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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa SI SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9998 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F./P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore sig. CP_1 Controparte_2
(C.F./P. IVA ), in persona del liquidatore sig.
[...] P.IVA_2 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in CP_1 C.F._1 proprio e nella sua qualità di erede del sig. nonché della sig.ra , tutti CP_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Magliani e Alberto Del Panta, giusta procura in atti;
attori
e
C.F. in persona del suo amministratore pro tempore; CP_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4 P.IVA_4 [...]
nato a [...], il 1°agosto 1973, CF , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli avv.ti Simone Lonati, Alberto Stagno d'Alcontres, Valentina Piazza, giusta procura in atti;
convenuti
e
CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Farina, giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e nella sua qualità di erede dei genitori e CP_1 CP_2 Persona_1
, (di seguito “ ”) e
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito, “ ) - società fondate dall'imprenditore, ormai
[...] Controparte_2
1 defunto, (cl. 1922), e, di seguito, denominate “ – hanno convenuto in CP_2 CP_6 giudizio (di seguito, “ ), (di seguito, “ ), e CP_3 CP_3 Controparte_4 CP_4
(di seguito, “ ”) – società facenti capo a (nipote di Controparte_5 CP_5 Parte_2
, di seguito, unitariamente, denominate “Gruppo FI ME” -, nonché CP_2 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di: 1) accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito Parte_2 vantato dal Gruppo FI ME nei confronti del 2) ottenere, per l'effetto, un ordine di CP_6 cancellazione delle ipoteche iscritte dal gruppo sugli immobili del Gruppo RA;
3) accertare CP_3 il diritto del ad ottenere la restituzione da parte del Gruppo FI ME delle quote delle CP_6 società e con condanna del gruppo alla restituzione in natura dei Parte_3 Controparte_7 CP_3 beni di tali società o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituite e CP_3 CP_4 [...]
contestando integralmente tutte le domande proposte da parte attrice e chiedendone il Parte_2 rigetto poiché infondate e comunque prescritte.
Si è costituita con separata comparsa anche , contestando tutte le domande di parte attrice, CP_5 giacché infondate e prescritte, ed eccependo, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva, rilevando che la stessa prospettazione di parte attrice escludeva coinvolgimenti da parte della nella CP_5 vicenda da cui trae origine il giudizio, essendo state acquisite le quote delle società e dalle Pt_3 CP_7 sole società FI ME e CP_4
Depositate ad opera delle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c., per quel che qui rileva, parte attrice ha documentato, con la propria memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c.,
l'avvenuta proposizione di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in seno alla procedura esecutiva del Tribunale di Palermo R.G.E. 334/2006 contro gli interventi di e di CP_3 CP_4 le convenute, dal proprio canto, hanno eccepito nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
l'incompetenza funzionale del giudice adito a conoscere l'inesistenza del credito oggetto del giudizio, precisando che, essendo già pendente tra le parti un procedimento esecutivo, la domanda di accertamento negativo avrebbe dovuto essere avanzata esclusivamente in quella sede, nelle forme di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., e non invece con un procedimento autonomo;
con atto depositato il
13.3.2025, la cui produzione è stata ammessa con ordinanza del 15.3.2025) le convenute hanno, poi, depositato ordinanza resa a definizione della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da parte attrice.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c., in data 5.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
1. Sulle questioni preliminari.
1.1.Sull'eccezione di incompetenza.
2 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, sollevate da tutte le parti convenute sull'assunto per cui, essendo pendente una procedura esecutiva dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.E. 334/2006) nell'ambito della quale sono intervenute e CP_3 [...]
ogni contestazione relativa all'esistenza dei crediti vantati da tali società, già azionati in quella CP_4 sede, potrebbe essere conosciuta soltanto dal giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Il rilievo è infondato, atteso che nulla osta, sul piano generale, all'instaurazione di un autonomo giudizio di accertamento negativo del credito già azionato in fase esecutiva, specie quando, come nel caso di specie, tale domanda è connessa ad altre che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione forzata.
Peraltro, nel caso di specie, l'opposizione all'esecuzione è stata poi, effettivamente, proposta (dopo l'instaurazione del presente giudizio) ex art. 615 c.p.c. ed è stata respinta nella fase cautelare (anche in fase di reclamo;
v. doc. allegati dai convenuti il 13.3.2025 e il 5.9.2025), senza instaurazione del giudizio di merito, sicché non si pone neppure alcun problema di contestuale pendenza di due giudizi a cognizione piena aventi ad oggetto i crediti di cui si tratta.
1.2.Sul difetto di legittimazione passiva d . CP_5
Risulta, invece, fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da
, giacché, come rilevato dalla stessa convenuta, alcuna domanda è stata proposta nei suoi CP_5 confronti.
Così (come meglio appresso si dirà), da un lato, la ricostruzione della vicenda da cui trae origine la presente lite operata da parte attrice nei propri atti coinvolge, unicamente, e Parte_2 le sue società e e, dall'altro, anche le domande di accertamento negativo e di CP_3 CP_4 restituzione delle quote societarie di e (e degli immobili che ne costituivano il patrimonio) Pt_3 CP_7 riguardano esclusivamente , e CP_3 CP_4 Parte_2
Parte attrice ha giustificato, nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la chiamata in giudizio di
, deducendo che “come accertato dalla Perizia PWC (n.d.r., perizia espletata dalla società CP_5
PriceWaterhousecoopers S.p.A. nel giudizio di appello celebrato dinanzi alla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo e concluso con decreto del 4.3.2022-2.5.2022, doc. 29 del fascicolo di parte attrice), è stata impiegata dal Gruppo FI ME come società “finanziaria” per le CP_5 operazioni, incassando somme, a titolo di rimborso o anticipo (si veda la tabella contenuta nella Perizia PWC e riportata
a p. 7 del ns. atto di citazione) da parte del Gruppo;
da qui, la necessità da parte degli odierni attori di convenire anche tale società nel giudizio, affinché l'accertamento contenuto nella sentenza faccia stato nei confronti di tutte le entità del
Gruppo FI ME coinvolte nella vicenda”.
In realtà, la richiamata “tabella contenuta nella Perizia PWC” riportata a pag. 7 dell'atto di citazione, riguarda, unicamente, le “fonti di finanziamento utilizzate dal Gruppo FI ME per l'acquisto del credito ” Parte_4
e non contempla, invece, le somme eventualmente corrisposte (“a titolo di rimborso o anticipo”) dal
3 a (o ad altri soggetti riconducibili a , sicché la CP_6 CP_5 Parte_2 chiamata in giudizio di tale società – nei cui confronti non è proposta alcuna domanda e che non risulta abbia avuto alcun un ruolo nella vicenda oggetto del contendere - risulta priva di qualsivoglia giustificazione.
2. Nel merito
Venendo al merito della lite, la presente decisione trae origine dalle operazioni realizzate da FI ME
e società entrambe interamente riconducibili a rispettivamente, CP_4 Parte_2 in data 30.10.2007 (v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e in data 10.4.2009 (v. doc. 20 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, il 30.10.2007 ha acquistato da in LCA (di seguito, CP_3 Controparte_8
“ ”), al prezzo di euro 37 milioni, i crediti, pari a circa 122 milioni di euro, da quest'ultima Parte_4 vantati nei confronti di alcune società del “ (ossia di alcune delle società, inclusa CP_6 [...]
riconducibili a e nei confronti di alcuni membri della stessa Pt_1 CP_2 Pt_5 Pt_2
(in particolare, e . CP_2 Parte_6
In data 10.4.2009, ha, poi, acquistato da (di seguito, ”), CP_4 Parte_7 Parte_7 al prezzo di un milione e mezzo di euro, il credito di circa euro 10 milioni da quest'ultima vantato nei confronti di alcune società del (tra cui ) e di membri della stessa famiglia CP_6 Parte_1
(in particolare, . Pt_2 Parte_6
Secondo la prospettazione di parte attrice, sottese a tale operazioni, finalizzate a preservare le società del dalle iniziative esecutive e concorsuali avviate dai suoi creditori (e in CP_6 particolare da ) e intraprese da per il tramite delle sue società, su Parte_4 Parte_2 richiesta del nonno (che aveva, ormai perso la fiducia da parte degli istituti di credito in CP_9 ragione della sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 marzo- 20 aprile 2004, divenuta successivamente irrevocabile in data 8 novembre 2007 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, con cui era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ossia concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, ossia riciclaggio di danaro per conto della mafia), vi era un “negozio fiduciario”.
In forza di tale negozio fiduciario, avrebbe provveduto al risanamento Parte_2 delle società del nonno e avrebbe estinto i debiti con denaro del (salve eventuali CP_6
“anticipazioni” a suo carico), anche conseguendo finanziamenti garantiti dai beni immobili dello stesso e, dal proprio canto, avrebbe ricevuto quale “premio”, per il suo operato e per le CP_6 anticipazioni di cassa che si sarebbero rese necessarie, la somma di euro 3 milioni.
Secondo la tesi di parte attrice, proprio in quest'ottica, al fine di consentire a di ottenere un CP_3 finanziamento da parte del Credito Siciliano s.p.a. per l'importo di 25 milioni, strumentale al pagamento
4 di una parte del prezzo per l'acquisto dei crediti di , il aveva ceduto a Parte_4 CP_6 CP_3 le quote delle società immobiliari (nel prosieguo, ”) e (di seguito, Parte_3 Pt_3 Controparte_7
“ ”), aventi un patrimonio di grande pregio (che comprendeva, rispettivamente, “PA CP_7
EN”, sito in Via Butera 2/Piazza S. Spirito, Palermo, oggi sede del Tribunale Amministrativo
Regionale, e “ , sito in via Ugo La Malfa, 153, Palermo, Controparte_10 oggi sede del ). Controparte_11
E, sempre secondo tale tesi, una volta ottenuto il finanziamento suddetto, il 28.10.2007, tutte le parti del giudizio diedero parzialmente atto dell'operazione relativa all'acquisto da parte di dei CP_3 crediti vantati da nei confronti del in una scrittura privata che regolamentava i Parte_4 CP_6 reciproci obblighi di e del – prevedendo che non avrebbe agito nei CP_3 CP_6 CP_3 confronti delle società e dei membri del Gruppo per la riscossione dei crediti e il CP_6 avrebbe pagato tutti i professionisti a vario titolo interpellati ai fini dell'operazione - e che non Parte_4 avrebbe avuto alcuna giustificazione se non vi fosse stato tra le parti un negozio fiduciario.
Lo stesso schema sarebbe stato, poi, seguito per l'acquisto da parte di di crediti vantati CP_4 da sempre nei confronti del Parte_7 CP_6
Senonché, secondo gli attori, in spregio del negozio fiduciario suddetto, Parte_2 aveva illegittimamente rinnovato le ipoteche iscritte da sul patrimonio immobiliare del Parte_4
e, appropriandosi dei beni ricevuti fiduciariamente quali garanzie da prestare ai possibili CP_6 finanziatori, nel marzo 2008, aveva, illegittimamente, fuso per incorporazione a le quote di CP_3
e a lui fiduciariamente cedute. Pt_3 CP_7
Sulla scorta di tali premesse, muovendo dall'esistenza di tale negozio fiduciario e affermando che aveva agito come “intermediario” del nonno nei confronti del ceto bancario, Parte_2 parte attrice ha chiesto di accertare, da un lato, l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti del
– credito che, ad ogni modo, oltre ad essere prescritto, era stato interamente estinto, CP_6 avendo il corrisposto al Gruppo FImed tutte le somme anticipate per l'acquisto dei CP_6 crediti vantati da e – e il conseguente diritto alla cancellazione delle ipoteche Parte_4 Parte_7 iscritte sui beni delle società del - la cui esistenza, ostacolando la vendita dei cespiti a CP_6 terzi, arrecherebbe pregiudizio a parte attrice - e, dall'altro, il diritto alla restituzione in favore del in natura o per equivalente, delle quote delle società immobiliari (nel CP_6 Parte_3 prosieguo, “ ”) e (di seguito, “ ”). Pt_3 Controparte_7 CP_7
Una simile narrazione è stata contestata dalle società convenute, che hanno diversamente ricostruito la vicenda in esame, sottolineando, peraltro, che la tesi di parte attrice trova diretta smentita nel decreto reso in data 4.3.2022 dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, nel procedimento (iscritto al n. 73/2019) di impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo,
Sezione Misure di Prevenzione, del 12.11.2018, giacché la Corte d'Appello, con provvedimento
5 divenuto definitivo, in accoglimento del ricorso presentato da e CP_3 CP_4 [...]
aveva revocato la confisca precedentemente disposta anche su e PA Parte_2 CP_12
EN, di proprietà della , escludendo, peraltro, espressamente, che la disponibilità di tali edifici CP_3 fosse rimasta in capo a fino al momento del suo decesso e che fosse una CP_2 CP_3 mera società veicolo del medesimo funzionale all'operazione , negando CP_2 Parte_4
l'esistenza dell'interposizione fittizia e reale prospettata dalla controparte.
2.1.Sul negozio fiduciario e sulla domanda di restituzione delle quote sociali
d . Pt_3 CP_7
Tali, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, la tesi di parte attrice in ordine alla avvenuta conclusione tra (per la cui posizione agisce oggi, in qualità di suo erede, il figlio CP_2 odierno attore, e di un negozio fiduciario da cui CP_1 Parte_2 scaturirebbe l'obbligo di parte convenuta di restituire le quote delle società , oggi Parte_8 incorporate a , è infondata e va rigettata. CP_3
Va, innanzitutto, premesso che, come esattamente rilevato dalle parti convenute, la lettura del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, divenuto definitivo, contraddice nettamente la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, secondo cui
[...] avrebbe “agito come intermediario degli odierni attori nei confronti del ceto bancario” (così pag. 16 Parte_2 dell'atto di citazione).
Nel decreto in commento, si legge, infatti, testualmente: “fondate sono le ulteriori censure articolate dagli appellanti in direzione della ritenuta disponibilità in capo a (cl. '22) di (società veicolo") Parte_2 CP_3
CP_ e, conseguentemente, degli edifici e fino a quando egli è rimasto in vita, beni questi ultimi di cui costui — Pt_3 secondo la ricostruzione dei primi Giudici – non si sarebbe effettivamente spogliato a seguito dell'incorporazione delle società e in d invero non può ritenersi che l'operazione fosse finalizzata a Pt_3 CP_7 CP_3 Parte_4
CP_ sottrarre alle azioni esecutive dei creditori del essenzialmente gli edifici, di grande pregio, e CP_6 Pt_3
(facendoli fittiziamente transitare nel compendio aziendale di ) e che, a tal fine, (cl. '22) si CP_3 Parte_2 sia strumentalmente avvalso di ("società veicolo") e del nipote che sarebbe stato CP_3 Parte_2 la longa manus e l'alter ego del nonno fungendo sostanzialmente da prestanome dello stesso” (…) “in Parte_2 merito alla complessa operazione in oggetto, si osserva che nella stessa è possibile individuare tre distinti centri di interesse, ciascuno dei quali — come correttamente evidenziato dagli appellanti - ha tratto dall'operazione in questione un proprio vantaggio economico:
- , che ha conseguito l'importo complessivo (ritenuto congruo dai periti, prima ancora, anche dalla stessa Parte_4
Banca d'Italia) ottenuto dalla cessione di crediti, considerata la difficile recuperabilità di detti crediti tanto che già erano state presentate dalla stessa numerose istanze di fallimento nei confronti delle società del Parte_4 CP_6
(precisamente per 8 delle 12 società di tale gruppo);
6 CP_
- , che ha acquisito la proprietà degli immobili di pregio e (stimati complessivamente in euro CP_3 Pt_3
28.000.000 circa) versando la somma pattuita per la definizione transattiva dei rapporti del con CP_6
: correlativamente si è fortemente indebitato nei confronti del ceto bancario, Parte_4 Parte_2 sostanzialmente garantendo l'operazione, come si vedrà infra, con il suo patrimonio (le sue società); in data 27 novembre
2007 , in seguito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ha rinunciato ai crediti vantati, CP_3
a seguito dell'acquisto da , nei confronti di e rispettivamente del valore nominale Parte_4 Parte_3 CP_13 di euro 4.000.000 ed euro 24.000.000, così incrementando il valore delle partecipazioni detenute nelle due società;
- il che ha evitato il fallimento delle proprie società e tutelato parte del suo notevole patrimonio CP_6 immobiliare, sopportando una parte dei costi dell'operazione; va infatti rammentato che aveva già promosso Parte_4 istanze di fallimento nei confronti delle imprese del e aveva incoato una procedura esecutiva;
con CP_6
l'operazione in oggetto, il ha dunque potuto salvare la restante parte del suo cospicuo patrimonio (…) CP_6
CP_ "sacrificando" gli immobili e che sono stati appunto trasferiti a : invero la scelta di privarsi di Pt_3 CP_3 una parte del patrimonio pur di salvarne la restante parte (evitando procedure fallimentari ed esecutive: si rammenti che
vantava crediti, oltre che nei confronti delle società del anche nei confronti di Parte_4 CP_6 Parte_2 cl. '22, che aveva un'esposizione personale di oltre nove milioni di euro, e di è assolutamente conforme alla Parte_6 logica economica, oltre che aderente a ciò che normalmente avviene nella realtà imprenditoriale” (v. da pagg. 81 a 85 del decreto della Corte d'Appello, doc. 29 del fascicolo di parte attrice).
E si legge, ancora, testualmente: “Non appare invero corretto ritenere che è stato il (ossia CP_6
cl. '22) "a offrire la gran parte dei mezzi per dar corso all'operazione" (…) e che il Parte_2 CP_6
"si è impegnato a rimborsare p.A. delle somme sborsate".(…) l'assunto da dimostrare, sulla base di CP_14
CP_ elementi concreti e logici e non già meramente congetturali, è proprio questo: ossia che il trasferimento degli edifici e
a sarebbe meramente fittizio e che fra il (ossia '22) e Pt_3 CP_3 CP_6 Parte_9 [...] sarebbe stata concordata la "retrocessione" (addirittura posticipata, secondo quanto adombrato nel Parte_2 decreto di primo grado, all'estinzione dell'ingente debito bancario contratto da , controllata da CP_3 [...]
nei confronti del Credito Siciliano, che ha erogato il mutuo necessario per acquisire i crediti da Parte_2
). Parte_4
Ciò posto si rammenta che:
- le risorse finanziarie utilizzate per l'operazione in questione sono essenzialmente le seguenti: euro 29.500.000,00 da credito bancario [precisamente: euro 25.000.000,00 del Credito Siciliano a FINMED;
euro 4.500.000,00 da
Banca Nuova a;
euro 7.640.000,00 dalla cessione, da parte di alla multinazionale H3G CP_4 Pt_10 della partecipazione in EL società quest'ultima costituita da euro 700.000 da CP_15 Parte_2
PUBBLIMED); euro 450.000,00 da risorse personali di Parte_2
- i periti hanno accertato la sufficienza della capacità finanziaria e reddituale di ( …); Parte_2
- il si era impegnato a rimborsare a gli ulteriori oneri finanziari connessi all'operazione CP_6 CP_3 in questione, il cui pagamento era anticipato da;
detti oneri erano stati quantificati, nella scrittura privata del CP_3
7 28 ottobre 2007, in euro 3.434.410,63 (trattasi delle commissioni bancarie, del pagamento di alcune imposte a carico di
e;
dei compensi dovuti allo studio legale Chiomenti, e della differenza di euro 818.159 dovuta a Pt_3 CP_7
per l'acquisto dei crediti, somme queste che sono state anticipate da ); i periti hanno pure Parte_4 CP_3 evidenziato che, nel mese di ottobre 2007, "sosteneva ulteriori oneri collegati all'operazione di acquisto dei CP_3 crediti da , in forza della scrittura privata sottoscritta il 28 ottobre 2007" e hanno quantificato detti oneri, Parte_4 anticipati da , in euro 4.978.689, ossia complessivi euro 4.160.530 per compensi professionisti, transazione CP_3 con i signori e imposte + euro 818.159 quale differenza dovuta a per l'acquisto dei crediti: v. pag. Pt_11 Parte_4
562 dell'elaborato peritale del 7 marzo 2016);
- il finanziamento bancario erogato dal Credito Siciliano a per l'acquisto dei crediti è stato garantito, CP_3
CP_ oltre che dalle ipoteche sugli edifici e anche da ulteriori garanzie gravanti sul patrimonio di Pt_3 Parte_2
);
[...]
- in data 21 marzo 2011 ha estinto il debito nascente dal finanziamento (di euro 25.000.000,00) CP_3 concesso dal Credito Siciliano e a tal fine ha acceso un nuovo mutuo ipotecario decennale di euro 17.000.000 (sempre con il Credito Siciliano), ha impiegato euro 2.900.000 erogati dal socio unico e, per il resto, ha utilizzato CP_4 la sua liquidità (…).
(…) Va poi rimarcato il rilevante impegno economico profuso da anche per il tramite Parte_2 delle sue società: si rammentino le rilevanti garanzie prestate sopra richiamate - per cui non può certamente affermarsi che il finanziamento del Credito Siciliano è stato ottenuto grazie alle garanzie prestate dal - nonché le risorse CP_6 dallo stesso impiegate provenienti dalla vendita, da parte di delle frequenze televisive. È allora del tutto coerente Pt_10
a una avveduta e sagace linea imprenditoriale che si sia determinato a concludere l'operazione Parte_2
con una specifica e personale finalità speculativa, ossia proprio allo scopo di acquisire al suo patrimonio gli Parte_4
CP_ immobili e essendo assolutamente logico che nella valutazione della convenienza economica della complessiva Pt_3 operazione egli abbia tenuto conto della possibilità di fronteggiare il pesante debito contratto con il ceto bancario anche con
i frutti tratti dai due immobili in oggetto, non potendo quest'ultimo dato assurgere a elemento sintomatico di fittizietà del trasferimento dei medesimi immobili nel compendio aziendale di CP_3
Come emerge dalle pattuizioni oggetto della scrittura privata del 28 ottobre 2007 (in cui sono stati cristallizzati gli obblighi reciprocamente assunti: in particolare si veda il richiamato art. 3 lett. B ed E), il si era CP_6 sostanzialmente obbligato a corrispondere a il c.d. "delta" (pari a circa 9 milioni di euro) Parte_2 esistente fra l'esborso corrisposto dal medesimo a (circa 37 milioni di euro) e il valore Parte_2 Parte_4
CP_ degli immobili e (circa 28 milioni di euro) da quest'ultimo acquisiti: in particolare il Gruppo RA si era Pt_3 obbligato a rimborsare a (non già tutte le "somme sborsate" ma) le somme dalla stessa anticipate e necessarie CP_3
a sostenere gli ulteriori oneri connessi alla complessiva operazione (transazione con i oneri bancari e Pt_11 professionali, imposte).
Tale "contributo economico" del come rilevato dagli appellanti, rendeva appunto il costo complessivo CP_6 dell'operazione sostenuto da direttamente e per il tramite delle sue società, coerente con il Parte_2
8 valore degli immobili acquisiti e con la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione (il cui costo fu di circa 42 milioni di euro, come accertato dai periti).
Proprio l'esistenza di siffatto obbligo di rimborsare tale "differenza" suffraga ulteriormente la non fittizietà del trasferimento (invero senza tale apporto del l'operazione per RA sarebbe stata ad CP_6 Parte_2 evidenza antieconomica).
Invero non si comprende quale sarebbe stato il motivo — ove si fosse trattato di un trasferimento fittizio — di confezionare la citata scrittura privata del 28 ottobre 2007 (disciplinante, in maniera articolata e particolareggiata, gli obblighi gravanti su entrambe le parti) e, poi, il successivo atto di riconoscimento di debito del 29 gennaio 2009 (preceduto da quello del 20.07.2008), nel quale venivano richiamati gli obblighi gravanti sul in forza dell'art. 3 lett. CP_6
E) della scrittura privata del 28.10.2007 e dell'art. 4 della medesima scrittura (relativo al contenzioso con i e Pt_11 il riconosceva di essere debitore — in forza delle citate pattuizioni – nei confronti di CP_6 CP_3 dell'importo di euro 3.421.318,63 per somme anticipate dalia medesima e gravanti invece sul CP_3 CP_6
(veniva altresì stabilito che il debito doveva essere estinto entro 18 mesi dal 29 gennaio 2009): anche tali scritture
[...] attestano, dunque, l'alterità di due distinti e contrapposti centri di interesse, avuto segnatamente riguardo alla minuziosa regolamentazione dei rapporti in esse contenute e alla particolareggiata elencazione delle somme anticipate da CP_3
e ancora dovute dal Gruppo RA”. (v. pagg. da 86 a 89 del decreto della Corte d'Appello; doc. 29 del fascicolo di parte attrice).
Ebbene, in estrema sintesi e per quel che qui rileva, la Corte d'Appello ha, da un lato, negato che l'acquisto dei crediti di sia avvenuto con somme di denaro riconducibili integralmente al Parte_4
e grazie alle garanzie immobiliari prestate esclusivamente dallo stesso Gruppo, CP_6 sottolineando l'impegno economico profuso da e il suo interesse personale al Parte_2 buon esito dell'operazione e, dall'altro, proprio muovendo dall'esame della scrittura privata sottoscritta dalle società del i suoi membri e , il 28.10.2007, ha negato che il nipote agisse CP_6 CP_3 per conto del nonno, escludendo altresì il carattere fittizio del trasferimento a degli immobili CP_3
PA EN e . CP_12
Tali conclusioni, ampiamente motivate e fondate sulle evidenze documentali relative ai rapporti (di carattere economico e personale) intercorsi tra i membri della famiglia e tra le loro società, Pt_2 escludono dunque, ai fini civilistici, la configurabilità dei fenomeni di “interposizione fittizia” – sottoforma di una simulazione relativa, in forza della quale per il tramite Parte_2 della sua società , avrebbe soltanto apparentemente acquistato i crediti vantati da nei CP_3 Parte_4 confronti del essendo, invece, tale operazione realmente riconducibile a CP_6 CP_2
che ne avrebbe integralmente sostenuto i costi – e di “interposizione reale” – alla cui stregua le
[...] quote sociali di e sarebbero state acquistate da per il tramite Pt_3 CP_7 Parte_2 della sua società , al solo fine di portare a buon fine, nell'interesse del nonno CP_3 CP_2
l'operazione di acquisto dei crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti del CP_6
9 fermo restando il successivo obbligo di retrocessione di PA EN e – prospettati da CP_12 parte attrice.
Risultano, dunque, evidentemente contraddetti tutti gli elementi posti dagli attori a fondamento della domanda di restituzione proposta.
Ma pur volendo prescindere dagli accertamenti resi in sede penale, che (si ribadisce) smentiscono apertamente gli assunti predetti, al fine di escludere la fondatezza della domanda di restituzione in esame, è sufficiente rilevare che neppure la ricostruzione, sul piano storico, della vicenda operata dagli attori avvalora l'esistenza di un “negozio fiduciario”.
Come correttamente ricordato dalla stessa parte, in punto di diritto, si configura tale negozio quando una parte (fiduciante) conferisce a un'altra (fiduciario) il mandato a compiere uno o più atti giuridici per suo conto, attribuendo altresì alla stessa un diritto reale o personale su uno o più beni di proprietà del fiduciante, con obbligo del fiduciario di compiere gli atti giuridici per conto del fiduciante, utilizzare, gestire e amministrare il bene fiduciariamente intestato e ritrasferire il bene, una volta eseguito il compito affidatogli.
Eppure, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad affermare l'esistenza di un accordo “di salvataggio del che prevedeva l'acquisto da parte di per il CP_6 Parte_2 tramite delle sue società, dei crediti vantati dalle banche nei confronti delle società del nonno con capitale fornito dallo stesso e con garanzie prestate attraverso la cessione alle società CP_6 del nipote di immobili del da concedere a garanzia dei finanziamenti da ottenere per CP_6
l'acquisto dei crediti, ma non hanno mai dedotto (né hanno mai chiesto di provare) che fosse parte dell'accordo asseritamente concluso tra il nonno e il nipote anche il “ritrasferimento” in favore del all'esito della buon esito dell'operazione di “salvataggio”, delle quote della e CP_6 Pt_3 della o degli immobili (PA EN e ) che ne costituivano il patrimonio. CP_7 CP_12
Né è stato allegato alcunché in ordine alle concrete modalità attraverso cui una simile retrocessione avrebbe dovuto avere luogo.
Dunque, difetta sul piano assertivo (ancor prima del piano probatorio, anch'esso totalmente carente), qualsivoglia allegazione circa l'esistenza di quell'accordo di ritrasferimento dall'interposto/fiduciario all'interponente/fiduciante che costituisce, invero, l'essenza dell'invocato negozio fiduciario
E allora, indipendentemente dalla qualificazione che abbiano dato gli attori al presunto accordo eventualmente intercorso tra il nonno e il nipote, non è “fiduciario” un accordo che non preveda espressamente l'obbligo di ritrasferimento in favore del fiduciante, sicché la domanda di restituzione da parte di delle quote della e della , o degli immobili (PA EN e ) CP_3 Pt_3 CP_7 CP_12 che ne costituivano il patrimonio, è infondata, non essendo stata né dedotta né provata la fonte da cui dovrebbe scaturire un simile obbligo restitutorio.
10 Per le medesime ragioni, parimenti infondata è la subordinata domanda di risarcimento del danno per equivalente.
2.2.Sulla prescrizione dei crediti d CP_3 CP_4
Venendo, adesso, alla domanda diretta ad accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da
FI ME e nei confronti di parte attrice, deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza della CP_4 sollevata eccezione di prescrizione.
Con riferimento alla posizione di , si osserva, infatti, che, a fronte di un credito acquistato CP_3 da in data 30.10.2007 (v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e un atto di riconoscimento di Parte_4 debito, per un importo di euro 3.421.318,63, sottoscritto dalle società del e dai singoli CP_6 soci in data 29.1.2009 (v. doc. 32 del fascicolo di parte attrice) e basato sugli obblighi assunti dal con la scrittura del 28.10.2007 (v. doc. 13 del fascicolo di parte attrice), , con CP_6 CP_3 ricorso depositato il 25.11.2010 (v. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta), è intervenuta nella procedura esecutiva (portante il n. R.G. es. 334/2006 del Tribunale di Palermo) pendente contro le odierne attrici e . Controparte_16 Controparte_17
Quanto, invece, a rispetto al credito da lei vantato nei confronti del a CP_4 CP_6 seguito del contratto di cessione dei crediti stipulato con in data 10.4.2009 (v. doc. 20 del Parte_7 fascicolo di parte attrice), è documentato l'intervento, datato 6.4.2011, nella procedura esecutiva
(portante il n. R.G. es. 2240/2010 del Tribunale di Palermo) avviata contro Controparte_18
(doc. 22 fascicolo di parte convenuta) e, come pure desumibile dall'opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] proposta nelle more del giudizio da parte attrice (v. doc. 37 del fascicolo di parte attrice), la stessa società ha altresì spiegato intervento nella procedura esecutiva tutt'ora, pacificamente, pendente contro
, nell'ambito della Controparte_19 quale è intervenuta anche CP_3
Da ciò discende che le due società convenuta non sono incorse in alcuna prescrizione dei loro diritti di credito, azionati in sede esecutiva ben prima che trascorresse un decennio dal loro acquisto.
2.3. Sull'inesistenza di crediti vantati d CP_3
Venendo al merito della domande di accertamento negativo e muovendo dalle richieste di accertamento dell'insussistenza di debiti del nei confronti di , parte attrice CP_6 CP_3 ritiene che quest'ultima non avrebbe più nulla da pretendere in relazione all'operazione di acquisto dei crediti che vantava nei confronti delle società del e dei suoi membri, atteso Parte_4 CP_6 che, da un lato, come desumibile da una tabella riportata nella perizia espletata da
PriceWaterhousecoopers S.p.A. nel giudizio di appello celebratosi dinanzi alla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo (v. doc. 25 del fascicolo di parte attrice) conclusosi con decreto CP_ del 4.3.2022-2.5.2022 (doc. 29 del fascicolo di parte attrice), il aveva “restituito” a CP_6 le somme, pari a 37 milioni di euro, da quest'ultima “anticipate” per l'operazione finanziaria e che,
[...]
11 dall'altro, gli stessi periti del procedimento di prevenzione (v. doc. 26 del fascicolo di parte attrice) avevano chiarito che l'ulteriore importo spettante a in forza del riconoscimento di debito del CP_3
19.1.2019, era stato “alternativamente compensato con altre partite debitorie/creditorie, registrati a conto economico CP_ come costi, annullati per effetto della fusione di ed in non annotati in contabilità”. Pt_3 CP_3
Ora, parte convenuta ha puntualmente contestato il pagamento affermato da parte attrice sulla scorta della “tabella” riportata in citazione ed estratta dalla perizia espletata nel procedimento dinanzi la
Corte d'Appello, Sezione Misure di Prevenzione, evidenziando che tra le voci ivi inserite vi sarebbero due operazioni dall'importo di euro 4 milioni e di euro 24 milioni, datate 27 novembre 2007, descritte come “rinuncia al credito” e riferite, rispettivamente, alle società e che non possono, in Pt_3 CP_7 realtà, assurgere a pagamenti effettuati dal giacché, a quella data, le partecipazioni CP_6 sociali di e erano già state acquistate da (il 2 agosto 2007) e, di conseguenza, le Pt_3 CP_7 CP_3 rinunce ai crediti vantati nei confronti di ed , contabilizzate in data 27.11.2007, erano stata Pt_3 CP_7 deliberate da quale socio unico di (al fine di revocare lo stato di liquidazione delle CP_20 CP_3 due società, così da procedere alla fusione per incorporazione delle stesse in FImed), e non erano, invece, in alcun modo imputabili al CP_6
In replica a ciò, parte attrice, senza prendere alcuna posizione in ordine a quanto specificamente dedotto dalla controparte, si è limitata a ribadire che, secondo la perizia resa nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, Sezione Misure di Prevenzione, recepita nel decreto della Corte d'Appello, i crediti vantati da devono ritenersi estinti già a fine 2008, avendo i periti concluso che “il credito, pari ad CP_3
Euro 37.000.000, verso le società del rilevato da in seguito all'acquisto dei crediti da CP_6 CP_3 Parte_4 risultava essere completamente chiuso”.
Ma una simile replica, del tutto generica e fondata su un acritico rinvio agli accertamenti svolti nel procedimento di prevenzione, risulta del tutto inidonea a provare, nella presente sede (specificamente deputata a tale accertamento), l'effettiva estinzione del debito di cui si tratta, della cui prova era gravata proprio l'odierna parte attrice.
A ciò si aggiunga (e tale rilievo è, invero, dirimente) che seppure i crediti vantati da nei Parte_4 confronti del (e in particolare nei confronti delle società EN Immobiliare CP_6 CP_21
s.r.l., Cipedil s.p.a., Coras s.n.c., Gei Genralimprese s.r.l., CP_22 CP_2 Controparte_23
Otagt s.r.l., Rafil s.r.l., nonché di e ) siano CP_7 Controparte_16 Parte_6 Parte_2 stati acquistati in blocco da per un corrispettivo di euro 37 milioni, la cessionaria è subentrata CP_3 in tutti i diritti vantati dall'istituto di credito nei confronti delle società del Gruppo e dei suoi membri per un complessivo ammontare di euro 122.358.504,05 (e che, secondo quanto risulta dal contratto di cessione prodotto, con specifico riferimento a ammontavano, all'epoca, ad euro Parte_1
51.051.481,14; v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice).
12 CP_ E allora, quand'anche fosse stato effettivamente corrisposto dal in favore di CP_6
l'importo di 37 milioni di euro, il credito complessivamente vantato da quest'ultima in forza
[...] dell'operazione finanziaria suddetta era di gran lunga superiore e non sarebbe stato, comunque, integralmente estinto.
Con riferimento, poi, alla tesi di parte attrice secondo cui il debito delle società del CP_6 nei confronti di oggetto di riconoscimento con atto del 29.1.2009 (v. doc. 32 del fascicolo di CP_3 parte attrice) sarebbe stato, come riconosciuto dai periti del procedimento di prevenzione (v. doc. 26 del fascicolo di parte attrice), “alternativamente compensato con altre partite debitorie/creditorie, registrati a conto CP_ economico come costi, annullati per effetto della fusione di ed in non annotati in contabilità”, Pt_3 CP_3 deve, innanzitutto, rilevarsi che la perizia di cui si tratta giunge a tali conclusioni con riferimento
“all'importo di Euro 3.434.410,63 spettante a in forza della scrittura privata del 28 ottobre 2007”(v. pag. CP_3
161, doc. 26 del fascicolo di parte attrice).
Ma, a ben vedere, con specifico riferimento alla scrittura di riconoscimento del debito del 29.1.2009 di cui si tratta, dopo avere chiarito che, secondo quanto ivi indicato, a quella data i componenti il gruppo a fronte del debito di € 4.516.318,63 (€ 3.434.410,63 in forza delle previsioni di cui all' Pt_2 art.3 lettera E della scrittura private del 28.10.2007 e € 1.081.908 per somme anticipate di cui al punto
D della stessa scrittura del 29.1.2009) avevano corrisposto il minore importo di euro 1.095.000, con conseguente esistenza di un debito residuo a carico dei componenti il di importo pari CP_6 ad euro 3.421.319 (ossia, 4.516.318,63 - 1.095.000), da estinguere entro 18 mesi dalla data del 29 gennaio 2009 e dopo avere segnalato che, in data 24 novembre 2010, trascorsi i termini previsti dalla scrittura di riconoscimento del debito, intimava alle persone fisiche e alle società del CP_3 CP_6 di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto con la scrittura privata precedentemente
[...] richiamata, i periti hanno concluso, testualmente: “Alla data di predisposizione della presente Relazione
Integrativa, gli scriventi non hanno ottenuto documentazione ad evidenza del pagamento del debito residuo a carico delle persone fisiche e delle società del verso . (v. pagg. 173-176, doc. 26 del fascicolo di parte CP_6 CP_3 attrice).
E allora, proprio la perizia invocata da parte attrice per sostenere l'avvenuta estinzione da parte del del debito oggetto di riconoscimento con scrittura del 29.1.2009 conduce, in realtà, a CP_6 conclusioni opposte rispetto a quelle prospettate da parte attrice e avvalora la mancata prova dell'avvenuta estinzione del debito oggetto di riconoscimento.
Per quanto finora detto, la domanda di accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da nei confronti di parte attrice è infondata e va rigettata, non essendo stato assolto l'onere CP_3 probatorio gravante sulla parte istante sulla base delle ordinarie regole di riparto della prova.
Sul punto, va, peraltro, precisato che, non essendo stata formulata alcuna domanda, neppure subordinata, relativa all'accertamento dell'entità del credito attualmente vantato da e dovendo CP_3
13 l'accertamento giudiziale essere, inevitabilmente, circoscritto al petitum e alla causa petendi prospettati dall'attrice, una volta appurata la mancata estinzione (in tutto o in parte) del credito di , a nulla CP_3 rileva la mancata specificazione da parte di quest'ultima dello specifico ammontare ad oggi dovuto, giacché la domanda di accertamento negativo del credito proposta risulta, comunque, infondata.
2.4. Sull'inesistenza di crediti vantati d CP_4
Pure infondata è la richiesta di parte attrice diretta a escludere l'esistenza di crediti nei suoi confronti vantati da in virtù dell'operazione di acquisto dei crediti di datata CP_4 Parte_7
10.4.2009.
Anche in questo caso, a fronte di una puntuale contestazione da parte della convenuta CP_4 in ordine ai pagamenti che, a dire dell'attrice, sarebbero stati effettuati in favore di in CP_4 relazione a tale operazione – avendo, infatti, la convenuta replicato che i singoli versamenti effettuati dal e riportati in citazione da parte attrice costituivano tutti esecuzione della precedente CP_6 scrittura del 28 ottobre 2007 e nulla avevano a che fare con il credito in commento – parte attrice, replicando, unicamente, che la ricostruzione di controparte non sarebbe suffragata dalle risultanze probatorie, si è limitata a una contestazione del tutto generica, del tutto inidonea a provare il fatto estintivo del suo debito.
A ciò si aggiunga che sebbene abbia acquistato i crediti vantati da nei CP_4 Parte_7 confronti di alcune delle società del (inclusa ) e nei confronti di CP_6 Parte_1 CP_1 per l'importo di un milione di euro, il credito ceduto in blocco ammonta, in realtà, ad euro
[...]
15.649.315,34 (di cui euro 4.465.457,45 riferiti alla posizione di;
v. doc. 20 del fascicolo di Parte_1 parte attrice), sicché quand'anche, come dedotto da parte attrice, il avesse, a vario titolo, CP_6 sostenuto i costi necessari al pagamento del prezzo d'acquisto dei crediti - circostanza questa che non può comunque ritenersi adeguatamente provata -, residuerebbe comunque un maggior credito vantato da subentrata in tutti i diritti della cedente , la cui estinzione non è stata CP_4 Parte_7 provata dall'odierna attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio.
Tanto basta per il rigetto di tale ulteriore domanda, dovendosi anche qui precisare che non osta a tale pronuncia la mancata specifica indicazione da parte di dell'entità del credito da lei CP_4 vantato, giacché un simile accertamento non è stato chiesto, neppure in via subordinata, da nessuna delle parti e la mancata prova da parte dell'attrice dell'integrale estinzione del debito ceduto da a rende infondata la domanda di accertamento negativo da lei proposta. Parte_7 CP_4
2.5. Sulla domanda di cancellazione delle ipoteche.
Il rigetto delle domande intese a negare l'esistenza di crediti vantati da reca con sé il rigetto CP_3 della domanda intesa alla cancellazione delle ipoteche rinnovate da sugli immobili del CP_3 CP_6
[...]
2. Sulle spese di lite.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di valore indeterminabile-complessità alta: parametri medi per tutte le fasi), vanno poste a carico di parte attrice, rimasta soccombente.
Le spese di lite a vantaggio di e vanno CP_3 CP_4 Parte_2 aumentate del 60%, in applicazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore;
- RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
- NA parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro 14.103,00 per compensi,
[...] oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- NA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
in persona del suo amministratore pro tempore, in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, e , liquidate in euro Parte_2
22.564,80 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo in data 11.12.2025
Il Giudice
SI SS
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa SI SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9998 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
(C.F./P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore sig. CP_1 Controparte_2
(C.F./P. IVA ), in persona del liquidatore sig.
[...] P.IVA_2 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in CP_1 C.F._1 proprio e nella sua qualità di erede del sig. nonché della sig.ra , tutti CP_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Magliani e Alberto Del Panta, giusta procura in atti;
attori
e
C.F. in persona del suo amministratore pro tempore; CP_3 P.IVA_3 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4 P.IVA_4 [...]
nato a [...], il 1°agosto 1973, CF , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dagli avv.ti Simone Lonati, Alberto Stagno d'Alcontres, Valentina Piazza, giusta procura in atti;
convenuti
e
CF: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Farina, giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e nella sua qualità di erede dei genitori e CP_1 CP_2 Persona_1
, (di seguito “ ”) e
[...] Parte_1 Parte_1 Controparte_2
(di seguito, “ ) - società fondate dall'imprenditore, ormai
[...] Controparte_2
1 defunto, (cl. 1922), e, di seguito, denominate “ – hanno convenuto in CP_2 CP_6 giudizio (di seguito, “ ), (di seguito, “ ), e CP_3 CP_3 Controparte_4 CP_4
(di seguito, “ ”) – società facenti capo a (nipote di Controparte_5 CP_5 Parte_2
, di seguito, unitariamente, denominate “Gruppo FI ME” -, nonché CP_2 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di: 1) accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito Parte_2 vantato dal Gruppo FI ME nei confronti del 2) ottenere, per l'effetto, un ordine di CP_6 cancellazione delle ipoteche iscritte dal gruppo sugli immobili del Gruppo RA;
3) accertare CP_3 il diritto del ad ottenere la restituzione da parte del Gruppo FI ME delle quote delle CP_6 società e con condanna del gruppo alla restituzione in natura dei Parte_3 Controparte_7 CP_3 beni di tali società o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituite e CP_3 CP_4 [...]
contestando integralmente tutte le domande proposte da parte attrice e chiedendone il Parte_2 rigetto poiché infondate e comunque prescritte.
Si è costituita con separata comparsa anche , contestando tutte le domande di parte attrice, CP_5 giacché infondate e prescritte, ed eccependo, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva, rilevando che la stessa prospettazione di parte attrice escludeva coinvolgimenti da parte della nella CP_5 vicenda da cui trae origine il giudizio, essendo state acquisite le quote delle società e dalle Pt_3 CP_7 sole società FI ME e CP_4
Depositate ad opera delle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c., per quel che qui rileva, parte attrice ha documentato, con la propria memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c.,
l'avvenuta proposizione di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in seno alla procedura esecutiva del Tribunale di Palermo R.G.E. 334/2006 contro gli interventi di e di CP_3 CP_4 le convenute, dal proprio canto, hanno eccepito nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
l'incompetenza funzionale del giudice adito a conoscere l'inesistenza del credito oggetto del giudizio, precisando che, essendo già pendente tra le parti un procedimento esecutivo, la domanda di accertamento negativo avrebbe dovuto essere avanzata esclusivamente in quella sede, nelle forme di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., e non invece con un procedimento autonomo;
con atto depositato il
13.3.2025, la cui produzione è stata ammessa con ordinanza del 15.3.2025) le convenute hanno, poi, depositato ordinanza resa a definizione della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto da parte attrice.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c., in data 5.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*****
1. Sulle questioni preliminari.
1.1.Sull'eccezione di incompetenza.
2 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito, sollevate da tutte le parti convenute sull'assunto per cui, essendo pendente una procedura esecutiva dinanzi all'intestato Tribunale (R.G.E. 334/2006) nell'ambito della quale sono intervenute e CP_3 [...]
ogni contestazione relativa all'esistenza dei crediti vantati da tali società, già azionati in quella CP_4 sede, potrebbe essere conosciuta soltanto dal giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Il rilievo è infondato, atteso che nulla osta, sul piano generale, all'instaurazione di un autonomo giudizio di accertamento negativo del credito già azionato in fase esecutiva, specie quando, come nel caso di specie, tale domanda è connessa ad altre che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione forzata.
Peraltro, nel caso di specie, l'opposizione all'esecuzione è stata poi, effettivamente, proposta (dopo l'instaurazione del presente giudizio) ex art. 615 c.p.c. ed è stata respinta nella fase cautelare (anche in fase di reclamo;
v. doc. allegati dai convenuti il 13.3.2025 e il 5.9.2025), senza instaurazione del giudizio di merito, sicché non si pone neppure alcun problema di contestuale pendenza di due giudizi a cognizione piena aventi ad oggetto i crediti di cui si tratta.
1.2.Sul difetto di legittimazione passiva d . CP_5
Risulta, invece, fondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da
, giacché, come rilevato dalla stessa convenuta, alcuna domanda è stata proposta nei suoi CP_5 confronti.
Così (come meglio appresso si dirà), da un lato, la ricostruzione della vicenda da cui trae origine la presente lite operata da parte attrice nei propri atti coinvolge, unicamente, e Parte_2 le sue società e e, dall'altro, anche le domande di accertamento negativo e di CP_3 CP_4 restituzione delle quote societarie di e (e degli immobili che ne costituivano il patrimonio) Pt_3 CP_7 riguardano esclusivamente , e CP_3 CP_4 Parte_2
Parte attrice ha giustificato, nella propria memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., la chiamata in giudizio di
, deducendo che “come accertato dalla Perizia PWC (n.d.r., perizia espletata dalla società CP_5
PriceWaterhousecoopers S.p.A. nel giudizio di appello celebrato dinanzi alla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo e concluso con decreto del 4.3.2022-2.5.2022, doc. 29 del fascicolo di parte attrice), è stata impiegata dal Gruppo FI ME come società “finanziaria” per le CP_5 operazioni, incassando somme, a titolo di rimborso o anticipo (si veda la tabella contenuta nella Perizia PWC e riportata
a p. 7 del ns. atto di citazione) da parte del Gruppo;
da qui, la necessità da parte degli odierni attori di convenire anche tale società nel giudizio, affinché l'accertamento contenuto nella sentenza faccia stato nei confronti di tutte le entità del
Gruppo FI ME coinvolte nella vicenda”.
In realtà, la richiamata “tabella contenuta nella Perizia PWC” riportata a pag. 7 dell'atto di citazione, riguarda, unicamente, le “fonti di finanziamento utilizzate dal Gruppo FI ME per l'acquisto del credito ” Parte_4
e non contempla, invece, le somme eventualmente corrisposte (“a titolo di rimborso o anticipo”) dal
3 a (o ad altri soggetti riconducibili a , sicché la CP_6 CP_5 Parte_2 chiamata in giudizio di tale società – nei cui confronti non è proposta alcuna domanda e che non risulta abbia avuto alcun un ruolo nella vicenda oggetto del contendere - risulta priva di qualsivoglia giustificazione.
2. Nel merito
Venendo al merito della lite, la presente decisione trae origine dalle operazioni realizzate da FI ME
e società entrambe interamente riconducibili a rispettivamente, CP_4 Parte_2 in data 30.10.2007 (v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e in data 10.4.2009 (v. doc. 20 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, il 30.10.2007 ha acquistato da in LCA (di seguito, CP_3 Controparte_8
“ ”), al prezzo di euro 37 milioni, i crediti, pari a circa 122 milioni di euro, da quest'ultima Parte_4 vantati nei confronti di alcune società del “ (ossia di alcune delle società, inclusa CP_6 [...]
riconducibili a e nei confronti di alcuni membri della stessa Pt_1 CP_2 Pt_5 Pt_2
(in particolare, e . CP_2 Parte_6
In data 10.4.2009, ha, poi, acquistato da (di seguito, ”), CP_4 Parte_7 Parte_7 al prezzo di un milione e mezzo di euro, il credito di circa euro 10 milioni da quest'ultima vantato nei confronti di alcune società del (tra cui ) e di membri della stessa famiglia CP_6 Parte_1
(in particolare, . Pt_2 Parte_6
Secondo la prospettazione di parte attrice, sottese a tale operazioni, finalizzate a preservare le società del dalle iniziative esecutive e concorsuali avviate dai suoi creditori (e in CP_6 particolare da ) e intraprese da per il tramite delle sue società, su Parte_4 Parte_2 richiesta del nonno (che aveva, ormai perso la fiducia da parte degli istituti di credito in CP_9 ragione della sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 marzo- 20 aprile 2004, divenuta successivamente irrevocabile in data 8 novembre 2007 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, con cui era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ossia concorso esterno in associazione mafiosa, nonché per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, ossia riciclaggio di danaro per conto della mafia), vi era un “negozio fiduciario”.
In forza di tale negozio fiduciario, avrebbe provveduto al risanamento Parte_2 delle società del nonno e avrebbe estinto i debiti con denaro del (salve eventuali CP_6
“anticipazioni” a suo carico), anche conseguendo finanziamenti garantiti dai beni immobili dello stesso e, dal proprio canto, avrebbe ricevuto quale “premio”, per il suo operato e per le CP_6 anticipazioni di cassa che si sarebbero rese necessarie, la somma di euro 3 milioni.
Secondo la tesi di parte attrice, proprio in quest'ottica, al fine di consentire a di ottenere un CP_3 finanziamento da parte del Credito Siciliano s.p.a. per l'importo di 25 milioni, strumentale al pagamento
4 di una parte del prezzo per l'acquisto dei crediti di , il aveva ceduto a Parte_4 CP_6 CP_3 le quote delle società immobiliari (nel prosieguo, ”) e (di seguito, Parte_3 Pt_3 Controparte_7
“ ”), aventi un patrimonio di grande pregio (che comprendeva, rispettivamente, “PA CP_7
EN”, sito in Via Butera 2/Piazza S. Spirito, Palermo, oggi sede del Tribunale Amministrativo
Regionale, e “ , sito in via Ugo La Malfa, 153, Palermo, Controparte_10 oggi sede del ). Controparte_11
E, sempre secondo tale tesi, una volta ottenuto il finanziamento suddetto, il 28.10.2007, tutte le parti del giudizio diedero parzialmente atto dell'operazione relativa all'acquisto da parte di dei CP_3 crediti vantati da nei confronti del in una scrittura privata che regolamentava i Parte_4 CP_6 reciproci obblighi di e del – prevedendo che non avrebbe agito nei CP_3 CP_6 CP_3 confronti delle società e dei membri del Gruppo per la riscossione dei crediti e il CP_6 avrebbe pagato tutti i professionisti a vario titolo interpellati ai fini dell'operazione - e che non Parte_4 avrebbe avuto alcuna giustificazione se non vi fosse stato tra le parti un negozio fiduciario.
Lo stesso schema sarebbe stato, poi, seguito per l'acquisto da parte di di crediti vantati CP_4 da sempre nei confronti del Parte_7 CP_6
Senonché, secondo gli attori, in spregio del negozio fiduciario suddetto, Parte_2 aveva illegittimamente rinnovato le ipoteche iscritte da sul patrimonio immobiliare del Parte_4
e, appropriandosi dei beni ricevuti fiduciariamente quali garanzie da prestare ai possibili CP_6 finanziatori, nel marzo 2008, aveva, illegittimamente, fuso per incorporazione a le quote di CP_3
e a lui fiduciariamente cedute. Pt_3 CP_7
Sulla scorta di tali premesse, muovendo dall'esistenza di tale negozio fiduciario e affermando che aveva agito come “intermediario” del nonno nei confronti del ceto bancario, Parte_2 parte attrice ha chiesto di accertare, da un lato, l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti del
– credito che, ad ogni modo, oltre ad essere prescritto, era stato interamente estinto, CP_6 avendo il corrisposto al Gruppo FImed tutte le somme anticipate per l'acquisto dei CP_6 crediti vantati da e – e il conseguente diritto alla cancellazione delle ipoteche Parte_4 Parte_7 iscritte sui beni delle società del - la cui esistenza, ostacolando la vendita dei cespiti a CP_6 terzi, arrecherebbe pregiudizio a parte attrice - e, dall'altro, il diritto alla restituzione in favore del in natura o per equivalente, delle quote delle società immobiliari (nel CP_6 Parte_3 prosieguo, “ ”) e (di seguito, “ ”). Pt_3 Controparte_7 CP_7
Una simile narrazione è stata contestata dalle società convenute, che hanno diversamente ricostruito la vicenda in esame, sottolineando, peraltro, che la tesi di parte attrice trova diretta smentita nel decreto reso in data 4.3.2022 dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, nel procedimento (iscritto al n. 73/2019) di impugnazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo,
Sezione Misure di Prevenzione, del 12.11.2018, giacché la Corte d'Appello, con provvedimento
5 divenuto definitivo, in accoglimento del ricorso presentato da e CP_3 CP_4 [...]
aveva revocato la confisca precedentemente disposta anche su e PA Parte_2 CP_12
EN, di proprietà della , escludendo, peraltro, espressamente, che la disponibilità di tali edifici CP_3 fosse rimasta in capo a fino al momento del suo decesso e che fosse una CP_2 CP_3 mera società veicolo del medesimo funzionale all'operazione , negando CP_2 Parte_4
l'esistenza dell'interposizione fittizia e reale prospettata dalla controparte.
2.1.Sul negozio fiduciario e sulla domanda di restituzione delle quote sociali
d . Pt_3 CP_7
Tali, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, la tesi di parte attrice in ordine alla avvenuta conclusione tra (per la cui posizione agisce oggi, in qualità di suo erede, il figlio CP_2 odierno attore, e di un negozio fiduciario da cui CP_1 Parte_2 scaturirebbe l'obbligo di parte convenuta di restituire le quote delle società , oggi Parte_8 incorporate a , è infondata e va rigettata. CP_3
Va, innanzitutto, premesso che, come esattamente rilevato dalle parti convenute, la lettura del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, divenuto definitivo, contraddice nettamente la ricostruzione della vicenda operata da parte attrice, secondo cui
[...] avrebbe “agito come intermediario degli odierni attori nei confronti del ceto bancario” (così pag. 16 Parte_2 dell'atto di citazione).
Nel decreto in commento, si legge, infatti, testualmente: “fondate sono le ulteriori censure articolate dagli appellanti in direzione della ritenuta disponibilità in capo a (cl. '22) di (società veicolo") Parte_2 CP_3
CP_ e, conseguentemente, degli edifici e fino a quando egli è rimasto in vita, beni questi ultimi di cui costui — Pt_3 secondo la ricostruzione dei primi Giudici – non si sarebbe effettivamente spogliato a seguito dell'incorporazione delle società e in d invero non può ritenersi che l'operazione fosse finalizzata a Pt_3 CP_7 CP_3 Parte_4
CP_ sottrarre alle azioni esecutive dei creditori del essenzialmente gli edifici, di grande pregio, e CP_6 Pt_3
(facendoli fittiziamente transitare nel compendio aziendale di ) e che, a tal fine, (cl. '22) si CP_3 Parte_2 sia strumentalmente avvalso di ("società veicolo") e del nipote che sarebbe stato CP_3 Parte_2 la longa manus e l'alter ego del nonno fungendo sostanzialmente da prestanome dello stesso” (…) “in Parte_2 merito alla complessa operazione in oggetto, si osserva che nella stessa è possibile individuare tre distinti centri di interesse, ciascuno dei quali — come correttamente evidenziato dagli appellanti - ha tratto dall'operazione in questione un proprio vantaggio economico:
- , che ha conseguito l'importo complessivo (ritenuto congruo dai periti, prima ancora, anche dalla stessa Parte_4
Banca d'Italia) ottenuto dalla cessione di crediti, considerata la difficile recuperabilità di detti crediti tanto che già erano state presentate dalla stessa numerose istanze di fallimento nei confronti delle società del Parte_4 CP_6
(precisamente per 8 delle 12 società di tale gruppo);
6 CP_
- , che ha acquisito la proprietà degli immobili di pregio e (stimati complessivamente in euro CP_3 Pt_3
28.000.000 circa) versando la somma pattuita per la definizione transattiva dei rapporti del con CP_6
: correlativamente si è fortemente indebitato nei confronti del ceto bancario, Parte_4 Parte_2 sostanzialmente garantendo l'operazione, come si vedrà infra, con il suo patrimonio (le sue società); in data 27 novembre
2007 , in seguito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ha rinunciato ai crediti vantati, CP_3
a seguito dell'acquisto da , nei confronti di e rispettivamente del valore nominale Parte_4 Parte_3 CP_13 di euro 4.000.000 ed euro 24.000.000, così incrementando il valore delle partecipazioni detenute nelle due società;
- il che ha evitato il fallimento delle proprie società e tutelato parte del suo notevole patrimonio CP_6 immobiliare, sopportando una parte dei costi dell'operazione; va infatti rammentato che aveva già promosso Parte_4 istanze di fallimento nei confronti delle imprese del e aveva incoato una procedura esecutiva;
con CP_6
l'operazione in oggetto, il ha dunque potuto salvare la restante parte del suo cospicuo patrimonio (…) CP_6
CP_ "sacrificando" gli immobili e che sono stati appunto trasferiti a : invero la scelta di privarsi di Pt_3 CP_3 una parte del patrimonio pur di salvarne la restante parte (evitando procedure fallimentari ed esecutive: si rammenti che
vantava crediti, oltre che nei confronti delle società del anche nei confronti di Parte_4 CP_6 Parte_2 cl. '22, che aveva un'esposizione personale di oltre nove milioni di euro, e di è assolutamente conforme alla Parte_6 logica economica, oltre che aderente a ciò che normalmente avviene nella realtà imprenditoriale” (v. da pagg. 81 a 85 del decreto della Corte d'Appello, doc. 29 del fascicolo di parte attrice).
E si legge, ancora, testualmente: “Non appare invero corretto ritenere che è stato il (ossia CP_6
cl. '22) "a offrire la gran parte dei mezzi per dar corso all'operazione" (…) e che il Parte_2 CP_6
"si è impegnato a rimborsare p.A. delle somme sborsate".(…) l'assunto da dimostrare, sulla base di CP_14
CP_ elementi concreti e logici e non già meramente congetturali, è proprio questo: ossia che il trasferimento degli edifici e
a sarebbe meramente fittizio e che fra il (ossia '22) e Pt_3 CP_3 CP_6 Parte_9 [...] sarebbe stata concordata la "retrocessione" (addirittura posticipata, secondo quanto adombrato nel Parte_2 decreto di primo grado, all'estinzione dell'ingente debito bancario contratto da , controllata da CP_3 [...]
nei confronti del Credito Siciliano, che ha erogato il mutuo necessario per acquisire i crediti da Parte_2
). Parte_4
Ciò posto si rammenta che:
- le risorse finanziarie utilizzate per l'operazione in questione sono essenzialmente le seguenti: euro 29.500.000,00 da credito bancario [precisamente: euro 25.000.000,00 del Credito Siciliano a FINMED;
euro 4.500.000,00 da
Banca Nuova a;
euro 7.640.000,00 dalla cessione, da parte di alla multinazionale H3G CP_4 Pt_10 della partecipazione in EL società quest'ultima costituita da euro 700.000 da CP_15 Parte_2
PUBBLIMED); euro 450.000,00 da risorse personali di Parte_2
- i periti hanno accertato la sufficienza della capacità finanziaria e reddituale di ( …); Parte_2
- il si era impegnato a rimborsare a gli ulteriori oneri finanziari connessi all'operazione CP_6 CP_3 in questione, il cui pagamento era anticipato da;
detti oneri erano stati quantificati, nella scrittura privata del CP_3
7 28 ottobre 2007, in euro 3.434.410,63 (trattasi delle commissioni bancarie, del pagamento di alcune imposte a carico di
e;
dei compensi dovuti allo studio legale Chiomenti, e della differenza di euro 818.159 dovuta a Pt_3 CP_7
per l'acquisto dei crediti, somme queste che sono state anticipate da ); i periti hanno pure Parte_4 CP_3 evidenziato che, nel mese di ottobre 2007, "sosteneva ulteriori oneri collegati all'operazione di acquisto dei CP_3 crediti da , in forza della scrittura privata sottoscritta il 28 ottobre 2007" e hanno quantificato detti oneri, Parte_4 anticipati da , in euro 4.978.689, ossia complessivi euro 4.160.530 per compensi professionisti, transazione CP_3 con i signori e imposte + euro 818.159 quale differenza dovuta a per l'acquisto dei crediti: v. pag. Pt_11 Parte_4
562 dell'elaborato peritale del 7 marzo 2016);
- il finanziamento bancario erogato dal Credito Siciliano a per l'acquisto dei crediti è stato garantito, CP_3
CP_ oltre che dalle ipoteche sugli edifici e anche da ulteriori garanzie gravanti sul patrimonio di Pt_3 Parte_2
);
[...]
- in data 21 marzo 2011 ha estinto il debito nascente dal finanziamento (di euro 25.000.000,00) CP_3 concesso dal Credito Siciliano e a tal fine ha acceso un nuovo mutuo ipotecario decennale di euro 17.000.000 (sempre con il Credito Siciliano), ha impiegato euro 2.900.000 erogati dal socio unico e, per il resto, ha utilizzato CP_4 la sua liquidità (…).
(…) Va poi rimarcato il rilevante impegno economico profuso da anche per il tramite Parte_2 delle sue società: si rammentino le rilevanti garanzie prestate sopra richiamate - per cui non può certamente affermarsi che il finanziamento del Credito Siciliano è stato ottenuto grazie alle garanzie prestate dal - nonché le risorse CP_6 dallo stesso impiegate provenienti dalla vendita, da parte di delle frequenze televisive. È allora del tutto coerente Pt_10
a una avveduta e sagace linea imprenditoriale che si sia determinato a concludere l'operazione Parte_2
con una specifica e personale finalità speculativa, ossia proprio allo scopo di acquisire al suo patrimonio gli Parte_4
CP_ immobili e essendo assolutamente logico che nella valutazione della convenienza economica della complessiva Pt_3 operazione egli abbia tenuto conto della possibilità di fronteggiare il pesante debito contratto con il ceto bancario anche con
i frutti tratti dai due immobili in oggetto, non potendo quest'ultimo dato assurgere a elemento sintomatico di fittizietà del trasferimento dei medesimi immobili nel compendio aziendale di CP_3
Come emerge dalle pattuizioni oggetto della scrittura privata del 28 ottobre 2007 (in cui sono stati cristallizzati gli obblighi reciprocamente assunti: in particolare si veda il richiamato art. 3 lett. B ed E), il si era CP_6 sostanzialmente obbligato a corrispondere a il c.d. "delta" (pari a circa 9 milioni di euro) Parte_2 esistente fra l'esborso corrisposto dal medesimo a (circa 37 milioni di euro) e il valore Parte_2 Parte_4
CP_ degli immobili e (circa 28 milioni di euro) da quest'ultimo acquisiti: in particolare il Gruppo RA si era Pt_3 obbligato a rimborsare a (non già tutte le "somme sborsate" ma) le somme dalla stessa anticipate e necessarie CP_3
a sostenere gli ulteriori oneri connessi alla complessiva operazione (transazione con i oneri bancari e Pt_11 professionali, imposte).
Tale "contributo economico" del come rilevato dagli appellanti, rendeva appunto il costo complessivo CP_6 dell'operazione sostenuto da direttamente e per il tramite delle sue società, coerente con il Parte_2
8 valore degli immobili acquisiti e con la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione (il cui costo fu di circa 42 milioni di euro, come accertato dai periti).
Proprio l'esistenza di siffatto obbligo di rimborsare tale "differenza" suffraga ulteriormente la non fittizietà del trasferimento (invero senza tale apporto del l'operazione per RA sarebbe stata ad CP_6 Parte_2 evidenza antieconomica).
Invero non si comprende quale sarebbe stato il motivo — ove si fosse trattato di un trasferimento fittizio — di confezionare la citata scrittura privata del 28 ottobre 2007 (disciplinante, in maniera articolata e particolareggiata, gli obblighi gravanti su entrambe le parti) e, poi, il successivo atto di riconoscimento di debito del 29 gennaio 2009 (preceduto da quello del 20.07.2008), nel quale venivano richiamati gli obblighi gravanti sul in forza dell'art. 3 lett. CP_6
E) della scrittura privata del 28.10.2007 e dell'art. 4 della medesima scrittura (relativo al contenzioso con i e Pt_11 il riconosceva di essere debitore — in forza delle citate pattuizioni – nei confronti di CP_6 CP_3 dell'importo di euro 3.421.318,63 per somme anticipate dalia medesima e gravanti invece sul CP_3 CP_6
(veniva altresì stabilito che il debito doveva essere estinto entro 18 mesi dal 29 gennaio 2009): anche tali scritture
[...] attestano, dunque, l'alterità di due distinti e contrapposti centri di interesse, avuto segnatamente riguardo alla minuziosa regolamentazione dei rapporti in esse contenute e alla particolareggiata elencazione delle somme anticipate da CP_3
e ancora dovute dal Gruppo RA”. (v. pagg. da 86 a 89 del decreto della Corte d'Appello; doc. 29 del fascicolo di parte attrice).
Ebbene, in estrema sintesi e per quel che qui rileva, la Corte d'Appello ha, da un lato, negato che l'acquisto dei crediti di sia avvenuto con somme di denaro riconducibili integralmente al Parte_4
e grazie alle garanzie immobiliari prestate esclusivamente dallo stesso Gruppo, CP_6 sottolineando l'impegno economico profuso da e il suo interesse personale al Parte_2 buon esito dell'operazione e, dall'altro, proprio muovendo dall'esame della scrittura privata sottoscritta dalle società del i suoi membri e , il 28.10.2007, ha negato che il nipote agisse CP_6 CP_3 per conto del nonno, escludendo altresì il carattere fittizio del trasferimento a degli immobili CP_3
PA EN e . CP_12
Tali conclusioni, ampiamente motivate e fondate sulle evidenze documentali relative ai rapporti (di carattere economico e personale) intercorsi tra i membri della famiglia e tra le loro società, Pt_2 escludono dunque, ai fini civilistici, la configurabilità dei fenomeni di “interposizione fittizia” – sottoforma di una simulazione relativa, in forza della quale per il tramite Parte_2 della sua società , avrebbe soltanto apparentemente acquistato i crediti vantati da nei CP_3 Parte_4 confronti del essendo, invece, tale operazione realmente riconducibile a CP_6 CP_2
che ne avrebbe integralmente sostenuto i costi – e di “interposizione reale” – alla cui stregua le
[...] quote sociali di e sarebbero state acquistate da per il tramite Pt_3 CP_7 Parte_2 della sua società , al solo fine di portare a buon fine, nell'interesse del nonno CP_3 CP_2
l'operazione di acquisto dei crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti del CP_6
9 fermo restando il successivo obbligo di retrocessione di PA EN e – prospettati da CP_12 parte attrice.
Risultano, dunque, evidentemente contraddetti tutti gli elementi posti dagli attori a fondamento della domanda di restituzione proposta.
Ma pur volendo prescindere dagli accertamenti resi in sede penale, che (si ribadisce) smentiscono apertamente gli assunti predetti, al fine di escludere la fondatezza della domanda di restituzione in esame, è sufficiente rilevare che neppure la ricostruzione, sul piano storico, della vicenda operata dagli attori avvalora l'esistenza di un “negozio fiduciario”.
Come correttamente ricordato dalla stessa parte, in punto di diritto, si configura tale negozio quando una parte (fiduciante) conferisce a un'altra (fiduciario) il mandato a compiere uno o più atti giuridici per suo conto, attribuendo altresì alla stessa un diritto reale o personale su uno o più beni di proprietà del fiduciante, con obbligo del fiduciario di compiere gli atti giuridici per conto del fiduciante, utilizzare, gestire e amministrare il bene fiduciariamente intestato e ritrasferire il bene, una volta eseguito il compito affidatogli.
Eppure, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad affermare l'esistenza di un accordo “di salvataggio del che prevedeva l'acquisto da parte di per il CP_6 Parte_2 tramite delle sue società, dei crediti vantati dalle banche nei confronti delle società del nonno con capitale fornito dallo stesso e con garanzie prestate attraverso la cessione alle società CP_6 del nipote di immobili del da concedere a garanzia dei finanziamenti da ottenere per CP_6
l'acquisto dei crediti, ma non hanno mai dedotto (né hanno mai chiesto di provare) che fosse parte dell'accordo asseritamente concluso tra il nonno e il nipote anche il “ritrasferimento” in favore del all'esito della buon esito dell'operazione di “salvataggio”, delle quote della e CP_6 Pt_3 della o degli immobili (PA EN e ) che ne costituivano il patrimonio. CP_7 CP_12
Né è stato allegato alcunché in ordine alle concrete modalità attraverso cui una simile retrocessione avrebbe dovuto avere luogo.
Dunque, difetta sul piano assertivo (ancor prima del piano probatorio, anch'esso totalmente carente), qualsivoglia allegazione circa l'esistenza di quell'accordo di ritrasferimento dall'interposto/fiduciario all'interponente/fiduciante che costituisce, invero, l'essenza dell'invocato negozio fiduciario
E allora, indipendentemente dalla qualificazione che abbiano dato gli attori al presunto accordo eventualmente intercorso tra il nonno e il nipote, non è “fiduciario” un accordo che non preveda espressamente l'obbligo di ritrasferimento in favore del fiduciante, sicché la domanda di restituzione da parte di delle quote della e della , o degli immobili (PA EN e ) CP_3 Pt_3 CP_7 CP_12 che ne costituivano il patrimonio, è infondata, non essendo stata né dedotta né provata la fonte da cui dovrebbe scaturire un simile obbligo restitutorio.
10 Per le medesime ragioni, parimenti infondata è la subordinata domanda di risarcimento del danno per equivalente.
2.2.Sulla prescrizione dei crediti d CP_3 CP_4
Venendo, adesso, alla domanda diretta ad accertare l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da
FI ME e nei confronti di parte attrice, deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza della CP_4 sollevata eccezione di prescrizione.
Con riferimento alla posizione di , si osserva, infatti, che, a fronte di un credito acquistato CP_3 da in data 30.10.2007 (v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice) e un atto di riconoscimento di Parte_4 debito, per un importo di euro 3.421.318,63, sottoscritto dalle società del e dai singoli CP_6 soci in data 29.1.2009 (v. doc. 32 del fascicolo di parte attrice) e basato sugli obblighi assunti dal con la scrittura del 28.10.2007 (v. doc. 13 del fascicolo di parte attrice), , con CP_6 CP_3 ricorso depositato il 25.11.2010 (v. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta), è intervenuta nella procedura esecutiva (portante il n. R.G. es. 334/2006 del Tribunale di Palermo) pendente contro le odierne attrici e . Controparte_16 Controparte_17
Quanto, invece, a rispetto al credito da lei vantato nei confronti del a CP_4 CP_6 seguito del contratto di cessione dei crediti stipulato con in data 10.4.2009 (v. doc. 20 del Parte_7 fascicolo di parte attrice), è documentato l'intervento, datato 6.4.2011, nella procedura esecutiva
(portante il n. R.G. es. 2240/2010 del Tribunale di Palermo) avviata contro Controparte_18
(doc. 22 fascicolo di parte convenuta) e, come pure desumibile dall'opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...] proposta nelle more del giudizio da parte attrice (v. doc. 37 del fascicolo di parte attrice), la stessa società ha altresì spiegato intervento nella procedura esecutiva tutt'ora, pacificamente, pendente contro
, nell'ambito della Controparte_19 quale è intervenuta anche CP_3
Da ciò discende che le due società convenuta non sono incorse in alcuna prescrizione dei loro diritti di credito, azionati in sede esecutiva ben prima che trascorresse un decennio dal loro acquisto.
2.3. Sull'inesistenza di crediti vantati d CP_3
Venendo al merito della domande di accertamento negativo e muovendo dalle richieste di accertamento dell'insussistenza di debiti del nei confronti di , parte attrice CP_6 CP_3 ritiene che quest'ultima non avrebbe più nulla da pretendere in relazione all'operazione di acquisto dei crediti che vantava nei confronti delle società del e dei suoi membri, atteso Parte_4 CP_6 che, da un lato, come desumibile da una tabella riportata nella perizia espletata da
PriceWaterhousecoopers S.p.A. nel giudizio di appello celebratosi dinanzi alla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo (v. doc. 25 del fascicolo di parte attrice) conclusosi con decreto CP_ del 4.3.2022-2.5.2022 (doc. 29 del fascicolo di parte attrice), il aveva “restituito” a CP_6 le somme, pari a 37 milioni di euro, da quest'ultima “anticipate” per l'operazione finanziaria e che,
[...]
11 dall'altro, gli stessi periti del procedimento di prevenzione (v. doc. 26 del fascicolo di parte attrice) avevano chiarito che l'ulteriore importo spettante a in forza del riconoscimento di debito del CP_3
19.1.2019, era stato “alternativamente compensato con altre partite debitorie/creditorie, registrati a conto economico CP_ come costi, annullati per effetto della fusione di ed in non annotati in contabilità”. Pt_3 CP_3
Ora, parte convenuta ha puntualmente contestato il pagamento affermato da parte attrice sulla scorta della “tabella” riportata in citazione ed estratta dalla perizia espletata nel procedimento dinanzi la
Corte d'Appello, Sezione Misure di Prevenzione, evidenziando che tra le voci ivi inserite vi sarebbero due operazioni dall'importo di euro 4 milioni e di euro 24 milioni, datate 27 novembre 2007, descritte come “rinuncia al credito” e riferite, rispettivamente, alle società e che non possono, in Pt_3 CP_7 realtà, assurgere a pagamenti effettuati dal giacché, a quella data, le partecipazioni CP_6 sociali di e erano già state acquistate da (il 2 agosto 2007) e, di conseguenza, le Pt_3 CP_7 CP_3 rinunce ai crediti vantati nei confronti di ed , contabilizzate in data 27.11.2007, erano stata Pt_3 CP_7 deliberate da quale socio unico di (al fine di revocare lo stato di liquidazione delle CP_20 CP_3 due società, così da procedere alla fusione per incorporazione delle stesse in FImed), e non erano, invece, in alcun modo imputabili al CP_6
In replica a ciò, parte attrice, senza prendere alcuna posizione in ordine a quanto specificamente dedotto dalla controparte, si è limitata a ribadire che, secondo la perizia resa nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, Sezione Misure di Prevenzione, recepita nel decreto della Corte d'Appello, i crediti vantati da devono ritenersi estinti già a fine 2008, avendo i periti concluso che “il credito, pari ad CP_3
Euro 37.000.000, verso le società del rilevato da in seguito all'acquisto dei crediti da CP_6 CP_3 Parte_4 risultava essere completamente chiuso”.
Ma una simile replica, del tutto generica e fondata su un acritico rinvio agli accertamenti svolti nel procedimento di prevenzione, risulta del tutto inidonea a provare, nella presente sede (specificamente deputata a tale accertamento), l'effettiva estinzione del debito di cui si tratta, della cui prova era gravata proprio l'odierna parte attrice.
A ciò si aggiunga (e tale rilievo è, invero, dirimente) che seppure i crediti vantati da nei Parte_4 confronti del (e in particolare nei confronti delle società EN Immobiliare CP_6 CP_21
s.r.l., Cipedil s.p.a., Coras s.n.c., Gei Genralimprese s.r.l., CP_22 CP_2 Controparte_23
Otagt s.r.l., Rafil s.r.l., nonché di e ) siano CP_7 Controparte_16 Parte_6 Parte_2 stati acquistati in blocco da per un corrispettivo di euro 37 milioni, la cessionaria è subentrata CP_3 in tutti i diritti vantati dall'istituto di credito nei confronti delle società del Gruppo e dei suoi membri per un complessivo ammontare di euro 122.358.504,05 (e che, secondo quanto risulta dal contratto di cessione prodotto, con specifico riferimento a ammontavano, all'epoca, ad euro Parte_1
51.051.481,14; v. doc. 9 del fascicolo di parte attrice).
12 CP_ E allora, quand'anche fosse stato effettivamente corrisposto dal in favore di CP_6
l'importo di 37 milioni di euro, il credito complessivamente vantato da quest'ultima in forza
[...] dell'operazione finanziaria suddetta era di gran lunga superiore e non sarebbe stato, comunque, integralmente estinto.
Con riferimento, poi, alla tesi di parte attrice secondo cui il debito delle società del CP_6 nei confronti di oggetto di riconoscimento con atto del 29.1.2009 (v. doc. 32 del fascicolo di CP_3 parte attrice) sarebbe stato, come riconosciuto dai periti del procedimento di prevenzione (v. doc. 26 del fascicolo di parte attrice), “alternativamente compensato con altre partite debitorie/creditorie, registrati a conto CP_ economico come costi, annullati per effetto della fusione di ed in non annotati in contabilità”, Pt_3 CP_3 deve, innanzitutto, rilevarsi che la perizia di cui si tratta giunge a tali conclusioni con riferimento
“all'importo di Euro 3.434.410,63 spettante a in forza della scrittura privata del 28 ottobre 2007”(v. pag. CP_3
161, doc. 26 del fascicolo di parte attrice).
Ma, a ben vedere, con specifico riferimento alla scrittura di riconoscimento del debito del 29.1.2009 di cui si tratta, dopo avere chiarito che, secondo quanto ivi indicato, a quella data i componenti il gruppo a fronte del debito di € 4.516.318,63 (€ 3.434.410,63 in forza delle previsioni di cui all' Pt_2 art.3 lettera E della scrittura private del 28.10.2007 e € 1.081.908 per somme anticipate di cui al punto
D della stessa scrittura del 29.1.2009) avevano corrisposto il minore importo di euro 1.095.000, con conseguente esistenza di un debito residuo a carico dei componenti il di importo pari CP_6 ad euro 3.421.319 (ossia, 4.516.318,63 - 1.095.000), da estinguere entro 18 mesi dalla data del 29 gennaio 2009 e dopo avere segnalato che, in data 24 novembre 2010, trascorsi i termini previsti dalla scrittura di riconoscimento del debito, intimava alle persone fisiche e alle società del CP_3 CP_6 di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto con la scrittura privata precedentemente
[...] richiamata, i periti hanno concluso, testualmente: “Alla data di predisposizione della presente Relazione
Integrativa, gli scriventi non hanno ottenuto documentazione ad evidenza del pagamento del debito residuo a carico delle persone fisiche e delle società del verso . (v. pagg. 173-176, doc. 26 del fascicolo di parte CP_6 CP_3 attrice).
E allora, proprio la perizia invocata da parte attrice per sostenere l'avvenuta estinzione da parte del del debito oggetto di riconoscimento con scrittura del 29.1.2009 conduce, in realtà, a CP_6 conclusioni opposte rispetto a quelle prospettate da parte attrice e avvalora la mancata prova dell'avvenuta estinzione del debito oggetto di riconoscimento.
Per quanto finora detto, la domanda di accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da nei confronti di parte attrice è infondata e va rigettata, non essendo stato assolto l'onere CP_3 probatorio gravante sulla parte istante sulla base delle ordinarie regole di riparto della prova.
Sul punto, va, peraltro, precisato che, non essendo stata formulata alcuna domanda, neppure subordinata, relativa all'accertamento dell'entità del credito attualmente vantato da e dovendo CP_3
13 l'accertamento giudiziale essere, inevitabilmente, circoscritto al petitum e alla causa petendi prospettati dall'attrice, una volta appurata la mancata estinzione (in tutto o in parte) del credito di , a nulla CP_3 rileva la mancata specificazione da parte di quest'ultima dello specifico ammontare ad oggi dovuto, giacché la domanda di accertamento negativo del credito proposta risulta, comunque, infondata.
2.4. Sull'inesistenza di crediti vantati d CP_4
Pure infondata è la richiesta di parte attrice diretta a escludere l'esistenza di crediti nei suoi confronti vantati da in virtù dell'operazione di acquisto dei crediti di datata CP_4 Parte_7
10.4.2009.
Anche in questo caso, a fronte di una puntuale contestazione da parte della convenuta CP_4 in ordine ai pagamenti che, a dire dell'attrice, sarebbero stati effettuati in favore di in CP_4 relazione a tale operazione – avendo, infatti, la convenuta replicato che i singoli versamenti effettuati dal e riportati in citazione da parte attrice costituivano tutti esecuzione della precedente CP_6 scrittura del 28 ottobre 2007 e nulla avevano a che fare con il credito in commento – parte attrice, replicando, unicamente, che la ricostruzione di controparte non sarebbe suffragata dalle risultanze probatorie, si è limitata a una contestazione del tutto generica, del tutto inidonea a provare il fatto estintivo del suo debito.
A ciò si aggiunga che sebbene abbia acquistato i crediti vantati da nei CP_4 Parte_7 confronti di alcune delle società del (inclusa ) e nei confronti di CP_6 Parte_1 CP_1 per l'importo di un milione di euro, il credito ceduto in blocco ammonta, in realtà, ad euro
[...]
15.649.315,34 (di cui euro 4.465.457,45 riferiti alla posizione di;
v. doc. 20 del fascicolo di Parte_1 parte attrice), sicché quand'anche, come dedotto da parte attrice, il avesse, a vario titolo, CP_6 sostenuto i costi necessari al pagamento del prezzo d'acquisto dei crediti - circostanza questa che non può comunque ritenersi adeguatamente provata -, residuerebbe comunque un maggior credito vantato da subentrata in tutti i diritti della cedente , la cui estinzione non è stata CP_4 Parte_7 provata dall'odierna attrice, su cui gravava il relativo onere probatorio.
Tanto basta per il rigetto di tale ulteriore domanda, dovendosi anche qui precisare che non osta a tale pronuncia la mancata specifica indicazione da parte di dell'entità del credito da lei CP_4 vantato, giacché un simile accertamento non è stato chiesto, neppure in via subordinata, da nessuna delle parti e la mancata prova da parte dell'attrice dell'integrale estinzione del debito ceduto da a rende infondata la domanda di accertamento negativo da lei proposta. Parte_7 CP_4
2.5. Sulla domanda di cancellazione delle ipoteche.
Il rigetto delle domande intese a negare l'esistenza di crediti vantati da reca con sé il rigetto CP_3 della domanda intesa alla cancellazione delle ipoteche rinnovate da sugli immobili del CP_3 CP_6
[...]
2. Sulle spese di lite.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modifiche (scaglione di valore indeterminabile-complessità alta: parametri medi per tutte le fasi), vanno poste a carico di parte attrice, rimasta soccombente.
Le spese di lite a vantaggio di e vanno CP_3 CP_4 Parte_2 aumentate del 60%, in applicazione dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore;
- RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice;
- NA parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in euro 14.103,00 per compensi,
[...] oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
- NA parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
in persona del suo amministratore pro tempore, in persona del
[...] Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, e , liquidate in euro Parte_2
22.564,80 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo in data 11.12.2025
Il Giudice
SI SS
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