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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 14/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione,
Agenzia Entrate D.P. Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 01/09/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90071408 84 000, notificata il 21/05/2025, limitatamente ai seguenti atti esattivi:
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00057091 37 000, asseritamente notificata in data il 26.01.2012, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2008, per € 2.486,08;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00057091 37 000, asseritamente notificata in data il 26.01.2012, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2007, per € 364,44;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00454168 04 000, asseritamente notificata in data il 11.01.2013, relativa al presunto mancato pagamento di IVA, IRPEF e Addizionali per l'anno 2009, per € 10.056,24;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00454168 04 000, asseritamente notificata in data il 11.01.2013, relativa al presunto mancato pagamento di Diritti Camerali per l'anno 2010, per € 29,94;
• Cartella esattoriale n. 100 2013 00047210 90 000, asseritamente notificata in data il 09.02.2013, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2008, per € 496,79; • Cartella esattoriale n. 100 2014 00252881 28 000, asseritamente notificata in data il 22.08.2014, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2009, per € 492,23;
• Cartella esattoriale n. 100 2014 00427345 24 000, asseritamente notificata in data il 11.02.2015, relativa al presunto mancato pagamento di Diritti Camerali per l'anno 2012, per € 155,62;
• Cartella esattoriale n. 100 2015 00083240 02 000, asseritamente notificata in data il 29.04.2015, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2010, per € 492,23;
• Cartella esattoriale n. 100 2016 00209330 60 000, asseritamente notificata in data il 07.11.2016, relativa al presunto mancato pagamento di Addizionali Irpef per l'anno 2013, per € 51,41;
• Cartella esattoriale n. 100 2016 00209330 60 000, asseritamente notificata in data il 07.11.2016, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2011, per € 711,78;
per complessivi € 15.337,00.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta Prescrizione, essendo spirato il termine previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in riferimento alle imposte che alle sanzioni ed agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 15/09/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica degli atti richiamati nell'Intimazione di pagamento impugnata che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Quanto alla presunta intervenuta prescrizione ha fatto rilevare che alla notifica delle Cartelle di Pagamento era seguita la regolare e tempestiva notifica di ulteriori atti esattivi che hanno evitato lo spirare dei rlativi termini.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, con proprie Controdeduzioni depositate l'08/10/2025, riportandosi alle difese del Concessionario ha insistito sulla legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 22/12/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando le eccezioni proposte l'attività del Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Casmera di Commercio di Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
01/01/2026, pure eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando le eccezioni proposte l'attività del Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate l'08/01/2026, riportandosi alla Legge di Bilancio del 2026, ha chiesto volersi disporre la sospensione del processo e/o il rinvio dell'udienza al fine di poter valutare l'eventuale accesso all'istituto della c.d. rottamazione quinquies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in riferimento all'istanza di sospensione e/o di rinvio dell'udienza, finalizzata alla valutazione dell'eventuale accesso all'istituto della c.d. rottamazione quinques, il Collegio ritiene che non sia meritevole di accoglimento né la prima, essendo questa subordinata alla produzione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, corredata della ricevuta di trasmissione, inoltrata ad Agenzia Entrate
Riscossione, né la seconda, non essendo stata condivisa dalle controparti costituite.
La ricorrente ha impugnato l'atto esattivo lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica delle Cartelle di Pagamento in esso richiamate.
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notifica delle Cartelle di Pagamento ad essa sottese che, non essendo state impugnate, hanno cristallizzato la pretesa creditoria del Concessionario.
In riferimento alla ulteriore eccezione osserva il Collegio che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla regolare e tempestiva notificazione di diversi ulteriori atti esattivi il cui procedimento notificatorio deve ritenersi correttamente eseguito.
Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, deve ritenersi priva di pregio.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere pertanto respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RIGETTA
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.600,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti convenute.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007140884000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 14/07/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione,
Agenzia Entrate D.P. Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 01/09/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90071408 84 000, notificata il 21/05/2025, limitatamente ai seguenti atti esattivi:
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00057091 37 000, asseritamente notificata in data il 26.01.2012, relativa al presunto mancato pagamento di IVA per l'anno 2008, per € 2.486,08;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00057091 37 000, asseritamente notificata in data il 26.01.2012, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2007, per € 364,44;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00454168 04 000, asseritamente notificata in data il 11.01.2013, relativa al presunto mancato pagamento di IVA, IRPEF e Addizionali per l'anno 2009, per € 10.056,24;
• Cartella esattoriale n. 100 2012 00454168 04 000, asseritamente notificata in data il 11.01.2013, relativa al presunto mancato pagamento di Diritti Camerali per l'anno 2010, per € 29,94;
• Cartella esattoriale n. 100 2013 00047210 90 000, asseritamente notificata in data il 09.02.2013, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2008, per € 496,79; • Cartella esattoriale n. 100 2014 00252881 28 000, asseritamente notificata in data il 22.08.2014, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2009, per € 492,23;
• Cartella esattoriale n. 100 2014 00427345 24 000, asseritamente notificata in data il 11.02.2015, relativa al presunto mancato pagamento di Diritti Camerali per l'anno 2012, per € 155,62;
• Cartella esattoriale n. 100 2015 00083240 02 000, asseritamente notificata in data il 29.04.2015, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2010, per € 492,23;
• Cartella esattoriale n. 100 2016 00209330 60 000, asseritamente notificata in data il 07.11.2016, relativa al presunto mancato pagamento di Addizionali Irpef per l'anno 2013, per € 51,41;
• Cartella esattoriale n. 100 2016 00209330 60 000, asseritamente notificata in data il 07.11.2016, relativa al presunto mancato pagamento di Tassa Auto per l'anno 2011, per € 711,78;
per complessivi € 15.337,00.
La ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta Prescrizione, essendo spirato il termine previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in riferimento alle imposte che alle sanzioni ed agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, costituita nel presente giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 15/09/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica degli atti richiamati nell'Intimazione di pagamento impugnata che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Quanto alla presunta intervenuta prescrizione ha fatto rilevare che alla notifica delle Cartelle di Pagamento era seguita la regolare e tempestiva notifica di ulteriori atti esattivi che hanno evitato lo spirare dei rlativi termini.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, con proprie Controdeduzioni depositate l'08/10/2025, riportandosi alle difese del Concessionario ha insistito sulla legittimità del proprio operato e per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 22/12/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando le eccezioni proposte l'attività del Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Casmera di Commercio di Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
01/01/2026, pure eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando le eccezioni proposte l'attività del Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La sig.ra Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate l'08/01/2026, riportandosi alla Legge di Bilancio del 2026, ha chiesto volersi disporre la sospensione del processo e/o il rinvio dell'udienza al fine di poter valutare l'eventuale accesso all'istituto della c.d. rottamazione quinquies.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed in riferimento all'istanza di sospensione e/o di rinvio dell'udienza, finalizzata alla valutazione dell'eventuale accesso all'istituto della c.d. rottamazione quinques, il Collegio ritiene che non sia meritevole di accoglimento né la prima, essendo questa subordinata alla produzione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, corredata della ricevuta di trasmissione, inoltrata ad Agenzia Entrate
Riscossione, né la seconda, non essendo stata condivisa dalle controparti costituite.
La ricorrente ha impugnato l'atto esattivo lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica delle Cartelle di Pagamento in esso richiamate.
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notifica delle Cartelle di Pagamento ad essa sottese che, non essendo state impugnate, hanno cristallizzato la pretesa creditoria del Concessionario.
In riferimento alla ulteriore eccezione osserva il Collegio che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla regolare e tempestiva notificazione di diversi ulteriori atti esattivi il cui procedimento notificatorio deve ritenersi correttamente eseguito.
Ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, deve ritenersi priva di pregio.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere pertanto respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RIGETTA
il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.600,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti convenute.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)