Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2002, n. 11670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11670 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
E ee67031 N O 6 I 8 Z 9 1 5 A / R . 4 / T REPUBBLICA ITALIANA N 6 S - I 2 I . G B R R E . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A P R L . T L D A A U L . D RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E B B D Oggetto A E A I T T S A T I N N 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria E 3 E R S 1 S E I E . T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N A Consigliere -1 1670/02 M SACCUCCI - Presidente Dott. Bruno R.G.N. 22079/99 Cron.. 29279 Dott. Enrico Dott. Antonio Rep. FICO - Rel. Consighete Dott. Nino Ud. 26/02/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZION ha pronunciato la seguente I CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67031 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF PROV IVA SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta1'AVVOCATURA e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RI LI SRL IN LIQUIDAZIONE, FALCONE GIOVANNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 152/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di NAPLI, depositata il 1044 29/10/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 饜 -2- Svolgimento del processo La s.r.l. DR OL ha impugnato gli avvisi di rettifica delle dichiarazioni IVA presentata per gli anni 1988 e 1989. Con sentenza depositata il 9 gennaio 1991 la Commissione Tributaria di primo grado di Salerno ha respinto il ricorso. Con atto del 19 gennaio 1996 la s.r.l. DR OL in liquidazione ha proposto appello deducendo l'irritualità della comunicazione del deposito della sentenza. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l'appello, ha dichiarato l'irregolarità della notificazione del dispositivo della decisione di primo grado ed ha rimesso gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno per nuova notifica alla società. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto 3 ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. La società intimata non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.327 c.p.c.) il ricorrente ha dedotto, come già nell'atto di costituzione dinanzi al giudice di secondo grado, l'inammissibilità dell'appello della contribuente in quanto proposto dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza, considerata anche la sospensione per il periodo feriale. La censura è fondata. Come è giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre: 7 agosto 1997, n.7289; 14 giugno 1995, n.6724; 11 maggio 1995, n.5162; S.U. 20 novembre 1992, n.668) le disposizioni dell'art.327 c.p.c. sul termine annuale di decadenza dall'impugnazione avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie, decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza, trovano applicazione anche nel procedimento tributario, senza che vi ostino le prescrizioni sulla comunicazione di dette decisioni ad opera dell'Ufficio (art.38 D.P.R. n.636/72) e la correlazione alla esecuzione di tale adempimento della decorrenza dei termini brevi dell'impugnazione. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.353 e 354 c.p.c., per rimessione degli atti al primo giudice al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi di rinvio previste da dette disposizioni), formulato in via subordinata, resta assorbito. Segue all'accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello della contribuente, con condanna della medesima al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello della contribuente, con condanna al pagamento delle spese che liquida in euro 1.650,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Romq: 19.02.2002 il presidente il cons. est Вимо crivez IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 Oggi - 5 AGO 2002... IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista