CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 43528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43528 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA nel procedimento promosso da ON SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43528 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero della giustizia impugna l'ordinanza con cui, il 18 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto avverso il provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha accolto il reclamo proposto da SC OM, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis del medesimo plesso normativo in ordine, tra l'altro, alla limitazione a determinate fasce orarie della possibilità, per i detenuti sottoposti al menzionato regime, di cucinare. 2. Il ricorrente deduce, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dell'istituto, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo, in particolare, di enunciare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che l'amministrazione abbia esercitato la propria potestà organizzativa in modo esorbitante ed arbitrario. Rileva, al riguardo, che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi costituisce, in linea di principio, un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), che demanda al regolamento interno a ciascun istituto la disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta. Posto, allora, che il legislatore ha attribuito all'amministrazione tale potere, non può dirsi — aggiunge — che esso sia stato esercitato illegittimamente per il solo fatto che i detenuti ristretti negli altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni di orario, detta differenziazione trovando, piuttosto, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei detenuti sottoposti a regime differenziato, che, diversamente da quelli in regime ordinario, trascorrono la maggior parte del tempo nella propria camera detentiva. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento. 2 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento applicativo e giurisprudenziale a partire dalla sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), nella parte in cui imponeva all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto, che resta comunque garantito, e costituisce, invece, mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, n.nn.), è stato successivamente abbandonato in favore di altro orientamento — del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01 — che ammette l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto f individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In questa prospettiva, si conferma, da un canto, che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, integra mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall'altro, che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Secondo questa lettura, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 3 4. L'orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, si è, successivamente, evoluto e consolidato, precisando, a fronte delle fibrillazioni ermeneutiche che hanno attraversato la magistratura di sorveglianza, che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, il giudice di legittimità, nell'annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 5. L'applicazione della regula juris testé enucleata — che ha ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39090 del 27/06/2023, Raschellà, Sez. 1, n. 34608 del 25/05/2023, Muto, ) ed a cui il Collegio intende attenersi — conduce a ritenere l'illegittimità della decisione impugnata. 4 In proposito, occorre premettere che, all'interno della Casa circondariale di Cuneo, i detenuti sottoposti a regime differenziato, a differenza degli altri, sono autorizzati a cucinare tra le 10:00 e le 12:30 e tra le 16:00 e le 18:30 e che la limitazione dell'autorizzazione a tali fasce orarie è dichiaratamente volta a preservare la salubrità degli ambienti, l'ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale ed a non condizionare i tempi previsti per le attività interne. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che tale differenziazione non possa essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale né dalla generica necessità di un'ordinata convivenza e che, carente l'indicazione, da parte dell'amministrazione, di concrete esigenze organizzative dell'istituto o di specifiche esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato, la diversità di disciplina risulta priva di giustificazioni. 6. Il ragionamento non persuade, perché viziato nei suoi presupposti fattuali. L'amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato — richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione della vigente circolare ministeriale e già indicata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di SC OM — che la concentrazione dell'autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un'attività lato sensu pericolosa;
è compatibile con l'organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41-bis, presenti, per la maggior parte della giornata, nella camera detentiva;
garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all'intera giornata (cioè tre le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l'organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai più ampio, l'estensione, nei loro confronti, all'intera giornata dell'autorizzazione alla cottura dei cibi è frutto, nella prospettiva dell'amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti. 7. Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis 5 rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. Dovendosi, quindi, escludere che l'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41 -bis si risolva in un trattamento discriminatorio, si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo i 16 dicembre 2021, che può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 16 dicembre 2021. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43528 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero della giustizia impugna l'ordinanza con cui, il 18 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto avverso il provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha accolto il reclamo proposto da SC OM, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis del medesimo plesso normativo in ordine, tra l'altro, alla limitazione a determinate fasce orarie della possibilità, per i detenuti sottoposti al menzionato regime, di cucinare. 2. Il ricorrente deduce, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dell'istituto, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo, in particolare, di enunciare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che l'amministrazione abbia esercitato la propria potestà organizzativa in modo esorbitante ed arbitrario. Rileva, al riguardo, che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi costituisce, in linea di principio, un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), che demanda al regolamento interno a ciascun istituto la disciplina degli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta. Posto, allora, che il legislatore ha attribuito all'amministrazione tale potere, non può dirsi — aggiunge — che esso sia stato esercitato illegittimamente per il solo fatto che i detenuti ristretti negli altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni di orario, detta differenziazione trovando, piuttosto, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei detenuti sottoposti a regime differenziato, che, diversamente da quelli in regime ordinario, trascorrono la maggior parte del tempo nella propria camera detentiva. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento. 2 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento applicativo e giurisprudenziale a partire dalla sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), nella parte in cui imponeva all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41-bis non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto, che resta comunque garantito, e costituisce, invece, mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, n.nn.), è stato successivamente abbandonato in favore di altro orientamento — del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01 — che ammette l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto f individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In questa prospettiva, si conferma, da un canto, che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, integra mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall'altro, che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Secondo questa lettura, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 3 4. L'orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, si è, successivamente, evoluto e consolidato, precisando, a fronte delle fibrillazioni ermeneutiche che hanno attraversato la magistratura di sorveglianza, che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, il giudice di legittimità, nell'annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 5. L'applicazione della regula juris testé enucleata — che ha ispirato anche le più recenti pronunzie in argomento (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39090 del 27/06/2023, Raschellà, Sez. 1, n. 34608 del 25/05/2023, Muto, ) ed a cui il Collegio intende attenersi — conduce a ritenere l'illegittimità della decisione impugnata. 4 In proposito, occorre premettere che, all'interno della Casa circondariale di Cuneo, i detenuti sottoposti a regime differenziato, a differenza degli altri, sono autorizzati a cucinare tra le 10:00 e le 12:30 e tra le 16:00 e le 18:30 e che la limitazione dell'autorizzazione a tali fasce orarie è dichiaratamente volta a preservare la salubrità degli ambienti, l'ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale ed a non condizionare i tempi previsti per le attività interne. Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che tale differenziazione non possa essere giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale né dalla generica necessità di un'ordinata convivenza e che, carente l'indicazione, da parte dell'amministrazione, di concrete esigenze organizzative dell'istituto o di specifiche esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato, la diversità di disciplina risulta priva di giustificazioni. 6. Il ragionamento non persuade, perché viziato nei suoi presupposti fattuali. L'amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato — richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione della vigente circolare ministeriale e già indicata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di SC OM — che la concentrazione dell'autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un'attività lato sensu pericolosa;
è compatibile con l'organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41-bis, presenti, per la maggior parte della giornata, nella camera detentiva;
garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all'intera giornata (cioè tre le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l'organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai più ampio, l'estensione, nei loro confronti, all'intera giornata dell'autorizzazione alla cottura dei cibi è frutto, nella prospettiva dell'amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti. 7. Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis 5 rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione. Dovendosi, quindi, escludere che l'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41 -bis si risolva in un trattamento discriminatorio, si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo i 16 dicembre 2021, che può essere disposto senza rinvio, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Tribunale di Cuneo del 16 dicembre 2021. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.