Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da
Allstar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentin e Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore, 6;
per l'annullamento
- della nota del 15.11.2023, con la quale il Settore Economia del Comune di Bologna ha avviato l'istruttoria al fine di stabilire il termine residuo di svolgimento dell'attività di raccolta del gioco presso l'esercizio di Via Creti, n. 30;
- della DGRER n. 68/2019, recante modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (…) si sensi dell'art. 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 (…) nella parte cui, al suo Allegato 1, prevede che l'aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo (...) comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura;
- della determinazione PGN n. 717932/2023 (non conosciuta), con la quale è stato modificato l'elenco dei luoghi sensibili allegato alla mappatura comunale approvata con determinazione PGN 57985/2018, che pure si impugna per quanto occorrer possa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna e di Comune di Bologna;
Vista la memoria con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa RA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso in esame è stato radicato nel maggio 2024, senza che fosse formulata alcuna domanda cautelare.
In vista dell’udienza pubblica fissata per il giorno 9 aprile 2026, Regione e Comune hanno depositato memorie (rispettivamente il 6 e il 9 marzo 2026) prima che, il 16 marzo 2026, parte ricorrente depositasse a sua volta una memoria nella quale, dato conto di come il ricorso fosse stato promosso a titolo precauzionale, in quanto la ricorrente temeva che l’autorità di Pubblica Sicurezza potesse opporre diniego al rilascio dell’autorizzazione in ragione dell’allora recentissima introduzione della chiesa evangelica cinese nel novero dei luoghi sensibili, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’autorizzazione, infatti, è stata concessa e sarà pienamente operativa fino al 15 novembre 2033.
La mancata tempestiva comunicazione di tale circostanza, seppur concretizzatasi da lungo tempo, ha costretto Regione e Comune alla difesa, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la richiesta di compensazione delle spese del giudizio, che, dunque, debbono essere imputate alla ricorrente secondo l’ordinaria regola della soccombenza virtuale. Soccombenza che può essere ravvisata a causa della carenza di interesse concreto ed attuale all’impugnazione di una comunicazione priva di effetto lesivo, tanto che la sua presenza non ha impedito il rilascio della necessaria autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del TULPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore delle due Amministrazioni resistenti, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna, per un totale di euro 3.000,00 (tremila/0), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OL, Presidente FF, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA OL |
IL SEGRETARIO