Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
0 09 65 /02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7470/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente 2570 Cron. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 6 no- Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere vembre 2001 Dott. Guido Vidiri Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico giusta delega in atti PROCURA NOTARIE REP. 73961, NOTONO Bezzani 30/3/1999. II° n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che lo rappresenta e difende ricorrente contro società CCS S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato sig. Rena- to Cravero, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 141/D, presso l'avv. prof. Sergio Magrini, che, unitamente all'avv. Alessan- dro Valentini la rappresenta e difende giusta delega in atti;
1237 controricorrente - avversO la sentenza n. 6292/98, decisa il 9 novembre 1998 e pub- 18- GENNAIO 1999 blicata il 4 dicembre 1998, resa dal Tribunale di Torino nel pro- cedimento n. 1106/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Bruno Cossu per il ricorrente e Magrini Sergio per la Società resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 1 ottobre 1994, NE IA impugnava dinanzi al Pretore di Torino il licenziamento intimatogli dalla società CCS S.r.l. alle cui dipendenze lavorava dal 15 marzo 1990 in qualità di programmatore di V° livello. Affermava l'attore che la circostanza addotta da parte datoriale quale giustificato motivo del licenziamento e formalizzata nella lettera 29 settembre 1993, essere intervenuta "cessazione della commessa Fiat alla quale [il prestatore d'opera]. era adi- bito", non corrispondeva a verità in quanto i lavori relativi a detta commessa erano proseguiti fino al giugno 1994. Il Giudice adito, con sentenza in data 24 novembre - 1995 2 gennaio 1996, respingeva la domanda. Interponeva appello il NE e in esito il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6292/98, emessa in data 9 novembre 1998 18 gen- 2 naio 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in que- sta sede, motivava la decisione. Osservava che l'avvenuta contrazione delle commesse Fiat risultava dalle deposizioni assunte mentre l'effettiva riduzione di persona- le da parte della convenuta era documentalmente provata mediante produzione del libro matricola. Osservava ancora che la configurabilità della soppressione del po- sto di lavoro non implica necessariamente l'eliminazione di tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo essere soppresse quelle esercitate prevalentemente dal me- desimo. Tale era appunto la situazione della commessa cui lavorava il NE: esaurita la fase di programmazione residuava quella di installazione, con eventuali modifiche tali da richiedere sia la professionalità dell'analista che quella del programmatore. La scelta aziendale di mantenere in servizio il solo analista era quindi effetto di una scelta imprenditoriale, sindacabile solamen- te sotto il profilo dell'osservanza dei criteri di correttezza di cui all'art. 1175 CC, dei quali non risultava in causa la viola- zione. Osservava altresì il Tribunale che pur se la datrice di lavoro aveva operato spostamenti di personale dall'una all'altra commes- sa, quelle in corso per clienti diversi dalla Fiat richiedevano la conoscenza di un diverso linguaggio di programmazione per il cui utilizzo era necessario un periodo di addestramento di alcuni mesi mentre il NE aveva solamente seguito un corso aziendale della 3 n durata di poche ore e non disponeva quindi della necessaria pro- fessionalità. Avverso la sentenza, notificata in data 4 febbraio 1999, propone ricorso per cassazione NE IA con atto notificato in da- ta 6 aprile 1999, con due motivi. La società CCS S.r.l. resiste con controricorso notificato in data 14 maggio 1999 e deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 2 legge 15 luglio 1966 n. 604. Si assume che il licenziamento era stato intimato per un motivo che dall'istruttoria svolta risultava peraltro non rispon- dente al vero, la cessazione della commessa, e solo su questo pun- to si doveva svolgere l'indagine del Tribunale, esclusa 1'introduzione di fatti nuovi o diversi elementi. La censura non è fondata. È indubbio che "al di fuori delle ipotesi in cui è ancora ammessO il recesso ad nutum dal rapporto di lavoro, il licenziamento, quale atto motivato, comporta necessariamente l'immodificabilità delle ragioni poste a suo fondamento, perché altrimenti verreb- be ad esser frustrata quella possibilità di contestazione da parte del lavoratore licenziato a garanzia della quale l'enun- ciazione dei motivi è richiesta.. (Cass. civ., 27 maggio 1986, n. 3564). Peraltro "l'immodificabilità dei motivi di recessO enunciati 4 nella fase di intimazione del licenziamento non comporta la speci- ficazione di tutti i relativi elementi di fatto e di diritto, essendo sufficiente la indicazione della fattispecie di reces- nel corso del so nelle sue circostanze di fatto essenziali;
giudizio di impugnazione del licenziamento, poi, mentre non può essere fatta valere una fattispecie giustificativa diversa di quella già prospettata, possono essere precisati gli elementi di fatto contenuti nella motivazione del reces- so" (Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 1998, n. 414). Nel caso in esame il licenziamento è stato intimato per giustifi- cato motivo oggettivo indicato nella "cessazione della commessa Fiat" alla cui realizzazione era addetto il lavoratore interessa- to, in particolare la procedura di gestione dell'usato. Nel corso della fase di merito è stato appurato che la procedura, elaborata per tutti i concessionari europei, era stata poi accet- tata solo da quelli operanti in Belgio ed in Portogallo. Segui la fase di installazione, limitatamente al ridotto numero di utenti interessati e per tale attività, che poteva comportare in- terventi di modifica del progetto, fu destinato solamente l'anali- sta il quale in precedenza aveva sviluppato la procedura per la cui realizzazione l'odierno ricorrente aveva lavorato come p ro- grammatore. In buona sostanza il Collegio di merito dà quindi atto che l'attività di programmazione era cessata e la committente aveva ridimensionato le sue richieste, tanto da rendere ormai inutile 5 l'opera del NE. Vero è che il Tribunale, pur in presenza di apposita doglianza avanzata nei motivi di appello, non ha affron- tato la problematica attinente alla differenza tra mutamento delle ragioni addotte a fondamento del licenziamento e mero chiarimento e delimitazione delle ragioni stesse, ma la censura al riguardo carente del requisito della decisività dal momento che il giusti- ficato motivo oggettivo è stato comunque ravvisato in circostanze che non contrastano con la ragione addotta da parte datoriale ma solo ne precisano l'ambito. In questa linea argomentativa appare ben invocato il principio, condiviso da questo Collegio, che equivale a soppressione del po- sto di lavoro la soppressione delle mansioni prevalentemente svol- te dal lavoratore, pur se taluna venga mantenuta (in questo senso vedasi Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1997, n. 12764). Col secondo mezzo si denuncia, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e ancora, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 112 cpc e 2909 cc. Si afferma che il Tribunale, dopo aver richiamato l'esatto princi- pio che la soppressione delle mansioni prevalentemente esercitate dal lavoratore consente di configurare la soppressione del posto di lavoro, non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze acqui- site e avrebbe introdotto in causa una circostanza mai dedotta e mai dibattuta, ovvero quella che l'incarico di portare a termine il lavoro residuo della commessa era stato affidato all'analista 6 ^ piuttosto che al programmatore, per effetto di una valutazione riservata all'imprenditore. La censura non è fondata. Invero la circostanza che l'attività di programmazione era conclu- sa alla data del licenziamento e residuava solo l'opera di manu- tenzione (ovvero di gestione del programma nelle singole instal- lazioni) non è stata pretermessa o negata dal Tribunale e, sol che si legga l'argomentazione svolta dal Collegio di merito nel suo sviluppo senza limitare l'esame a frasi avulse dal contestc, si può agevolmente escludere che vi sia stato un equivoco tra le due distinte fasi di attività. A pag. 6 della impugnata sentenza, penultimo capoverso, si enuncia infatti il principio, già richiamato, che soppressione del posto ricorre anche nel caso di eliminazione delle mansioni prevalente- mente esercitate. Al capoverso successivo si osserva che pur se la fase di manuten- zione del programma fu portata a compimento nel giugno 1994, non risulta inficiata la scelta aziendale di affidare all'analista an- ziché al programmatore l'ultimazione della commessa "in relazione ad eventuali modifiche del sistema". L'argomentazione poteva essere espressa in forma più lineare e me- no ridondante ma non è certo inficiata da un equivoco tra le no- zioni di programmazione e quella di manutenzione del programma. Vi è stato indubbiamente un improprio uso di formule che possono ap- parire dubitative ("pur essendo compiuta" "potessero" ...) malgra- 7 do l'intento di enunciare circostanze acclarate al di là di ogni dubbio, ovvero che la fase di installazione ebbe luogo tra il set- tembre 1993 e il giugno 1994 e ciò comportò anche interventi per i quali era sufficiente la professionalità del programmatore. È però evidente che il Collegio di merito ha voluto affermare che non vi era spazio per mantenere in servizio entrambi gli addetti alla procedura e vi fu la scelta imprenditoriale di mantenere la professionalità più elevata per far fronte all'impegno. Tale valutazione del giudice di merito si sottrae a qualsiasi cen- sura in sede di legittimità, siccome adeguatamente motivata. Conclusivamente il ricorso va rigettato. spese del Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL PRESIDENTE 2017 Sefu faunted's Roma, 6 novembre 2001 цепб 3 5 . 3 - 7 L 8 N 1 3 1 G G E E - D L L A E IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albertar R . 0 1 E ' : L A T T I L O N D S T S R E I A D I O & O , R , D G N A S T E S G I I S S A O T E S A A R P Curie Scarst I O L D T B L P E O , S T M I D O D E N A I S A E he a IL GAND 2 GEN. 2002 Depositato in C are Fessell oggi, IL CANCELLIERE 27803 8