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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1086 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020, pubblicata in data 24-7-2020. T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) alla Via Dell'Olmo n. 30 (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Simone D'Angelo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandra Troisi (C.F. C.F._2
) in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello C.F._3 su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torre del Greco (NA), alla Via Beneduce n. 22;
- APPELLANTE – CONTRO
in persona dei l.r.p.t., Fisc. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
P.IVA , già denominata quale incorporante P.IVA_2 Controparte_3 di: Controparte_4 Controparte_5
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, con sede Controparte_6 legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale Dr. munito di poteri di Controparte_7 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 18.12.2019, in autentica Notar Dr. in Bologna ai nn. 93508/10283 di rep./fasc., Persona_1 rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Leyla Cirasuolo (C.F. ), presso il cui studio in Salerno CodiceFiscale_4 alla Piazza Sedile di Portanova n. 35, elettivamente domicilia;
- APPELLATO – E
, C.F. , nata a [...] Controparte_8 C.F._5
(NA) il 20.09.1977 e residente in [...];
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 3359/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 24-7-2020. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e di Controparte_8 [...]
, finalizzata al risarcimento delle lesioni personali subite a Controparte_1 seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 07-3-2012, alle ore 15,40 circa in Quarto alla via Kennedy. Dichiarava l'attore a sostegno della sua richiesta risarcitoria che, in tali circostanze di tempo e di luogo, il veicolo " Renault Megane" con Tg. CL932WJ di sua proprietà e da lui stesso condotto nell'occasione, veniva tamponato dalla vettura Volkswagen Lupo Tg. BH528NA di proprietà della convenuta sig.ra che lo tamponava e che, per CP_8 effetto dell'impatto, finiva per entrare in collisione con un terzo veicolo Toyota Rav 4 Tg. CY995TF, che si trovava incolonnato nel traffico veicolare. A seguito dell'impatto, subiva lesioni personali, per le quali Parte_1 era costretto a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale " San Paolo" di Napoli, dove gli veniva diagnosticato: "contusione spalla sx, cervicalgia post traumatica". La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. 14135/2015 e incardinata davanti al Giudice dott.ssa Grillo, che peraltro curava anche il giudizio connesso promosso per il solo danno a cose. Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale e ritenuta superflua la CTU medico-legale richiesta, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Con l'atto di appello, chiedeva preliminarmente disporsi la Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza che, nel merito, impugnava perchè viziata, superficiale e lacunosa ed, in particolare, perché contrastante con precedente giudicato, emesso dal medesimo Giudice sulla stessa questione. Infatti, il medesimo Giudicante con la sentenza n. 5649 bis/2019, pubblicata in data 03 aprile 2019, e, dunque, già passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza oggi impugnata, accoglieva la richiesta di risarcimento dei danni a cose derivanti dal medesimo sinistro, ritenendo assolto l'onere probatorio, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso teste, giudicato invece inattendibile in ordine ai medesimi fatti nel successivo giudizio. Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto, previa ammissione della CTU medico-legale, ai fin della quantificazione dei danni patiti. L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per assoluta genericità sia dei motivi che delle concrete ragioni della censura e chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensiva, la conferma della sentenza impugnata.
pag. 2/5 Non si costituiva, invece, EN , che pertanto veniva CP_8 dichiarata contumace. Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge. Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto alla luce delle contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili e contrastanti con il precedente accertamento, sul medesimo fatto storico, oggetto di giudicato tra le stesse parti. Invero, la ricostruzione del fatto storico, così come descritta in citazione, sarebbe ad avviso dell'odierno appellante ormai coperta dal giudicato della sentenza n. 5649 bis/2019, pubblicata il 03-4-2019. Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del non si può Pt_1 ritenere che l'accertamento della responsabilità della EN sia ormai definitivamente accertata dalla sentenza n. 5649 bis/2019. Infatti, sebbene in generale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, rendendo impossibile rimettere in discussione l'accertamento passato in cosa giudicata, nel caso di specie tale effetto non si può ritenere operante, poiché l'appellante non ha fornito alcuna prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 5649 bis/2019, mancando, tra i documenti prodotti in atti, la certificazione del passaggio in giudicato di detta pronuncia. Invero, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di violazione del giudicato in virtù dell'esistenza di un'altra sentenza, resa tra le medesime parti, che avrebbe già deciso il rapporto controverso, se la parte che eccepisce l'esistenza del giudicato non ha assolto all'onere probatorio di produrre la sentenza munita dell'attestazione (così anche Cass. 12143/2002; Cass. 11889/2007). Pertanto, ritiene la scrivente che non può ritenersi nel caso di specie sussistente un contrasto tra giudicati. Alla luce di tali riflessioni, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente pag. 3/5 ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio conclusosi con la sentenza 3359/2020. Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , si è concluso con il rigetto Testimone_1 della domanda risarcitoria proposta dal dal momento che le circostanze Pt_1 da questo riferite sono apparse vaghe e inattendibili. Sul punto, occorre evidenziare che nel fascicolo di primo grado non si rinvengono i verbali di udienza contenenti le dichiarazioni rese dal teste in sede di escussione, dal momento che è presente in atti solo il Tes_1 verbale della prima udienza, in cui si disponeva rinvio per la rinnovazione della notifica della citazione, e della successiva udienza del 02-5-2016, conclusosi con rinvio al 12-10-2016. Tuttavia, quanto riferito dal teste viene integralmente riportato nell'atto di appello e, poichè non vi è alcuna contestazione al riguardo, tali dichiarazioni possono essere valutate in questa sede, al fine di verificare l'assolvimento dell'onere probatorio. Tanto, premesso, quanto riferito dal teste attoreo appare vago e generico, non avendo lo stesso precisato la dinamica del sinistro e i punti di contatto tra i veicoli, non essendo peraltro prodotta alcuna documentazione fotografica a sostegno della ricostruzione del Pt_1
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto il teste non attendibile e i fatti dedotti dall'attore non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata. Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Nulla per le spese, invece, in favore di EN , attesa la CP_8 sua contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020 depositata il 24-7-2020, proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., e , Controparte_1 Controparte_8 così provvede:
pag. 4/5 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020 depositata il 24-7-2020;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta Controparte_8 contumace;
- condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1086 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020, pubblicata in data 24-7-2020. T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Campania (NA) alla Via Dell'Olmo n. 30 (C.F. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Simone D'Angelo (C.F.
) e dall'Avv. Alessandra Troisi (C.F. C.F._2
) in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello C.F._3 su foglio separato ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torre del Greco (NA), alla Via Beneduce n. 22;
- APPELLANTE – CONTRO
in persona dei l.r.p.t., Fisc. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
P.IVA , già denominata quale incorporante P.IVA_2 Controparte_3 di: Controparte_4 Controparte_5
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, con sede Controparte_6 legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale Dr. munito di poteri di Controparte_7 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 18.12.2019, in autentica Notar Dr. in Bologna ai nn. 93508/10283 di rep./fasc., Persona_1 rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Leyla Cirasuolo (C.F. ), presso il cui studio in Salerno CodiceFiscale_4 alla Piazza Sedile di Portanova n. 35, elettivamente domicilia;
- APPELLATO – E
, C.F. , nata a [...] Controparte_8 C.F._5
(NA) il 20.09.1977 e residente in [...];
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 3359/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 24-7-2020. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e di Controparte_8 [...]
, finalizzata al risarcimento delle lesioni personali subite a Controparte_1 seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 07-3-2012, alle ore 15,40 circa in Quarto alla via Kennedy. Dichiarava l'attore a sostegno della sua richiesta risarcitoria che, in tali circostanze di tempo e di luogo, il veicolo " Renault Megane" con Tg. CL932WJ di sua proprietà e da lui stesso condotto nell'occasione, veniva tamponato dalla vettura Volkswagen Lupo Tg. BH528NA di proprietà della convenuta sig.ra che lo tamponava e che, per CP_8 effetto dell'impatto, finiva per entrare in collisione con un terzo veicolo Toyota Rav 4 Tg. CY995TF, che si trovava incolonnato nel traffico veicolare. A seguito dell'impatto, subiva lesioni personali, per le quali Parte_1 era costretto a ricorrere alle cure del PS dell'Ospedale " San Paolo" di Napoli, dove gli veniva diagnosticato: "contusione spalla sx, cervicalgia post traumatica". La causa veniva iscritta a ruolo con n. R.G. 14135/2015 e incardinata davanti al Giudice dott.ssa Grillo, che peraltro curava anche il giudizio connesso promosso per il solo danno a cose. Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale e ritenuta superflua la CTU medico-legale richiesta, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Con l'atto di appello, chiedeva preliminarmente disporsi la Parte_1 sospensione dell'esecutività della sentenza che, nel merito, impugnava perchè viziata, superficiale e lacunosa ed, in particolare, perché contrastante con precedente giudicato, emesso dal medesimo Giudice sulla stessa questione. Infatti, il medesimo Giudicante con la sentenza n. 5649 bis/2019, pubblicata in data 03 aprile 2019, e, dunque, già passata in giudicato alla data di pubblicazione della sentenza oggi impugnata, accoglieva la richiesta di risarcimento dei danni a cose derivanti dal medesimo sinistro, ritenendo assolto l'onere probatorio, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso teste, giudicato invece inattendibile in ordine ai medesimi fatti nel successivo giudizio. Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto, previa ammissione della CTU medico-legale, ai fin della quantificazione dei danni patiti. L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per assoluta genericità sia dei motivi che delle concrete ragioni della censura e chiedendo, previo rigetto della richiesta di sospensiva, la conferma della sentenza impugnata.
pag. 2/5 Non si costituiva, invece, EN , che pertanto veniva CP_8 dichiarata contumace. Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge. Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto alla luce delle contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili e contrastanti con il precedente accertamento, sul medesimo fatto storico, oggetto di giudicato tra le stesse parti. Invero, la ricostruzione del fatto storico, così come descritta in citazione, sarebbe ad avviso dell'odierno appellante ormai coperta dal giudicato della sentenza n. 5649 bis/2019, pubblicata il 03-4-2019. Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del non si può Pt_1 ritenere che l'accertamento della responsabilità della EN sia ormai definitivamente accertata dalla sentenza n. 5649 bis/2019. Infatti, sebbene in generale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, rendendo impossibile rimettere in discussione l'accertamento passato in cosa giudicata, nel caso di specie tale effetto non si può ritenere operante, poiché l'appellante non ha fornito alcuna prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 5649 bis/2019, mancando, tra i documenti prodotti in atti, la certificazione del passaggio in giudicato di detta pronuncia. Invero, deve considerarsi inammissibile l'eccezione di violazione del giudicato in virtù dell'esistenza di un'altra sentenza, resa tra le medesime parti, che avrebbe già deciso il rapporto controverso, se la parte che eccepisce l'esistenza del giudicato non ha assolto all'onere probatorio di produrre la sentenza munita dell'attestazione (così anche Cass. 12143/2002; Cass. 11889/2007). Pertanto, ritiene la scrivente che non può ritenersi nel caso di specie sussistente un contrasto tra giudicati. Alla luce di tali riflessioni, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente pag. 3/5 ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio conclusosi con la sentenza 3359/2020. Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , si è concluso con il rigetto Testimone_1 della domanda risarcitoria proposta dal dal momento che le circostanze Pt_1 da questo riferite sono apparse vaghe e inattendibili. Sul punto, occorre evidenziare che nel fascicolo di primo grado non si rinvengono i verbali di udienza contenenti le dichiarazioni rese dal teste in sede di escussione, dal momento che è presente in atti solo il Tes_1 verbale della prima udienza, in cui si disponeva rinvio per la rinnovazione della notifica della citazione, e della successiva udienza del 02-5-2016, conclusosi con rinvio al 12-10-2016. Tuttavia, quanto riferito dal teste viene integralmente riportato nell'atto di appello e, poichè non vi è alcuna contestazione al riguardo, tali dichiarazioni possono essere valutate in questa sede, al fine di verificare l'assolvimento dell'onere probatorio. Tanto, premesso, quanto riferito dal teste attoreo appare vago e generico, non avendo lo stesso precisato la dinamica del sinistro e i punti di contatto tra i veicoli, non essendo peraltro prodotta alcuna documentazione fotografica a sostegno della ricostruzione del Pt_1
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto il teste non attendibile e i fatti dedotti dall'attore non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata. Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Nulla per le spese, invece, in favore di EN , attesa la CP_8 sua contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020 depositata il 24-7-2020, proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., e , Controparte_1 Controparte_8 così provvede:
pag. 4/5 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3359/2020 depositata il 24-7-2020;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta Controparte_8 contumace;
- condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012. Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5