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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2993/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16539/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074936576000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070162582729000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151505132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170220516283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'intimazione di pagamento tramite cui, sulla scorta di tre cartelle intimate rispettivamente a titolo di Irpef e Tassa automobilistica, gli era stato richiesto il pagamento di complessivi euro 2.906,30; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione., ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Pervenuti al merito e seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e, dunque, per quanto innanzi tutto riguarda la pretesa non assoggettabilità al tributo della vettura tg. Targa_1, in quanto ultratrentennale, a tacer d'altro è dato considerare la tardività della contestazione, non sollevata a seguito della notificazione delle cartelle presupposte nn. 09720170151505132000 e
09720170220516283000. Diverso esito, invece, sortisce la restante eccezione di prescrizione.
Per ciò che attiene alla tassa automobilistica, infatti, l'art. 5 del Dl n.953/82 prevede il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ebbene, è dato anche ritenere che, a far tempo della notifica delle suddette due cartelle, eseguita il 27 ottobre 2018, il previsto termine triennale sia rimasto sospeso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, in conseguenza dei decreti via via succedutisi a seguito dell'emergenza Covid. Al pari che per il cd. Decreto Cura Italia, laddove la sospensione figura espressamente prevista, è infatti dato ritenere che anche i successivi decreti contengono un'analoga disposizione, seppur implicita, non essendo ragionevole che alla colà prevista sospensione delle attività di riscossione non si accompagni quella del termine in questione.
Di conseguenza, anziché al 27 ottobre 2021 la scadenza va posticipata al 1° agosto 2023, sicché
l'intimazione opposta si rivela tardiva, in quanto notificata soltanto il 14 luglio dell'anno successivo.
Quanto all'Irpef, invece, la notifica della relativa cartella n. 09720070162582729000 risale al 6 giugno
2007 e trova applicazione il termine decennale ordinario, quanto meno riguardo alla sorte del tributo (da ultimo Cass. 1113/24); ciò posto, emerge come anche in questo caso l'intimazione risulta intervenuta tardiva, rispetto alla scadenza del 6 giugno 2027.
Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano l'annullamento dell'atto impugnato, così accogliendo l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione; annulla l'intimazione opposta;
condanna la ridetta Agenzia delle Entrate – Riscossione al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16539/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074936576000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070162582729000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151505132000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170220516283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione di Ricorrente_1 all'intimazione di pagamento tramite cui, sulla scorta di tre cartelle intimate rispettivamente a titolo di Irpef e Tassa automobilistica, gli era stato richiesto il pagamento di complessivi euro 2.906,30; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione., ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Pervenuti al merito e seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e, dunque, per quanto innanzi tutto riguarda la pretesa non assoggettabilità al tributo della vettura tg. Targa_1, in quanto ultratrentennale, a tacer d'altro è dato considerare la tardività della contestazione, non sollevata a seguito della notificazione delle cartelle presupposte nn. 09720170151505132000 e
09720170220516283000. Diverso esito, invece, sortisce la restante eccezione di prescrizione.
Per ciò che attiene alla tassa automobilistica, infatti, l'art. 5 del Dl n.953/82 prevede il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ebbene, è dato anche ritenere che, a far tempo della notifica delle suddette due cartelle, eseguita il 27 ottobre 2018, il previsto termine triennale sia rimasto sospeso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, in conseguenza dei decreti via via succedutisi a seguito dell'emergenza Covid. Al pari che per il cd. Decreto Cura Italia, laddove la sospensione figura espressamente prevista, è infatti dato ritenere che anche i successivi decreti contengono un'analoga disposizione, seppur implicita, non essendo ragionevole che alla colà prevista sospensione delle attività di riscossione non si accompagni quella del termine in questione.
Di conseguenza, anziché al 27 ottobre 2021 la scadenza va posticipata al 1° agosto 2023, sicché
l'intimazione opposta si rivela tardiva, in quanto notificata soltanto il 14 luglio dell'anno successivo.
Quanto all'Irpef, invece, la notifica della relativa cartella n. 09720070162582729000 risale al 6 giugno
2007 e trova applicazione il termine decennale ordinario, quanto meno riguardo alla sorte del tributo (da ultimo Cass. 1113/24); ciò posto, emerge come anche in questo caso l'intimazione risulta intervenuta tardiva, rispetto alla scadenza del 6 giugno 2027.
Le considerazioni sin qui svolte, in conclusione, importano l'annullamento dell'atto impugnato, così accogliendo l'opposizione.
Liquidate come da dispositivo, infine, le spese di lite sono addebitate in ragione della soccombenza, a mente dell'art. 15 del Dlgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate –
Riscossione; annulla l'intimazione opposta;
condanna la ridetta Agenzia delle Entrate – Riscossione al rimborso delle spese di lite, comprensive di euro 1.400 a titolo di compensi.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice