Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44315
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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In tema di misure di prevenzione, il reato previsto dal quarto comma dell'art. 3 bis della legge n.575 del 1965 per l'ipotesi di mancata ottemperanza, da parte del sottoposto alla misura, all'obbligo di versare presso la cassa delle ammende di una somma a titolo di cauzione, o di offrire garanzie sostitutive, si perfeziona con la scadenza del termine fissato per l'adempimento, laddove è del tutto ininfluente l'eventuale, successiva revoca del provvedimento applicativo della misura di prevenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2004, n. 44315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44315
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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