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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1272/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA LF, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1596/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069267990 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069267990 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.17921/2024, depositata il 9-12-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Difensore_2, Resistente_3 e Resistente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che i ricorrenti aveva impugnato la cartella di pagamento, notificata il 21/02/2024,
n.07120200069267990 000, relativa a omesso versamento IVA, annualità 2018, con cui venivano accertate e liquidate imposte per € 2.470,16 (oltre sanzioni, interessi e spese), richieste ai ricorrenti quali coobbligati ed eredi di Nominativo_1, eccependo la decadenza del diritto alla riscossione e l'illegittimità delle sanzioni.
Aveva quindi osservato che l'eccezione di decadenza era fondata, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 comma
1, il quale prescrive che l'attività di notifica debba avvenire entro e non oltre il terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione oggetto di controllo automatizzato. Nella specie, l'Agenzia delle
Entrate, sulla base dei controlli automatizzati di cui all'art 36 bis e 54 bis DPR 633/72, aveva affidato all'agente della riscossione il compito di procedere alla riscossione. Il termine perentorio di decadenza è il 31 Dicembre
2022 (terzo anno successivo alla data di scadenza del versamento); non giovava la normativa anticovid, né ai sensi dell'art.157 co.3 D.L. 30/2020, né ai sensi dell'art.68 D.L 18/2020. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio. Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto del disposto dell'art.68 co.4 bis del D.L. 18/2020, come modificato dal c.d. decreto sostegni, secondo cui ““Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis (ossia 8 marzo 2020) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie il ruolo era stato affidato al concessionario il 10-5-2020 e afferiva a controllo automatico della liquidazione Iva del IV trimestre 2018, (ex art 54-bis D.P.R. 633/1972), liquidazione e comunicazione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2019; quindi, il termine di decadenza ordinario (31-12-2022) era prorogato di 24 mesi, fino al 31-12-2024, ben oltre la data di notifica della cartella. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituite le parti appellate chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente osservato da parte appellante per le somme che risultano dovute a seguito di liquidazione prevista dall'art. 54-bis del D.P R. n. 633/ 1972 la notifica delle cartelle di pagamento doveva essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nel caso di specie il termine ex art 25 DPR 602/73, ossia il terzo anno successivo alla dichiarazione anno 2019, era il 31 dicembre 2022.
Quindi, considerata la proroga di 24 mesi di cui all'art.68 co.4 bis decreto cura Italia, il termine di decadenza sarebbe maturato il 31.12.2024 ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (21-2-2024).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va confermato l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
450,00 per il primo grado ed in euro 550,00 per il presente grado
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA LF, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1596/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17921/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069267990 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069267990 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.17921/2024, depositata il 9-12-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Difensore_2, Resistente_3 e Resistente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che i ricorrenti aveva impugnato la cartella di pagamento, notificata il 21/02/2024,
n.07120200069267990 000, relativa a omesso versamento IVA, annualità 2018, con cui venivano accertate e liquidate imposte per € 2.470,16 (oltre sanzioni, interessi e spese), richieste ai ricorrenti quali coobbligati ed eredi di Nominativo_1, eccependo la decadenza del diritto alla riscossione e l'illegittimità delle sanzioni.
Aveva quindi osservato che l'eccezione di decadenza era fondata, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 comma
1, il quale prescrive che l'attività di notifica debba avvenire entro e non oltre il terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione oggetto di controllo automatizzato. Nella specie, l'Agenzia delle
Entrate, sulla base dei controlli automatizzati di cui all'art 36 bis e 54 bis DPR 633/72, aveva affidato all'agente della riscossione il compito di procedere alla riscossione. Il termine perentorio di decadenza è il 31 Dicembre
2022 (terzo anno successivo alla data di scadenza del versamento); non giovava la normativa anticovid, né ai sensi dell'art.157 co.3 D.L. 30/2020, né ai sensi dell'art.68 D.L 18/2020. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio. Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto del disposto dell'art.68 co.4 bis del D.L. 18/2020, come modificato dal c.d. decreto sostegni, secondo cui ““Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis (ossia 8 marzo 2020) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie il ruolo era stato affidato al concessionario il 10-5-2020 e afferiva a controllo automatico della liquidazione Iva del IV trimestre 2018, (ex art 54-bis D.P.R. 633/1972), liquidazione e comunicazione da effettuarsi entro il 28 febbraio 2019; quindi, il termine di decadenza ordinario (31-12-2022) era prorogato di 24 mesi, fino al 31-12-2024, ben oltre la data di notifica della cartella. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si erano costituite le parti appellate chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente osservato da parte appellante per le somme che risultano dovute a seguito di liquidazione prevista dall'art. 54-bis del D.P R. n. 633/ 1972 la notifica delle cartelle di pagamento doveva essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
nel caso di specie il termine ex art 25 DPR 602/73, ossia il terzo anno successivo alla dichiarazione anno 2019, era il 31 dicembre 2022.
Quindi, considerata la proroga di 24 mesi di cui all'art.68 co.4 bis decreto cura Italia, il termine di decadenza sarebbe maturato il 31.12.2024 ben oltre la data della notifica dell'atto impugnato (21-2-2024).
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato va confermato l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie appello e condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
450,00 per il primo grado ed in euro 550,00 per il presente grado