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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARTINI LETIZIA e dell'avv. RANFAGNI C.F._2 ANDREA e dell'avv. CONTE ANDREA, elettivamente domiciliate in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MARTINI LETIZIA Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIALE EUROPA 780 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e dipendenti a tempo indeterminato di Dal Parte_1 Parte_2 Controparte_2
29.7.1994 (la e dal 20.9.1994 (la , hanno riferito di aver sempre lavorato presso il punto Pt_1 Parte_2 vendita di Montevarchi, sempre presso il reparto extralimentare e presso quest'ultimo Pt_1 Parte_2 reparto fino al 2021, quando è ststa assegnata al reparto generi vari (dove tuttora lavora); dedotto di essere state inquadrate al livello IV, parametro 144, del CCNL Distribuzione Cooperativa, hanno convenuto la predetta cooperativa, formulando le seguenti conclusioni.
“
1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalle ricorrenti almeno dal 1994 e/o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e all'acquisizione definitiva del livello a decorrere dall'aprile 2013
2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alle ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato pari ad € 259,00”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e inadeguatezza delle allegazioni a supporto;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale di tutti i crediti da lavoro vantati e la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito e dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c..
***
Premessa l'adeguatezza e sufficiente specificità delle allegazioni a base delle domande del ricorso (con conseguente infondatezza della eccepita inammissibilità del ricorso), le ricorrenti hanno riferito che, quali addetti al reparto extralimentari (e, quanto alla anche quale addetta al reparto generi Parte_2 vari), hanno svolto attività di ordinativi delle merci e di scarico delle stesse implicanti valutazioni autonome proprie del livello rivendicato.
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore.
Nel caso di specie, stante le previsioni del CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 44: doc. 2 fasc. ric., doc. 3 fasc. res.), le ricorrenti sono state inquadrate al livello IV (“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro”) che, con riferimento ai profili professionali del parametro 144, trova specificazione – per quel che qui interessa – nel profili professionali nn. 2 e 4:
“Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, marcatura, segnalazione dello scoperto e di rifornimento dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci
[…]
Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci”.
Al contrario, il livello III è proprio dei lavoratori “con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite”, che – con riferimento al parametro 167 – ricomprende (per quel che qui interessa) il profilo professionale n. 3 (“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica”, tra i cui esempi vi sono il “magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita”), il profilo professionale n. 5 (“Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato”) e il profilo professionale n. 13
(“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento
e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa”, tra cui vi è il “ricevitore responsabile merci di ipermercato”).
Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di dimostrare quanto segue.
a) L'attività di rifornimento merci non si è limitata a quella di mera movimentazione fisica delle merci, alla loro collocazione sugli scaffali e alla segnalazione dello scoperto sulla base di modalità e quantitativi definiti, ma si è sostanziata nella effettuazione di ordini giornalieri che hanno visto le ricorrenti quali soggetti che, “in autonomia”, effettuavano una “stima” del tipo e della quantità di merce da ordinare tenuto conto dei dati risultanti (peraltro in maniera approssimativa) dal venduto degli ultimi giorni e dalle giacenze di magazzino, dell'esperienza maturata e delle previsioni di vendita, senza che l'operazione da effettuare fosse il risultato di un mero calcolo matematico (testi di parte ricorrente ma vd. anche le dichiarazioni della teste di parte resistente Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
mentre prive di rilievo sonole dichiarazioni del teste di parte resistente che
[...] Testimone_4 ha affermato di non aver mai avuto contatti lavorativi con le ricorrenti).
Tali dichiarazioni, in provenienti da colleghi delle ricorrenti che hanno operato quotidianamente nel medesimo punto vendita, presentano una intrinseca attendibilità
b) Sempre sulla base delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, l'attività di ricezione della merce non
è stata limitata ad una mera consegna, ma ha richiesto da parte delle ricorrenti un'attività di verifica quantitativa della merce arrivata per il reparto, attraverso un controllo della quantità e del tipo di merce ordinato sulla bolla (per i fornitori esterni) o tramite sistema di codice a barre “a pistola” (per la merce
), oltre a verifiche circa merce danneggiata. CP_1
c) Le attività in esame implicano “specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite” ed esprimono quella “autonomia” e quella “relativa capacità tecnico pratica” proprie del livello III, parametro 167.
Tali attività, svolte dalle ricorrenti in aggiunta a quelle proprie del settore di assegnazione, devono qualificarsi quali “prevalenti” ai sensi dell'art. 46 CCNL applicato, a mente del quale “[…]in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente” e “Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”: esse, infatti sono state svolte dalle ricorrenti in via abituale e, lungi dall'essere meramente accessorie o complementari, concorrono a definite la professionalità impiegata dalle dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni.
In conclusione, nel periodo oggetto di domanda, le ricorrenti hanno svolto mansioni riconducibili livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa.
Eccezione di prescrizione
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la
“tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, “Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento” (così, tra le tante, Cass., 5494/2007).
Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte
Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n.
2625/2016).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 59 del 1.4.2021 che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica (manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata1.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass., 26246/2022) ha confermato tale orientamento, fissando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Nel caso di specie, sono infondate l'eccezione di prescrizione decennale e quella di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionati, in quanto la richiesta è rimasta entro il termine di cinque anni dalla data del 18.7.2007
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata in favore di ciascuna ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 fino alla data di deposito del ricorso (18.4.2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per ciascun ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'aprile 2013 nel livello III, Parte_1 parametro 167, CCNL e condanna al pagamento in favore della stessa delle Controparte_2 differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello
III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 al 18.4.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'aprile 2013 nel livello Parte_2
III, parametro 167, CCNL e condanna al pagamento in favore della stessa Controparte_2 delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 al 18.4.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € Controparte_2
5.500,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto poso a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la cd. tutela reintegratoria attenuta (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARTINI LETIZIA e dell'avv. RANFAGNI C.F._2 ANDREA e dell'avv. CONTE ANDREA, elettivamente domiciliate in PIAZZA DEI ROSSI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MARTINI LETIZIA Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MORTILLARO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIALE EUROPA 780 LUCCA presso il difensore avv. MORTILLARO GIUSEPPINA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e dipendenti a tempo indeterminato di Dal Parte_1 Parte_2 Controparte_2
29.7.1994 (la e dal 20.9.1994 (la , hanno riferito di aver sempre lavorato presso il punto Pt_1 Parte_2 vendita di Montevarchi, sempre presso il reparto extralimentare e presso quest'ultimo Pt_1 Parte_2 reparto fino al 2021, quando è ststa assegnata al reparto generi vari (dove tuttora lavora); dedotto di essere state inquadrate al livello IV, parametro 144, del CCNL Distribuzione Cooperativa, hanno convenuto la predetta cooperativa, formulando le seguenti conclusioni.
“
1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalle ricorrenti almeno dal 1994 e/o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e all'acquisizione definitiva del livello a decorrere dall'aprile 2013
2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alle ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto effettivamente percepito, a far data dal luglio 2007 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato pari ad € 259,00”.
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e inadeguatezza delle allegazioni a supporto;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto ed eccependo in subordine la prescrizione quinquennale di tutti i crediti da lavoro vantati e la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito e dello scambio delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c..
***
Premessa l'adeguatezza e sufficiente specificità delle allegazioni a base delle domande del ricorso (con conseguente infondatezza della eccepita inammissibilità del ricorso), le ricorrenti hanno riferito che, quali addetti al reparto extralimentari (e, quanto alla anche quale addetta al reparto generi Parte_2 vari), hanno svolto attività di ordinativi delle merci e di scarico delle stesse implicanti valutazioni autonome proprie del livello rivendicato.
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore.
Nel caso di specie, stante le previsioni del CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 44: doc. 2 fasc. ric., doc. 3 fasc. res.), le ricorrenti sono state inquadrate al livello IV (“appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro”) che, con riferimento ai profili professionali del parametro 144, trova specificazione – per quel che qui interessa – nel profili professionali nn. 2 e 4:
“Lavoratori addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, marcatura, segnalazione dello scoperto e di rifornimento dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci
[…]
Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci”.
Al contrario, il livello III è proprio dei lavoratori “con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite”, che – con riferimento al parametro 167 – ricomprende (per quel che qui interessa) il profilo professionale n. 3 (“Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica”, tra i cui esempi vi sono il “magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita”), il profilo professionale n. 5 (“Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato”) e il profilo professionale n. 13
(“Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione per l'allestimento
e lo stoccaggio delle stesse, riordino e gestione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa”, tra cui vi è il “ricevitore responsabile merci di ipermercato”).
Ciò posto, l'istruttoria svolta ha permesso di dimostrare quanto segue.
a) L'attività di rifornimento merci non si è limitata a quella di mera movimentazione fisica delle merci, alla loro collocazione sugli scaffali e alla segnalazione dello scoperto sulla base di modalità e quantitativi definiti, ma si è sostanziata nella effettuazione di ordini giornalieri che hanno visto le ricorrenti quali soggetti che, “in autonomia”, effettuavano una “stima” del tipo e della quantità di merce da ordinare tenuto conto dei dati risultanti (peraltro in maniera approssimativa) dal venduto degli ultimi giorni e dalle giacenze di magazzino, dell'esperienza maturata e delle previsioni di vendita, senza che l'operazione da effettuare fosse il risultato di un mero calcolo matematico (testi di parte ricorrente ma vd. anche le dichiarazioni della teste di parte resistente Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
mentre prive di rilievo sonole dichiarazioni del teste di parte resistente che
[...] Testimone_4 ha affermato di non aver mai avuto contatti lavorativi con le ricorrenti).
Tali dichiarazioni, in provenienti da colleghi delle ricorrenti che hanno operato quotidianamente nel medesimo punto vendita, presentano una intrinseca attendibilità
b) Sempre sulla base delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra, l'attività di ricezione della merce non
è stata limitata ad una mera consegna, ma ha richiesto da parte delle ricorrenti un'attività di verifica quantitativa della merce arrivata per il reparto, attraverso un controllo della quantità e del tipo di merce ordinato sulla bolla (per i fornitori esterni) o tramite sistema di codice a barre “a pistola” (per la merce
), oltre a verifiche circa merce danneggiata. CP_1
c) Le attività in esame implicano “specifiche conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite” ed esprimono quella “autonomia” e quella “relativa capacità tecnico pratica” proprie del livello III, parametro 167.
Tali attività, svolte dalle ricorrenti in aggiunta a quelle proprie del settore di assegnazione, devono qualificarsi quali “prevalenti” ai sensi dell'art. 46 CCNL applicato, a mente del quale “[…]in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente” e “Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio e complementare”: esse, infatti sono state svolte dalle ricorrenti in via abituale e, lungi dall'essere meramente accessorie o complementari, concorrono a definite la professionalità impiegata dalle dipendenti nell'esercizio delle loro mansioni.
In conclusione, nel periodo oggetto di domanda, le ricorrenti hanno svolto mansioni riconducibili livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa.
Eccezione di prescrizione
È noto che il principio generale della non decorrenza della prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto se non dalla data di cessazione dello stesso (Corte Cost., 63/1966) sia stato dalla successiva giurisprudenza di legittimità rivisitato una volta che, subentrata la normativa a protezione del licenziamento illegittimo e/o arbitrario, per una serie di rapporti di lavoro (e solo per questi) la
“tutela reale” ad essi accordata aveva assicurato ai medesimi quella stabilità che consentisse di far ritenere il lavoratore in grado di poter far valere le sue ragioni senza timore di subire provvedimenti datoriali di recesso dal rapporto di lavoro.
Invero, secondo un indirizzo costante, “Ai fini della decorrenza della prescrizione, per la configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta, cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ovvero di altre disposizioni che comunque garantiscano la stabilità, fermo restando che il presupposto della stabilità reale del rapporto deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento” (così, tra le tante, Cass., 5494/2007).
Proprio facendo applicazione di tali principi e tenuto conto che ciò che conta è, appunto, il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e la considerazione che di esso ne abbiano le parti durante il suo svolgimento (senza che possano rilevare giudizi ex post provenienti dall'autorità giudiziaria), è indubbio che le riforme operate dalla L. 92/2012 alla disciplina dell'art. 18 L. 300/1970 abbiano depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (vd. co. 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
In una situazione siffatta, è lecito ritenere che l'incertezza circa la tutela assicurabile in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo determini per il lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato, così venendosi a trovare in una situazione di metus per la quale debba tornare ad operare la regola di diritto fissata dalla Corte
Costituzionale nel 1966 (nello stesso senso, vd. Trib. Milano, sent. n. 3460/2015; Trib. Milano, sent. n.
2625/2016).
Né può ritenersi che a conclusioni diverse possa giungersi a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 59 del 1.4.2021 che non ha modificato l'impianto complessivo della normativa in materia, intervenendo su un'ipotesi specifica (manifesta insussistenza del g.m.o.) e prevedendo che in tale evenienza il giudice debba (e non solo possa) fare applicazione della tutela reintegratoria cd. attenuata1.
Infine, recentemente la Suprema Corte (Cass., 26246/2022) ha confermato tale orientamento, fissando il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello statuto dei lavoratori”.
Nel caso di specie, sono infondate l'eccezione di prescrizione decennale e quella di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionati, in quanto la richiesta è rimasta entro il termine di cinque anni dalla data del 18.7.2007
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata in favore di ciascuna ricorrente al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 fino alla data di deposito del ricorso (18.4.2023), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per ciascun ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'aprile 2013 nel livello III, Parte_1 parametro 167, CCNL e condanna al pagamento in favore della stessa delle Controparte_2 differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello
III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 al 18.4.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata dall'aprile 2013 nel livello Parte_2
III, parametro 167, CCNL e condanna al pagamento in favore della stessa Controparte_2 delle differenze retributive tra quanto spettante in virtù dell'espletamento di mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, CCNL Distribuzione Cooperativa e quanto dalla medesima effettivamente percepito dal 18.7.2007 al 18.4.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € Controparte_2
5.500,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, L. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto poso a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che “applica altresì”, la cd. tutela reintegratoria attenuta (reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità non superiore a 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum).