Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2025, proposto da DO TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2466/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 3466/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.10.2024 notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del Risarcimento del Danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 6.322,44.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore del suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
3. In data 15.12.2025 il Ministero ha depositato una memoria al fine di evidenziare l’esecuzione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, avvenuta con decreto di liquidazione n. 16757 del 30.10.2025.
3.1. Il ricorrente, mediante richiesta di passaggio in decisione della causa, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuto pagamento a favore del ricorrente delle somme dovute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
4. Alla camera di consiglio del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, il Collegio dà atto della cessazione della materia del contendere.
6. Ritenuta la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, quali l’inottemperanza da parte del Ministero resistente alla sentenza in epigrafe indicata (allo stesso già notificata il 9.10.2024) e il decorso, alla data della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza), le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre alla refusione del contributo unificato, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, in conformità con il principio della soccombenza virtuale.
Il pagamento delle somme riconosciute a favore del ricorrente è infatti avvenuto successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (15.10.2025).
7. Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile in questione non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario per risarcimento dei danni conseguenti all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato; condanne rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di dover disporre l’invio di copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Demanda alla Segreteria la trasmissione della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, in Torino, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
AR NO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | CA EL |
IL SEGRETARIO