza in data 22/10/2025, con conseguente violazione anche del principio del contraddittorio di cui all’articolo 111 Cost.. Si era infatti eccepita la trasmissione del procedimento penale ad altra Autorità giudiziaria, già competente in forza di procedimento ivi pendente, di talché l’atto di impugnazione era stato presentato da pubblico ministero originariamente incompetente e che non vantava interesse a richiedere la misura cautelare. Il Tribunale romano chiedeva, in data 23 ottobre 2025, ossia in data successiva alla trattazione orale, alla Procura della Repubblica di Velletri informazioni circa la pendenza del procedimento a carico dell’imputato presso quell’Ufficio giudiziario. Tale iniziativa è al di fuori del contesto processuale e ordinamentale.
2.2. Con la seconda censura lamenta aspecificità delle argomentazioni addotte dal Riesame in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del pubblico ministero. Si lamentava che il pubblico ministero avesse proceduto ad una mera rivisitazione del fatto rispetto al quadro oggetto di negativo scrutinio da parte del GIP denegante, senza indicare, come richiede l’articolo 581 cod. proc. pen., in modo preciso «i motivi» di censura, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Cassazione, Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024). Il Tribunale del riesame ha invece risposto adducendo nuovi elementi di fatto afferenti al dolo e alla tipicità della condotta, travalicando i limiti della sua cognizione, con motivazione ispirata a una logica inquisitoria e del sospetto in cui il rapporto parentale deve trovare una difesa a discarico, e in cui la presenza deve essere giustificata.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. per travisamento delle emergenze investigative, eccepisce l’assenza di gravità indiziaria, nonché l’inutilizzabilità delle chat non trasmesse al Tribunale del riesame, il cui testo è sconosciuto. Lamenta, infine, violazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 170/2023, 227/2023 e 2/2023 in relazione agli articoli 2 e 8 CEDU. Il Tribunale del riesame accoglie la ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla asserita gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del ricorrente, costituiti da: possesso di un telefono criptato (358385582184100); presenza di una messaggistica whatsapp con HE LF, convivente della sorella;
captazione in data 26/11/2024, nel corso di servizio OCP, della presenza dell’utenza dell’indagato, tramite sistema «Imsi catcher», nei pressi dell’abitazione dello HE, elementi che ne rendevano plausibile la 2 presenza in quella data nella di lui abitazione. L’indagato, nella ricostruzione accusatoria, non avrebbe indicato alcuna ragione plausibile della sua presenza e del perché avrebbe aperto il cancello per far entrare il camion con lo stupefacente. Il ricorrente contesta per un verso la sussistenza del requisito della gravità indiziaria in presenza di tali elementi fattuali (evidenziando come il Tribunale travisi il significato della condotta di aprire il cancello e il mero agganciarsi di celle telefoniche); deduce, poi, che le chat, non essendo state acquisite in atti, non sono utilizzabili in relazione alla giurisprudenza, anche costituzionale, sulla acquisizione di dati riservati e obbligo di rispetto del principio di proporzionalità.
2.4. Con il quarto motivo, evidenzia l’inutilizzabilità dei dati relativi al c.d. «positioning» in quanto acquisiti al di fuori delle regole processuali e censura violazione dell’articolo 132 del d.l. 23/11/2021. 2.5. Con un quinto motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora. 3. In data 25 febbraio 2026 l’Avv. Angela Porcelli, per l’indagato, depositava motivi aggiunti in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. Quanto al primo motivo, insisteva nel dedurre violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. - art. 6 CEDU, posta la acquisizione ed utilizzazione ad opera del Tribunale di una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri richiesta dopo la udienza del 22/10/25, nonché contrasto con i principi sanciti dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 15403 del 2024. Quanto al secondo motivo, esplicitava maggiormente la questione relativa alla aspecificità dei motivi di impugnazione cautelare del P.m. Lamenta poi violazione degli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE, nonché violazione del divieto di sorveglianza segreta, secondo le sentenze europee OV c. Russia, n. 33696/19- n. 51409/19, Macharik c. Repubblica Ceca, deduce ulteriori profili di contrasto con la giurisprudenza sovranazionale, che elenca analiticamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. La difesa si limita a censurare la mera acquisizione dell’informazione della pendenza del procedimento (acquisita direttamente presso la cancelleria della Procura della Repubblica, senza passare per il Pubblico Ministero), ma non contesta, nel merito, la 3 fondatezza del dato acquisito (e, quindi, non deduce l’incompetenza per territorio della Procura territoriale), con conseguente inammissibilità, in parte qua, della deduzione, per mancanza di un interesse concreto e attuale a far valere la nullità di ordine generale dedotta.
2.2. Il Collegio evidenzia, poi, nel merito della doglianza, che secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. F, n. 34858 del 30/07/2015, Liotta, Rv. 264502 – 01; Sez. 6, n. 45055 del 30/11/2005, Sebastiano, Rv. 233511 - 01), in tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, debba «escludersi che rientri fra gli atti da trasmettere, ai sensi dell'art. 309 commi quinto e decimo cod. proc. pen., la nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro, che costituisce un adempimento imposto al P.M. per gli effetti di cui agli artt. 335 e 407 cod. proc. pen., ma da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro la persona sottoposta ad indagini (v. Corte cost. n. 307 del 2005)». Del pari, questa Corte ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo (Sez. 6, n. 32365 del 04/06/2003, Sapia, Rv. 226261 - 01). In entrambi i casi, infatti (così il provvedimento ultimo citato), «si tratta di un atto di natura meramente processuale, che non costituisce “elemento” su cui si fonda il provvedimento limitativo della libertà» (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delle indagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto o acquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen). Pertanto, non trattandosi di atto di indagine, ossia di un «elemento su cui la richiesta si fonda» ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 5), idoneo a incidere sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, bensì di mera acquisizione di un dato storico (al pari, ad esempio, del certificato del casellario giudiziario o dei carichi pendenti, atti che si limitano ad attestare una determinata situazione di fatto), la sua acquisizione al di fuori dell’udienza e successivamente alla stessa non determina violazione del contraddittorio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente indicato nell’impugnata ordinanza (pag. 5), la deduzione di specifici elementi di fatto e di diritto emergenti dalle indagini rappresenta l’ubi consistam dell’appello cautelare del pubblico ministero (cui non compete la facoltà di proporre riesame), ossia l’unica occasione allo stesso concessa di contestare la motivazione dell’ordinanza che ha denegato la misura cautelare. Del resto, va evidenziato come l’ordinanza di rigetto, resa in sede di convalida dell’arresto, in relazione alla posizione del Markais si limitava (pag. 5) a poche righe in cui evidenziava l’assenza di collegamenti telematici con i due bulgari e con il cittadino albanese SH LF e ad attribuire scarsa valenza indiziante all’apertura del cancello, elementi 4 ampiamente contestati nell’atto di appello, di cui genericamente si eccepisce l’inammissibilità. Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui il riesame avrebbe aggiunto nuovi profili di valutazione, in quanto si è limitato alla valutazione dei pertinenti e specifici profili di doglianza dedotti dal ricorrente (e analiticamente riportati anche nel ricorso). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)». Tanto premesso, la valutazione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale del riesame capitolino (si rimanda in proposito alle pagine 6-8 dell’ordinanza impugnata) non solo non appare travisare le risultanze investigative (delle quali il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione), ma, una volta stabilita la piena utilizzabilità (v. infra) del materiale probatorio, non presenta alcun profilo di manifesta illogicità. Va infatti evidenziato, quanto alle chat, che esse non sono state utilizzate nel loro contenuto dall’ordinanza impugnata, ma esclusivamente come prova dei contatti tra il ricorrente e lo HE e la presenza del primo nei pressi dell’abitazione dello stesso, così come del cellulare criptato in possesso dei bulgari Petzev. La giurisprudenza citata dal ricorrente non è quindi pertinente rispetto all’oggetto del presente motivo di ricorso, che deve pertanto ritenersi manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dei dati di geolocalizzazione, è manifestamente infondato. L’IMSI Catcher è un «code-catcher», ossia un apparecchio portatile (delle dimensioni d’una valigetta), che, sfruttando la vulnerabilità delle reti di comunicazione, finge di essere 5 un ponte radio, in modo da indurre i cellulari nei dintorni ad agganciarsi e carpirne i codici identificativi, sia il codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity) della Sim card, sia il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) del cellulare. La cattura dei codici del dispositivo è operazione (meramente) propedeutica a controlli ulteriori, quali l’inoculazione del c.d. trojan. Proprio a cagione della sua natura propedeutica, secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 41385 del 12/06/2018, Chirico, Rv. 273929 – 01), l'operazione di «individuazione dell'utenza da sottoporre a intercettazione telefonica mediante monitoraggio delle utenze presenti in una determinata area, effettuata mediante l’impiego di apparecchiature in grado di individuare i codici identificativi di un telefono mobile, previo posizionamento in prossimità del cellulare da «tracciare» (c.d. «IMSI Catcher») non è, di per sé, esecutiva di un'intercettazione di conversazioni (non essendo ad essa assimilabile sul piano dell'oggetto, del contenuto e delle finalità), ma è ad essa necessariamente prodromica;
si tratta in definitiva di un'attività di individuazione che si rivolge esclusivamente all'identità del singolo apparecchio telefonico, e che neppure è finalizzata ad acquisire elementi sugli eventuali contatti telefonici che tale apparecchio intrattiene in un determinato arco temporale (talché neppure potrebbe parlarsi, a ben vedere, di attività assimilabile all'acquisizione di tabulati telefonici, acquisibili sulla base di autorizzazione del Pubblico ministero: cfr. Sez. 4, n. 26361 del 25/03/2009, La OS e altro, Rv. 244384), potendo in definitiva essere ricondotta all'interno degli atti che la Polizia giudiziaria pone in essere di propria iniziativa ai fini di cui all'art. 55 cod. proc. pen., in vista di successive attività investigative, e in modo non dissimile ad altre specificamente previste dal codice di rito (si pensi all'identificazione personale di cui all'art. 349 cod. proc. pen.; o alle ulteriori attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen.)». Si tratta, in buona sostanza, di una specie di servizio di osservazione, controllo e pedinamento (che non richiede autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria) svolto con modalità elettroniche. Pertanto, tale attività, che non opera alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato, non lede alcuno dei principi costituzionali o sovranazionali di cui il ricorrente lamenta la violazione e non può essere assimilata a un mezzo di ricerca della prova, costituendo unicamente il presupposto operativo dell'attività captativa delle conversazioni. Ne consegue che, per l'effettuazione del monitoraggio teso a individuare le utenze da sottoporre a intercettazione, non è necessario un decreto autorizzativo, che è invece indispensabile (e costituisce ovviamente condizione sine qua non dell'utilizzabilità delle intercettazioni) per poter captare le conversazioni che transitano sull'utenza da monitorare, dopo che quest'ultima è stata individuata (così anche, da ultimo, Sez. 6, n. 4196 del 04/12/2025, dep. 2026, Tromboli, non massimata;
Sez. 3, n. 44047 del 26/09/2024, Morabito, Rv. 287351 - 01). 6. Il quinto motivo è inammissibile per genericità. 6 Il Tribunale del riesame, alle pagine 8-9 dell’ordinanza impugnata, motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza dell’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., evidenziando: l’assenza di stabile attività lavorativa del RK;
la mancanza di prese di distanza dall’ambiente malavitoso, testimoniata dal rifiuto di fornire alla polizia giudiziaria il codice di sblocco del suo telefono cellulare criptato (il cui stesso possesso costituisce elemento indiziante); la palese inverosimiglianza delle argomentazioni utilizzate a giustificazione della sua presenza sul posto e della sua stessa presenza in Italia (che afferma essere limitata a 15-20 giorni prima, laddove il telefono in possesso del RK risulta aver agganciato celle italiane già dal novembre 2024), di tal guisa ritenendo idonea e proporzionata, anche in relazione alla assenza di una propria stabile abitazione, la sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale concreta motivazione, il motivo di ricorso si limita a una generica contestazione, risultando così inammissibile. 7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore 7
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita, per il ricorrente, l’Avv. Angela Porcelli del Foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/10/2025, il Tribunale del riesame di Roma accoglieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri avverso l’ordinanza del 08/02/2025, con cui il locale GIP circondariale aveva rigettato l’istanza di applicazione della misura cautelare custodiale in danno di AS RK, sottoposto a indagini per il reato di cui agli articoli 73, comma 4, e 80, d.P.R. 309/1990, per carenza di gravità indiziaria, disponendo, per l’effetto, la misura cautelare di massimo rigore nei confronti dell’indagato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14723 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 13/03/2026 2. Avverso tale provvedimento ricorre il RK.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione degli articoli 51 e 570 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione presentata dal pubblico ministero, il Tribunale ha proceduto ad acquisire e utilizzare una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri, richiesta all’Ufficio requirente dopo la celebrazione dell’udienza in data 22/10/2025, con conseguente violazione anche del principio del contraddittorio di cui all’articolo 111 Cost.. Si era infatti eccepita la trasmissione del procedimento penale ad altra Autorità giudiziaria, già competente in forza di procedimento ivi pendente, di talché l’atto di impugnazione era stato presentato da pubblico ministero originariamente incompetente e che non vantava interesse a richiedere la misura cautelare. Il Tribunale romano chiedeva, in data 23 ottobre 2025, ossia in data successiva alla trattazione orale, alla Procura della Repubblica di Velletri informazioni circa la pendenza del procedimento a carico dell’imputato presso quell’Ufficio giudiziario. Tale iniziativa è al di fuori del contesto processuale e ordinamentale.
2.2. Con la seconda censura lamenta aspecificità delle argomentazioni addotte dal Riesame in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello del pubblico ministero. Si lamentava che il pubblico ministero avesse proceduto ad una mera rivisitazione del fatto rispetto al quadro oggetto di negativo scrutinio da parte del GIP denegante, senza indicare, come richiede l’articolo 581 cod. proc. pen., in modo preciso «i motivi» di censura, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Cassazione, Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024). Il Tribunale del riesame ha invece risposto adducendo nuovi elementi di fatto afferenti al dolo e alla tipicità della condotta, travalicando i limiti della sua cognizione, con motivazione ispirata a una logica inquisitoria e del sospetto in cui il rapporto parentale deve trovare una difesa a discarico, e in cui la presenza deve essere giustificata.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. per travisamento delle emergenze investigative, eccepisce l’assenza di gravità indiziaria, nonché l’inutilizzabilità delle chat non trasmesse al Tribunale del riesame, il cui testo è sconosciuto. Lamenta, infine, violazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 170/2023, 227/2023 e 2/2023 in relazione agli articoli 2 e 8 CEDU. Il Tribunale del riesame accoglie la ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla asserita gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico del ricorrente, costituiti da: possesso di un telefono criptato (358385582184100); presenza di una messaggistica whatsapp con HE LF, convivente della sorella;
captazione in data 26/11/2024, nel corso di servizio OCP, della presenza dell’utenza dell’indagato, tramite sistema «Imsi catcher», nei pressi dell’abitazione dello HE, elementi che ne rendevano plausibile la 2 presenza in quella data nella di lui abitazione. L’indagato, nella ricostruzione accusatoria, non avrebbe indicato alcuna ragione plausibile della sua presenza e del perché avrebbe aperto il cancello per far entrare il camion con lo stupefacente. Il ricorrente contesta per un verso la sussistenza del requisito della gravità indiziaria in presenza di tali elementi fattuali (evidenziando come il Tribunale travisi il significato della condotta di aprire il cancello e il mero agganciarsi di celle telefoniche); deduce, poi, che le chat, non essendo state acquisite in atti, non sono utilizzabili in relazione alla giurisprudenza, anche costituzionale, sulla acquisizione di dati riservati e obbligo di rispetto del principio di proporzionalità.
2.4. Con il quarto motivo, evidenzia l’inutilizzabilità dei dati relativi al c.d. «positioning» in quanto acquisiti al di fuori delle regole processuali e censura violazione dell’articolo 132 del d.l. 23/11/2021. 2.5. Con un quinto motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione al periculum in mora. 3. In data 25 febbraio 2026 l’Avv. Angela Porcelli, per l’indagato, depositava motivi aggiunti in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso. Quanto al primo motivo, insisteva nel dedurre violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. - art. 6 CEDU, posta la acquisizione ed utilizzazione ad opera del Tribunale di una informativa orale della Procura della Repubblica di Velletri richiesta dopo la udienza del 22/10/25, nonché contrasto con i principi sanciti dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 15403 del 2024. Quanto al secondo motivo, esplicitava maggiormente la questione relativa alla aspecificità dei motivi di impugnazione cautelare del P.m. Lamenta poi violazione degli artt. 8 CEDU e 7 CDFUE, nonché violazione del divieto di sorveglianza segreta, secondo le sentenze europee OV c. Russia, n. 33696/19- n. 51409/19, Macharik c. Repubblica Ceca, deduce ulteriori profili di contrasto con la giurisprudenza sovranazionale, che elenca analiticamente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. La difesa si limita a censurare la mera acquisizione dell’informazione della pendenza del procedimento (acquisita direttamente presso la cancelleria della Procura della Repubblica, senza passare per il Pubblico Ministero), ma non contesta, nel merito, la 3 fondatezza del dato acquisito (e, quindi, non deduce l’incompetenza per territorio della Procura territoriale), con conseguente inammissibilità, in parte qua, della deduzione, per mancanza di un interesse concreto e attuale a far valere la nullità di ordine generale dedotta.
2.2. Il Collegio evidenzia, poi, nel merito della doglianza, che secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. F, n. 34858 del 30/07/2015, Liotta, Rv. 264502 – 01; Sez. 6, n. 45055 del 30/11/2005, Sebastiano, Rv. 233511 - 01), in tema di procedimento di riesame delle misure cautelari personali, debba «escludersi che rientri fra gli atti da trasmettere, ai sensi dell'art. 309 commi quinto e decimo cod. proc. pen., la nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro, che costituisce un adempimento imposto al P.M. per gli effetti di cui agli artt. 335 e 407 cod. proc. pen., ma da cui non è possibile trarre elementi a favore o contro la persona sottoposta ad indagini (v. Corte cost. n. 307 del 2005)». Del pari, questa Corte ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame del decreto che autorizza la riapertura delle indagini non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo (Sez. 6, n. 32365 del 04/06/2003, Sapia, Rv. 226261 - 01). In entrambi i casi, infatti (così il provvedimento ultimo citato), «si tratta di un atto di natura meramente processuale, che non costituisce “elemento” su cui si fonda il provvedimento limitativo della libertà» (la Corte ha precisato che il decreto di riapertura delle indagini, al pari di qualsiasi atto di natura meramente processuale, può essere prodotto o acquisito, al fine di un'eventuale verifica, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 comma 5 cod. proc. pen). Pertanto, non trattandosi di atto di indagine, ossia di un «elemento su cui la richiesta si fonda» ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 5), idoneo a incidere sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari, bensì di mera acquisizione di un dato storico (al pari, ad esempio, del certificato del casellario giudiziario o dei carichi pendenti, atti che si limitano ad attestare una determinata situazione di fatto), la sua acquisizione al di fuori dell’udienza e successivamente alla stessa non determina violazione del contraddittorio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come correttamente indicato nell’impugnata ordinanza (pag. 5), la deduzione di specifici elementi di fatto e di diritto emergenti dalle indagini rappresenta l’ubi consistam dell’appello cautelare del pubblico ministero (cui non compete la facoltà di proporre riesame), ossia l’unica occasione allo stesso concessa di contestare la motivazione dell’ordinanza che ha denegato la misura cautelare. Del resto, va evidenziato come l’ordinanza di rigetto, resa in sede di convalida dell’arresto, in relazione alla posizione del Markais si limitava (pag. 5) a poche righe in cui evidenziava l’assenza di collegamenti telematici con i due bulgari e con il cittadino albanese SH LF e ad attribuire scarsa valenza indiziante all’apertura del cancello, elementi 4 ampiamente contestati nell’atto di appello, di cui genericamente si eccepisce l’inammissibilità. Manifestamente infondata è poi la deduzione secondo cui il riesame avrebbe aggiunto nuovi profili di valutazione, in quanto si è limitato alla valutazione dei pertinenti e specifici profili di doglianza dedotti dal ricorrente (e analiticamente riportati anche nel ricorso). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. IV, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, più di recente, Sez. IV, 21 giugno 2005, Tavella)». Tanto premesso, la valutazione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale del riesame capitolino (si rimanda in proposito alle pagine 6-8 dell’ordinanza impugnata) non solo non appare travisare le risultanze investigative (delle quali il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione), ma, una volta stabilita la piena utilizzabilità (v. infra) del materiale probatorio, non presenta alcun profilo di manifesta illogicità. Va infatti evidenziato, quanto alle chat, che esse non sono state utilizzate nel loro contenuto dall’ordinanza impugnata, ma esclusivamente come prova dei contatti tra il ricorrente e lo HE e la presenza del primo nei pressi dell’abitazione dello stesso, così come del cellulare criptato in possesso dei bulgari Petzev. La giurisprudenza citata dal ricorrente non è quindi pertinente rispetto all’oggetto del presente motivo di ricorso, che deve pertanto ritenersi manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo, relativo alla dedotta inammissibilità dei dati di geolocalizzazione, è manifestamente infondato. L’IMSI Catcher è un «code-catcher», ossia un apparecchio portatile (delle dimensioni d’una valigetta), che, sfruttando la vulnerabilità delle reti di comunicazione, finge di essere 5 un ponte radio, in modo da indurre i cellulari nei dintorni ad agganciarsi e carpirne i codici identificativi, sia il codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity) della Sim card, sia il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) del cellulare. La cattura dei codici del dispositivo è operazione (meramente) propedeutica a controlli ulteriori, quali l’inoculazione del c.d. trojan. Proprio a cagione della sua natura propedeutica, secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 41385 del 12/06/2018, Chirico, Rv. 273929 – 01), l'operazione di «individuazione dell'utenza da sottoporre a intercettazione telefonica mediante monitoraggio delle utenze presenti in una determinata area, effettuata mediante l’impiego di apparecchiature in grado di individuare i codici identificativi di un telefono mobile, previo posizionamento in prossimità del cellulare da «tracciare» (c.d. «IMSI Catcher») non è, di per sé, esecutiva di un'intercettazione di conversazioni (non essendo ad essa assimilabile sul piano dell'oggetto, del contenuto e delle finalità), ma è ad essa necessariamente prodromica;
si tratta in definitiva di un'attività di individuazione che si rivolge esclusivamente all'identità del singolo apparecchio telefonico, e che neppure è finalizzata ad acquisire elementi sugli eventuali contatti telefonici che tale apparecchio intrattiene in un determinato arco temporale (talché neppure potrebbe parlarsi, a ben vedere, di attività assimilabile all'acquisizione di tabulati telefonici, acquisibili sulla base di autorizzazione del Pubblico ministero: cfr. Sez. 4, n. 26361 del 25/03/2009, La OS e altro, Rv. 244384), potendo in definitiva essere ricondotta all'interno degli atti che la Polizia giudiziaria pone in essere di propria iniziativa ai fini di cui all'art. 55 cod. proc. pen., in vista di successive attività investigative, e in modo non dissimile ad altre specificamente previste dal codice di rito (si pensi all'identificazione personale di cui all'art. 349 cod. proc. pen.; o alle ulteriori attività di cui agli artt. 352 e 354 cod. proc. pen.)». Si tratta, in buona sostanza, di una specie di servizio di osservazione, controllo e pedinamento (che non richiede autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria) svolto con modalità elettroniche. Pertanto, tale attività, che non opera alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato, non lede alcuno dei principi costituzionali o sovranazionali di cui il ricorrente lamenta la violazione e non può essere assimilata a un mezzo di ricerca della prova, costituendo unicamente il presupposto operativo dell'attività captativa delle conversazioni. Ne consegue che, per l'effettuazione del monitoraggio teso a individuare le utenze da sottoporre a intercettazione, non è necessario un decreto autorizzativo, che è invece indispensabile (e costituisce ovviamente condizione sine qua non dell'utilizzabilità delle intercettazioni) per poter captare le conversazioni che transitano sull'utenza da monitorare, dopo che quest'ultima è stata individuata (così anche, da ultimo, Sez. 6, n. 4196 del 04/12/2025, dep. 2026, Tromboli, non massimata;
Sez. 3, n. 44047 del 26/09/2024, Morabito, Rv. 287351 - 01). 6. Il quinto motivo è inammissibile per genericità. 6 Il Tribunale del riesame, alle pagine 8-9 dell’ordinanza impugnata, motiva adeguatamente in ordine alla sussistenza dell’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., evidenziando: l’assenza di stabile attività lavorativa del RK;
la mancanza di prese di distanza dall’ambiente malavitoso, testimoniata dal rifiuto di fornire alla polizia giudiziaria il codice di sblocco del suo telefono cellulare criptato (il cui stesso possesso costituisce elemento indiziante); la palese inverosimiglianza delle argomentazioni utilizzate a giustificazione della sua presenza sul posto e della sua stessa presenza in Italia (che afferma essere limitata a 15-20 giorni prima, laddove il telefono in possesso del RK risulta aver agganciato celle italiane già dal novembre 2024), di tal guisa ritenendo idonea e proporzionata, anche in relazione alla assenza di una propria stabile abitazione, la sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale concreta motivazione, il motivo di ricorso si limita a una generica contestazione, risultando così inammissibile. 7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore 7