Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il reato previsto dal quarto comma dell'art. 3 bis della legge n.575 del 1965 per l'ipotesi di mancata ottemperanza, da parte del sottoposto alla misura, all'obbligo di versare presso la cassa delle ammende di una somma a titolo di cauzione, o di offrire garanzie sostitutive, si perfeziona con la scadenza del termine fissato per l'adempimento, laddove è del tutto ininfluente l'eventuale, successiva revoca del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44315 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1430
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 006098/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA MA N. IL 03/09/1938;
avverso SENTENZA del 24/10/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per annullamento con rinvio;
LA CORTE OSSERVA Con sentenza 18.12.2001, il Tribunale di Catania (giudice monocratico) condannava AN RI, concessegli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 e gg. 20 di arresto quale responsabile del reato previsto dall'art. 3 bis comma 4 della Legge 575/1965 (omesso versamento della cauzione impostagli in sede applicativa di misura di prevenzione personale).
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, confermava integralmente la pronuncia di primo grado.
L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, su un duplice rilievo e, cioè: 1) che era rimasta ignorata la circostanza della sopravvenuta revoca, con provvedimento divenuto definitivo, della misura di prevenzione;
2) che era stata negata la sospensione condizionale della pena, in realtà concessa dal primo giudice come da statuizione presente nella motivazione seppure non riportata nel dispositivo.
Il primo motivo è inammissibile.
Premesso, invero, che il reato ex art. 3 bis comma 1 Legge 31.3.1965 n. 75 si perfeziona qualora l'onerato, entro il termine stabilito dal
Tribunale, non depositi la somma presso la Cassa delle ammende ovvero non offra le garanzie sostitutive, il mero rinvio al decreto che ha revocato la misura di prevenzione personale non è accompagnato dalla indicazione delle sole cause - carenza delle premesse di fatto o di diritto necessarie per far luogo alla misura di prevenzione personale - che rendono inesistente ex tunc l'obbligo di versamento della cauzione;
e. peraltro, nella specie, il decreto di revoca risulta testualmente fondato sul venir meno della pericolosità sociale del sottoposto alla misura, sicché duplice (alternativo ovvero concorrente) è il profilo di inammissibilità (genericità e manifesta infondatezza).
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di gravame.
Nella motivazione della sentenza di primo grado, infatti, risulta enunciata e motivata la concessione della sospensione condizionale della pena che, tuttavia, non è stata ritrascritta nel dispositivo;
di ciò l'imputato si è specificamente (quand'anche "in estremo subordine") con un motivo puntuale che il giudice di secondo grado ha sostanzialmente anestetizzato rendendo, peraltro in termini di assoluta genericità (riproducendo niente più che la formula codicistica) un giudizio prognostico negativo ex comma 1 dell'art. 164 cod.pen., negando quindi il beneficio.
A tale statuizione, decisamente ultra ovvero contra petitum (con profili, ulteriori, di indebita reformatio in pejus), va posto rimedio con l'annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente al punto, e la diretta applicazione del beneficio;
intervento consentito, a questa Corte, nell'esercizio di un potere meramente ricognitivo del contenuto decisionale sottoposto a scrutinio e sul rilievo che la sentenza di primo grado è stata resa con redazione e contestuale pubblicazione di motivazione e dispositivo e, pertanto, non opera la regola di prevalenza del contenuto del dispositivo contrastante con la motivazione, ed è dunque possibile, proprio per la unicità del documento, integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Cass. Sez. 6^, 13.7.1999 n. 2625, PM in proc. Fezga e altro;
Cass. Sez. 3^, 12.2.1999 n. 1760, Gallo).
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che applica;
dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 6 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004