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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5064/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0033182 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0033182 CATASTO-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento catastale n. AG0033182/2020, relativo alla rettifica della categoria catastale da C/2 a C/1. ritiene errata la sentenza d primo grado che ha fatto riferimento solo alle caratteristiche estrinseche dell'immobile (ubicazione e comparazione con immobili limitrofi)=ignorando quelle intriseche.
L'appello è stato regolarmente notificato alla parte appellata (PEC di consegna del 18.1.24), che non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, sulla base dei motivi dedotti dall'Ufficio (violazione artt. 61 e 62 DPR 1142/1949, caratteristiche intrinseche dell'immobile e irrilevanza dell'uso concreto ai fini del classamento).
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto prevalenti le caratteristiche estrinseche (ubicazione e comparazione con immobili limitrofi) rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, che determinano la categoria catastale ai sensi degli artt. 61 e 62 del DPR 1142/1949. La destinazione ordinaria non dipende dall'uso concreto ma dalle caratteristiche costruttive e funzionali. Nel caso di specie, l'immobile presenta caratteristiche tipiche dei locali commerciali (categoria C/1), senza modifiche strutturali idonee a giustificare il cambio di categoria.
In particolare, che l'unità, oltre ad essere dotata di accesso su pubblica via (seppur non prettamente a vocazione commerciale), presenta una distribuzione di spazi interni che non riconduce ordinariamente alle unità censite come “magazzini”. Essa presenta, infatti, ben tre servizi igienici, di cui uno adattato per i portatori di handicap, ripostiglio, e ampio deposito (retrobottega), due Associazione_1 vani di accesso e corte pertinenziale. La distribuzione interna, così come le rifiniture (vedi documentazione fotografica sotto riportata) quali: pavimentazione, rivestimenti pareti, infissi esterni, impianti, sono rimasti assolutamente immutati e non possono che ricondurre al classamento in categoria C/1, attribuibile alle unità adibite o da adibire a negozi, essendo tali caratteristiche del tutto incompatibili con quelle degli immobili ricadenti nella pretesa categoria
C/2 (magazzini).
Tutte caratteristiche che l'Ing. Nominativo_1 - consulente di parte - non ha preso in considerazione nel descrivere l'unità immobiliare nella relazione tecnica asseverata, limitandosi a mettere in rilievo solo le caratteristiche estrinseche (localizzazione e classamenti delle unità limitrofe) che sono state attenzionate, come per legge, ai fini dell'attribuzione della classe catastale e non della categoria catastale, che viene invece determinata esclusivamente in funzione delle caratteristiche intrinseche, quali la tipologia costruttiva, la divisione e fruibilità degli spazi interni, la dotazione impiantistica). A sostegno ,l'Uffico ha allegato foto e planimetrie.
Pertanto, l'accertamento è legittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Agrigento in € 1.000 (Mille/00). Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino
Zingale
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5064/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 615/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0033182 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0033182 CATASTO-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso della contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento catastale n. AG0033182/2020, relativo alla rettifica della categoria catastale da C/2 a C/1. ritiene errata la sentenza d primo grado che ha fatto riferimento solo alle caratteristiche estrinseche dell'immobile (ubicazione e comparazione con immobili limitrofi)=ignorando quelle intriseche.
L'appello è stato regolarmente notificato alla parte appellata (PEC di consegna del 18.1.24), che non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, sulla base dei motivi dedotti dall'Ufficio (violazione artt. 61 e 62 DPR 1142/1949, caratteristiche intrinseche dell'immobile e irrilevanza dell'uso concreto ai fini del classamento).
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto prevalenti le caratteristiche estrinseche (ubicazione e comparazione con immobili limitrofi) rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, che determinano la categoria catastale ai sensi degli artt. 61 e 62 del DPR 1142/1949. La destinazione ordinaria non dipende dall'uso concreto ma dalle caratteristiche costruttive e funzionali. Nel caso di specie, l'immobile presenta caratteristiche tipiche dei locali commerciali (categoria C/1), senza modifiche strutturali idonee a giustificare il cambio di categoria.
In particolare, che l'unità, oltre ad essere dotata di accesso su pubblica via (seppur non prettamente a vocazione commerciale), presenta una distribuzione di spazi interni che non riconduce ordinariamente alle unità censite come “magazzini”. Essa presenta, infatti, ben tre servizi igienici, di cui uno adattato per i portatori di handicap, ripostiglio, e ampio deposito (retrobottega), due Associazione_1 vani di accesso e corte pertinenziale. La distribuzione interna, così come le rifiniture (vedi documentazione fotografica sotto riportata) quali: pavimentazione, rivestimenti pareti, infissi esterni, impianti, sono rimasti assolutamente immutati e non possono che ricondurre al classamento in categoria C/1, attribuibile alle unità adibite o da adibire a negozi, essendo tali caratteristiche del tutto incompatibili con quelle degli immobili ricadenti nella pretesa categoria
C/2 (magazzini).
Tutte caratteristiche che l'Ing. Nominativo_1 - consulente di parte - non ha preso in considerazione nel descrivere l'unità immobiliare nella relazione tecnica asseverata, limitandosi a mettere in rilievo solo le caratteristiche estrinseche (localizzazione e classamenti delle unità limitrofe) che sono state attenzionate, come per legge, ai fini dell'attribuzione della classe catastale e non della categoria catastale, che viene invece determinata esclusivamente in funzione delle caratteristiche intrinseche, quali la tipologia costruttiva, la divisione e fruibilità degli spazi interni, la dotazione impiantistica). A sostegno ,l'Uffico ha allegato foto e planimetrie.
Pertanto, l'accertamento è legittimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio che liquida a favore dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Agrigento in € 1.000 (Mille/00). Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Santo Ippolito Pino
Zingale