CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GE IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria delkavvocato MA SA BRANCACCIO, difensore di fiducia del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del PG.,, insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1801 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, tra gli altri, IN RI, quale amministratore di fatto della società LA s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 04 aprile 2013, colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata di cui al punto 1 (in essa assorbita la condotta di cui al punto 4, seconda parte) e bancarotta fraudolenta documentale, di cui al punto 2, assolvendolo dagli altri reati a scritti in imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato MA SA BR che svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, si duole del vizio di motivazione in merito alla qualifica di amministrazione di fatto del ricorrente, che la Corte di appello ha argomentato replicando l'iter logico della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure difensive, e ignorando le linee guida delineate dalla Suprema Corte per il riconoscimento della figura di amministratore di fatto, avendo mancato di indicare elementi di prova significativi e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive, altresì malamente applicando il principio di diritto evocato dalla stessa sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e carenza motivazionale con riferimento all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare a specifiche doglianze, o comunque fornendo una risposta inadeguata, laddove taccia l'appello di genericità. La Corte territoriale non avrebbe spiegato, con la dovuta precisione, il ruolo svolto dal RI nelle tre operazioni immobiliari, che si sono risolte in cospicue perdite per la società fallita, né i motivi per i quali esse siano state riconosciute come fraudolente;
inesplicate anche le ragioni della affermata consapevolezza dell'imputato di tale illiceità, tenuto conto che RI, come gli altri amministratori, anche formali, della fallita, prestò importanti garanzie fidejussorie personali. In realtà, le operazioni incriminate erano pienamente lecite, coerenti con l'oggetto sociale, attuate in momenti in cui la società era in bonis. Vengono, quindi, enucleati singoli e specifici elementi fattuali espressivi della tesi difensiva, trascurati o travisati dalla Corte di appello. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso ci si duole del fatto che la Corte non abbia saputo indicare, con riguardo alla contestata sottrazione alla società di circa 3 milioni di euro, attraverso pagamenti non dovuti, quale specifica condotta sia attribuibile al ricorrente e quale la somma da lui 'sottratta'. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, che afferisce alla bancarotta documentale, si denuncia travisamento della prova, per la errata interpretazione della testimonianza del commercialista nonché delle dichiarazioni dell'amministratore OF (in sede di esame), e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante in merito al dolo specifico. 2.5. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, atteso che le operazioni contestate avevano una origine 2 imprenditoriale, e corrispondevano a una gestione lecita dell'azienda, con la conseguenza che esse possono rilevare solo sotto il profilo della imprudenza e della irragionevolezza, non della volontà dolosa. Operata tale riqualificazione i fatti sarebbero prescritti. 2.6. Con ulteriore doglianza, si censura il trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto tenere conto dell'assenza dì volontà di danneggiare i creditori, tutti soddisfatti (quelli privilegiati) e dei conferimenti personali da parte del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto tale profilo, affidandosi ad affermazioni genericamente adesive alle valutazioni del giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso risulta inammissibilmente proposto, perché tendenzialmente rivalutativo delle conclusioni espresse dalla sentenza impugnata, dotata di un congruo corredo argomentatìvo, oltre che manifestamente infondato nelle dedotte violazioni di legge. 1.1. I motivi, già prospettati con l'appello, sono inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). Il controllo di legittimità deve, cioè, riguardare solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado dì superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e dì consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio 3 della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; conf. Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 1.2.L'ulteriore premessa che si rende necessaria è correlata alla circostanza che ci si trova difronte a una c.d. conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018) 2. Fatta tale premessa e venendo a una sintetica disamina dei motivi di ricorso, risulta manifestamente infondato il primo, giacchè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato canone ermeneutico, al quale si è espressamente richiamata (Cass. 5, n. 2502 del 16 dicembre 2022, dep. 2023, n. m.), in tema di elementi individualizzati per la figura dell'amministratore di fatto. E' noto che la Suprema Corte, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). Sarebbe, infatti, irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni gestorie, chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115). 4 La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). 2.1. A tali coordinate si è attenuto il Giudice territoriale, che ha chiarito «l'effettivo titolo da cui discende la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta», correlato alle pacifiche circostanze che RI abbia riconosciuto che era stato lui a volere che la LA fosse detenuta da una società di diritto inglese ( sent. trib, pg. 26), di avere portato il commercialista nella società; che egli abbia fatto scelte operative, anche coordinandosi con altri imprenditori (GI AT); la Corte di merito si è, inoltre, riferita a quanto dichiarato dal curatore, che ha attestato che egli (insieme al Fagnano, non ricorrente) avesse disposto i pagamenti effettuati in relazione all'operazione Borgo San Siro sia a favore di AS che di quelli non dovuti a favore di CGF. Posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, «ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile, tuttavia siffatta circostanza deve essere dimostrata o ricavabile dalle risultanze probatorie», nel caso di specie, sono, invece, plurimi gli elementi individuati dalla Corte di appello che attestano l'attività del RI e risultano espressivi di una intera gestione, in tal senso rilevando anche sia il dato - non solo formale - che presso un locale della figlia del ricorrente vi fosse la documentazione (incompleta) della società, che quello della gestione concreta dell'appalto all'impresa Vatalaro. 3. Sono manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, con i quali la Difesa ricorrente lamenta di non aver ricevuto risposta, o comunque, che essa non sia stata adeguata rispetto a specifiche doglianze, laddove la Corte di appello ha tacciato l'atto di appello di genericità. Invero, anche in questo caso, il ricorrente non si misura con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, non si è limitata a stigmatizzare la genericità del gravame, giacchè ha precisato che trattasi della reiterazione di censure già avanzate in primo grado e adeguatamente valutate dal Tribunale. 5 3.1. In sintesi, risultano illustrate in maniera chiara e precisa il ruolo del RI, le ragioni per le quali è stata riconosciuta la natura fraudolenta delle operazioni, e come vi fosse consapevolezza dell'imputato di tale illiceità. Si legge già nella sentenza di primo grado, infatti, che la cessione del compendio di Busto AR alla Sviluppo Immobiliare, senza conteggiare tutti i costi sostenuti per il cantiere registrati a bilancio e senza trasferimento del mutuo di 347.623 euro, è stata "funzionale a mantenere in capo alla fallita i debiti e a far confluire nell'altra società solo i ricavi"; d'altro canto, il curatore aveva rilevato come parte degli assegni emessi a fronte della fattura della AS erano stati incassati dallo stesso RI ( pg. 21 sent. tribunale). Analoghe modalità distrattive avevano caratterizzato anche l'operazione Borgo San Siro, con pagamenti non dovuti in favore della CGF - altra società del gruppo - di oltre cinquecentomila euro, così come la mancata riscossione di crediti per le vendite di Ossona, concludendo il Giudice di primo grado come" nell'insieme, queste azioni, non possono qualificarsi come imprudenti o negligenti, come frutto di investimenti che non avevano avuto il successo sperato. ...Le perdite accumulate da Mi/agro non possono ascriversi al normale rischio imprenditoriale ma appaiono come la conseguenza di una pluralità di atti che hanno impoverito ciascuno direttamente il capitale sociale della LA...La cessione di beni senza corrispettivo, la mancata riscossione dei crediti della fallita, i ripetuti pagamenti non dovuti ...risultavano a priori pregiudizievoli ". 3.2. Da qui la evidente infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, laddove invoca la riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F. 3.3. Quanto alla deduzione difensiva incentrata sulle fidejussioni personali prestate anche dal ricorrente, i Giudici di merito non hanno mancato di rilevare come esse non assumessero rilievo ai fini delle singole operazioni, e come l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale ( dolo generico) non possa ritenersi eliso dalle garanzie personali prestate, sottolineando come l'impoverimento della fallita sia ascrivibile a un più ampio piano distrattivo e dissipativo privo di qualsivoglia giustificazione. 3.4. Ritiene, dunque, il Collegio che, a fronte di un congruo sviluppo argomentativo, non afflitto da patenti illogicità, la Difesa formula generiche censure in punto di erronea valutazione della prova (in doppia conforme), restando silente rispetto a condotte omissive relative al recupero credito in favore della società o a pagamenti non dovuti da parte di LA nei confronti dell'appaltatore Vatalaro. 4. Non ha pregio neppure il quarto motivo, che oblitera il dato, emergente dalle sentenze conformi di merito, che la condotta contestata all'imputato abbia natura concorsuale e che l'intera sentenza chiarisce come al RI sia attribuibile una piena co-gestione delle società coinvolte, e che hanno avuto rapporti con la società fallita. Non si tratta, quindi, di declinare la affermazione di responsabilità in riferimento alle singole condotte distrattive, o comunque di attribuire una sola parte di esse, essendo contestata al RI l'intera gestione della società, attuata in concorso con gli altri imputati. D'altronde, in sintonia con tali valutazioni, gli stessi 6 giudici di merito hanno ritenuto che gli amministratori di diritto fossero delle mere 'teste di legno', all'oscuro di quanto avvenisse nella compagine societaria a opera dei gestori di fatto. 5. E' del tutto infondato anche il quinto motivo, che omette il dovuto confronto con la sentenza impugnata, la quale ha chiarito come RI fosse proprio uno dei referenti del consulente contabile anche dal punto di vista amministrativo;
in ogni caso, a fondare la affermazione di responsabilità del ricorrente anche per la bancarotta documentale, la sentenza ha dato conto dell'ampia sua ingerenza gestoria nella vita della società, laddove la Corte di appello ha sottolineato come le modalità della condotta e l'omessa tenuta delle contabilità proprio nel periodo di maggiore criticità diano conto della scelta deliberata degli amministratori e, in particolare, per il suo ruolo operativo, proprio del RI ( pg. 26). 5.1. Inammissibile la doglianza afferente al dolo specifico della bancarotta documentale, prospettata solo dinanzi al Giudice di legittimità ( stante il riferimento assolutamente generico all'elemento soggettivo, di cui si legge nell'atto di appello a pg. 31 e ss.); oltre che manifestamente infondata, ove si consideri il consolidato orientamento, affermatosi in tema di bancarotta fraudolenta documentale, secondo cui l'occultamento delle scritture contabili - per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta - costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 — 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto riferimento sia alla circostanza che la documentazione contabille era stata consegnata solo in parte al curatore, sia alle annotazioni scorrette sul bilancio, relative a costi non imputabili alla fallita, tanto che il curatore ha recuperato i bilanci attraverso il registro delle imprese, rivolgendosi ai notai per il recupero di atti mancati, ma la documentazione reperita non gli consentiva di effettuare una piena analisi economica di ciascuna operazione immobiliare ( cfr. pag. 5 della sentenza). La condotta riconducibile alla irregolare e parziale tenuta dei libri e delle scritture contabili, come si è detto, richiede , per la sua integrazione è richiesto, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico. 6. Le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, risultano prospettate, a fronte di una doppia conforme, solo dinanzi al Giudice di legittimità, stante la sintetica formula contenuta nell'atto di appello, e comunque, senza raffronto con la motivazione del Tribunale che, nell'individuare una pena di poco superiore al minimo edittale, riferendosi ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen., ha fatto leva sul pregnante ruolo gestorio del ricorrente e sui precedenti penali. Motivazione del tutto adeguata, dal momento che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità 7 del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 I Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria delkavvocato MA SA BRANCACCIO, difensore di fiducia del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del PG.,, insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1801 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, tra gli altri, IN RI, quale amministratore di fatto della società LA s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 04 aprile 2013, colpevole di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata di cui al punto 1 (in essa assorbita la condotta di cui al punto 4, seconda parte) e bancarotta fraudolenta documentale, di cui al punto 2, assolvendolo dagli altri reati a scritti in imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato MA SA BR che svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, si duole del vizio di motivazione in merito alla qualifica di amministrazione di fatto del ricorrente, che la Corte di appello ha argomentato replicando l'iter logico della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure difensive, e ignorando le linee guida delineate dalla Suprema Corte per il riconoscimento della figura di amministratore di fatto, avendo mancato di indicare elementi di prova significativi e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive, altresì malamente applicando il principio di diritto evocato dalla stessa sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e carenza motivazionale con riferimento all'elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Assume la difesa che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare a specifiche doglianze, o comunque fornendo una risposta inadeguata, laddove taccia l'appello di genericità. La Corte territoriale non avrebbe spiegato, con la dovuta precisione, il ruolo svolto dal RI nelle tre operazioni immobiliari, che si sono risolte in cospicue perdite per la società fallita, né i motivi per i quali esse siano state riconosciute come fraudolente;
inesplicate anche le ragioni della affermata consapevolezza dell'imputato di tale illiceità, tenuto conto che RI, come gli altri amministratori, anche formali, della fallita, prestò importanti garanzie fidejussorie personali. In realtà, le operazioni incriminate erano pienamente lecite, coerenti con l'oggetto sociale, attuate in momenti in cui la società era in bonis. Vengono, quindi, enucleati singoli e specifici elementi fattuali espressivi della tesi difensiva, trascurati o travisati dalla Corte di appello. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso ci si duole del fatto che la Corte non abbia saputo indicare, con riguardo alla contestata sottrazione alla società di circa 3 milioni di euro, attraverso pagamenti non dovuti, quale specifica condotta sia attribuibile al ricorrente e quale la somma da lui 'sottratta'. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso, che afferisce alla bancarotta documentale, si denuncia travisamento della prova, per la errata interpretazione della testimonianza del commercialista nonché delle dichiarazioni dell'amministratore OF (in sede di esame), e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe mancante in merito al dolo specifico. 2.5. Il sesto motivo denuncia violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, atteso che le operazioni contestate avevano una origine 2 imprenditoriale, e corrispondevano a una gestione lecita dell'azienda, con la conseguenza che esse possono rilevare solo sotto il profilo della imprudenza e della irragionevolezza, non della volontà dolosa. Operata tale riqualificazione i fatti sarebbero prescritti. 2.6. Con ulteriore doglianza, si censura il trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto tenere conto dell'assenza dì volontà di danneggiare i creditori, tutti soddisfatti (quelli privilegiati) e dei conferimenti personali da parte del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto carente sotto tale profilo, affidandosi ad affermazioni genericamente adesive alle valutazioni del giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso risulta inammissibilmente proposto, perché tendenzialmente rivalutativo delle conclusioni espresse dalla sentenza impugnata, dotata di un congruo corredo argomentatìvo, oltre che manifestamente infondato nelle dedotte violazioni di legge. 1.1. I motivi, già prospettati con l'appello, sono inammissibilmente riproposti in questa sede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214). Il controllo di legittimità deve, cioè, riguardare solo la "giustificazione interna" degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la "giustificazione esterna" attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado dì superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e dì consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio 3 della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774; conf. Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 1.2.L'ulteriore premessa che si rende necessaria è correlata alla circostanza che ci si trova difronte a una c.d. conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018) 2. Fatta tale premessa e venendo a una sintetica disamina dei motivi di ricorso, risulta manifestamente infondato il primo, giacchè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato canone ermeneutico, al quale si è espressamente richiamata (Cass. 5, n. 2502 del 16 dicembre 2022, dep. 2023, n. m.), in tema di elementi individualizzati per la figura dell'amministratore di fatto. E' noto che la Suprema Corte, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). Sarebbe, infatti, irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni gestorie, chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967, Rv. 105115). 4 La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest'ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). 2.1. A tali coordinate si è attenuto il Giudice territoriale, che ha chiarito «l'effettivo titolo da cui discende la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta», correlato alle pacifiche circostanze che RI abbia riconosciuto che era stato lui a volere che la LA fosse detenuta da una società di diritto inglese ( sent. trib, pg. 26), di avere portato il commercialista nella società; che egli abbia fatto scelte operative, anche coordinandosi con altri imprenditori (GI AT); la Corte di merito si è, inoltre, riferita a quanto dichiarato dal curatore, che ha attestato che egli (insieme al Fagnano, non ricorrente) avesse disposto i pagamenti effettuati in relazione all'operazione Borgo San Siro sia a favore di AS che di quelli non dovuti a favore di CGF. Posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte, «ai fini della qualifica di amministratore di fatto può rilevare anche un unico atto particolarmente significativo e che tale può essere anche la decisione, cui l'amministratore formale si sottometta, di interrompere l'attività imprenditoriale e sospendere qualsiasi annotazione contabile, tuttavia siffatta circostanza deve essere dimostrata o ricavabile dalle risultanze probatorie», nel caso di specie, sono, invece, plurimi gli elementi individuati dalla Corte di appello che attestano l'attività del RI e risultano espressivi di una intera gestione, in tal senso rilevando anche sia il dato - non solo formale - che presso un locale della figlia del ricorrente vi fosse la documentazione (incompleta) della società, che quello della gestione concreta dell'appalto all'impresa Vatalaro. 3. Sono manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, con i quali la Difesa ricorrente lamenta di non aver ricevuto risposta, o comunque, che essa non sia stata adeguata rispetto a specifiche doglianze, laddove la Corte di appello ha tacciato l'atto di appello di genericità. Invero, anche in questo caso, il ricorrente non si misura con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, non si è limitata a stigmatizzare la genericità del gravame, giacchè ha precisato che trattasi della reiterazione di censure già avanzate in primo grado e adeguatamente valutate dal Tribunale. 5 3.1. In sintesi, risultano illustrate in maniera chiara e precisa il ruolo del RI, le ragioni per le quali è stata riconosciuta la natura fraudolenta delle operazioni, e come vi fosse consapevolezza dell'imputato di tale illiceità. Si legge già nella sentenza di primo grado, infatti, che la cessione del compendio di Busto AR alla Sviluppo Immobiliare, senza conteggiare tutti i costi sostenuti per il cantiere registrati a bilancio e senza trasferimento del mutuo di 347.623 euro, è stata "funzionale a mantenere in capo alla fallita i debiti e a far confluire nell'altra società solo i ricavi"; d'altro canto, il curatore aveva rilevato come parte degli assegni emessi a fronte della fattura della AS erano stati incassati dallo stesso RI ( pg. 21 sent. tribunale). Analoghe modalità distrattive avevano caratterizzato anche l'operazione Borgo San Siro, con pagamenti non dovuti in favore della CGF - altra società del gruppo - di oltre cinquecentomila euro, così come la mancata riscossione di crediti per le vendite di Ossona, concludendo il Giudice di primo grado come" nell'insieme, queste azioni, non possono qualificarsi come imprudenti o negligenti, come frutto di investimenti che non avevano avuto il successo sperato. ...Le perdite accumulate da Mi/agro non possono ascriversi al normale rischio imprenditoriale ma appaiono come la conseguenza di una pluralità di atti che hanno impoverito ciascuno direttamente il capitale sociale della LA...La cessione di beni senza corrispettivo, la mancata riscossione dei crediti della fallita, i ripetuti pagamenti non dovuti ...risultavano a priori pregiudizievoli ". 3.2. Da qui la evidente infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, laddove invoca la riqualificazione ai sensi dell'art. 217 L.F. 3.3. Quanto alla deduzione difensiva incentrata sulle fidejussioni personali prestate anche dal ricorrente, i Giudici di merito non hanno mancato di rilevare come esse non assumessero rilievo ai fini delle singole operazioni, e come l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale ( dolo generico) non possa ritenersi eliso dalle garanzie personali prestate, sottolineando come l'impoverimento della fallita sia ascrivibile a un più ampio piano distrattivo e dissipativo privo di qualsivoglia giustificazione. 3.4. Ritiene, dunque, il Collegio che, a fronte di un congruo sviluppo argomentativo, non afflitto da patenti illogicità, la Difesa formula generiche censure in punto di erronea valutazione della prova (in doppia conforme), restando silente rispetto a condotte omissive relative al recupero credito in favore della società o a pagamenti non dovuti da parte di LA nei confronti dell'appaltatore Vatalaro. 4. Non ha pregio neppure il quarto motivo, che oblitera il dato, emergente dalle sentenze conformi di merito, che la condotta contestata all'imputato abbia natura concorsuale e che l'intera sentenza chiarisce come al RI sia attribuibile una piena co-gestione delle società coinvolte, e che hanno avuto rapporti con la società fallita. Non si tratta, quindi, di declinare la affermazione di responsabilità in riferimento alle singole condotte distrattive, o comunque di attribuire una sola parte di esse, essendo contestata al RI l'intera gestione della società, attuata in concorso con gli altri imputati. D'altronde, in sintonia con tali valutazioni, gli stessi 6 giudici di merito hanno ritenuto che gli amministratori di diritto fossero delle mere 'teste di legno', all'oscuro di quanto avvenisse nella compagine societaria a opera dei gestori di fatto. 5. E' del tutto infondato anche il quinto motivo, che omette il dovuto confronto con la sentenza impugnata, la quale ha chiarito come RI fosse proprio uno dei referenti del consulente contabile anche dal punto di vista amministrativo;
in ogni caso, a fondare la affermazione di responsabilità del ricorrente anche per la bancarotta documentale, la sentenza ha dato conto dell'ampia sua ingerenza gestoria nella vita della società, laddove la Corte di appello ha sottolineato come le modalità della condotta e l'omessa tenuta delle contabilità proprio nel periodo di maggiore criticità diano conto della scelta deliberata degli amministratori e, in particolare, per il suo ruolo operativo, proprio del RI ( pg. 26). 5.1. Inammissibile la doglianza afferente al dolo specifico della bancarotta documentale, prospettata solo dinanzi al Giudice di legittimità ( stante il riferimento assolutamente generico all'elemento soggettivo, di cui si legge nell'atto di appello a pg. 31 e ss.); oltre che manifestamente infondata, ove si consideri il consolidato orientamento, affermatosi in tema di bancarotta fraudolenta documentale, secondo cui l'occultamento delle scritture contabili - per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta - costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez. 5, Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 — 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto riferimento sia alla circostanza che la documentazione contabille era stata consegnata solo in parte al curatore, sia alle annotazioni scorrette sul bilancio, relative a costi non imputabili alla fallita, tanto che il curatore ha recuperato i bilanci attraverso il registro delle imprese, rivolgendosi ai notai per il recupero di atti mancati, ma la documentazione reperita non gli consentiva di effettuare una piena analisi economica di ciascuna operazione immobiliare ( cfr. pag. 5 della sentenza). La condotta riconducibile alla irregolare e parziale tenuta dei libri e delle scritture contabili, come si è detto, richiede , per la sua integrazione è richiesto, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico. 6. Le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio, risultano prospettate, a fronte di una doppia conforme, solo dinanzi al Giudice di legittimità, stante la sintetica formula contenuta nell'atto di appello, e comunque, senza raffronto con la motivazione del Tribunale che, nell'individuare una pena di poco superiore al minimo edittale, riferendosi ai criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen., ha fatto leva sul pregnante ruolo gestorio del ricorrente e sui precedenti penali. Motivazione del tutto adeguata, dal momento che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. peri, con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità 7 del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243) 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 22 novembre 2023 I Consigliere estensore